Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/04/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10611/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10611/2022 promossa
DA
C.F. , e CF entrambe con sede in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2
Bolzano, via Galvani n. 29 ed in persona del proprio procuratore speciale, come da Parte_3
procura autenticata dal notaio in data 27.5.2019, rep. n. 47329, racc. n. 24092, elettivamente Per_1
domiciliate in Lissone, via Donizetti n. 11 presso lo studio dell'Avv. Francesca Mariani, rappresentate e difese, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Mario Marchetti e Riccardo Castiglioni come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTRICI
NEI CONFRONTI DI
C.F. , con sede legale in Seregno, via Santino De Nova n. 34/E, in CP_1 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Milano, via Simone D'Orsenigo n.
22 presso lo studio degli Avv.ti Marco Andrea Caione e Giuseppe Macrì che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E
[...]
C.F. e P.I. , con sede in Sirtori (LC), via Lecco n. 30, in persona del _2 P.IVA_4
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Sebino n. 29 presso lo studio dell'Avv. Arrigo Varlaro Sinisi che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
pagina 1 di 18
Controparte_3
, P.I. , con sede in Milano, Via Benigno Crespi n. 23, in persona del legale
[...] P.IVA_5
rappresentante dott. , elettivamente domiciliato in Como, via Mugiasca n. 10 presso lo CP_4 studio dell'avv. Andrea Orlandoni che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZO CHIAMATO
Oggetto: Risarcimento danni ex artt. 1667 c.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 26.6.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER Controparte_5
“1) in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta ex art.1667 CP_1
cc, in relazione ai vizi sulle opere da questa eseguite in forza del contratto di appalto intercorso tra le parti e, conseguentemente, condannarla all'eliminazione di tutti detti vizi, secondo le modalità indicate in sede di ATP dall'Ing. nonché di quelli che medio tempore dovessero manifestarsi ex novo e Per_2
fossero accertati in corso di causa, con fissazione di una somma di Euro 30.000 che sarà dovuta da
a in caso di mancata integrale eliminazione dei vizi in parola entro e non oltre il CP_1 Parte_2 termine di due mesi dalla pubblicazione dell'emananda sentenza e, in ogni caso, condannarla al risarcimento, in favore dell'attrice , di tutti i danni da questa patiti e pari ad Euro 30.000, Parte_2
ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito della causa;
2) sempre in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità di entrambe le convenute verso le attrici, ex art. 1669 cc, in relazione ai vizi sulle opere eseguite come sopra e, conseguentemente condannarle in solido al risarcimento, in favore delle attrici, di tutti i danni patiti, pari ad Euro
60.000, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito della causa.
Le pronunce di cui ai punti 1) e 2) che precedono da emettersi in via alternativa, con facoltà per le attrici di scegliere la/le prestazione/i di cui pretendere l'esecuzione;
3) sempre in via principale ed in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute per il danno all'immagine commerciale dell'attrice e, conseguentemente, condannarle in Pt_1 solido al relativo integrale risarcimento in favore di quest'ultima, nella misura che sarà accertata in corso di giudizio e determinata in via equitativa;
4) in via istruttoria, si chiede occorrendo che sia ammessa la prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) “vero che, nei primi giorni di ottobre del 2020, abbiamo notato, nella facciata nord dell'edificio
pagina 2 di 18 di via Castagna a Mantova, che alcune doghe, di cui è composto il rivestimento dell'edificio, Pt_1 sembravano rotte e danneggiate in più punti”. Testi: c/o , Bolzano, Testimone_1 Pt_1
c/o , Mantova, c/o Bolzano, Testimone_2 Parte_2 Testimone_3 Pt_1
2) “vero che, in data 28 ottobre 2020, mi è stato conferito incarico, da parte di di Parte_2
svolgere un accertamento tecnico sul rivestimento esterno della facciata nord del a CP_6
Mantova, al fine di accertare il fenomeno di rottura delle doghe in ecolegno, di cui il rivestimento è composto, analizzando la portata del fenomeno e le sue cause”. Teste: Dott. Ing. Persona_3
Bolzano,
3) “vero che ho eseguito, a tal fine, un sopralluogo in data 5 novembre 2020 ed ho predisposto la perizia che mi si rammostra (doc 12, che si rammostra al teste) in data 24 novembre, consegnandone in pari data copia a . Teste: Dott. Ing. Bolzano;
Parte_2 Persona_3
5) sempre in via istruttoria, solo in caso di ammissione di prove richieste da controparte, si chiede
l'ammissione della prova contraria per testi sui medesimi capitoli e con i testi già indicati;
6) in ogni caso, con vittoria di spese di lite”.
PER CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare e pregiudiziale
1. accertare e dichiarare la prescrizione/decadenza della domanda/azione proposta nei confronti della conchiudente ex art. 1697 c.c. per i motivi di cui in atti;
In via principale e nel merito
2. Rigettare le domande formulate dall'attore nei confronti di , poiché infondate in fatto e CP_1
in diritto e conseguentemente;
In via subordinata nel merito
Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, salvo gravame, accertare e dichiarare eventuali responsabilità in relazione ai vizi sulle opere eseguite, eccepite dalle controparti, in capo a
e condannare la medesima a tenere indenne la da ogni pregiudizio economico _2 CP_1
derivante dalla presente causa.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. di entrambe le fasi del giudizio con rivalsa eventuale su _2
Con sentenza esecutiva ex lege.
In via istruttoria
pagina 3 di 18 Si insiste per l'accoglimento di tutti i mezzi di prova articolati nei pregressi scritti difensivi, da intendersi in questa sede ritrascritti, e per il rigetto delle prove istruttorie ex adverso formulate dalle controparti”.
Controparte_7
“Nel richiamare tutto quanto dedotto ed eccepito in sede di comparsa di costituzione e nelle precedenti memorie istruttorie;
si insiste quindi per l'ammissione della prova testimoniale articolata in sede di memorie istruttorie, nonché per la condanna di controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari dell'odierno giudizio e del procedimento per ATP di cui al RG 1669/2021, ivi comprese quelle sostenute dall'odierna comparente per il proprio CTP, quantificate in complessivi € 8.715,20, giuste fatture e relativi bonifici depositate in sede di memorie istruttorie”.
PER Controparte_8
“In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie rigettare ogni domanda svolta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_8
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.
In via subordinata: previe le opportune declaratorie, nella denegata ipotesi di anche parziale accoglimento della domanda di parte attrice, dichiarare tenuta a mantenere Controparte_8
indenne esclusivamente nella misura corrispondente al grado di responsabilità imputabile _2
alla stessa, ed entro i limiti, il massimale e al netto delle franchigie e degli scoperti di polizza.
Spese, competenze ed onorari di causa rifusi”.
IN FATTO
e che si occupano tra l'altro della logistica aziendale sia per aziende a Parte_1 Parte_2 marchio che per clienti terzi, premettendo che nell'anno 2016 avevano deciso di rinnovare la Pt_1 facciata del store di Mantova, il quale, unitamente allo store ” di Bolzano, Pt_1 CP_9 rappresenta il c.d. flagship store del gruppo e che con contratto d'appalto stipulato in data Pt_1
27.12.2016 aveva incaricato di realizzare ex novo una facciata ventilata Parte_2 CP_1 con l'impiego di doghe in c.d. “eco-legno” autorizzandola ad affidare a i lavori di _2
subappalto per la progettazione e la posa in opera del nuovo rivestimento, con direzione dei lavori affidata all'arch. deducendo la sussistenza di numerosi vizi e difetti Parte_4 nell'esecuzione di tali opere così come accertati nell'ambito del procedimento per A.T.P. n. 1669/2021
R.G. instaurato ante causam innanzi a questo stesso Tribunale, hanno convenuto in giudizio sia l'appaltatrice che la subappaltatrice chiedendo la condanna di entrambe, in via solidale tra loro, al risarcimento integrale dei danni subiti ai sensi dell'art. 1669 c.c. e della propria appaltatrice anche al ripristino dei difetti ricollegabili alla violazione dell'art. 1667 c.c. con fissazione della somma pari ad €
pagina 4 di 18 30.000,00 in caso di mancata integrale eliminazione entro e non oltre il termine di due mesi dalla pubblicazione dell'emananda sentenza.
In data 22.3.2023 si è costituita deducendo che, terminati i lavori e sorta l'esigenza di CP_1 verificare l'effettiva sussistenza delle difformità, inizialmente solo cromatiche, lamentate dall'attrice, la loro imputabilità ed i lavori necessari per porvi rimedio, era stato incardinato un primo procedimento per A.T.P. innanzi a questo Tribunale con la nomina dell'ing. ove le parti avevano Persona_4 raggiunto un'intesa transattiva sottoscritta in data 26.9.2018 in forza della quale erano state eseguite alcune opere di completamento e consegnati i materiali di scorta con predisposizione del certificato di collaudo a cura dell'arch. ed attestazione di regolare esecuzione delle opere senza alcuna Parte_4
ulteriore contestazione.
Ha eccepito, pertanto, preliminarmente, la decadenza e la prescrizione dell'azione risarcitoria proposta nei propri confronti ai sensi dell'art. 1667 c.c., l'assenza di vizi concretamente riconducibili all'art. 1669 c.c. e, nel merito, la responsabilità esclusiva della propria subappaltatrice per quelli che fossero stati effettivamente accertati con conseguente richiesta di condanna di quest'ultima, in via riconvenzionale trasversale, a tenerla indenne da qualsivoglia pregiudizio le fosse derivato per effetto ed in conseguenza della presente decisione.
In data 23.3.2023 si è costituita anche contestando la domanda proposta nei propri confronti _2 ai sensi dell'art. 1669 c.c. stante l'assenza di danni strutturali nelle lavorazioni subappaltatile ed eccependo, comunque, di avere operato quale mero esecutore materiale, sotto le direttive di CP_1
e, nella sola ipotesi di condanna, ha chiesto di essere tenuta indenne dalla propria compagnia
[...]
assicurativa, , sollecitando il differimento dell'udienza ai fini della relativa Controparte_8
chiamata in giudizio.
Differita a tal fine la prima udienza si è costituita la terza chiamata associandosi alle difese della propria assicurata ed eccependo, in ogni caso, la mancata copertura, ai sensi dell'art. 6, II), lett. f) e g) del contratto stipulato, dei danni: “f) alle Cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori” e “g) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori (…)” nonché di quelli: “a) alle opere eseguite nonché le spese necessarie per la riparazione, sostituzione, rifacimento o il ripristino delle opere stesse;
b) derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
c) derivante da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali le opere sono destinate;
d) da interruzione o sospensione di attività; e) conseguenti a lavori di pavimentazione o impermeabilizzazione di fabbricati, portici, terrazze e cortili”.
pagina 5 di 18 Prodotta ed acquisita la relazione di A.T.P. espletata ante causam e rigettate tutte le ulteriori istanze istruttorie rispettivamente articolate, all'udienza del 26.6.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Prima di affrontare le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate da entrambe le società convenute è il caso di dare conto di come i vizi accertati nel procedimento per A.T.P. instaurato ante causam la cui relazione, prodotta dall'attrice, è utilizzabile ai fini del decidere rientrino a pieno titolo nella nozione di gravi vizi e difetti costruttivi ai sensi dell'art. 1669 c.c., il quale, come unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, fonda una responsabilità di tipo extracontrattuale come tale utilizzabile dal committente nei confronti, non soltanto della propria controparte contrattuale, bensì nei riguardi di chiunque, appaltatore, subappaltatore, progettista e direttore dei lavori, abbia svolto un qualche ruolo nell'attività costruttiva asserita fonte dei danni lamentati.
Quanto ai vizi accertati nel procedimento per A.T.P. n. 1669/2021 R.G. e, a dire il vero, neppure specificamente contestati dai convenuti/terzi chiamati, i quali si sono prevalentemente concentrati a sminuirne la gravità sostenendo per lo più trattarsi di vizi di natura estetica, l'ing. oltre Persona_5
ad averli specificamente descritti, ne ha individuato con precisione le cause rappresentando anche graficamente, come da seguente fotografia riprodotta a pagina 11, le modalità esecutive della facciata ventilata mediante l'utilizzazione delle doghe in c.d. “eco-legno”:
pagina 6 di 18 A dire del C.T.U., il rivestimento, per ogni intera superficie di facciata, è stato organizzato mediante incolonnamento di 52 doghe in eco-legno, secondo la seguente modalità:
- aree laterali costituite da due colonne terminali di differente larghezza a seconda della dimensione della facciata;
- area centrale costituita da diverse colonne della medesima larghezza di 3200 mm.
Le doghe sono state fissate mediante semplice avvitamento alla struttura portante verticale a T attraverso l'utilizzazione di 8 viti di cui: una asolata posta sulla sotto-struttura supporto doghe laterale destra, 6 poste su ogni sotto-struttura supporto centrale, una asolata posta sulla sotto-struttura supporto doghe laterale sinistra, il tutto come riportato nella seguente fotografia estratta da pagina 14:
Partendo dalla quota iniziale di + 0,35 m sul piano di calpestio le doghe sono state incolonnate l'una sull'altra sino a giungere alla quota “sommitale” mentre le viti di fissaggio sono state completamente nascoste dal sormonto reso possibile dalla forma geometrica delle doghe stesse.
A seguito dello smontaggio di una porzione di colonna della facciata nord, avvenuto durante le operazioni peritali del giorno 10.9.2021, il C.T.U. ha potuto verificare come gli elementi strutturali interni risultassero in perfetto ordine e privi di difetti visibili.
Il montaggio, la posa e il fissaggio alla parete in calcestruzzo prefabbricato dei singoli pezzi sono pagina 7 di 18 risultati in linea con le prescrizioni progettuali di (cfr. in tal senso l'allegato n. 3 alla Parte_5
relazione peritale, ovverosia il progetto della sottostruttura parete ventilata) e la correttezza di tale progettazione è stata anche confermata dalle verifiche effettuate in loco dal C.T.U..
Al contrario, nel corso del sopralluogo del 8.11.2021, effettuato al fine di verificare la corretta esecuzione della porzione esterna delle facciate, è stato rilevato come una serie di doghe in “eco-legno” abbia manifestato dei vizi che l'ing. ha ritenuto opportuno raggruppare nelle seguenti quattro Per_2
tipologie: (1) planarità degli strati, (2) deformazione, (3) fessurazioni, lesioni e rotture, (4) flessione.
La maggior parte delle doghe che hanno manifestano tali difetti è stata rilevata nella facciata ventilata lato nord e all'allegato 2 sono state riportate numerose fotografie idonee ad attestare ciascuna singola tipologia di vizio accertato di cui è utile riportare un campione per ciascuno di essi così da rappresentarli graficamente:
vizio di planarità degli strati.
vizio di deformazione.
pagina 8 di 18 vizio di fessurazione.
vizio di lesioni e rotture.
Ai fini della posa di tale prodotto, ovverosia le doghe, interamente fornito da le convenute CP_1
hanno prodotto in sede di A.T.P. una modellazione di campionamento per prendere visione dell'aspetto finale del prodotto.
Tale modellazione è stata eseguita con due distinte metodologie: la creazione di un prototipo di ridotte dimensioni e la posa sulla parete pari ad un'intera colonna verticale.
Le simulazioni, però, hanno consentito di effettuare una valutazione di tipo puramente estetico, priva di qualsivoglia ponderazione funzionale che avrebbe invece richiesto la conoscenza di dettagliate caratteristiche tecniche del prodotto.
In assenza di specifiche prescrizioni tecniche in fase esecutiva si è optato per una posa rigorosamente affiancata delle doghe, sia in senso orizzontale che in senso verticale, il che ha comportato che tutti i pagina 9 di 18 pezzi costituenti le singole colonne sono stati accostati gli uni agli altri senza alcuna presenza delle necessarie vie di fuga.
Analogamente, anche sull'asse verticale tra una colonna e l'altra le doghe sono state, in un primo momento, posate senza alcun distanziamento salvo poi lasciare una linea di fuga nel corso dell'installazione a causa delle precoci deformazioni in quella sede effettivamente riscontrate.
Ciò è tanto più vero che nel corso dei sopralluoghi effettuati il C.T.U. ha accertato che tra una colonna e l'altra esiste un minimo interstizio mentre tra una doga e l'altra posta all'interno della singola colonna non esiste alcun interstizio, essendo state le doghe montate a sormonto.
Ne consegue, sulla scorta di tali dati oggettivi, che la causa principale costituente il minimo comune denominatore di tutti i quattro macro-vizi/difetti accertati dal C.T.U. è rappresentata dall'impossibilità di movimento delle doghe a seguito della naturale - e verrebbe da dire anche fisiologica - dilatazione lineare del prodotto posato.
Tale materiale, costituito come detto da doghe in eco-legno, è infatti sottoposto a sollecitazioni termiche per esposizione, con deformazioni di allungamento e/o accorciamento a seconda della temperatura esterna.
La parte esterna della doga, a differenza di quella interna, è, infatti, esposta a tutti gli effetti degli agenti atmosferici e, in particolare, alla radiazione solare, all'azione della pioggia, all'effetto del vento, sicché può verificarsi una marcata differenza di temperatura tra la superficie esterna e quella interna con conseguenti dilatazioni e contrazioni della prima idonee ad indurre sollecitazioni sui setti di separazione.
E se tali deformazioni sono impedite, come nel caso in esame essendo state le doghe posate senza alcuna possibilità di sfogo, è più che naturale il verificarsi di sollecitazioni, che possono anche essere piuttosto rilevanti.
Applicando la seguente formula della dilatazione lineare alla parte verticale della doga in eco-legno: (h
- 223,50 mm)
ΔL = L x Δt x α ove
L = altezza del profilo in eco-legno;
Δt = variazione termica annuale ±30°;
α = coefficiente di dilatazione termica 49,82 μm/m°C il C.T.U. ha ottenuto una deformazione pari a 0,33 mm, ovverosia una dilatazione incongruente con lo stretto accostamento delle singole doghe, dovendosi a tal fine rimarcare come il parametro α = coefficiente di dilatazione termica, assunto come base dei calcoli, fosse del tutto assente nella scheda pagina 10 di 18 tecnica del prodotto posato.
Il C.T.U. ha ripetutamente ribadito come tali vizi siano riconducibili alla mancata adeguata valutazione del coefficiente di dilatazione, appositamente richiamando l'applicabilità anche alle facciate ventilate della normativa UNI 11028:2003, “Rivestimenti e sistemi di ancoraggio per facciate ventilate a montaggio meccanico – istruzioni per la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione – Rivestimenti lapidei e ceramici”, e, in particolare, della parte relativa alle verifiche sulle dilatazioni lineari dei prodotti di facciata.
E, se è vero che la norma UNI fa esplicito riferimento ai rivestimenti di facciata costituiti da materiale lapideo e ceramico, essa rappresenta, pur sempre, un autorevole e non derogabile riferimento tecnico in tema di dilatazioni termiche, tanto più se si considera che in essa sono riportati casi di possibili errori dettati dalla mancanza di verifica degli effetti deformativi del prodotto sicché, a ben vedere, si tratta di uno strumento fondamentale per ponderare l'effettivo coefficiente di dilazione termica di ciascun prodotto da posare ai fini della realizzazione di una facciata esterna.
Nessun dubbio, quindi, può nutrirsi sull'effettiva sussistenza delle quattro tipologie di vizi e difetti accertati in facciata, tutti riconducibili all'omessa adeguata ponderazione della naturale e fisiologica dilatazione del prodotto posato in quanto soggetto agli sbalzi anche notevoli della temperatura ed a tutti gli ulteriori agenti esterni idonei ad incidervi.
Sotto il profilo della gravità il Tribunale condivide appieno quanto sostenuto dagli attori in quanto i gravi vizi e difetti costruttivi cui fa riferimento l'art. 1669 c.c. non sono solo quelli che incidono sugli elementi strutturali in senso stretto ma anche su quelli che, ad esempio, provocando il disfacimento del rivestimento esterno del fabbricato, condizionano negativamente, pregiudicandolo in modo duraturo nel tempo, il godimento dell'immobile e, per tale ragione, sono eliminabili solo attraverso lavori di manutenzione, opere di riparazione e sostituzione degli elementi danneggiati (cfr. in tal senso Cass.
Civ. n. 15486/2017).
Al fine di escludere l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 1669 c.c. le società convenute hanno provato a sminuire la portata e l'estensione del fenomeno accertato in sede di A.T.P. sostenendo che si tratterebbe di piccoli difetti e, per di più, inficianti una percentuale assai ridotta, pari al 3,60%, della superficie complessivamente posata (cfr. in tal senso a pagina 21 della relazione di A.T.P.).
In realtà, a parere del Tribunale, pur volendosi prescindere dall'estensione non particolarmente capillare del fenomeno, i difetti manifestatisi su ben 104 doghe lunghe all'incirca tre metri ciascuna sono il sintomo evidente di una disgregazione a macchia di leopardo della facciata ventilata che ne compromette, non soltanto e certamente l'estetica, ma l'utilizzabilità ed il godimento, essendo solo frutto del caso se il fenomeno, stante la causa descritta che lo ha provocato, non abbia avuto pagina 11 di 18 un'estensione ancora maggiore.
Per di più, è la tipologia dell'intervento prospettato dal CTU, di sostituzione dei pezzi rotti e non già meramente suppletivo/riparativo, a supportare la gravità del vizio manifestatosi, tanto più necessario se si considera che ragioni di buon senso, prim'ancora che giuridiche, avrebbero dovuto indurre l'appaltatrice e la subappaltatrice (quest'ultima incaricata anche della progettazione, altro che nudus minister) a prefigurarsi la problematica dell'indice di deformabilità del prodotto e, successivamente, ad approfondirla con dovizia di particolari prima di intraprendere la strada seguita.
Il costo integrale di sostituzione delle sole doghe “viziate”, anche in tal caso ben motivato e non specificamente contestato dalle parti, è stato quantificato in complessivi € 30.000,00, oltre Iva, come riportato nel seguente schema estratto da pagina 28 della relazione di A.T.P.:
La contestazione effettuata dal CTP attoreo, ing. , ha, piuttosto, riguardato la tipologia Persona_6 di intervento paventata dal C.T.U. stante l'asserita ed insufficiente mera sostituzione delle doghe lesionate.
In realtà, pur dovendosi necessariamente ritenere sussistente l'alea relativa alla rottura di altre doghe, a dire del C.T.U. l'intervento proposto, “peraltro derivante da analisi congiunte” effettuate “nel corso delle operazioni consulenziali”, consentirà “il ripristino del manufatto fino all'esaurimento del suo
pagina 12 di 18 ciclo di vita”, a maggior ragione se si considera che “l'intervento di sostituzione delle doghe rotte comporta un beneficio alle rimanenti in quanto lo smontaggio e il successivo montaggio elimina”(no)
“le eventuali possibili sollecitazioni puntuali descritte nella perizia tecnica”, fermo restando, in ogni caso, l'onere posto a carico della committente di verificare periodicamente il controllo del fissaggio delle doghe, come peraltro previsto dal manuale di manutenzione della facciata già consegnatole.
Il Tribunale ritiene che l'azione proposta ai sensi dell'art. 1669 c.c. sia maggiormente tutelante per le attrici e, in quanto tale, idonea ad assorbire la richiesta ex art. 1667 c.c. effettuata al punto n. 1 del foglio di precisazione delle conclusioni, ove la difesa attorea ha rappresentato la natura alternativa delle due pronunce “con facoltà per le attrici di scegliere la/le prestazione/i di cui pretendere l'esecuzione”.
Una tale scelta non è stata effettuata dalle attrici e, di certo, non è possibile effettuarla in sede esecutiva sicché spettava al Tribunale optare per la soluzione maggiormente tutelante sotto il profilo del soddisfacimento dell'interesse delle due società danneggiate che, in tal modo, hanno la possibilità di agire esecutivamente nei confronti di entrambi i convenuti stante la natura extracontrattuale dell'azione proposta.
Non si ritiene, infatti, essersi verificata alcuna decadenza o prescrizione, entrambe eccepite.
Quanto alla prima, stante la natura strettamente tecnica del vizio accertato e la necessità di indagarne con la dovuta attenzione l'eziologia, quel sufficiente grado di consapevolezza idoneo ad incidere sul dies a quo previsto dall'art. 1669 c.c. per la denuncia dei vizi non può che ancorarsi alla data in cui è stata depositata la relazione di A.T.P. (la seconda visto che alla data della prima il vizio non si era ancora manifestato), ovverosia il 28.2.2022.
Solo da tale data ha, poi, ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione risarcitoria il quale, quindi, è stato tempestivamente interrotto in data 22.12.2022 con la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
La responsabilità solidale di entrambe le convenute è stata adeguatamente supportata dalla relazione di
A.T.P., avendo ivi l'ing. giustamente rimarcato come “alcune doghe in ecolegno non risultano Per_2 omogenee, non appoggiano uniformemente una sull'altra, per le asperità presenti e/o per la non planarità delle doghe stesse, ma bensì, solo in alcuni punti singolari e puntuali. Va da sé che
l'allungamento, in senso verticale, è impedito dal contatto puntuale con la doga successiva, pertanto si genera, localmente, una sollecitazione di schiacciamento sulla doga in ecolegno. Tale sollecitazione di schiacciamento si configura come una forza di compressione che agisce sul profilo esterno della doga in ecolegno generando dapprima una deformazione e successivamente una lesione o rottura del profilo esterno della doga” (cfr. in tal senso a pagina 19).
pagina 13 di 18 La fornitura del prodotto è rimasta in capo a la quale - come detto - ha subappaltato a CP_1
la progettazione ed i lavori di posa. _2
E che la prima fosse perfettamente a conoscenza della difettosità di alcune delle doghe fornite alla seconda e non si sia minimamente attivata per evitarne l'utilizzazione si evince chiaramente dalle seguenti affermazioni riportate a pagina 21 della relazione peritale: “Non è superfluo sottolineare che le doghe pervenute in cantiere sono state più volte rifiutate dalla D.L. proprio per la loro non planarità
(vedi doc.
4-5 comparsa costituzione Arch. . Parte_4
A supporto di quanto sopra riferito è stata anche prodotta la corrispondenza epistolare tra CP_1
e in merito all'utilizzo delle doghe in eco-legno con presunti difetti (flesse), con _2
suggerimento di utilizzo a quote superiori a 4 metri (cfr. in tal senso l'allegato 7 alla C.T.U.).
L'utilizzazione di doghe difettose, direttamente incidenti sulla buona riuscita dei lavori, è, quindi, stata una scelta consapevolmente effettuata, per di più in maniera subdola al fine di rendere più difficile l'avvistamento della non planarità delle stesse con conseguente incidenza sul decorso del termine per la denuncia previsto dall'art. 1669 c.c..
Per di più, come anche in tal caso giustamente osservato dal C.T.U., “La mancata esibizione della scheda tecnica del prodotto ecolegno fornito, che avrebbe dovuto contenere: - le puntuali indicazioni circa la corretta posa in opera del prodotto;
- gli effettivi comportamenti del materiale sottoposto a dilatazione termica;
ha indotto la società esecutrice ad operare secondo le proprie _2 autonome esperienze operative”.
L'unica scheda tecnica individuata è contenuta nella brochure, edita nell'anno 2019 e, quindi, in epoca successiva a quella della posa, che, oltre a contenere immagini finali dell'istallazione presso l'edificio di Mantova, quasi una sorta di cavia per agevolare le installazioni future correggendo gli CP_6
errori di percorso effettuati in precedenza, presenta una serie di evidenti incongruenze d'installazione dettagliate sul paragrafo 6.4. della relazione peritale.
Quanto basta, a parere del Tribunale, per ritenere entrambe le società convenute corresponsabili dei vizi accertati e, quindi, solidalmente obbligate a rifondere in favore delle società attrici la somma necessaria per l'integrale ripristino.
Difatti, quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità aquiliana, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente – in base ai principi che regolano il nesso pagina 14 di 18 di causalità e il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento, dei quali l'art. 2055, c.c., costituisce un'esplicitazione – che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo (cfr. in tal senso Cass. Civ., 30/03/2010, n. 7618 e Cass. Civ., 09/11/2006, n.
23918).
Nei rapporti interni tra le due corresponsabili, stante l'azione di regresso esercitata dall'appaltatrice nei confronti della subappaltatrice, la misura varia a seconda della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Dell'art. 2055 c.c., il comma 3 detta, peraltro, una presunzione “iuris tantum” di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali, che impone al “solvens” di provare la diversa misura delle colpe e della derivazione causale del sinistro: “l'interesse sarà dell'attore se pretenda il rimborso di una somma superiore alla metà; sarà del convenuto se intende opporsi ad una richiesta pari alla metà, opponendo la propria totale assenza di colpa ovvero il grado inferiore di questa, poichè trattasi di fatto impeditivo della presunzione di pari concorso di colpa” (cfr. in tal senso Cass. Civ, 10/02/2017, n.
3626).
E siccome nessuna delle parti corresponsabili è riuscita a vincere tale presunzione è tenuta a _2 rifondere in favore di solo il 50% di quanto da quest'ultima dovesse essere costretta a CP_1
corrispondere in favore delle società attrici per effetto ed in conseguenza della presente decisione.
Nella medesima percentuale vanno ripartite le spese, solidalmente gravanti su entrambe le parti convenute e sostenute dalle attrici nel procedimento per A.T.P. resosi necessario per indagare il fenomeno causale e quantificare il danno subito, costituite dai pagamenti effettuati in favore del C.T.U. per € 9.079,00 (cfr. in tal senso i documento n. 24), da quelli effettuati in favore dei C.T.P., ing.
e ing. per € 2.473,87 (cfr. in tal senso i documenti n. 25 e 25 bis) e dai compensi Per_6 Persona_3
corrisposti in favore dei propri difensori per ulteriori € 5.980,00 (cfr. in tal senso il documento n. 26), il tutto per la complessiva somma di € 17.532,87.
In entrambi i casi andranno aggiunti gli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 1284, comma
4, c.c. maturati a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione sino a quella del saldo effettivo.
Non può, invece, essere accolta la domanda, svolta da di condanna delle medesime Parte_1
convenute al risarcimento del danno all'immagine commerciale asseritamente subito per effetto ed in conseguenza dei lavori svolti, non avendo sul punto la difesa attorea fornito alcun valido elemento documentale o sufficientemente indiziario (tali non potendo essere i documenti dal n. 28 al n. 28 sexies, ovverosia il profilo dell'azienda le registrazioni dei marchi e dei design e il documento n. Pt_1 Pt_1
29, ovverosia la descrizione del store di Mantova) per ritenerne l'effettiva integrazione e, ancor Pt_1
pagina 15 di 18 più a monte, essendosi del tutto disinteressata di approfondire con dovizia di particolari la relativa allegazione prim'ancora che la relativa quantificazione economica.
Venendo a questo punto ad esaminare la domanda di manleva proposta da nei confronti di _2
, la società assicuratrice, al fine di andarne esente, ha, in primo luogo, richiamato Controparte_8
l'art. 6, II), lett. f) e g) secondo cui: “Delimitazioni (…) II) Sono esclusi dall'Assicurazione R.C.T. i danni: (…) f) alle Cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
g) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori (…)”.
E, in effetti, sotto tale aspetto la lettera f) sembrerebbe essere abbastanza chiara nell'escludere i danni, quali quelli oggetto del presente giudizio, alle opere (cioè alla facciata) su cui sono stati eseguiti i lavori anche a prescindere dal richiamo, effettuato dalla compagnia assicurativa, al paragrafo H) delle medesime condizioni generali prodotte al documento n. 4, denominato “Responsabilità civile postuma”, il quale prevede che: “A parziale deroga dell'art. 6 – II, lett. g), delle Norme che regolano
l'Assicurazione, la garanzia R.C.T. vale anche per la responsabilità civile derivante all' , ai Parte_6 sensi di Legge, nello svolgimento dell'attività descritta in polizza per danni cagionati a terzi (compresi
i committenti) avvenuti dopo la data di ultimazione dei lavori, esclusivamente in conseguenza di difetto di esecuzione degli stessi. (…). L'Assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione purché denunciati alla Compagnia entro 12 mesi dalla data di ultimazione degli altri lavori descritti in Polizza”.
Se è vero, infatti, che i danni lamentati dalle attrici si sono manifestati dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere sottoscritto anche da in data 16.10.2018 e, quindi, pur Parte_1
astrattamente rientrando nella copertura aggiuntiva c.d. postuma, ne resterebbero fuori per essere stati denunciati solo in data 16.10.2020, ciò che impedisce l'applicazione di tale condizioni aggiuntiva è la mancata dimostrazione, il cui onere incombeva sulla terza chiamata, dell'avvenuto effettivo richiamo in contratto prim'ancora che la mancata specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c..
E', infatti, sufficiente esaminare le condizioni generali di assicurazione richiamate a pagina 3 della polizza sottoscritta e prodotta dalla terza chiamata al documento n. 5 per avvedersi dell'assenza di una clausola di tal fatta, il che avvalora l'ipotesi, giustamente paventata dall'assicurata, che si tratti di condizioni generali aggiornate solo successivamente alla stipulazione del contratto e, quindi, non estensibili né in melius né, tanto meno, in pejus, alla contraente assicurata.
Ad ogni buon conto, la scopertura è certificata da quanto previsto dall'art. 6, II), lett. f), con conseguente rigetto della domanda di manleva proposta da nei confronti di _2 Controparte_8
.
[...]
pagina 16 di 18 L'accoglimento solo parziale delle domande attoree giustifica, a parere del Tribunale, la compensazione nella misura di ¼ delle spese di lite sostenute da e con Parte_1 Parte_2
conseguente condanna delle convenute alla rifusione della rimanente quota da liquidarsi come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022, per le fasi di esame e studio, introduttiva e decisoria e di quelli minimi per la fase di trattazione ed istruttoria in quanto consistita nella mera predisposizione delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
A carico di vanno, invece, poste le spese sostenute da con la _2 Controparte_8
precisazione per la quale, stante lo scarso contenuto degli atti difensivi depositati, possono in tal caso liquidarsi sulla scorta dei valori minimi previsti dal medesimo D.M. per ciascuna fase concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento della domanda ex art. 1669 c.c. proposta nei confronti di entrambe le società convenute, condanna e in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. ed in solido CP_1 _2
tra loro, a corrispondere in favore di e di in persona dei rispettivi legali Parte_1 Parte_2
rapp.ti p.t., le seguenti somme:
- € 30.000,00, oltre Iva, a titolo di costo integrale di ripristino delle doghe in c.d. “eco-legno” risultate viziate, oltre interessi moratori nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data del 22.12.2022 sino a quella del saldo effettivo;
- € 17.532,87 a titolo di spese complessivamente sostenute nel procedimento per A.T.P. R.G. n.
1669/2021, oltre interessi moratori nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data del 22.12.2022 sino a quella del saldo effettivo;
2. rigetta ogni ulteriore domanda proposta dalle società attrici;
3. accerta be dichiara che è tenuta a rifondere in favore di il 50% di quanto _2 CP_1 quest'ultima dovesse corrispondere in favore di e per effetto ed in Parte_1 Parte_2
conseguenza della presente decisione, ivi compreso a titolo di spese di lite;
4. rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di;
_2 Controparte_8
5. condanna e in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. ed in solido tra loro, a CP_1 _2
rifondere in favore di e in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., i ¾ Parte_1 Parte_2
delle spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano, già ridotte, in complessivi € 5.624,25, di cui 589.50 per spese esenti e 5.034,75 per compensi, oltre 15% per spese pagina 17 di 18 C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se dovuta in quanto apparentemente detraibile, come per CP_10
legge, con compensazione dell'ulteriore quota;
6. condanna in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere a , in _2 Controparte_8
persona del legale rapp.te p.t., le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se dovuta in quanto apparentemente detraibile, come per legge.
Così deciso in Monza in data 30 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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