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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 565/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/02/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
TALLARO FRANCESCO, Giudice
in data 27/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2305/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale AT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - AT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400002769000 -017690 IB AR
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDETDEM000113 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDETDEM000113 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDETDEM000374 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDETDEM000374 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDETDEM000374 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190014139758000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso
contro
Agenzia delle Entrate SC, Agenzia Entrate Direzione Provinciale di AT e Regione Calabria, avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. fascicolo 2024/000017690, con riferimento al credito portato dalla cartella n.
03020190014139758000, per omesso pagamento tasse automobilistiche anno 2015 e dagli avvisi di accertamento esecutivi nn. TDETDEM000113 anno d'imposta 2011 e n. TDETDEM000374.
Deduceva preliminarmente che il preavviso di fermo era illegittimo poiché l'autovettura serviva ad essa ricorrente per recarsi al lavoro.
Rilevava, poi, che tutte le pretese portate dagli atti sopra indicati dovevano ritenersi prescrtte per decorso dei termini di legge.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e degli atti presupposti ad essa comunicazionedi fermo.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate e deduceva che contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente il credito relativo all'avviso di accertamento nr TDETDEM000113, anno d'imposta 2011, non si era prescritto, poichè l'accertamento era stato notificato in data 17.12.2015 e divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate SC ed eccepiva l'infondatezza del ricorso avendo notificato tutti gli atti indicati in ricorso e che, successivamente alle cartelle ed agli avvisi di accertamento e prima dell'atto impugnato in questa sede, aveva notificato alla ricorrente una serie di atti interruttivi della prescrizione.
Sosteneva inoltre che la ricorrente non aveva fornito alcuna idonea dimostrazione della strumentalità del bene, ma si era semplicemente limitata ad affermare che il veicolo veniva utilizzato per recarsi al lavoro.
Si costituiva anche la Regione Calabria ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso perchè notificato in Word
e non in PDF.
All'udienza del 27 febbraio 2025, la Corte tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte evidenzia che il ricorso è stato notificato e depositato in formato word (.doc/. docx), anziché nel formato PDF/A, per come richiesto dal Processo Tributario Telematico.
Rileva, inoltre, che il file non è firmato digitalmente.
La notifica e il deposito di un ricorso in formato word (.doc/.docx), privo di firma digitale e non convertito in formato PDF/A, è generalmente considerato inammissibile (o nullo) nel processo telematico (civile o tributario), poiché manca dell'elemento essenziale della sottoscrizione che garantisce la provenienza e l'integrità dell'atto.
L'art. 2, comma 1, del D.M. n. 163/2013, prevede che, per acquisire la natura di “documento informatico” processualmente rilevante, questo debba esser sottoscritto “con firma elettronica qualificata o firma digitale”. Tale qualità (ossia che l'atto processuale, in quanto sottoscritto con firma digitale, si possa ritenere “documento informatico”) va valutata alla luce dell'art. 20, comma 1-bis, del CAD (Codice
Amministrazione Digitale), secondo il quale “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID
(L'Agenzia per l'Italia Digitale) ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità
e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore”.
Non si tratta di norme tecniche la cui violazione può determinare soltanto una mera irregolarità, perché non risulterebbe violata la norma primaria.
E' proprio l'art. 16 bis del d.lgs. 546/92 a rinviare alle disposizioni regolamentari di carattere tecnico, il cui rispetto è essenziale per verificare se il precetto in tale norma primaria espresso è stato rispettato.
Ne deriva che, come ha sostanzialmente affermato la Suprema Corte nell'ambito del processo penale
(Cass. 25 gennaio 2022, n. 2874/22), la violazione delle regole tecniche relative alla formazione del documento informatico comporta come conseguenza che, per l'assenza della firma digitale, l'atto non può essere qualificato come atto scritto e non può produrre gli effetti previsti dall'art. 2702 c.c. e quindi comporta che l'atto non è riferibile al soggetto che l'ha apparentemente sottoscritto.
Né può ritenersi che, nella specie, l'atto abbia raggiunto lo scopo ai sensi della generale previsione dell'art. 156 c.p.c. e che, pertanto, la nullità risulti sanata. Infatti la violazione delle norme sulla redazione dell'atto determina non la nullità dello stesso, ma l'inesistenza. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile sia perchè prodotto in formato Word e non in PDF/A e sia perchè non sottoscritto digitalmente.
La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AT, Sezione Prima, dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso alla camera di consiglio del 27 febbraio 2025
Il Presidente e Relatore
CA SG
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/02/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
TALLARO FRANCESCO, Giudice
in data 27/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2305/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale AT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - AT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400002769000 -017690 IB AR
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDETDEM000113 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDETDEM000113 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDETDEM000374 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDETDEM000374 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDETDEM000374 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190014139758000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso
contro
Agenzia delle Entrate SC, Agenzia Entrate Direzione Provinciale di AT e Regione Calabria, avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. fascicolo 2024/000017690, con riferimento al credito portato dalla cartella n.
03020190014139758000, per omesso pagamento tasse automobilistiche anno 2015 e dagli avvisi di accertamento esecutivi nn. TDETDEM000113 anno d'imposta 2011 e n. TDETDEM000374.
Deduceva preliminarmente che il preavviso di fermo era illegittimo poiché l'autovettura serviva ad essa ricorrente per recarsi al lavoro.
Rilevava, poi, che tutte le pretese portate dagli atti sopra indicati dovevano ritenersi prescrtte per decorso dei termini di legge.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e degli atti presupposti ad essa comunicazionedi fermo.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate e deduceva che contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente il credito relativo all'avviso di accertamento nr TDETDEM000113, anno d'imposta 2011, non si era prescritto, poichè l'accertamento era stato notificato in data 17.12.2015 e divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate SC ed eccepiva l'infondatezza del ricorso avendo notificato tutti gli atti indicati in ricorso e che, successivamente alle cartelle ed agli avvisi di accertamento e prima dell'atto impugnato in questa sede, aveva notificato alla ricorrente una serie di atti interruttivi della prescrizione.
Sosteneva inoltre che la ricorrente non aveva fornito alcuna idonea dimostrazione della strumentalità del bene, ma si era semplicemente limitata ad affermare che il veicolo veniva utilizzato per recarsi al lavoro.
Si costituiva anche la Regione Calabria ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso perchè notificato in Word
e non in PDF.
All'udienza del 27 febbraio 2025, la Corte tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte evidenzia che il ricorso è stato notificato e depositato in formato word (.doc/. docx), anziché nel formato PDF/A, per come richiesto dal Processo Tributario Telematico.
Rileva, inoltre, che il file non è firmato digitalmente.
La notifica e il deposito di un ricorso in formato word (.doc/.docx), privo di firma digitale e non convertito in formato PDF/A, è generalmente considerato inammissibile (o nullo) nel processo telematico (civile o tributario), poiché manca dell'elemento essenziale della sottoscrizione che garantisce la provenienza e l'integrità dell'atto.
L'art. 2, comma 1, del D.M. n. 163/2013, prevede che, per acquisire la natura di “documento informatico” processualmente rilevante, questo debba esser sottoscritto “con firma elettronica qualificata o firma digitale”. Tale qualità (ossia che l'atto processuale, in quanto sottoscritto con firma digitale, si possa ritenere “documento informatico”) va valutata alla luce dell'art. 20, comma 1-bis, del CAD (Codice
Amministrazione Digitale), secondo il quale “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID
(L'Agenzia per l'Italia Digitale) ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità
e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore”.
Non si tratta di norme tecniche la cui violazione può determinare soltanto una mera irregolarità, perché non risulterebbe violata la norma primaria.
E' proprio l'art. 16 bis del d.lgs. 546/92 a rinviare alle disposizioni regolamentari di carattere tecnico, il cui rispetto è essenziale per verificare se il precetto in tale norma primaria espresso è stato rispettato.
Ne deriva che, come ha sostanzialmente affermato la Suprema Corte nell'ambito del processo penale
(Cass. 25 gennaio 2022, n. 2874/22), la violazione delle regole tecniche relative alla formazione del documento informatico comporta come conseguenza che, per l'assenza della firma digitale, l'atto non può essere qualificato come atto scritto e non può produrre gli effetti previsti dall'art. 2702 c.c. e quindi comporta che l'atto non è riferibile al soggetto che l'ha apparentemente sottoscritto.
Né può ritenersi che, nella specie, l'atto abbia raggiunto lo scopo ai sensi della generale previsione dell'art. 156 c.p.c. e che, pertanto, la nullità risulti sanata. Infatti la violazione delle norme sulla redazione dell'atto determina non la nullità dello stesso, ma l'inesistenza. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile sia perchè prodotto in formato Word e non in PDF/A e sia perchè non sottoscritto digitalmente.
La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AT, Sezione Prima, dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso alla camera di consiglio del 27 febbraio 2025
Il Presidente e Relatore
CA SG