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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/09/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 24/09/2025, alle ore 11,52 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. LALLI CLAUDIO per la parte ricorrente e l'Avv. PICCINI
BENEDETTA per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione. I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. L'avv. Lalli contesta la correttezza dei conteggi avversari prodotti nelle note integrative successive alla precisazione delle domande autorizzate dal Giudice. L'avv. Piccini insiste nella correttezza dei propri conteggi.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
11,53. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
1
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 194 /2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato da Avv. LALLI CLAUDIO
CONTRO
Controparte_1 assistito da Avv.ti CEI LUCA, PICCINI BENEDETTA e DORINO
TAMAGNINI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14-03-23 parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “A. Voglia affermare che la parte ricorrente aveva diritto ad usufruire del riposo compensativo allorchè il servizio conseguiva o a chiamata al lavoro in presenza di reperibilità domenicale o in settima giornata (c.d. reperibilità attiva) ovvero a turnazione
“ordinaria” anche nella giornata di domenica;
B. Voglia anche dichiarare il diritto della parte ricorrente, relativamente alle giornate successive a quella festiva,
2 nella quale, lo stesso, era chiamato al lavoro in presenza di reperibilità domenicale (c.d. reperibilità attiva) ovvero a turnazione “ordinaria” anche nella giornata di domenica e nella quale ha, effettivamente, prestato la propria attività lavorativa, oltre la settima giornata
(con la perdita pertanto del diritto al riposo settimanale) al percepimento, di una retribuzione maggiorata del 30%, e per i giorni successivi ad una maggiorazione gradualmente aumentata di 2 punti rispetto a tale maggiorazione per ogni giorno il tutto a titolo di risarcimento del danno all'integrità psico- fisica, per l'usura lavorativa e ciò sino al giorno in cui ha concretamente interrotto tale continuità di lavoro e/ o comunque al percepimento di una maggiorazione rispetto alla retribuzione ricevuta nella misura che sarà ritenuta più giusta ed equa;
C. Voglia conseguentemente condannare l' subentrata alla precedente Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore con sede in Pisa Via Cocchi 7/9 a pagare alla parte ricorrente per i titoli di cui in premessa e di cui alle precedenti lettere A e B la somma di € 4.345,15 (o quella diversa somma maggiore o minore o diversa maniera che sarà ritenuta più giusta ed equa) già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi al 31/01/2022 ed oltre l'ulteriore rivalutazione monetaria dal 01/02/2022 al saldo ed interessi legali per il pari periodo sulle somme rivalutate;
…. ”.
Parte ricorrente nel corpo dell'atto introduttivo riporta un prospetto che indica per ciascun anno e ciascun mese oggetto di doglianza: la data del mancato riposo, il giorno del riposo precedente e di quello successivo, la retribuzione giornaliera, il numero dei mancati riposi, il numero dei giorni lavorati dopo il mancato riposo, nonché l'importo per mancati riposi
3 pari al 100% della retribuzione maggiorata del 30%, il danno da maggior usura dopo il settimo giorno lavorato parametrato al 30% della retribuzione + il 2% per il primo giorno lavorato successivamente al mancato riposo, progressivamente aumentato del 2% per ciascuno dei giorni successivi (e quindi + 4% per il secondo giorno lavorato successivamente al mancato riposo, + 6% per il terzo giorno e così via).
Lamenta parte ricorrente, oltre alla definitiva perdita di riposi domenicali lavorati in regime di reperibilità c.d. attiva ed all'usura per aver continuato a lavorare anche nei giorni successivi, che talora le è stato concesso il riposo compensativo, ma che le 6 ore le sono state addebitate come ore di assenza con l'obbligo di recuperarle con prestazioni straordinarie poiché sono state calcolate nella banca ore con il segno “meno” e quindi al pari di “assenze”, mentre il riposo sostitutivo della mancata domenica non deve essere addebitato al lavoratore che non lo ha goduto recandosi al lavoro.
Parte resistente eccepisce la prescrizione quinquennale stante la natura di credito retributivo del riposo settimanale, la mancata allegazione del danno, l'inesistenza del diritto ad un 'riposo compensativo' con riduzione del debito orario non previsto dal CCNL, l'insussistenza dell'usura dopo il settimo giorno lavorato e propone un conteggio alternativo a quello, contestato, di parte ricorrente.
Successivamente alla dichiarazione di nullità delle domande, parte ricorrente ha integrato l'atto introduttivo e depositato nuovi conteggi del danno per mancato godimento del riposo domenicale e per usura in ragione della protrazione dell'attività lavorativa oltre il settimo ed il dodicesimo giorno.
I – REPERIBILITA' ATTIVA E PASSIVA. NORMATIVA CONTRATTUALE.
4 Il testo dell'art. 7, commi 1, 6 e 9 del CCNL integrativo 20-
09-2001, com'è noto, è il seguente:
“
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.
6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di L.
40.000 per ogni dodici ore.
9. In caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40.
…omissis”.
Quest'ultimo articolo dispone:
1.Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all'art. 34, comma 3 del CCNL del 7 aprile del 1999, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
L'eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l'anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell' anno stesso.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 34, comma 8 del CCNL
5 del 7 aprile 1999, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'azienda rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente….omissis
7. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 6 del CCNL del 7 aprile 1999 nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore ed i relativi riposi compensativi possono essere usufruiti compatibilmente con le esigenze di servizio anziché entro il mese successivo entro il termine massimo di tre mesi.”
La disciplina successiva ha contenuti analoghi.
L'art. 28 CCNL 2016 – 2018 dispone: “Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in un giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, anche un'intera giornata di riposo compensativo, senza riduzione del debito orario settimanale.
In caso di chiamata, l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 31 (lavoro straordinario) ovvero trova applicazione l'art. 40 del CCNL integrativo del
2001 – Banca Ore.
L'art. 31, comma 6 prevede: Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.
L'art. 44, comma 6, CCNL 2019 – 2021 del 3.11.2022 prevede:
6 “Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in un giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, anche un'intera giornata di riposo compensativo, senza riduzione del debito orario settimanale. (REPERIBILITA' PASSIVA, NDR)
In caso di chiamata tali ore sono retribuite a titolo straordinario ovvero in caso di adesione alla banca delle ore trova applicazione l'art. 48.
L'art. 48, Banca delle ore, prevede:
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è confermata la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all'art. 47, comma 2 (Lavoro straordinario), da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. L'eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l'anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell'anno stesso.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui al comma 8 dell'art. 47
(Lavoro straordinario), che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'azienda rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente. …omissis
7 6. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 47, comma 6 (Lavoro straordinario) nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 40
(Banca delle ore) del CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL
7.4.1999.
L'art. 47, comma 6, CCNL 2019 – 2021 prevede:
In alternativa al pagamento, su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro il termine massimo di 4 mesi.
La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.
Da evidenziare che tali disposizioni disciplinano la reperibilità c.d. passiva ed attiva esclusivamente sotto il profilo retributivo;
che il riposo compensativo senza riduzione di debito orario, da chiedersi a cura del lavoratore timbrando un apposito codice, è previsto esclusivamente con riferimento alla c.d. reperibilità passiva in giornata festiva.
Con riguardo alla c.d. reperibilità attiva, è previsto che il dipendente che abbia aderito alla Banca ore, in alternativa alla richiesta di pagamento straordinario, possa accantonare le ore e richiederle poi in retribuzione o come riposo compensativo, da intendersi con riduzione del debito orario, come in tutti i casi in cui non sia altrimenti specificato;
che il dipendente che non abbia aderito alla Banca ore, qualora non richieda il trattamento per lavoro straordinario, può chiedere il riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro il termine massimo di 4 mesi;
che nulla è disposto in merito al riposo domenicale non goduto.
8 La disciplina del riposo settimanale si rinviene in altre disposizioni contrattuali.
Cfr. Cassazione civile sez. lav. - 18/03/2016, n. 5465, che, per quanto qui interessa, ha statuito:
Cont difesa della , il comma 6, nella parte in cui fa riferimento al godimento del riposo compensativo .. "senza riduzione del debito di orario", si riferisce unicamente alla reperibilità passiva, ossia a quella che non dà luogo a prestazione lavorativa, posto che, ove la prestazione venga resa, la stessa non può non essere computata nel numero di ore complessivamente lavorate dal dirigente e deve anche essere considerata quale impeditiva del necessario riposo settimanale.
Il comma 5, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva (e quindi anche alla reperibilità prestata in giorno non festivo nelle ore notturne), disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede solo il diritto del dirigente a percepire, oltre alla indennità stabilita dallo stesso comma, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, in alternativa, ad usufruire di un corrispondente recupero orario.
La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale della attività lavorativa, che resta disciplinata dalle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo settimanale
(art. 14 del CCNL 3.11.2005 e art. 21 del CCNL 5.12.1996).
9 Ne discende che, ove il dirigente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 5 (o in alternativa, su richiesta del dirigente, il recupero orario) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva
2003/88/CE.
Detta interpretazione induce a ritenere la disciplina contrattuale pienamente conforme ai precetto inderogabile dettato dall'art. 9 del d.l.gs n. 66/2003, sicchè deve essere esclusa la nullità della clausola, dichiarata dal Tribunale di
Massa> (evidenziazione della decidente).
II - RIPOSO DOMENICALE. NORMATIVA CONTRATTUALE E LEGALE. IL
RIPOSO COMPENSATIVO.
Con riguardo al riposo settimanale, l'art. 20 CCNL 01/09/1995 del (che si applica a tutto il personale con Parte_3 rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti) prevede al comma 2: “Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.”
L'art. 29, comma 2 CCNL 2016 – 2018 Area Comparto dispone:
“Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio”.
L'art. 45, comma 2, CCNL 2019- 2021 Area Comparto prevede:
"1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a
10 ciascun dipendente è fissato in numero di 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente o il responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
(...)
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 29
(Riposo settimanale) del CCNL del 21 maggio 2018 7 del CCNL
...”.
In caso di mancato riposo domenicale (per le note esigenze di continuità del servizio pubblico essenziale), è previsto quindi il godimento di un riposo “sostitutivo” (se non vogliamo chiamarlo compensativo, per evitare suggestivi richiami alla disciplina della reperibilità) il prima possibile e di norma la settimana successiva.
Il DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2003, N. 66 - ATTUAZIONE DELLE
DIRETTIVE 93/104/CE E 2000/34/CE CONCERNENTI TALUNI ASPETTI
DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO, all'art. 9, comma
1, nella formulazione applicabile ratione temporis, dispone:
“Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni (le parole evidenziate sono state aggiunte dall'art. 41, co. 5, d.l. n. 112/2008).
11 Quindi i CCNL, sia precedenti che successivi alla modifica introdotta dall'art. 41, co. 5, d.l. n. 112/2008, che consentono di differire il riposo settimanale alla settimana successiva, sono rispettosi delle previsioni normative, con la precisazione che deve essere ritenuto nullo soltanto l'inciso
“di norma”, considerato che la disposizione legislativa e la sottostante direttiva comunitaria non consentono di procrastinare il riposo settimanale non goduto, nemmeno per esigenze straordinarie, oltre il tredicesimo giorno (il quattordicesimo giorno, cioè la domenica della seconda settimana, è già destinato all'ordinario riposo settimanale).
Da precisare che le parti sociali non hanno previsto la patologica eventualità che il predetto riposo non venga riconosciuto e, quindi, nulla hanno previsto per tale evenienza.
E ciò a ragione, stante il divieto assoluto di monetizzare il mancato godimento del riposo settimanale e versandosi in materia non negoziale.
In tale ipotesi non vi è spazio per trattamenti retributivi: la condotta datoriale è illecita, in quanto contrastante con l'art. 36, III comma Costituzione.
Non esiste una norma contrattuale, e se esistesse sarebbe nulla (ma nella fattispecie in esame non c'è), che possa escludere o limitare il diritto al riposo settimanale o che possa ritenerlo monetizzabile o che consenta un riposo
“sostitutivo” non retribuito.
Quindi, tale riposo, differito ad altra giornata non festiva,
è da considerarsi ad ogni effetto alla stregua del riposo domenicale ed, oltre ad essere retribuito (non incidendo sulla retribuzione tabellare mensile), non può produrre debito orario e/o determinare un saldo orario negativo (-6 ore): NEL
CASO DI MANCATO RIPOSO DOMENICALE IN RAGIONE DELLA
REPERIBILITA' CD. ATTIVA, OLTRE ALLA MAGGIORAZIONE PER LAVORO
STRAORDINARIO FESTIVO ED ALL'INDENNITA' DI REPERIBILITA',
12 ENTRO LA SETTIMANA SUCCESSIVA DEVE ESSERE ACCORDATO, ANCHE IN
ASSENZA DI RICHIESTA DEL DIPENDENTE, UN RIPOSO SETTIMANALE
RETRIBUITO, CON RIDUZIONE DEL DEBITO ORARIO, SENZA
DECURTAZIONI DEL SALDO ORARIO RISULTANTE DAI Parte_4
PRESENZA (che darebbero luogo, prima o poi, ad una richiesta aziendale di recupero dell'orario mancante o ad una domanda di pagamento del numero di ore risultanti dal saldo negativo).
IN CASO CONTRARIO, SI APPLICHEREBBE INDEBITAMENTE AL RIPOSO
SETTIMANALE CONCESSO IN SOSTITUZIONE DEL RIPOSO DOMENICALE NON
GODUTO LO STESSO TRATTAMENTO DEL RIPOSO COMPENSATIVO SPETTANTE
IN RAGIONE DEL DIVERSO ISTITUTO DELLA REPERIBILITA' C.D.
PASSIVA.
DA EVIDENZIARE poi CHE LA CONCESSIONE DI UN RIPOSO
COMPENSATIVO DISCENDE DIRETTAMENTE DALLA LEGGE (V. ART.
17, COMMA IV D.LGS. N. 66/2003) E CHE UN RIPOSO NON
RETRIBUITO INTEGRA UNA SOSPENSIONE DELLE RECIPROCHE
OBBLIGAZIONI NON QUALIFICABILE COME RIPOSO COMPENSATIVO DEL
RIPOSO DOMENICALE NON GODUTO.
III – INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
Da sottolineare, a questo punto, che non può parlarsi di inadempimento contrattuale o di condotta illecita generatrice di responsabilità datoriale nell'ipotesi in cui il lavoro domenicale sia prestato nell'ambito di istituti previsti contrattualmente (nella specie il Servizio di Pronta
Disponibilità previsto da tutti i CCNL succedutisi nel tempo), purché nel perimetro consentito dalla legge, tra l'altro, per i servizi di pubblica utilità (v. ART. 9 DLGS N. 66/2003) e il riposo venga non soppresso, ma spostato nei limiti temporali previsti dalle disposizioni normative.
Avuto riguardo alla norma legislativa applicabile ratione temporis, deve concludersi che la responsabilità datoriale viene in rilievo soltanto a partire dal tredicesimo giorno
(compreso) di lavoro continuativo, mentre nei giorni precedenti, dall'ottavo al dodicesimo giorno, è ancora
13 possibile la concessione del riposo compensativo, anche in assenza di domanda del dipendente, e non può dirsi che lo stesso sia stato definitivamente soppresso. Il quattordicesimo giorno, domenica, non può fungere da riposo compensativo, essendo già destinato al riposo relativo alla seconda settimana.
IV – PRESCRIZIONE DECENNALE
Deve evidenziarsi come in caso di perdita definitiva dei riposi settimanali non vengano in rilievo compensi retributivi soggetti alla prescrizione quinquennale, ma risarcimenti, sia per la illecita definitiva soppressione di riposi domenicali, sia per aver illecitamente obbligato il dipendente a protrarre la prestazione lavorativa oltre il dodicesimo giorno.
Si tratta di responsabilità contrattuale soggetta alla prescrizione decennale.
Quanto alla decorrenza del termine prescrizionale, parte ricorrente ha depositato la costituzione in mora inviata con
PEC del 15.02.2019 ricevuta la stessa data (v. doc. n. 18) e richiesta del tentativo di conciliazione (v. doc. n. 19) del
21-07-2009 (per l'efficacia interruttiva v. art. 410,II comma c.p.c).
Poiché le domande riguardano il periodo dal 20-04-2005 al 5-
08-2018, la prescrizione decennale non è maturata.
V – RISARCIMENTO PER DEFINITIVA PERDITA DEL RIPOSO DOMENICALE.
QUANTUM
Parte ricorrente ha quantificato il risarcimento per riposi domenicali non goduti nell'importo pari alla retribuzione giornaliera, maggiorato in via equitativa del 30% per la maggiore penosità del lavoro domenicale, in quanto prestato nel giorno dedicato al riposo.
Tale parametro, mutuato dalla maggiorazione prevista contrattualmente per il lavoro festivo, pare equo.
Per la quantificazione del danno da usura psico-fisica sono stati utilizzati i criteri indicati dal CTU nell'ambito di
14 pregressi contenziosi inter partes transatti in appello: il
30% della retribuzione giornaliera nel tredicesimo giorno di lavoro consecutivo, il 32% nel quattordicesimo, il 34% nel quindicesimo e così via, cioè con aumento del 2% per ogni giornata lavorata consecutivamente successivamente al mancato riposo domenicale, fino al godimento del successivo riposo settimanale.
Anche tali parametri paiono equi, considerato che l'usura aumenta progressivamente man mano che aumentano le giornate lavorate in assenza della pausa destinata al reintegro delle energie psico-fisiche.
Da evidenziare, peraltro, che se non viene in rilievo un periodo di tredici giorni consecutivi di lavoro perché vi sono interruzioni del servizio a qualsiasi titolo (ferie, malattia ed altre causali di assenza), non deve farsi luogo a
RISARCIMENTO DA USURA per il semplice motivo che IN DIFETTO DI
PRESTAZIONE LAVORATIVA NON PUO' ESSERCI USURA.
Possono essere utilizzate le indicazioni contenute nei nuovi conteggi depositati da parte ricorrente a seguito della dichiarazione di nullità, con la precisazione che devono essere eliminate le date infrasettimanali non coincidenti con la domenica (7-04-05, 10-07-05, 25-02-06, 19-03-06, 15-10-06,
12-06-2008 e 2-08-2012).
Da precisare che non sono stati formulati appositi conteggi relativi al danno da usura dal tredicesimo giorno ed a date in cui è stato concesso un riposo compensativo senza riduzione del debito orario, né ne risultano.
Per i residui 12 riposi definitivamente persi può quindi essere liquidato in via equitativa l'importo di € 1223,51 [(10
X € 78,29= € 782, 90)+ (2 X € 79,13 = € 158,26) + 30%].
L'accoglimento parziale del ricorso induce alla compensazione parziale delle spese di causa (50%).
P.Q.M.
15 Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) dichiara che parte ricorrente, oltre al trattamento economico previsto dal CCNL, aveva diritto ex lege ad usufruire di un riposo compensativo in luogo del riposo settimanale perduto, allorché il servizio conseguiva a chiamata al lavoro in presenza di reperibilità domenicale
(c.d. reperibilità attiva);
2) dichiara tenuta e condanna la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] al risarcimento del danno da perdita (definitiva) del riposo settimanale domenicale nelle giornate di domenica in cui la predetta è stata chiamata al lavoro per reperibilità domenicale (c.d. reperibilità attiva);
3) liquida, in via equitativa, a tale titolo la complessiva somma di € 1223,51, oltre interessi legali dalle rispettive scadenze al saldo o la rivalutazione monetaria, se maggiore;
4) condanna, infine, parte resistente alla rifusione del 50% delle spese di causa sostenute da parte ricorrente, che liquida in tale frazione in € 1029,50 per compensi, oltre rimborso CU, spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione tra le parti del residuo.
5) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Massa, 24/09/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
16
BENEDETTA per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione. I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. L'avv. Lalli contesta la correttezza dei conteggi avversari prodotti nelle note integrative successive alla precisazione delle domande autorizzate dal Giudice. L'avv. Piccini insiste nella correttezza dei propri conteggi.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
11,53. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
1
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 194 /2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato da Avv. LALLI CLAUDIO
CONTRO
Controparte_1 assistito da Avv.ti CEI LUCA, PICCINI BENEDETTA e DORINO
TAMAGNINI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14-03-23 parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “A. Voglia affermare che la parte ricorrente aveva diritto ad usufruire del riposo compensativo allorchè il servizio conseguiva o a chiamata al lavoro in presenza di reperibilità domenicale o in settima giornata (c.d. reperibilità attiva) ovvero a turnazione
“ordinaria” anche nella giornata di domenica;
B. Voglia anche dichiarare il diritto della parte ricorrente, relativamente alle giornate successive a quella festiva,
2 nella quale, lo stesso, era chiamato al lavoro in presenza di reperibilità domenicale (c.d. reperibilità attiva) ovvero a turnazione “ordinaria” anche nella giornata di domenica e nella quale ha, effettivamente, prestato la propria attività lavorativa, oltre la settima giornata
(con la perdita pertanto del diritto al riposo settimanale) al percepimento, di una retribuzione maggiorata del 30%, e per i giorni successivi ad una maggiorazione gradualmente aumentata di 2 punti rispetto a tale maggiorazione per ogni giorno il tutto a titolo di risarcimento del danno all'integrità psico- fisica, per l'usura lavorativa e ciò sino al giorno in cui ha concretamente interrotto tale continuità di lavoro e/ o comunque al percepimento di una maggiorazione rispetto alla retribuzione ricevuta nella misura che sarà ritenuta più giusta ed equa;
C. Voglia conseguentemente condannare l' subentrata alla precedente Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore con sede in Pisa Via Cocchi 7/9 a pagare alla parte ricorrente per i titoli di cui in premessa e di cui alle precedenti lettere A e B la somma di € 4.345,15 (o quella diversa somma maggiore o minore o diversa maniera che sarà ritenuta più giusta ed equa) già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi al 31/01/2022 ed oltre l'ulteriore rivalutazione monetaria dal 01/02/2022 al saldo ed interessi legali per il pari periodo sulle somme rivalutate;
…. ”.
Parte ricorrente nel corpo dell'atto introduttivo riporta un prospetto che indica per ciascun anno e ciascun mese oggetto di doglianza: la data del mancato riposo, il giorno del riposo precedente e di quello successivo, la retribuzione giornaliera, il numero dei mancati riposi, il numero dei giorni lavorati dopo il mancato riposo, nonché l'importo per mancati riposi
3 pari al 100% della retribuzione maggiorata del 30%, il danno da maggior usura dopo il settimo giorno lavorato parametrato al 30% della retribuzione + il 2% per il primo giorno lavorato successivamente al mancato riposo, progressivamente aumentato del 2% per ciascuno dei giorni successivi (e quindi + 4% per il secondo giorno lavorato successivamente al mancato riposo, + 6% per il terzo giorno e così via).
Lamenta parte ricorrente, oltre alla definitiva perdita di riposi domenicali lavorati in regime di reperibilità c.d. attiva ed all'usura per aver continuato a lavorare anche nei giorni successivi, che talora le è stato concesso il riposo compensativo, ma che le 6 ore le sono state addebitate come ore di assenza con l'obbligo di recuperarle con prestazioni straordinarie poiché sono state calcolate nella banca ore con il segno “meno” e quindi al pari di “assenze”, mentre il riposo sostitutivo della mancata domenica non deve essere addebitato al lavoratore che non lo ha goduto recandosi al lavoro.
Parte resistente eccepisce la prescrizione quinquennale stante la natura di credito retributivo del riposo settimanale, la mancata allegazione del danno, l'inesistenza del diritto ad un 'riposo compensativo' con riduzione del debito orario non previsto dal CCNL, l'insussistenza dell'usura dopo il settimo giorno lavorato e propone un conteggio alternativo a quello, contestato, di parte ricorrente.
Successivamente alla dichiarazione di nullità delle domande, parte ricorrente ha integrato l'atto introduttivo e depositato nuovi conteggi del danno per mancato godimento del riposo domenicale e per usura in ragione della protrazione dell'attività lavorativa oltre il settimo ed il dodicesimo giorno.
I – REPERIBILITA' ATTIVA E PASSIVA. NORMATIVA CONTRATTUALE.
4 Il testo dell'art. 7, commi 1, 6 e 9 del CCNL integrativo 20-
09-2001, com'è noto, è il seguente:
“
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.
6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di L.
40.000 per ogni dodici ore.
9. In caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40.
…omissis”.
Quest'ultimo articolo dispone:
1.Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all'art. 34, comma 3 del CCNL del 7 aprile del 1999, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
L'eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l'anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell' anno stesso.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 34, comma 8 del CCNL
5 del 7 aprile 1999, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'azienda rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente….omissis
7. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 6 del CCNL del 7 aprile 1999 nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore ed i relativi riposi compensativi possono essere usufruiti compatibilmente con le esigenze di servizio anziché entro il mese successivo entro il termine massimo di tre mesi.”
La disciplina successiva ha contenuti analoghi.
L'art. 28 CCNL 2016 – 2018 dispone: “Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in un giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, anche un'intera giornata di riposo compensativo, senza riduzione del debito orario settimanale.
In caso di chiamata, l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 31 (lavoro straordinario) ovvero trova applicazione l'art. 40 del CCNL integrativo del
2001 – Banca Ore.
L'art. 31, comma 6 prevede: Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.
L'art. 44, comma 6, CCNL 2019 – 2021 del 3.11.2022 prevede:
6 “Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in un giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, anche un'intera giornata di riposo compensativo, senza riduzione del debito orario settimanale. (REPERIBILITA' PASSIVA, NDR)
In caso di chiamata tali ore sono retribuite a titolo straordinario ovvero in caso di adesione alla banca delle ore trova applicazione l'art. 48.
L'art. 48, Banca delle ore, prevede:
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è confermata la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all'art. 47, comma 2 (Lavoro straordinario), da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. L'eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l'anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell'anno stesso.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui al comma 8 dell'art. 47
(Lavoro straordinario), che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'azienda rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente. …omissis
7 6. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 47, comma 6 (Lavoro straordinario) nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 40
(Banca delle ore) del CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL
7.4.1999.
L'art. 47, comma 6, CCNL 2019 – 2021 prevede:
In alternativa al pagamento, su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro il termine massimo di 4 mesi.
La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.
Da evidenziare che tali disposizioni disciplinano la reperibilità c.d. passiva ed attiva esclusivamente sotto il profilo retributivo;
che il riposo compensativo senza riduzione di debito orario, da chiedersi a cura del lavoratore timbrando un apposito codice, è previsto esclusivamente con riferimento alla c.d. reperibilità passiva in giornata festiva.
Con riguardo alla c.d. reperibilità attiva, è previsto che il dipendente che abbia aderito alla Banca ore, in alternativa alla richiesta di pagamento straordinario, possa accantonare le ore e richiederle poi in retribuzione o come riposo compensativo, da intendersi con riduzione del debito orario, come in tutti i casi in cui non sia altrimenti specificato;
che il dipendente che non abbia aderito alla Banca ore, qualora non richieda il trattamento per lavoro straordinario, può chiedere il riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro il termine massimo di 4 mesi;
che nulla è disposto in merito al riposo domenicale non goduto.
8 La disciplina del riposo settimanale si rinviene in altre disposizioni contrattuali.
Cfr. Cassazione civile sez. lav. - 18/03/2016, n. 5465, che, per quanto qui interessa, ha statuito:
Cont difesa della , il comma 6, nella parte in cui fa riferimento al godimento del riposo compensativo .. "senza riduzione del debito di orario", si riferisce unicamente alla reperibilità passiva, ossia a quella che non dà luogo a prestazione lavorativa, posto che, ove la prestazione venga resa, la stessa non può non essere computata nel numero di ore complessivamente lavorate dal dirigente e deve anche essere considerata quale impeditiva del necessario riposo settimanale.
Il comma 5, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva (e quindi anche alla reperibilità prestata in giorno non festivo nelle ore notturne), disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede solo il diritto del dirigente a percepire, oltre alla indennità stabilita dallo stesso comma, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, in alternativa, ad usufruire di un corrispondente recupero orario.
La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale della attività lavorativa, che resta disciplinata dalle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo settimanale
(art. 14 del CCNL 3.11.2005 e art. 21 del CCNL 5.12.1996).
9 Ne discende che, ove il dirigente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 5 (o in alternativa, su richiesta del dirigente, il recupero orario) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva
2003/88/CE.
Detta interpretazione induce a ritenere la disciplina contrattuale pienamente conforme ai precetto inderogabile dettato dall'art. 9 del d.l.gs n. 66/2003, sicchè deve essere esclusa la nullità della clausola, dichiarata dal Tribunale di
Massa> (evidenziazione della decidente).
II - RIPOSO DOMENICALE. NORMATIVA CONTRATTUALE E LEGALE. IL
RIPOSO COMPENSATIVO.
Con riguardo al riposo settimanale, l'art. 20 CCNL 01/09/1995 del (che si applica a tutto il personale con Parte_3 rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti) prevede al comma 2: “Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.”
L'art. 29, comma 2 CCNL 2016 – 2018 Area Comparto dispone:
“Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio”.
L'art. 45, comma 2, CCNL 2019- 2021 Area Comparto prevede:
"1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a
10 ciascun dipendente è fissato in numero di 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente o il responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
(...)
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 29
(Riposo settimanale) del CCNL del 21 maggio 2018 7 del CCNL
...”.
In caso di mancato riposo domenicale (per le note esigenze di continuità del servizio pubblico essenziale), è previsto quindi il godimento di un riposo “sostitutivo” (se non vogliamo chiamarlo compensativo, per evitare suggestivi richiami alla disciplina della reperibilità) il prima possibile e di norma la settimana successiva.
Il DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2003, N. 66 - ATTUAZIONE DELLE
DIRETTIVE 93/104/CE E 2000/34/CE CONCERNENTI TALUNI ASPETTI
DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO, all'art. 9, comma
1, nella formulazione applicabile ratione temporis, dispone:
“Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni (le parole evidenziate sono state aggiunte dall'art. 41, co. 5, d.l. n. 112/2008).
11 Quindi i CCNL, sia precedenti che successivi alla modifica introdotta dall'art. 41, co. 5, d.l. n. 112/2008, che consentono di differire il riposo settimanale alla settimana successiva, sono rispettosi delle previsioni normative, con la precisazione che deve essere ritenuto nullo soltanto l'inciso
“di norma”, considerato che la disposizione legislativa e la sottostante direttiva comunitaria non consentono di procrastinare il riposo settimanale non goduto, nemmeno per esigenze straordinarie, oltre il tredicesimo giorno (il quattordicesimo giorno, cioè la domenica della seconda settimana, è già destinato all'ordinario riposo settimanale).
Da precisare che le parti sociali non hanno previsto la patologica eventualità che il predetto riposo non venga riconosciuto e, quindi, nulla hanno previsto per tale evenienza.
E ciò a ragione, stante il divieto assoluto di monetizzare il mancato godimento del riposo settimanale e versandosi in materia non negoziale.
In tale ipotesi non vi è spazio per trattamenti retributivi: la condotta datoriale è illecita, in quanto contrastante con l'art. 36, III comma Costituzione.
Non esiste una norma contrattuale, e se esistesse sarebbe nulla (ma nella fattispecie in esame non c'è), che possa escludere o limitare il diritto al riposo settimanale o che possa ritenerlo monetizzabile o che consenta un riposo
“sostitutivo” non retribuito.
Quindi, tale riposo, differito ad altra giornata non festiva,
è da considerarsi ad ogni effetto alla stregua del riposo domenicale ed, oltre ad essere retribuito (non incidendo sulla retribuzione tabellare mensile), non può produrre debito orario e/o determinare un saldo orario negativo (-6 ore): NEL
CASO DI MANCATO RIPOSO DOMENICALE IN RAGIONE DELLA
REPERIBILITA' CD. ATTIVA, OLTRE ALLA MAGGIORAZIONE PER LAVORO
STRAORDINARIO FESTIVO ED ALL'INDENNITA' DI REPERIBILITA',
12 ENTRO LA SETTIMANA SUCCESSIVA DEVE ESSERE ACCORDATO, ANCHE IN
ASSENZA DI RICHIESTA DEL DIPENDENTE, UN RIPOSO SETTIMANALE
RETRIBUITO, CON RIDUZIONE DEL DEBITO ORARIO, SENZA
DECURTAZIONI DEL SALDO ORARIO RISULTANTE DAI Parte_4
PRESENZA (che darebbero luogo, prima o poi, ad una richiesta aziendale di recupero dell'orario mancante o ad una domanda di pagamento del numero di ore risultanti dal saldo negativo).
IN CASO CONTRARIO, SI APPLICHEREBBE INDEBITAMENTE AL RIPOSO
SETTIMANALE CONCESSO IN SOSTITUZIONE DEL RIPOSO DOMENICALE NON
GODUTO LO STESSO TRATTAMENTO DEL RIPOSO COMPENSATIVO SPETTANTE
IN RAGIONE DEL DIVERSO ISTITUTO DELLA REPERIBILITA' C.D.
PASSIVA.
DA EVIDENZIARE poi CHE LA CONCESSIONE DI UN RIPOSO
COMPENSATIVO DISCENDE DIRETTAMENTE DALLA LEGGE (V. ART.
17, COMMA IV D.LGS. N. 66/2003) E CHE UN RIPOSO NON
RETRIBUITO INTEGRA UNA SOSPENSIONE DELLE RECIPROCHE
OBBLIGAZIONI NON QUALIFICABILE COME RIPOSO COMPENSATIVO DEL
RIPOSO DOMENICALE NON GODUTO.
III – INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
Da sottolineare, a questo punto, che non può parlarsi di inadempimento contrattuale o di condotta illecita generatrice di responsabilità datoriale nell'ipotesi in cui il lavoro domenicale sia prestato nell'ambito di istituti previsti contrattualmente (nella specie il Servizio di Pronta
Disponibilità previsto da tutti i CCNL succedutisi nel tempo), purché nel perimetro consentito dalla legge, tra l'altro, per i servizi di pubblica utilità (v. ART. 9 DLGS N. 66/2003) e il riposo venga non soppresso, ma spostato nei limiti temporali previsti dalle disposizioni normative.
Avuto riguardo alla norma legislativa applicabile ratione temporis, deve concludersi che la responsabilità datoriale viene in rilievo soltanto a partire dal tredicesimo giorno
(compreso) di lavoro continuativo, mentre nei giorni precedenti, dall'ottavo al dodicesimo giorno, è ancora
13 possibile la concessione del riposo compensativo, anche in assenza di domanda del dipendente, e non può dirsi che lo stesso sia stato definitivamente soppresso. Il quattordicesimo giorno, domenica, non può fungere da riposo compensativo, essendo già destinato al riposo relativo alla seconda settimana.
IV – PRESCRIZIONE DECENNALE
Deve evidenziarsi come in caso di perdita definitiva dei riposi settimanali non vengano in rilievo compensi retributivi soggetti alla prescrizione quinquennale, ma risarcimenti, sia per la illecita definitiva soppressione di riposi domenicali, sia per aver illecitamente obbligato il dipendente a protrarre la prestazione lavorativa oltre il dodicesimo giorno.
Si tratta di responsabilità contrattuale soggetta alla prescrizione decennale.
Quanto alla decorrenza del termine prescrizionale, parte ricorrente ha depositato la costituzione in mora inviata con
PEC del 15.02.2019 ricevuta la stessa data (v. doc. n. 18) e richiesta del tentativo di conciliazione (v. doc. n. 19) del
21-07-2009 (per l'efficacia interruttiva v. art. 410,II comma c.p.c).
Poiché le domande riguardano il periodo dal 20-04-2005 al 5-
08-2018, la prescrizione decennale non è maturata.
V – RISARCIMENTO PER DEFINITIVA PERDITA DEL RIPOSO DOMENICALE.
QUANTUM
Parte ricorrente ha quantificato il risarcimento per riposi domenicali non goduti nell'importo pari alla retribuzione giornaliera, maggiorato in via equitativa del 30% per la maggiore penosità del lavoro domenicale, in quanto prestato nel giorno dedicato al riposo.
Tale parametro, mutuato dalla maggiorazione prevista contrattualmente per il lavoro festivo, pare equo.
Per la quantificazione del danno da usura psico-fisica sono stati utilizzati i criteri indicati dal CTU nell'ambito di
14 pregressi contenziosi inter partes transatti in appello: il
30% della retribuzione giornaliera nel tredicesimo giorno di lavoro consecutivo, il 32% nel quattordicesimo, il 34% nel quindicesimo e così via, cioè con aumento del 2% per ogni giornata lavorata consecutivamente successivamente al mancato riposo domenicale, fino al godimento del successivo riposo settimanale.
Anche tali parametri paiono equi, considerato che l'usura aumenta progressivamente man mano che aumentano le giornate lavorate in assenza della pausa destinata al reintegro delle energie psico-fisiche.
Da evidenziare, peraltro, che se non viene in rilievo un periodo di tredici giorni consecutivi di lavoro perché vi sono interruzioni del servizio a qualsiasi titolo (ferie, malattia ed altre causali di assenza), non deve farsi luogo a
RISARCIMENTO DA USURA per il semplice motivo che IN DIFETTO DI
PRESTAZIONE LAVORATIVA NON PUO' ESSERCI USURA.
Possono essere utilizzate le indicazioni contenute nei nuovi conteggi depositati da parte ricorrente a seguito della dichiarazione di nullità, con la precisazione che devono essere eliminate le date infrasettimanali non coincidenti con la domenica (7-04-05, 10-07-05, 25-02-06, 19-03-06, 15-10-06,
12-06-2008 e 2-08-2012).
Da precisare che non sono stati formulati appositi conteggi relativi al danno da usura dal tredicesimo giorno ed a date in cui è stato concesso un riposo compensativo senza riduzione del debito orario, né ne risultano.
Per i residui 12 riposi definitivamente persi può quindi essere liquidato in via equitativa l'importo di € 1223,51 [(10
X € 78,29= € 782, 90)+ (2 X € 79,13 = € 158,26) + 30%].
L'accoglimento parziale del ricorso induce alla compensazione parziale delle spese di causa (50%).
P.Q.M.
15 Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) dichiara che parte ricorrente, oltre al trattamento economico previsto dal CCNL, aveva diritto ex lege ad usufruire di un riposo compensativo in luogo del riposo settimanale perduto, allorché il servizio conseguiva a chiamata al lavoro in presenza di reperibilità domenicale
(c.d. reperibilità attiva);
2) dichiara tenuta e condanna la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] al risarcimento del danno da perdita (definitiva) del riposo settimanale domenicale nelle giornate di domenica in cui la predetta è stata chiamata al lavoro per reperibilità domenicale (c.d. reperibilità attiva);
3) liquida, in via equitativa, a tale titolo la complessiva somma di € 1223,51, oltre interessi legali dalle rispettive scadenze al saldo o la rivalutazione monetaria, se maggiore;
4) condanna, infine, parte resistente alla rifusione del 50% delle spese di causa sostenute da parte ricorrente, che liquida in tale frazione in € 1029,50 per compensi, oltre rimborso CU, spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione tra le parti del residuo.
5) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Massa, 24/09/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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