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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 3424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3424 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 23.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2487 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, rappresentati e difesi, per procura speciale alle lite già depositata Parte_5 telematicamente insieme al ricorso in appello, dagli avvocati Anna Maria Nangano e Antonin
Chakargi, con i quale e presso i quali elettivamente domiciliano.
-APPELLANTI-
E
rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti Controparte_1 depositata telematicamente insieme all'atto di costituzione nel giudizio di appello, dall'avvocato Carlo Pisani, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 6243/2023 pronunciata dal Tribunale di Roma, II sezione lavoro e pubblicata in data 1.9.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 23.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto il ricorso con il quale , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, tutti medici chirurghi specialisti in ostetricia e ginecologia, chiedevano accertarsi la
[...] natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso (dal maggio 1998 per , dal Pt_1
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luglio 1996 per , dal dicembre 2005 per dal marzo 2000 per e Parte_6 Pt_3 Pt_4 dall'ottobre 2012 per ) sino al 14.12.2020 con la e Pt_5 Controparte_1 condannarsi quest'ultima al pagamento delle differenze retributive meglio specificate in ricorso.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che: (I) era irrilevante il rilievo per cui «il contenuto della prestazione professionale svolta dai medici con rapporti libero professionali non si distingue in nulla da quello dei medici cd. strutturati perché dipendenti della convenuta con rapporto di lavoro subordinato», perché «per la peculiarità del lavoro svolto,
i medici sono tenuti all'osservanza di protocolli e regole professionali come di codici deontologici che trascendono la forma del singolo rapporto di lavoro e quindi necessariamente accomunano lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, perché costituiscono il comune background della professione»; (II) del pari era irrilevante che «la predisposizione dei programmi di utilizzo delle due sale operatorie in cui i ricorrenti hanno lavorato in ogni aspetto (i tempi di impiego delle sale, la lista dei pazienti da sottoporre ad intervento, il personale impiegato nell'attività) era di esclusiva responsabilità dell'azienda», giacché «la struttura mantiene il pieno controllo sull'utilizzo della dotazione tecnica di cui dispone e quindi anche sui programmi operatori»; (III) l'istruttoria non aveva dimostrato l'esistenza dell'esercizio di un potere conformativo della prestazione, ossia l'esercizio «di controllo assiduo e costante durante lo svolgimento dell'attività lavorativa tale da conformare la prestazione lavorativa»; (IV) le peculiari modalità di organizzazione dei turni di lavoro denotavano «una realtà obiettivamente incompatibile con lo schema della subordinazione», perché riconoscevano «al lavoratore una facoltà di espressione delle preferenze e di rifiuto dell'ordine di esecuzione della prestazione che non trova di regola riconoscimento nel rapporto di lavoro subordinato».
Gli appellanti in epigrafe indicati impugnano tale decisione, alla quale addebitano in sintesi l'omessa o comunque la non corretta valutazione dell'intero compendio istruttorio rappresentato dalle prove orali e documentali, che (a loro dire) non soltanto contraddiceva gli accertamenti in fatto del primo Giudice in punto di assenza di un potere direttivo e di libertà nell'organizzazione dei turni, ma permetteva anche di apprezzare la sussistenza di ulteriori c.d. indici sussidiari della subordinazione, non considerati dalla decisione gravata.
Chiedono la riforma della decisione impugnata, nel senso del pieno accoglimento delle originarie domande.
La resiste all'impugnazione, argomentando Controparte_1 sull'infondatezza delle avverse censure e ribadendo, in piena condivisione della sentenza appellata, la completa autogestione dei turni da parte dei professionisti, liberi anche di non svolgerli per più giorni consecutivi. Conclude per la reiezione dell'impugnazione.
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Ricostituito il contraddittorio in appello, acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 23.10.2025 l'impugnazione era discussa come da verbale e decisa da dispositivo.
2. La sentenza gravata ha (in estrema sintesi) ritenuto che la modalità di organizzazione dei turni di lavoro da parte degli attuali appellati fosse « obiettivamente incompatibile con la tipologia della prestazione di lavoro subordinato», perché essa attribuiva a singoli professionisti «una facoltà di espressione delle preferenze e di rifiuto dell'ordine di esecuzione della prestazione che non trova di regola riconoscimento nel rapporto di lavoro subordinato», atteso che «il gruppo agisce sulla base di principi essenzialmente informati alla cooperazione professionale e sono da tutti escluse possibilità di imposizione dei giorni e degli orari di lavoro», tanto è vero che «nessuna conseguenza disciplinare era mai derivata ai ricorrenti quando, sembra per altro raramente, non era stato possibile coprire con il loro apporto la turnazione».
L'accertamento in fatto del Tribunale, che si sostanzia nell'affermazione di una totale libertà del singolo professionista non soltanto sul quando della prestazione ma anche e soprattutto sul suo an, appare obiettivamente incompatibile con la natura subordinata del rapporto (e per contro pienamente compatibile con la sua natura autonoma), non vendendo come possa ragionarsi, pur in un'ottica di natura intellettuale dell'attività lavorativa richiesta ed in un'ottica di subordinazione attenuata, di soggezione al potere organizzativo e disciplinare dell'imprenditore con riferimento ad collaboratore che sia libero di non prestare affatto la propria opera per il lasso temporale da lui stesso deciso, senza andar incontro a nessun provvedimento datoriale sanzionatorio (cfr. Cass. 25.2.2019 n. 5436, che ha confermato la sentenza della Corte territoriale che aveva escluso la subordinazione proprio valorizzando l'autonoma gestione dei turni dei lavoratori, biologi all'interno di una casa di cura, e la possibilità di rifiutarli) e come possa affermarsi lo stabile inserimento dello stesso nell'organizzazione imprenditoriale, presupponendo siffatto requisito l'obbligatorietà della continuità della prestazione lavorativa.
Gli appellanti contestano la decisione impugnata, addebitandole l'errata valutazione della prova orale e dei messaggi WhatsApp della chat denominata Insieme, nonché di non aver valorizzato il contenuto della comunicazione del primario dottor denominata CP_2
rivolta a tutti i Ginecologi. CP_3
Tali censure, che non sono formulate nella sola parte dell'atto destinata all'esposizione dei motivi di impugnazione, ma anche in quella volta ad illustrare la pregressa vicenda processuale, non hanno pregio, per le ragioni qui di seguito esposte.
2.1. Comunicazione del dottor . CP_2
L'appello, come pure il ricorso di primo grado, individua erroneamente il documento
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invocato, laddove asserisce che esso sarebbe contraddistinto dal n. 12 della produzione e che esso sarebbe denominato comunicazione rivolta a tutti i ginecologi.
Il documento n. 12, Infatti, non proviene dal dottor ma da uno degli appellanti CP_2
e si sostanzia in un'impugnativa stragiudiziale del recesso della , mentre le CP_1 produzioni sub n. 13 (comunicazioni varie) non contengono nessun atto che abbia la sopra riportata intitolazione.
I brani riportai nell'appello, tuttavia, consentono di affermare che gli appellanti si riferiscono al terzo documento della produzione n. 13 di parte attrice, a firma del dottor e diretta ai ginecologi/ghe, agli ostetrici/che in servizio presso il Dipartimento CP_2 interospedaliero scienze ginecologiche e perinatali e alle direzioni sanitarie e amministrative delle strutture European Hospital, UR Hospital e . CP_1
Tale documento non supportanla tesi degli impugnanti.
Esso, in primo luogo, non riguarda specificamente gli appellanti, ma l'intero personale addetto o che comunque opera per il Dipartimento interospedaliero scienze ginecologiche e perinatali, ossia per una struttura per la quale gli impugnanti non hanno mai allegato di aver reso la propria opera, che appare costituita nell'ambito dei tre presidi sanitari indicati nell'intestazione (e sopra menzionati) ed il cui funzionamento ed articolazione non è neppure accennata in ricorso (né in appello).
La comunicazione, poi, non appare neppure far riferimento specificamente alle attività della Casa di Cura appellata, poiché essa esordisce richiamando le necessità della sala parto e del pronto soccorso ostetrico, laddove il teste ha riferito (senza che tali parole Tes_1 formino oggetto di censura) che l'appellata « è una struttura di elezione, privata ma accreditata, che come tale non ha un pronto soccorso» e poiché essa si conclude facendo riferimento alle esigenze dell'UR (scilicet, UR Hospital).
Il documento in esame, inoltre, riguarda i soli turni del mese di dicembre (di un anno che non risulta dal tenore letterale documento e che gli impugnanti non specificano) e di metà gennaio, ossia un periodo temporale talmente limitato, nell'ambito di rapporti lavorativi pluriennali, da non essere significativo dell'effettivo atteggiarsi del rapporto di collaborazione e della dedotta etero-organizzazione della prestazione lavoartiva, soprattutto ove si consideri l'inesistenza di disposizioni di identico o similare tenore nell'ambito dell'intera produzione documentale degli impugnanti (ed in verità anche della parte appellata).
Il suo contenuto, poi, nella parte in cui menziona orari e specialità degli ambulatori, può al più dimostrare che la appellata manifestava a tutti i sanitari addetti al CP_1
Dipartimento la propria necessità di reperire medici che fossero disponibili a lavorare in quegli ambulatori e in quegli orari, ma non certo che gli impugnanti fossero obbligati a
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manifestare detta disponibilità.
La richiesta di ricevere le manifestazioni di disponibilità entro il giorno 15 (sciicet, di novembre), inoltre, è chiaramente funzionale all'esigenza dell'appellata di poter conoscere preventivamente sia la possibilità di coprire o meno quel determinato turno e sia il nominativo del sanitario che vi presterà la propria opera;
conoscenza alla quale la CP_1
aveva chiaramente interesse anche in un'ottica di propria responsabilità civile per
[...] Part l'attività imputabile al singolo sanitario e di responsabilità nei confronti della in caso di ispezioni (cfr. su questo specifico punto la testimonianza di riportata in sentenza). Tes_1
L'affermazione, che si legge nel documento in esame, per cui i «turni sono quelli firmati dal Direttore Sanitario, che autorizza eventuali modifiche di essi. Chi cambia un turno senza preavviso è responsabile penalmente e civilmente per aver preso questa decisione», non dimostra l'etero-organizzazione della prestazione lavorativa e non contraddice il diverso accertamento in fatto della sentenza appellata, essendo evidente che, pur nella libertà ritenuta dal primo giudice e pur nella prospettiva dell'autonomia della prestazione, chi abbia liberamente e volontariamente assunto l'obbligazione di rendere una data attività sia poi tenuto all'adempimento (ossia, nel caso concreto, a svolgere il turno per il quale si sia dichiarato disponibile), rispondendo nei confronti del creditore della prestazione (salvo il diverso accordo, nella specie rappresentato dall'autorizzazione a svolgere il turno in altro periodo) dell'inadempimento all'obbligazione così assunta.
Il primo rilievo degli impugnanti non ha dunque pregio.
2.2. Messaggi della chat Whatsapp
Detti messaggi (doc. 5 fasc. I grado app.ta), diversamente da quanto opinano gli impugnanti, sono stati correttamente apprezzati dalla sentenza appellata, poiché questi effettivamente dimostrano quella «modalità di organizzazione, in cui il gruppo agisce sulla base di principi essenzialmente informati alla cooperazione professionale» e nella quale è esclusa l'imposizione di giorni e orari di lavoro, ritenuta dalla sentenza gravata.
In senso contrario non giova agli appellanti invocare i brani di conversazione riportati nel corpo dell'atto di impugnazione, riferibili alle persone dei tre sanitari pacificamente dipendenti dalla , ossia i dottori e e la dottoressa CP_1 CP_4 CP_5 Per_1 restano, infatti, irrilevanti, nel senso voluto dagli appellanti, i messaggini riferibili ad altri sanitari con contratto di lavoro autonomo, che hanno come interlocutori altri colleghi del gruppo e non la . CP_1
In primo luogo, non devono essere sopravvalutate, per quanto suggestive, le espressioni indubbiamente forti utilizzate dal dottor in due distinte occasioni CP_4
(2.11.2017 «La mia risposta alle vostre sconsiderate preferenze per il periodo natalizio è solo una: se non siete necessari per i giorni festivi non lo siete neanche per i restanti giorni
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del mese. A voi le conclusioni» e 30.7.2017 «9 primi hanno il dovere di coprire i turni che saranno divisi in misura uguale per tutti salvo accordi interpersonali a chi non sta bene faccia le dovute considerazioni.»).
Appare, innanzitutto, significativo, al fine di escludere che dette espressioni possano essere intese come dimostrazione della etero-organizzazione datoriale, che dopo il messaggio del 30.7.2017 i partecipanti alla chat continuino a discutere (ed anche a polemizzare) tra di loro sulle rispettive disponibilità, senza che poi segua alcun ulteriore intervento avente ad oggetto la ripartizione dei turni da parte del , che tornerà CP_4 ad utilizzare la chat soltanto a settembre, peraltro per comunicare le nozze di una collega.
Identiche considerazioni valgono per il messaggio del 2.11.2017, poiché anche in questo caso dopo di esso i partecipanti alla chat continuano a discutere tra di loro, manifestando disponibilità ed indisponibilità, senza che poi segua un qualche intervento autoritativo datoriale volto a porre rimedio alla scopertura dei turni
A ciò deve aggiungersi che i due citati messaggi rappresentano, per il loro tono, una sorta di unicum nell'ambito dell'intera chat, che riguarda circa quattro anni di lavoro e nella quale non si rinvengono ulteriori dimostrazioni di interventi autoritativi da parte della
[...]
. CP_1
È, poi, significativo che in entrambi i messaggi, a fronte della paventata indisponibilità, non si manifesti né si paventi in alcun modo un possibile intervento autoritativo datoriale nel senso dell'assegnazione d'ufficio dei turni non graditi e non coperti.
Il messaggio del 21.10.2017, richiamato in appello, ed apparentemente riferito alla persona del dottor , anch'esso dipendente della , Testimone_2 Controparte_1 addirittura conferma il qui contestato accertamento in fatto della sentenza gravata.
A fronte dell'accertata mancata copertura di un turno, infatti, il così si CP_6 esprime: «secondo le desiderata, le possibilità mi sembra siano Persona_2
o . Si accettano anche altre soluzioni». Per_3
Il messaggio, dunque, conferma sia gli esiti della prova orale recepiti dal Tribunale, ossia che «quando non vi era disponibilità, restava una carenza che veniva coperta dai dipendenti, voglio dire, io, la o la » (teste ) e sia la sostanziale Per_1 Per_3 CP_4 assenza di un potere impositivo della in relazione alle presenze nei turni, perché CP_1 al messaggio citato seguono ulteriori comunicazioni di vari sanitari, tutte nel senso dell'indisponibilità, senza che ad esse segua un qualche intervento del stesso o di CP_5 altri soggetti idonei ad esprime la volontà della nel senso dell'assegnazione CP_1 autoritativa del turno non coperto.
È poi del tutto priva di rilievo la comunicazione del 13.12.2017, attribuita a Persona_4 relativa alla convocazione di tutti i ginecologi ad una riunione avente ad oggetto
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aggiornamento tagli cesarei.
La partecipazione ad essa anche degli appellanti, infatti, trova giustificazione nella necessità di informarli delle eventuali modifiche organizzative conseguenti ai rilievi della
Regione Lazio (come appunti quella del numero dei parti cesarei, sulla quale ha riferito il teste ed alla quale appare riferirsi il WhatsApp di , sicché essa Tes_3 Persona_4 comunque costituirebbe obbligazione accessoria del lavoratore autonomo.
2.3. Le prove testimoniali.
La contestazione della valutazione della prova orale è svolta dagli impugnanti sia nell'ambito della parte dell'appello destinata ad esporre e sintetizzare la pregressa vicenda processuale (cfr. pag. 4 e 4 dell'appello) e sia nell'ambito del secondo motivo di impugnazione, che, ad onta della sua formale intestazione (mancata acquisizione di ulteriori mezzi istruttori), non censura l'ammissione di un qualche mezzo istruttorio richiesto in primo grado, ma lamenta la valutazione del materiale istruttorio da parte del primo giudice.
La tesi propugnata dagli appellanti, sostanzialmente riproposta anche nell'ambito del primo motivo di appello (denominato omessa ed erronea valutazione dei mezzi istruttori ai fini dell'accertamento della natura subordinata del rapporto), è che l'istruttoria orale avrebbe confermato il potere conformativo datoriale, l'eterodirezione della prestazione e la soggezione degli impugnanti al potere organizzativo datoriale nella predisposizione dei turni.
Le censure degli impugnanti non hanno pregio.
Il c.d. controllo sulla prestazione lavorativa, infatti, è consistito, secondo quanto riferisce lo stesso (la cui deposizione è richiamata dagli impugnanti)m, nella Controparte_7 mera possibilità di rivolgersi al dottor (e poi alla dottoressa ), in quanto CP_2 Per_3 colleghi con maggior anzianità ed esperienza, in caso di problemi o in un mero controllo da parte di questi ultimi sul decorso delle pazienti operate (la teste ricorda, a mo' di Tes_3 esempio, di una richiesta del dottor sulla ragioni di una severa anemia accusata nel CP_2 post operatorio da una paziente), pienamente giustificabile in ragione della responsabilità civile della struttura sanitaria e in un'ottica di collaborazione professionale ed in nulla significativo di un rapporto di lavoro subordinato.
Identiche considerazioni valgono per l'occasionale invito a giustificare l'eccedenza dei parti cesarei, trovando ragione tale intervento dell'appellata nella necessità di rispondere ai rilievi della Regione, al cui controllo era sottoposta in quanto struttura accreditata;
rilievi che che non potevano che investire tutti i sanitari che a qualunque titolo collaboravano con la struttura.
La predisposizione dei turni delle due sale operatorie, inoltre, diversamente da quanto opinano gli appellanti, deve essere apprezzato nella diversa ottica di una messa a disposizione di costoro delle sale operatorie stesse e della necessità di coordinare l'attività
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chirurgica di ognuno, essendo in definitiva emerso che gli impugnanti potevano operarvi anche propri pazienti personali (teste e che l'impegno in interventi di ginecologia Tes_3 era subordinata alla libera disponibilità del professionista stesso (teste ). Tes_1
La prova orale, poi, diversamente da quanto opinano gli appellanti, non contraddice la sostanziale libertà di costoro nella partecipazione ai turni di guardia (che, come si apprende dalle non contestate allegazioni della , ricomprende reparto, sala operatoria e CP_1 sala parto) ritenuta dalla decisione gravata (essenzialmente sulla base della chat WhatsApp
e delle parole dei testi e , che l'hanno riferita) , ma anzi ne consente di Tes_1 CP_4 comprenderne le ragioni, rappresentate dal fatto che i medici non strutturati erano contemporaneamente impegnati in altre attività lavorative (cfr. teste che riferisce Tes_3 di un contestuale impegno lavorativo per l'ospedale Fatebenefratelli e di un precedente dottorato di ricerca presso l'Università di Tor Vergata, ma anche il messaggio CP_1
WhatsApp del 9.9.2016, con il quale sempre la nnuncia al gruppo di che svolgerà Tes_3 in contemporanea della guardie presso il Policlinico Casilino).
La circostanza, poi, che il prospetto dei turni fosse materialmente redatto dal primario e poi trasmesso alla direzione sanitaria non giova alla tesi degli appellanti, poiché detta redazione si risolveva in sostanza in una presa d'atto di quanto già concordato tra i singoli sanitari e nell'individuazione del medico strutturato (ossia dipendente) chiamato a coprire il turno scoperto (cfr. teste « turni venivano redatti da uno di noi e poi dovevano CP_7 essere ricontrollati dal prof. , dopo di che credo che lui li facesse portare alla Direzione CP_2
Sanitaria, come generalmente avviene. D. del giudice: Che vuol dire “uno di noi” ? ADR. Mi riferisco ad uno dei ginecologi che materialmente redigeva i turni tenendo conto dei desiderata individuali»: teste : « D. del procuratore della resistente: Come avveniva CP_5 il cambio turno ? ADR. Non c'è mai stata alcuna imposizione da parte della Direzione sanitaria. D. del procuratore della resistente: I medici libero professionali avevano riconosciuta questa libertà di cambiare i turni al pari di quelli strutturati o no ? ADR. Quelli strutturati dipendevano direttamente dal primario, gli altri decidevano loro quando cambiare
i turni;
preciso che nel momento in cui si creano delle carenze di presenza, dovevamo intervenire con i medici strutturati per colmare i turni che erano rimasti carenti»).
L'accertamento in fatto del Tribunale non è contraddetto dal rilievo per cui poteva capitare al professionista di doversi necessariamente trattenere oltre all'orario stabilito, poiché i testi, chiesti di specificare quando detta evenienza si verificava, hanno fatto riferimento a circostanze nella quali l'obbligo di permanenza o di inizio prima del previsto, proprio in ragione della natura della prestazione e del suo coinvolgere il bene salute dei pazienti, sarebbe stato comunque sussistente per qualsivoglia sanitario, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del suo rapporto di collaborazione (teste mi riferisco CP_7
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ad esempio al fatto che un ginecologo aveva curato la parte preparatoria di un parto, in questo caso si sarebbe fermato se il parto era imminente, lo stesso dicasi nel caso di un intervento chirurgico ed identiche considerazioni valgono per la necessità di attendere il subentrante nella guardia prima di abbandonarla).
3. Le considerazioni che precedono determinavano la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, posto che la mera identità tra l'attività lavorativa dei medici strutturati e quella degli impugnanti ed il fatto che anche quest'ultima dovesse svolgersi all'interno della Casa di Cura non assurgono a sufficienti elementi indiziari della dedotta subordinazione, a fronte di una modalità di atteggiarsi del rapporto connotato dalla sostanziale libertà di ogni professionista di decidere liberamente e in sostanziale autonomia se e quando prestare la propria opera, dell'evidente libertà di contemperare il proprio impegno nei confronti dell'appellata con le proprie personali ulteriori e diverse esigenze professionali e, come ulteriore elemento da apprezzare in senso contrario alla subordinazione, del fatto che la natura autonoma dei rapporti di collaborazione originariamente pattuita inter partes non sia mai stata contestata per l'intera durata dei singoli rapporti negoziali di durata pluriennale (24 e 22 anni per i dottori e Parte_2
, 20 anni per la dottoressa , 15 anni per la dottoressa e 8 anni per la Pt_1 Pt_4 Pt_3 dottoressa ), avendo gli appellanti avanzato la tesi della subordinazione soltanto Pt_5 allorché, causa la chiusura del punto nascite da parte della Regione, la , CP_1 divenuta per determinazione regionale Struttura Covid-19 dedicata, non poté più avvalersi della loro opera professionale e costoro non poterono beneficiare del protocollo d'intesa tra
Regione Lazio, e che Controparte_8 Controparte_9 prevedeva il trasferimento a quest'ultima dei soli medici dipendenti della (cfr. CP_1 pag. 3 ricorso di primo grado).
Lo svolgersi pluriennale del rapporto senza alcuna contestazione sulla veste giuridica originariamente pattuita, infatti, appare significativo dell'intento delle parti, poi effettivamente realizzatosi secondo le concrete modalità di attuazione dello stesso, di dar vita ad un genuino rapporto di collaborazione autonoma.
4. L'appello è dunque respinto
Le spese del grado seguono la soccombenza.
La Corte, infine, dà atto che sussistono per gli appellanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) respinge l'appello;
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b) condanna gli appellanti a rifondere all'appellata le spese del presente grado, che liquida in € 12.500,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono nei confronti degli appellanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, il 23.10.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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