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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/07/2025, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2121/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR GA Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa RN TO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al n. r.g.2121/2024 promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Parte_1 C.F._1
Lepore, come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, presso il cui studio, sito in Piazza del
Popolo n. 14, Como, è elettivamente domiciliato – Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. nella sua qualità di mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) con l'avv. Marco Rossi, come da e procura acclusa alla Controparte_2 P.IVA_2
comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata preso lo studio dello stesso, sito in Via
San Bernardino n. 5A, Verona – Email_2
APPELLATA
Oggetto: cessione del credito, fideiussione.
*
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previe le declaratorie di legge e del caso, ad integrale riforma della sentenza appellata:
In via preliminare: sospendere la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, stante la fondata eccezione di difetto di titolarità del rapporto giuridico e conseguente difetto di legittimazione attiva della controparte.
Nel merito in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito e di legittimazione attiva in capo ad e per essa in capo alla mandataria Controparte_1 [...]
in forza delle argomentazioni esposte nel presente atto di citazione e, per conseguente Controparte_2
effetto, riformare in toto la sentenza emessa in primo grado e revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla è dovuto dal Signor Parte_1
Nel merito, in via principale: riconoscere e dichiarare in via incidentale e/o di eccezione riconvenzionale la nullità totale, o in subordine parziale ex art. 1419 c.c. limitatamente alle clausole 2-
6-7-8, della garanzia fidejussoria prestata dal Signor in data 12.09.2007 e prodotta da Parte_1
parte ricorrente a corredo del ricorso ex art. 633 c.p.c. sub doc. 4, nonché delle successive estensioni della medesima garanzia, e per conseguente effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla è dovuto dal Signor anche in forza dell'intervenuta decadenza ex art. 1957 Parte_1
c.c.
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle precedenti eccezioni, accertare e dichiarare:
a) la nullità e/o inefficacia della clausola regolativa degli interessi debitori e degli interessi di mora e di sconfinamento prevista nel contratto di conto corrente n. 916/0110/00151-8, per violazione della normativa antiusura di cui alla Legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modifiche;
b) la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1346, 1283, 1418 e 1419 c.c. e in assenza di alcun uso normativo, della capitalizzazione trimestrale di interessi passivi, della commissione di massimo scoperto, competenze, spese ed oneri, applicate nel corso del rapporto di conto corrente e identificato con il n. 916/0110/00151-8 e nei contratti ad esso collegati;
c) la nullità ed inefficacia di addebiti relativi a clausole di commissione di massimo scoperto e/o commissioni disponibilità fondi e/o altre commissioni, nonché per valute fittizie applicate al conto corrente n. 916/0110/00151-8 e nei contratti ad esso collegati, perché non validamente pattuite e/o per nullità della causa e comunque per violazione degli artt. 1346 e 1418 e 1419 c.c.;
pagina 2 di 10 per l'effetto degli accertamenti sub a, b e/o c, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto dal garante Signor o – in via di estremo subordine – riformarsi il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto rideterminando il quantum, previo ricalcolo del saldo del conto corrente n.
916/0110/00151-8 e dei contratti collegati, debitamente epurati degli importi non dovuti.
In ogni caso: con vittoria di spese di lite e revoca della pronuncia di primo grado anche in punto di spese.
Per l'appellata uale mandataria Controparte_1 Controparte_2
In via pregiudiziale:
1) Rigettare l'istanza di sospensione avversaria, per le ragioni esposte in narrativa;
2) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis cpc stante la ragionevole probabilità di non essere accolto;
Nel merito:
3) Rigettare ogni domanda dell'appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 31/2024 CP_ pubblicata il 11/1/2024 dal Tribunale di Como (RG 2579/2021) e in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti del sig. della somma di cui alla sentenza appellata (ovvero di Parte_1
quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi come da domanda monitoria, con condanna al pagamento.
In ogni caso: 4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Como n. 31\2024 dell'11.1.2024 che ha Parte_1 respinto l'opposizione dallo stesso svolta avverso il decreto ingiuntivo n. 738\2021 con il quale era gli stato ingiunto, in qualità di fideiussore, il pagamento, a favore di nella Controparte_1
CP_ qualità di mandataria (a seguire soltanto ), della somma di euro Controparte_2
16.853,67 oltre accessori e spese.
CP_
ha agito in giudizio in qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da altro soggetto.
Tale credito atteneva infatti ad un contratto di conto corrente bancario (n. 916/010/001051-8) stipulato da B TRUKS s.r.l. con la banca CREDEM s.p.a., rispetto al quale aveva sottoscritto una Pt_1
garanzia fideiussoria. pagina 3 di 10 B. Il giudizio di primo grado. si è opposto al suddetto decreto ingiuntivo eccependo il difetto di legittimazione attiva in capo Pt_1
CP_ a , la nullità della fideiussione prestata a favore di la violazione della normativa Controparte_3
antiusura.
In estrema sintesi, con riguardo alla cessione del credito ha dedotto che si fosse realizzata una Pt_1 duplice vicenda circolatoria del credito, dal momento che l'originaria creditrice era DE s.p.a. e dagli atti di causa non risulterebbe attestata la cessione del rapporto a Credit Factor s.p.a., che a propria CP_ volta è stata dante causa di .
CP_ Ha quindi eccepito l'inesistenza della cessione intervenuta a favore di , contestando che la stessa fosse legittimata ad agire per chiedere il pagamento del credito e che fosse titolare del credito fatto valere.
Per quanto riguarda la fideiussione, ne ha eccepito la nullità e ha ritenuto l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., quale conseguenza della nullità parziale ex art. 1419 della clausola 6 contenuta nella garanzia fideiussoria. CP_
, regolarmente costituitasi ha insistito per il rigetto dell'opposizione la conferma del decreto ingiuntivo, comunque per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta.
C. La sentenza del Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto l'infondatezza dell'opposizione sulla base delle seguenti motivazioni:
ha provato la titolarità e la sussistenza del credito fatto valere in quanto ha prodotto i titoli CP_1
contrattuali, la fideiussione sottoscritta da il rendiconto certificato ex art. 50 TUB;
Pt_1
- non ha mai contestato specificatamente né di aver prestato la fideiussione, né di essere Pt_1 debitore della somma ingiunta, per come risulta dall'estratto conto ex art. 50 TUB;
risulta essere titolare del credito fatto valere, in quanto cessionaria del credito trasferito alla stessa CP_1 da e ha altresì notificato personalmente al debitore ceduto l'intervenuta cessione, Controparte_4 ai sensi dell'art. 1264 c.c.;
- la fideiussione rilasciata da (in data 12.7.2007) non è nulla. ha posto in essere Pt_1 Pt_1 un'allegazione generica e non circostanziata sul punto, essendosi limitato a sostenere che la stessa è conforme allo schema ABI 2002 che, con il provvedimento n. 55\2002, la Banca d'Italia ha dichiarato in contrasto con la normativa antitrust e che la clausola 6 della fideiussione in oggetto sarebbe pertanto nulla;
pagina 4 di 10 - dopo il 2006 l'ABI ha diffuso un nuovo modello di fideiussione, epurato dalla clausole censurate da
Banca d'Italia, conseguentemente essendosi perfezionata la suddetta fideiussione in data successiva
(nel 2007), è da escludere che sia stato utilizzato il modello pregresso del 2002, essendo già in vigore quello “epurato”;
-il disposto di cui all'art. 1957 c.c. non è applicabile al caso di specie in quanto l'art. 6 della fideiussione si riferisce espressamente ai diritti derivanti alla banca dalla fideiussione fino alla totale estinzione di ogni suo credito, pertanto il termine di cui al suddetto articolo non inizia a decorrere dalla scadenza dell'obbligazione, poiché è previsto che la fideiussione operi sino alla totale estinzione dell'obbligazione sottostante.
Infine, con riguardo ai tassi di interesse applicati e con riferimento alla normativa antiusura, il primo giudice ha ritenuto che quanto riferito sul punto dall'opponente oltre ad essere stato allegato in modo generico non è stato provato.
D. I motivi di appello con il primo motivo di appello ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui Parte_1
CP_ non ha accertato il difetto di titolarità del credito, e quindi il difetto di legittimazione attiva di , quale avente causa da Credit factor s.p.a.
Più precisamente, ha contestato la sussistenza della cessione del credito e conseguentemente la titolarità in capo alla ricorrente del titolo fondante il credito fatto valere, rilevando che il CP_1 contratto di conto corrente e la fideiussione omnibus, rispettivamente prodotti dall'appellato sub doc.
3 e doc. 4 fascicolo monitorio a sostegno della propria pretesa creditoria, hanno come parte contrattuale un altro soggetto, vale a dire la banca DE s.p.a. e non Credit Factor s.p.a. (dante
CP_ causa di ), con la quale né né hanno mai sottoscritto alcun contratto. Controparte_3 Parte_1
Inoltre, secondo la prospettazione dell'appellante, anche dal doc. 5 accluso al fascicolo del monitorio, si evincerebbe soltanto che è intervenuta una generica cessione di crediti, non venendo specificatamente individuato il credito ceduto da DE a Controparte_3
Con il secondo motivo di appello ha lamentato che il primo giudice ha errato nell'aver Pt_1
ritenuto provata la specifica inclusione del credito azionato da DE a tra quelli Controparte_3 complessivamente ceduti. In altri termini, secondo l'appellante non risulterebbe provato che il credito sotteso al rapporto controverso rientri nel blocco di crediti ceduti ex art. 58 TUB e il Tribunale nell'affermare che l'opponente non ha offerto elementi tali da dimostrare l'assenza di titolarità del credito da parte dell'odierna opposta, avrebbe ribaltato l'onere probatorio, non essendo mai stata eseguita la pubblicazione in Gazzetta ufficiale ex art. 58 TUB della cessione di crediti in blocco.
pagina 5 di 10 Con il terzo motivo l'appellante ha ritenuto errata la pronuncia del primo giudice nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di nullità della clausola 6 della fideiussione omnibus. Ha quindi riproposto i motivi di nullità già dedotti nel primo grado di giudizio e sostenuto trovi conseguentemente applicazione la disciplina legislativa di cui all'art. 1957 c.c. e che il creditore è quindi incorso nella relativa decadenza.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che
CP_ non ha mai specificatamente contestato il credito di , quindi di essere debitore della somma Pt_1
di euro 16.853,67. Sul punto ha sostenuto di avere contestato il suddetto credito in punto di an e di quantum, in relazione alla clausola regolativa degli interessi debitori e di mora, alla sconfinamento, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, al massimo scoperto.
E. La posizione dell'appellato CP_
ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello in ragione della ritenuta ragionevole probabilità di non essere accolto, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Ha quindi rilevato primariamente che ai sensi dell'art. 346 c.p.c le domande e le eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. Più precisamente ha quindi ritenuto rinunciate dalla controparte le eccezioni relative alla violazione della normativa antiusura, alla nullità del contratto di fideiussione per conformità allo schema Abi dell'art. 7 della fideiussione.
Con riguardo al primo motivo di appello ha rilevato che la titolarità del credito può essere provata non solo tramite la produzione del contratto di cessione originario, ma anche da elementi presuntivi.
CP_ Più precisamente, ha sostenuto: “Il fatto che sia in possesso di tutti gli elementi idonei a dimostrare l'esistenza del credito, ossia il contratto (doc. 3 monitorio), la fideiussione (doc. 4 monitorio) e l'estratto conto (doc. 7 monitorio), fa presumere che vi sia stato un fatto (cessione) per CP_ cui tale documentazione è stata consegnata a (art. 1262 cc). Ne consegue che il solo possesso CP_ della documentazione comporta che è possibile ricavare la titolarità attiva in capo a in quanto è possibile ricavare il fatto ignoto (cessione)”.
In altri termini, secondo l'appellata, il fatto che la stessa è titolare del credito, come anche il fatto che tale credito è incluso tra quelli oggetto di cessione sono circostanze desumibili anche dalla produzione documentale e dalle allegazioni in atti.
In relazione al secondo motivo di appello ha richiamato le argomentazioni svolte sul primo motivo e ha precisato di aver dato piena prova del credito attraverso la produzione del contratto, della fideiussione e del rendiconto, non contestato, ex art. 50 TUB.
pagina 6 di 10 Con riguardo al terzo motivo di appello, con il quale viene impugnata la statuizione relativa alla nullità della sola clausola n. 6 della fideiussione, ha eccepito che la nullità della stessa non è stata provata dalla controparte, che non ha neanche svolto allegazioni in fatto specifiche da cui desumere tale circostanza.
L'appellato si è poi soffermato sulla divulgazione del modello ABI 2006, emendato delle clausole ritenute lesive, e sul fatto che la fideiussione in oggetto è successiva, essendo del 2007, e che conseguentemente non può essere presunta la sussistenza di un'intesa contraria alla legge antitrust.
Ha infine osservato che l'art. 1957 c.c. non può trovare applicazione nel caso di specie, in quanto la fideiussione prevede, all'art. 6, che i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore.
Pertanto, il termine di cui all'art. 1957 c.c. non inizierebbe a decorrere dalla scadenza dell'obbligazione principale, poiché la clausola predetta prevede espressamente che la fideiussione permanga sino alla totale estinzione dell'obbligazione, quindi dal suo integrale adempimento.
Quanto al quarto motivo ne ha ritenuto l'inammissibilità trattandosi di domanda nuova, non avendo la controparte contestato l'an e il quantum della domanda in sede di citazione in opposizione, essendosi limitata ad eccepire esclusivamente la violazione della normativa antiusura e il regime di capitalizzazione degli interessi.
F. All'udienza del 18.12.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e il Consigliere istruttore ha fissato per la discussione innanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza del
4.2.2026, poi anticipata al 2.7.2025, previa assegnazione di nuovo termine per il deposito delle note conclusionali.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ritiene la Corte che l'appello è infondato, sebbene in base ad un percorso logico argomentativo in parte differente da quello svolto dal primo giudice. CP_ In mancanza di presupposti fondanti l'inammissibilità dell'impugnazione, eccepita da i sensi dell'art 348 bis c.p.c., occorre quindi esaminare i singoli motivi di appello dedotti da Pt_1
2. Il primo e il secondo motivo di appello devono essere valutati congiuntamente in quanto strettamente connessi e conseguenziali.
CP_ Ritiene la Corte che è cessionaria dell'originario credito di DE s.p.a. CP_ Più precisamente, il credito fatto valere da afferisce ad un originario credito di DE s.p.a. nei confronti di B. TRUCKS s.r.l. in liquidazione (assistito dalla garanzia fideiussoria dell'appellante pagina 7 di 10 inerente all'inadempimento di un rapporto di conto corrente bancario, poi ceduto da DE a Pt_1
CP_ Credit Factor s.p.a. e da questa a .
CP_ Sono prodotti in atti il contratto di cessione dei crediti (da Credit Factor a ), in data 24.6.2020 (doc.
CP_ 5 monitorio), nonché la comunicazione del 24.6.2020 di a dell'avvenuta Controparte_3
cessione dello specifico credito in oggetto da parte di Credit Factor s.p.a., previa ricostruzione delle CP_ vicende pregresse, e con espressa richiesta di pagamento (doc. 6 fascicolo primo grado).
CP_
ha altresì prodotto il contratto originario, la fideiussione, la lettera di risoluzione inviata dalla banca DE (doc. 6 fascicolo monitorio) al debitore e al garante (odierno appellante). CP_ Il possesso di tale documentazione da parte di , complessivamente valutata, consente di desumere provata tanto l'avvenuta cessione in blocco dei crediti, quanto la sussistenza e l'inclusine della cessione CP_ individuale del singolo credito relativo alla debitrice Si ritiene quindi che ha offerto CP_3
elementi idonei a dimostrare la titolarità del credito (si veda ex multis Cass. n. 10200\2021, e per
CP_ analogia n. 28093\2023), nonché che la notifica del decreto ingiuntivo da parte di costituisce essa stessa comunicazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c. CP_ Per tali ragioni si deve concludere nel senso della prova della titolarità in capo del credito fatto valere. I primi due motivi di appello sono dunque infondati.
3. Riguardo al terzo motivo, afferente alla fideiussione, viene impugnata la sola parte della sentenza che ha escluso la nullità della fideiussione e in particolare della clausola 6 della stessa, con conseguenziale reviviscenza del disposto di cui all'art. 1957 c.c. e decadenza della creditrice dalla garanzia fideiussoria.
dunque, ha circoscritto il motivo di impugnazione, come desumibile dalla lettura dell'atto di Pt_1
citazione in appello, alla clausola n. 6 del contratto e per tale ragione ha insistito per la declaratoria di nullità totale della fideiussione e in subordine per la nullità parziale della stessa con riferimento alla suddetta clausola.
In relazione a tale profilo occorre osservare, in modo assorbente, che è stata prodotta comunicazione del gennaio 2014 inviata dalla Banca creditrice originaria al debitore principale e al garante di Pt_1
risoluzione\ recesso dai rapporti contrattuali allora in corso (doc. 6 fascicolo monitorio) con contestuale intimazione di pagamento del dovuto.
Tale richiesta -comunicazione è stata svolta nel rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., con la conseguenza che anche ove la clausola 6 della fideiussione omnibus, derogativa rispetto alla previsione codicistica, fosse dichiarata nulla, comunque non sussisterebbe la decadenza prevista dall'articolo 1957
c.c.
pagina 8 di 10 Per tali ragioni anche il terzo motivo deve essere disatteso.
4. Riguardo al quarto motivo di impugnazione occorre osservare che nell'atto di citazione in Pt_1
opposizione aveva eccepito innanzi al Tribunale la violazione della normativa antiusura e conseguentemente aveva chiesto la nullità delle previsioni di cui al contratto o la rideterminazione del saldo del conto corrente. Su tale aspetto il primo giudice aveva ritenuto la genericità delle allegazioni e la mancanza di prova.
Il motivo di appello, dunque, pur ammissibile, non trattandosi di domanda nuova, è tuttavia infondato.
Le allegazioni svolte dall'appellante in punto di nullità in generale, quindi presumibilmente riferibili sia al contratto di conto corrente tout court che alle singole clausole, sono estremamente vaghe, si basano su asserzioni di principio senza esaminare il dato concreto e la fattispecie specifica.
Analoghe considerazioni valgono in punto di quantum, genericamente contestato in ragione dell'addotta nullità. L'appellante non indica in che misura e con che modalità debba essere ricalcolato il saldo di conto corrente, né l'entità dell'importo da elidere in ragione della nullità dedotta, limitandosi a svolgere un'esplorativa domanda di ricalcolo.
Per le ragioni espresse l'appello è risultato infondato.
5. Le spese di giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a cario di e liquidate a Parte_1
CP_ favore di come da dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto in particolare del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, nella causa n. RG 2121\2024. definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1) rigetta l'appello svolto da per l'effetto conferma la sentenza n. 31\2024 Parte_1
del Tribunale di Como;
2) condanna al pagamento a favore di nella Parte_1 Controparte_1
sua qualità di mandataria delle spese di lite del grado, liquidate Controparte_2
per compensi in complessivi euro 3.966,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit. a carico dell'appellante. pagina 9 di 10 Milano, 2 luglio 2025
Il Consigliere est.
RN TO
Il Presidente
AR GA
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR GA Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa RN TO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al n. r.g.2121/2024 promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Parte_1 C.F._1
Lepore, come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, presso il cui studio, sito in Piazza del
Popolo n. 14, Como, è elettivamente domiciliato – Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. nella sua qualità di mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) con l'avv. Marco Rossi, come da e procura acclusa alla Controparte_2 P.IVA_2
comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata preso lo studio dello stesso, sito in Via
San Bernardino n. 5A, Verona – Email_2
APPELLATA
Oggetto: cessione del credito, fideiussione.
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pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previe le declaratorie di legge e del caso, ad integrale riforma della sentenza appellata:
In via preliminare: sospendere la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, stante la fondata eccezione di difetto di titolarità del rapporto giuridico e conseguente difetto di legittimazione attiva della controparte.
Nel merito in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito e di legittimazione attiva in capo ad e per essa in capo alla mandataria Controparte_1 [...]
in forza delle argomentazioni esposte nel presente atto di citazione e, per conseguente Controparte_2
effetto, riformare in toto la sentenza emessa in primo grado e revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla è dovuto dal Signor Parte_1
Nel merito, in via principale: riconoscere e dichiarare in via incidentale e/o di eccezione riconvenzionale la nullità totale, o in subordine parziale ex art. 1419 c.c. limitatamente alle clausole 2-
6-7-8, della garanzia fidejussoria prestata dal Signor in data 12.09.2007 e prodotta da Parte_1
parte ricorrente a corredo del ricorso ex art. 633 c.p.c. sub doc. 4, nonché delle successive estensioni della medesima garanzia, e per conseguente effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla è dovuto dal Signor anche in forza dell'intervenuta decadenza ex art. 1957 Parte_1
c.c.
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle precedenti eccezioni, accertare e dichiarare:
a) la nullità e/o inefficacia della clausola regolativa degli interessi debitori e degli interessi di mora e di sconfinamento prevista nel contratto di conto corrente n. 916/0110/00151-8, per violazione della normativa antiusura di cui alla Legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modifiche;
b) la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1346, 1283, 1418 e 1419 c.c. e in assenza di alcun uso normativo, della capitalizzazione trimestrale di interessi passivi, della commissione di massimo scoperto, competenze, spese ed oneri, applicate nel corso del rapporto di conto corrente e identificato con il n. 916/0110/00151-8 e nei contratti ad esso collegati;
c) la nullità ed inefficacia di addebiti relativi a clausole di commissione di massimo scoperto e/o commissioni disponibilità fondi e/o altre commissioni, nonché per valute fittizie applicate al conto corrente n. 916/0110/00151-8 e nei contratti ad esso collegati, perché non validamente pattuite e/o per nullità della causa e comunque per violazione degli artt. 1346 e 1418 e 1419 c.c.;
pagina 2 di 10 per l'effetto degli accertamenti sub a, b e/o c, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto dal garante Signor o – in via di estremo subordine – riformarsi il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto rideterminando il quantum, previo ricalcolo del saldo del conto corrente n.
916/0110/00151-8 e dei contratti collegati, debitamente epurati degli importi non dovuti.
In ogni caso: con vittoria di spese di lite e revoca della pronuncia di primo grado anche in punto di spese.
Per l'appellata uale mandataria Controparte_1 Controparte_2
In via pregiudiziale:
1) Rigettare l'istanza di sospensione avversaria, per le ragioni esposte in narrativa;
2) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis cpc stante la ragionevole probabilità di non essere accolto;
Nel merito:
3) Rigettare ogni domanda dell'appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 31/2024 CP_ pubblicata il 11/1/2024 dal Tribunale di Como (RG 2579/2021) e in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti del sig. della somma di cui alla sentenza appellata (ovvero di Parte_1
quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi come da domanda monitoria, con condanna al pagamento.
In ogni caso: 4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Como n. 31\2024 dell'11.1.2024 che ha Parte_1 respinto l'opposizione dallo stesso svolta avverso il decreto ingiuntivo n. 738\2021 con il quale era gli stato ingiunto, in qualità di fideiussore, il pagamento, a favore di nella Controparte_1
CP_ qualità di mandataria (a seguire soltanto ), della somma di euro Controparte_2
16.853,67 oltre accessori e spese.
CP_
ha agito in giudizio in qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da altro soggetto.
Tale credito atteneva infatti ad un contratto di conto corrente bancario (n. 916/010/001051-8) stipulato da B TRUKS s.r.l. con la banca CREDEM s.p.a., rispetto al quale aveva sottoscritto una Pt_1
garanzia fideiussoria. pagina 3 di 10 B. Il giudizio di primo grado. si è opposto al suddetto decreto ingiuntivo eccependo il difetto di legittimazione attiva in capo Pt_1
CP_ a , la nullità della fideiussione prestata a favore di la violazione della normativa Controparte_3
antiusura.
In estrema sintesi, con riguardo alla cessione del credito ha dedotto che si fosse realizzata una Pt_1 duplice vicenda circolatoria del credito, dal momento che l'originaria creditrice era DE s.p.a. e dagli atti di causa non risulterebbe attestata la cessione del rapporto a Credit Factor s.p.a., che a propria CP_ volta è stata dante causa di .
CP_ Ha quindi eccepito l'inesistenza della cessione intervenuta a favore di , contestando che la stessa fosse legittimata ad agire per chiedere il pagamento del credito e che fosse titolare del credito fatto valere.
Per quanto riguarda la fideiussione, ne ha eccepito la nullità e ha ritenuto l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., quale conseguenza della nullità parziale ex art. 1419 della clausola 6 contenuta nella garanzia fideiussoria. CP_
, regolarmente costituitasi ha insistito per il rigetto dell'opposizione la conferma del decreto ingiuntivo, comunque per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta.
C. La sentenza del Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto l'infondatezza dell'opposizione sulla base delle seguenti motivazioni:
ha provato la titolarità e la sussistenza del credito fatto valere in quanto ha prodotto i titoli CP_1
contrattuali, la fideiussione sottoscritta da il rendiconto certificato ex art. 50 TUB;
Pt_1
- non ha mai contestato specificatamente né di aver prestato la fideiussione, né di essere Pt_1 debitore della somma ingiunta, per come risulta dall'estratto conto ex art. 50 TUB;
risulta essere titolare del credito fatto valere, in quanto cessionaria del credito trasferito alla stessa CP_1 da e ha altresì notificato personalmente al debitore ceduto l'intervenuta cessione, Controparte_4 ai sensi dell'art. 1264 c.c.;
- la fideiussione rilasciata da (in data 12.7.2007) non è nulla. ha posto in essere Pt_1 Pt_1 un'allegazione generica e non circostanziata sul punto, essendosi limitato a sostenere che la stessa è conforme allo schema ABI 2002 che, con il provvedimento n. 55\2002, la Banca d'Italia ha dichiarato in contrasto con la normativa antitrust e che la clausola 6 della fideiussione in oggetto sarebbe pertanto nulla;
pagina 4 di 10 - dopo il 2006 l'ABI ha diffuso un nuovo modello di fideiussione, epurato dalla clausole censurate da
Banca d'Italia, conseguentemente essendosi perfezionata la suddetta fideiussione in data successiva
(nel 2007), è da escludere che sia stato utilizzato il modello pregresso del 2002, essendo già in vigore quello “epurato”;
-il disposto di cui all'art. 1957 c.c. non è applicabile al caso di specie in quanto l'art. 6 della fideiussione si riferisce espressamente ai diritti derivanti alla banca dalla fideiussione fino alla totale estinzione di ogni suo credito, pertanto il termine di cui al suddetto articolo non inizia a decorrere dalla scadenza dell'obbligazione, poiché è previsto che la fideiussione operi sino alla totale estinzione dell'obbligazione sottostante.
Infine, con riguardo ai tassi di interesse applicati e con riferimento alla normativa antiusura, il primo giudice ha ritenuto che quanto riferito sul punto dall'opponente oltre ad essere stato allegato in modo generico non è stato provato.
D. I motivi di appello con il primo motivo di appello ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui Parte_1
CP_ non ha accertato il difetto di titolarità del credito, e quindi il difetto di legittimazione attiva di , quale avente causa da Credit factor s.p.a.
Più precisamente, ha contestato la sussistenza della cessione del credito e conseguentemente la titolarità in capo alla ricorrente del titolo fondante il credito fatto valere, rilevando che il CP_1 contratto di conto corrente e la fideiussione omnibus, rispettivamente prodotti dall'appellato sub doc.
3 e doc. 4 fascicolo monitorio a sostegno della propria pretesa creditoria, hanno come parte contrattuale un altro soggetto, vale a dire la banca DE s.p.a. e non Credit Factor s.p.a. (dante
CP_ causa di ), con la quale né né hanno mai sottoscritto alcun contratto. Controparte_3 Parte_1
Inoltre, secondo la prospettazione dell'appellante, anche dal doc. 5 accluso al fascicolo del monitorio, si evincerebbe soltanto che è intervenuta una generica cessione di crediti, non venendo specificatamente individuato il credito ceduto da DE a Controparte_3
Con il secondo motivo di appello ha lamentato che il primo giudice ha errato nell'aver Pt_1
ritenuto provata la specifica inclusione del credito azionato da DE a tra quelli Controparte_3 complessivamente ceduti. In altri termini, secondo l'appellante non risulterebbe provato che il credito sotteso al rapporto controverso rientri nel blocco di crediti ceduti ex art. 58 TUB e il Tribunale nell'affermare che l'opponente non ha offerto elementi tali da dimostrare l'assenza di titolarità del credito da parte dell'odierna opposta, avrebbe ribaltato l'onere probatorio, non essendo mai stata eseguita la pubblicazione in Gazzetta ufficiale ex art. 58 TUB della cessione di crediti in blocco.
pagina 5 di 10 Con il terzo motivo l'appellante ha ritenuto errata la pronuncia del primo giudice nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di nullità della clausola 6 della fideiussione omnibus. Ha quindi riproposto i motivi di nullità già dedotti nel primo grado di giudizio e sostenuto trovi conseguentemente applicazione la disciplina legislativa di cui all'art. 1957 c.c. e che il creditore è quindi incorso nella relativa decadenza.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che
CP_ non ha mai specificatamente contestato il credito di , quindi di essere debitore della somma Pt_1
di euro 16.853,67. Sul punto ha sostenuto di avere contestato il suddetto credito in punto di an e di quantum, in relazione alla clausola regolativa degli interessi debitori e di mora, alla sconfinamento, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, al massimo scoperto.
E. La posizione dell'appellato CP_
ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello in ragione della ritenuta ragionevole probabilità di non essere accolto, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Ha quindi rilevato primariamente che ai sensi dell'art. 346 c.p.c le domande e le eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. Più precisamente ha quindi ritenuto rinunciate dalla controparte le eccezioni relative alla violazione della normativa antiusura, alla nullità del contratto di fideiussione per conformità allo schema Abi dell'art. 7 della fideiussione.
Con riguardo al primo motivo di appello ha rilevato che la titolarità del credito può essere provata non solo tramite la produzione del contratto di cessione originario, ma anche da elementi presuntivi.
CP_ Più precisamente, ha sostenuto: “Il fatto che sia in possesso di tutti gli elementi idonei a dimostrare l'esistenza del credito, ossia il contratto (doc. 3 monitorio), la fideiussione (doc. 4 monitorio) e l'estratto conto (doc. 7 monitorio), fa presumere che vi sia stato un fatto (cessione) per CP_ cui tale documentazione è stata consegnata a (art. 1262 cc). Ne consegue che il solo possesso CP_ della documentazione comporta che è possibile ricavare la titolarità attiva in capo a in quanto è possibile ricavare il fatto ignoto (cessione)”.
In altri termini, secondo l'appellata, il fatto che la stessa è titolare del credito, come anche il fatto che tale credito è incluso tra quelli oggetto di cessione sono circostanze desumibili anche dalla produzione documentale e dalle allegazioni in atti.
In relazione al secondo motivo di appello ha richiamato le argomentazioni svolte sul primo motivo e ha precisato di aver dato piena prova del credito attraverso la produzione del contratto, della fideiussione e del rendiconto, non contestato, ex art. 50 TUB.
pagina 6 di 10 Con riguardo al terzo motivo di appello, con il quale viene impugnata la statuizione relativa alla nullità della sola clausola n. 6 della fideiussione, ha eccepito che la nullità della stessa non è stata provata dalla controparte, che non ha neanche svolto allegazioni in fatto specifiche da cui desumere tale circostanza.
L'appellato si è poi soffermato sulla divulgazione del modello ABI 2006, emendato delle clausole ritenute lesive, e sul fatto che la fideiussione in oggetto è successiva, essendo del 2007, e che conseguentemente non può essere presunta la sussistenza di un'intesa contraria alla legge antitrust.
Ha infine osservato che l'art. 1957 c.c. non può trovare applicazione nel caso di specie, in quanto la fideiussione prevede, all'art. 6, che i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore.
Pertanto, il termine di cui all'art. 1957 c.c. non inizierebbe a decorrere dalla scadenza dell'obbligazione principale, poiché la clausola predetta prevede espressamente che la fideiussione permanga sino alla totale estinzione dell'obbligazione, quindi dal suo integrale adempimento.
Quanto al quarto motivo ne ha ritenuto l'inammissibilità trattandosi di domanda nuova, non avendo la controparte contestato l'an e il quantum della domanda in sede di citazione in opposizione, essendosi limitata ad eccepire esclusivamente la violazione della normativa antiusura e il regime di capitalizzazione degli interessi.
F. All'udienza del 18.12.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e il Consigliere istruttore ha fissato per la discussione innanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza del
4.2.2026, poi anticipata al 2.7.2025, previa assegnazione di nuovo termine per il deposito delle note conclusionali.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ritiene la Corte che l'appello è infondato, sebbene in base ad un percorso logico argomentativo in parte differente da quello svolto dal primo giudice. CP_ In mancanza di presupposti fondanti l'inammissibilità dell'impugnazione, eccepita da i sensi dell'art 348 bis c.p.c., occorre quindi esaminare i singoli motivi di appello dedotti da Pt_1
2. Il primo e il secondo motivo di appello devono essere valutati congiuntamente in quanto strettamente connessi e conseguenziali.
CP_ Ritiene la Corte che è cessionaria dell'originario credito di DE s.p.a. CP_ Più precisamente, il credito fatto valere da afferisce ad un originario credito di DE s.p.a. nei confronti di B. TRUCKS s.r.l. in liquidazione (assistito dalla garanzia fideiussoria dell'appellante pagina 7 di 10 inerente all'inadempimento di un rapporto di conto corrente bancario, poi ceduto da DE a Pt_1
CP_ Credit Factor s.p.a. e da questa a .
CP_ Sono prodotti in atti il contratto di cessione dei crediti (da Credit Factor a ), in data 24.6.2020 (doc.
CP_ 5 monitorio), nonché la comunicazione del 24.6.2020 di a dell'avvenuta Controparte_3
cessione dello specifico credito in oggetto da parte di Credit Factor s.p.a., previa ricostruzione delle CP_ vicende pregresse, e con espressa richiesta di pagamento (doc. 6 fascicolo primo grado).
CP_
ha altresì prodotto il contratto originario, la fideiussione, la lettera di risoluzione inviata dalla banca DE (doc. 6 fascicolo monitorio) al debitore e al garante (odierno appellante). CP_ Il possesso di tale documentazione da parte di , complessivamente valutata, consente di desumere provata tanto l'avvenuta cessione in blocco dei crediti, quanto la sussistenza e l'inclusine della cessione CP_ individuale del singolo credito relativo alla debitrice Si ritiene quindi che ha offerto CP_3
elementi idonei a dimostrare la titolarità del credito (si veda ex multis Cass. n. 10200\2021, e per
CP_ analogia n. 28093\2023), nonché che la notifica del decreto ingiuntivo da parte di costituisce essa stessa comunicazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c. CP_ Per tali ragioni si deve concludere nel senso della prova della titolarità in capo del credito fatto valere. I primi due motivi di appello sono dunque infondati.
3. Riguardo al terzo motivo, afferente alla fideiussione, viene impugnata la sola parte della sentenza che ha escluso la nullità della fideiussione e in particolare della clausola 6 della stessa, con conseguenziale reviviscenza del disposto di cui all'art. 1957 c.c. e decadenza della creditrice dalla garanzia fideiussoria.
dunque, ha circoscritto il motivo di impugnazione, come desumibile dalla lettura dell'atto di Pt_1
citazione in appello, alla clausola n. 6 del contratto e per tale ragione ha insistito per la declaratoria di nullità totale della fideiussione e in subordine per la nullità parziale della stessa con riferimento alla suddetta clausola.
In relazione a tale profilo occorre osservare, in modo assorbente, che è stata prodotta comunicazione del gennaio 2014 inviata dalla Banca creditrice originaria al debitore principale e al garante di Pt_1
risoluzione\ recesso dai rapporti contrattuali allora in corso (doc. 6 fascicolo monitorio) con contestuale intimazione di pagamento del dovuto.
Tale richiesta -comunicazione è stata svolta nel rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., con la conseguenza che anche ove la clausola 6 della fideiussione omnibus, derogativa rispetto alla previsione codicistica, fosse dichiarata nulla, comunque non sussisterebbe la decadenza prevista dall'articolo 1957
c.c.
pagina 8 di 10 Per tali ragioni anche il terzo motivo deve essere disatteso.
4. Riguardo al quarto motivo di impugnazione occorre osservare che nell'atto di citazione in Pt_1
opposizione aveva eccepito innanzi al Tribunale la violazione della normativa antiusura e conseguentemente aveva chiesto la nullità delle previsioni di cui al contratto o la rideterminazione del saldo del conto corrente. Su tale aspetto il primo giudice aveva ritenuto la genericità delle allegazioni e la mancanza di prova.
Il motivo di appello, dunque, pur ammissibile, non trattandosi di domanda nuova, è tuttavia infondato.
Le allegazioni svolte dall'appellante in punto di nullità in generale, quindi presumibilmente riferibili sia al contratto di conto corrente tout court che alle singole clausole, sono estremamente vaghe, si basano su asserzioni di principio senza esaminare il dato concreto e la fattispecie specifica.
Analoghe considerazioni valgono in punto di quantum, genericamente contestato in ragione dell'addotta nullità. L'appellante non indica in che misura e con che modalità debba essere ricalcolato il saldo di conto corrente, né l'entità dell'importo da elidere in ragione della nullità dedotta, limitandosi a svolgere un'esplorativa domanda di ricalcolo.
Per le ragioni espresse l'appello è risultato infondato.
5. Le spese di giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a cario di e liquidate a Parte_1
CP_ favore di come da dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto in particolare del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, nella causa n. RG 2121\2024. definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1) rigetta l'appello svolto da per l'effetto conferma la sentenza n. 31\2024 Parte_1
del Tribunale di Como;
2) condanna al pagamento a favore di nella Parte_1 Controparte_1
sua qualità di mandataria delle spese di lite del grado, liquidate Controparte_2
per compensi in complessivi euro 3.966,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit. a carico dell'appellante. pagina 9 di 10 Milano, 2 luglio 2025
Il Consigliere est.
RN TO
Il Presidente
AR GA
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