Sentenza breve 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 20/01/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00121/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03466/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3466 del 2025, proposto da CA OE, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Bidini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Arezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento datato 27 settembre 2025, con cui l’Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo ha rigettato l’istanza prot, n. P-AR/L/Q/2025/100884 volta al conseguimento di un Nulla Osta per l’ingresso di un lavoratore subordinato nell’ambito delle quote per flussi di ingresso di cui alla programmazione 2023-2025 prevista dal DPCM 23 settembre 2023; provvedimento appreso per avviso a mezzo pec e comunicazione sul portale ALI;
- nonché contro ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Arezzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa TI AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor CA OE, titolare della ditta individuale Idrotermo di CA OE con sede in Arezzo, chiedeva all’Amministrazione dell’Interno il rilascio di nulla osta per l’impiego di un lavoratore subordinato extracomunitario proveniente dal Bangladesh, acquisita dalla P.A. con il numero 2025/100884.
2. Con preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/1990 in data 16 settembre 2025 l’Amministrazione comunicava al richiedente che l’istanza non poteva essere accolta in quanto: « Il certificato di idoneità alloggiativa relativo all’alloggio fornito al lavoratore presenta dati discrepanti con quanto dichiarato nell'istanza, è pertanto necessaria una dichiarazione da parte del datore di lavoro in merito alla variazione dell'indirizzo dell'alloggio del lavoratore. -Non risulta inserita richiesta di personale indirizzata al Centro per l’Impiego con allegato invio PEC o timbro di ricevuta dello stesso; - Le autocertificazioni (prodotte ai sensi dell'art.22 comma 2 ter D. L.vo 286/98, alla posizione previdenziale e fiscale e all’ avvenuta verifica di indisponibilità di lavoratori sul Territorio Nazionale ) sono sottoscritte mediante apposizione di firma digitale non verificabile. Reinserire documenti muniti di sottoscrizione autografa. Nel termine di 10 giorni dalla notifica della presente comunicazione l’interessato potrà inserire la documentazione integrativa e/o osservazioni, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/90, utilizzando esclusivamente le funzioni operative all’interno della propria pagina riservata relativa all’istanza ».
3. Il ricorrente, invocando i documenti versati nel fascicolo di causa (dichiarazioni a firma del signor OE in data 17 settembre 2025; schermate di invio documenti nel portale ALI e dichiarazione dell’addetta signora Palumbo, di cui ai documenti nn. 7, 8 e 9 del fascicolo di parte ricorrente) affermava di aver trasmesso la documentazione integrativa in risposta al preavviso di diniego il giorno successivo a quello del preavviso.
4. Con provvedimento di reiezione in data 27 settembre 2025 lo Sportello unico per l’Immigrazione di Arezzo disponeva il rigetto della domanda presentata dal signor OE riportando la stessa identica dicitura contenuta nel preavviso, affermando procedersi « con il riesame dell’istanza », ed assegnando all’istante ulteriori 10 giorni per integrare la documentazione e dichiarando espressamente che: « l’istanza decorso il termine previsto - verrà considerata priva di integrazioni e sarà definita con provvedimento di rigetto emesso in modalità automatica da sistema allo spirare del termine ».
L’integrazione non risultava peraltro ulteriormente possibile, secondo il ricorrente, posto che la relativa posizione nel portale ALI risultava non più accessibile.
5. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il signor OE impugnava il suddetto diniego, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, sulla base di plurimi argomenti di censura.
In primo luogo, il ricorrente deduceva la contraddittorietà del provvedimento, con violazione dell’art. 3 L. 241/1990, in quanto la documentazione integrativa richiesta nell’atto era già stata richiesta in sede di preavviso ex art. 10 bis L. 2141/1990; inoltre la rinnovata richiesta di integrazione era del tutto irrituale e incompatibile con la disposta reiezione dell’istanza, e quest’ultima era logicamente inconciliabile con la dicitura afferente al prossimo diniego in caso di omessa integrazione documentale; comunque l’integrazione non risultava attuabile per la chiusura del portale ALI; del tutto incomprensibilmente la PA faceva inoltre riferimento a un “riesame” dell’istanza, sicché la volontà del SUI non era chiaramente evincibile dall’atto (primo motivo); l’illegittimità dell’atto per omessa indicazione del responsabile del procedimento e della relativa firma (secondo motivo); l’omessa valutazione dei documenti integrativi già trasmessi dopo il preavviso (terzo motivo).
6. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno resistendo al ricorso, del quale deduceva l’infondatezza, affermando in particolare che nessuna integrazione documentale era stata inserita dal richiedente nel portale ALI dopo il preavviso di diniego.
7. Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2025, dato avviso alle parti circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa era trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come affermato dalla parte ricorrente nel primo motivo di gravame, il provvedimento emesso dallo Sportello Unico in data 26 settembre 2025 è gravemente contraddittorio, e del tutto inidoneo a rendere note al destinatario le ragioni che avevano indotto la PA a rigettarne l’istanza ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 e, a ben vedere, a renderlo edotto della circostanza stessa che una reiezione definitiva avesse avuto luogo.
Invero, l’Amministrazione parrebbe aver adottato un nuovo preavviso ex art. 10 bis L. 241/1990, con contestuale assegnazione del termine di 10 giorni ivi contemplato, e con avviso di futura reiezione in caso di omessa integrazione. Tuttavia, nel contempo, disponeva il rigetto dell’istanza del signor OE.
A fronte di un tenore talmente equivoco della determinazione della P.A., al punto di non consentire al destinatario di individuarne il contenuto dispositivo e l’intento ultimo, non rimane al collegio che annullare l’atto gravato, evidenziando la necessità che lo Sportello Unico si pronunci ulteriormente e definitivamente sull’istanza del signor OE, tenendo in considerazione la documentazione presente nel portale ALI, e comunque quella contenuta nel fascicolo della presente causa.
Si assorbono le ulteriori censure proposte da parte ricorrente e non specificamente esaminate.
9. In definitiva il ricorso, siccome fondato, deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salva la riedizione del potere da parte della P.A., da esercitarsi in ossequio alle statuizioni contenute nella presente pronuncia.
10. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni e con gli effetti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SS CC, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
TI AP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI AP | SS CC |
IL SEGRETARIO