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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/05/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4346/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4346/2014 promossa da: nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) in proprio e nella qualità di legale rappresentante della C.F._1 [...]
(p.i. ) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Antonio Cammarota giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
ATTORE/OPPONENTE contro ing. (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2
Nicola Formica giusta procura ed elezione di domicilio in atti, CONVENUTO/OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente, in proprio e Parte_1 nella qualità di legale rappresentante della ha proposto Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 818/14, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 13 maggio 2014 , attraverso il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore di ing. , la complessiva somma di euro Controparte_2
42.500,00 oltre accessori , a titolo di competenze professionali così come determinate e riconosciute nella scrittura privata del 4.03.2013. L'opponente a sostegno della spiegata opposizione, ha contestato in primis la validità del monitorio opposto nei confronti della per mancata notifica dello stesso e, nel merito, il contenuto della Controparte_1
pagina 1 di 4 ricognizione di debito suddetta, disconoscendo la firma sullo stesso apposta. Conseguentemente l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 818/14, con vittoria delle spese di lite. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'opposto, contestando la fondatezza dell'opposizione ed instando quindi per il suo rigetto. Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. per il deposito di memorie, avviata la fase istruttoria, a fronte del formale disconoscimento della sottoscrizione operata dall'opponente, veniva ammessa la consulenza tecnica grafologica come richiesta dall'opposto al fine di accertare l'autenticità della sottoscrizione apposta alla scrittura del 04.03.13.Acquisito l'elaborato peritale, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1 ottobre 2024, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***** Ai fini della decisione occorre premettere che, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale;
infatti, nel giudizio di opposizione l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore, introducendo con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa , l'opposto, pur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore, facendo valere una propria domanda. Tale ricostruzione assume notevole rilevanza in punto di riparto dell'onere della prova gravante sulle parti: secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2967 c.c., infatti , al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicchè il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio, come più volte ribadito dalla consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, non subisce deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione , nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha la posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Occorre evidenziare, infine, che “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicchè è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Ne consegue che la riscontrata insussistenza, anche parziale dei suddetti
pagina 2 di 4 presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermare la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (Cass. Sez. Terza Civile 25.02.2014 n.
4436). Ciò premesso l'opposizione in esame appare infondata e va, pertanto reietta per le ragioni di seguito illustrate. In punto di diritto giova ricordare che l'art. 1998 c.c. prevede che “la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dell'onere di provare il rapporto fondamentale”. Dunque, la promessa di pagamento o la ricognizione del debito, produce l'effetto di invertire l'onere della prova, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'inesistenza del debito;
il creditore, dal canto suo, è tenuto a dimostrare, unicamente, la ricorrenza della promessa di pagamento o della ricognizione di debito. Va precisato comunque che, la promessa di pagamento e la ricognizione del debito, fanno prova del rapporto debitorio fino alla prova contraria la quale deve essere fornita dalla parte contro cui la dichiarazione medesima è prodotta. ( cfr sul punto Cass. Civ. I 25.01.22). Nella fattispecie in esame è dirimente, ai fini della decisione del presente giudizio, quindi, la valutazione dell'autenticità dell'atto di transazione del 04.03.13 posto alla base del monitorio opposto. Ebbene, a fronte del formale disconoscimento della sottoscrizione apposta all'atto suddetto da parte dell' e dell'istanza di verificazione spiegata dal , è stata disposta Pt_1 CP_2 consulenza grafologica, nominando CTU la dott.ssa , la quale ha Persona_1 concluso per l'autenticità della sottoscrizione di . Il giudicante non ha Parte_1 motivo per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio, frutto di argomentazioni logiche e lineari, sorrette da specifica competenza tecnica. Si ritiene, invero, che la conclusione cui il consulente d'ufficio è pervenuta appare ben motivata sia sotto il profilo dell'attività svolta durante gli accessi, sia sotto il profilo dell'elencazione delle corrispondenze tra la scrittura oggetto di accertamento, il saggio grafico raccolto direttamente dalla mano dell e tutti i documenti di raffronto in originale. La Pt_1 consulente d'ufficio infatti, al fine di accertare l'autenticità della sottoscrizione di cui si controverte, ha utilizzato le firme in originale in sede di saggio grafico, apposte per mano del Sig. , oltre che la firma di cui alla procura ad litem prodotta in Pt_1 originale e documenti in originale contenenti sottoscrizioni certamente autografe come indicate nell'elaborato peritale. Ebbene l'opponente, in base ai principi sopra richiamati in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo nonché nella ricognizione di debito e nella promessa unilaterale, avrebbe dovuto provare o l'inesistenza del rapporto obbligatorio sottostante la ricognizione del debito o l'avvenuta estinzione dello stesso onerando così l'opposto nella qualità di soggetto presunto creditore della necessità di provare la sussistenza del rapporto sottostante a giustificazione del credito. Al contrario, come unico motivo di opposizione, si è limitato ad eccepire il disconoscimento della scrittura privata di ricognizione del debito. Alla luce delle risultanze della istruttoria espletata, tuttavia, non sono emersi elementi idonei a determinare il superamento della presunzione di cui pagina 3 di 4 all'art. 1998 c.c. in considerazione del fatto che la firma apposta sul predetto atto è risultata essere autografa. L'opponente non ha fornito la prova- del cui onere era gravato-idonea a superare la presunzione iuris tantum di esistenza del credito di cui alla ricognizione del debito del 4 marzo 2013. Va infine rilevato che: l'accertamento della validità dell'atto di ricognizione del debito, essendo nelle more della proposizione del presente giudizio maturata l'intera somma come riportata nella scrittura del 4 marzo 2013, comporta il conseguente ricalcolo della somma dovuta all'ing. in euro 54.000,00 oltre iva ed interessi al soddisfo. CP_2
Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita. Ciò posto, dunque, ritiene questo Giudicante che gli elementi del giudizio complessivamente acquisiti non valgono a confortare le eccezioni formulate dall'opponente e pertanto l'opposizione va rigettata e, revocato il decreto ingiuntivo in quanto ricalcolato l'intero corrispettivo dovuto. Le spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate, nonché le spese della ctu come liquidate in atti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la proposta opposizione;
2. Revoca il decreto ingiuntivo nr. 818/14 del 13 maggio 2014 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore;
3. Accerta e dichiara che la somma dovuta da in proprio e nella Parte_1 qualità di legale rappresentante della a favore di ing. Controparte_1
è pari ad euro 54.000,00 come risultante dalla scrittura del 4 Controparte_2 marzo 2013 oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo;
4. Pone definitivamente gli oneri della ctu a carico delle parti soccombenti;
5. Condanna in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1 della al pagamento a favore di parte opposta delle Controparte_1 spese processuali che si liquidano in complessivi euro 5261,00 oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Nocera Inferiore 8 maggio 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4346/2014 promossa da: nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) in proprio e nella qualità di legale rappresentante della C.F._1 [...]
(p.i. ) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Antonio Cammarota giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
ATTORE/OPPONENTE contro ing. (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2
Nicola Formica giusta procura ed elezione di domicilio in atti, CONVENUTO/OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente, in proprio e Parte_1 nella qualità di legale rappresentante della ha proposto Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 818/14, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 13 maggio 2014 , attraverso il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore di ing. , la complessiva somma di euro Controparte_2
42.500,00 oltre accessori , a titolo di competenze professionali così come determinate e riconosciute nella scrittura privata del 4.03.2013. L'opponente a sostegno della spiegata opposizione, ha contestato in primis la validità del monitorio opposto nei confronti della per mancata notifica dello stesso e, nel merito, il contenuto della Controparte_1
pagina 1 di 4 ricognizione di debito suddetta, disconoscendo la firma sullo stesso apposta. Conseguentemente l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 818/14, con vittoria delle spese di lite. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'opposto, contestando la fondatezza dell'opposizione ed instando quindi per il suo rigetto. Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. per il deposito di memorie, avviata la fase istruttoria, a fronte del formale disconoscimento della sottoscrizione operata dall'opponente, veniva ammessa la consulenza tecnica grafologica come richiesta dall'opposto al fine di accertare l'autenticità della sottoscrizione apposta alla scrittura del 04.03.13.Acquisito l'elaborato peritale, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1 ottobre 2024, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***** Ai fini della decisione occorre premettere che, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale;
infatti, nel giudizio di opposizione l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore, introducendo con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa , l'opposto, pur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore, facendo valere una propria domanda. Tale ricostruzione assume notevole rilevanza in punto di riparto dell'onere della prova gravante sulle parti: secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2967 c.c., infatti , al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicchè il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio, come più volte ribadito dalla consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, non subisce deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione , nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha la posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Occorre evidenziare, infine, che “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicchè è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Ne consegue che la riscontrata insussistenza, anche parziale dei suddetti
pagina 2 di 4 presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermare la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (Cass. Sez. Terza Civile 25.02.2014 n.
4436). Ciò premesso l'opposizione in esame appare infondata e va, pertanto reietta per le ragioni di seguito illustrate. In punto di diritto giova ricordare che l'art. 1998 c.c. prevede che “la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dell'onere di provare il rapporto fondamentale”. Dunque, la promessa di pagamento o la ricognizione del debito, produce l'effetto di invertire l'onere della prova, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'inesistenza del debito;
il creditore, dal canto suo, è tenuto a dimostrare, unicamente, la ricorrenza della promessa di pagamento o della ricognizione di debito. Va precisato comunque che, la promessa di pagamento e la ricognizione del debito, fanno prova del rapporto debitorio fino alla prova contraria la quale deve essere fornita dalla parte contro cui la dichiarazione medesima è prodotta. ( cfr sul punto Cass. Civ. I 25.01.22). Nella fattispecie in esame è dirimente, ai fini della decisione del presente giudizio, quindi, la valutazione dell'autenticità dell'atto di transazione del 04.03.13 posto alla base del monitorio opposto. Ebbene, a fronte del formale disconoscimento della sottoscrizione apposta all'atto suddetto da parte dell' e dell'istanza di verificazione spiegata dal , è stata disposta Pt_1 CP_2 consulenza grafologica, nominando CTU la dott.ssa , la quale ha Persona_1 concluso per l'autenticità della sottoscrizione di . Il giudicante non ha Parte_1 motivo per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio, frutto di argomentazioni logiche e lineari, sorrette da specifica competenza tecnica. Si ritiene, invero, che la conclusione cui il consulente d'ufficio è pervenuta appare ben motivata sia sotto il profilo dell'attività svolta durante gli accessi, sia sotto il profilo dell'elencazione delle corrispondenze tra la scrittura oggetto di accertamento, il saggio grafico raccolto direttamente dalla mano dell e tutti i documenti di raffronto in originale. La Pt_1 consulente d'ufficio infatti, al fine di accertare l'autenticità della sottoscrizione di cui si controverte, ha utilizzato le firme in originale in sede di saggio grafico, apposte per mano del Sig. , oltre che la firma di cui alla procura ad litem prodotta in Pt_1 originale e documenti in originale contenenti sottoscrizioni certamente autografe come indicate nell'elaborato peritale. Ebbene l'opponente, in base ai principi sopra richiamati in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo nonché nella ricognizione di debito e nella promessa unilaterale, avrebbe dovuto provare o l'inesistenza del rapporto obbligatorio sottostante la ricognizione del debito o l'avvenuta estinzione dello stesso onerando così l'opposto nella qualità di soggetto presunto creditore della necessità di provare la sussistenza del rapporto sottostante a giustificazione del credito. Al contrario, come unico motivo di opposizione, si è limitato ad eccepire il disconoscimento della scrittura privata di ricognizione del debito. Alla luce delle risultanze della istruttoria espletata, tuttavia, non sono emersi elementi idonei a determinare il superamento della presunzione di cui pagina 3 di 4 all'art. 1998 c.c. in considerazione del fatto che la firma apposta sul predetto atto è risultata essere autografa. L'opponente non ha fornito la prova- del cui onere era gravato-idonea a superare la presunzione iuris tantum di esistenza del credito di cui alla ricognizione del debito del 4 marzo 2013. Va infine rilevato che: l'accertamento della validità dell'atto di ricognizione del debito, essendo nelle more della proposizione del presente giudizio maturata l'intera somma come riportata nella scrittura del 4 marzo 2013, comporta il conseguente ricalcolo della somma dovuta all'ing. in euro 54.000,00 oltre iva ed interessi al soddisfo. CP_2
Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita. Ciò posto, dunque, ritiene questo Giudicante che gli elementi del giudizio complessivamente acquisiti non valgono a confortare le eccezioni formulate dall'opponente e pertanto l'opposizione va rigettata e, revocato il decreto ingiuntivo in quanto ricalcolato l'intero corrispettivo dovuto. Le spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate, nonché le spese della ctu come liquidate in atti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la proposta opposizione;
2. Revoca il decreto ingiuntivo nr. 818/14 del 13 maggio 2014 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore;
3. Accerta e dichiara che la somma dovuta da in proprio e nella Parte_1 qualità di legale rappresentante della a favore di ing. Controparte_1
è pari ad euro 54.000,00 come risultante dalla scrittura del 4 Controparte_2 marzo 2013 oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo;
4. Pone definitivamente gli oneri della ctu a carico delle parti soccombenti;
5. Condanna in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1 della al pagamento a favore di parte opposta delle Controparte_1 spese processuali che si liquidano in complessivi euro 5261,00 oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Nocera Inferiore 8 maggio 2025
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