Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/03/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.558/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 558/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 miciliato in AP Paestum (SA), al . 37/A, presso lo studio dell'avv. Bruno Mollo dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in AP Paestum (SA), alla via Italia 61 n. 80,
[...]
lo studio dell'avv. Eraclite Mautone che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa
1975 nel Comune di San Sebastiano al Vesuvi ' unione coniugale sono nati tre figli, (24.09.1976), (28.01.1978) e Per_1 Persona_2 Per_3
(23.12.1984), chi nunciarsi la s onale dal coniu In particolare, il ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis e, pertanto, chiedeva la pronuncia di separazione con la sola previsione dell'assegnazione della casa coniugale a se . Instaurato il contraddittorio, si costituiva che contestava Controparte_1 quanto allegato dal marito, aderendo in og di separazione avanzata, e chiedeva l'assegnazione della casa familiare a se e l'obbligo a carico del marito di corrisponderle una somma per il suo mantenimento in ragione delle proprie precarie condizioni economiche. In data 15 novembre 2022, i coniugi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale, il quale li autorizzava a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti con separata ordinanza. All'udienza del 25 febbraio 2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c., avendo le parti rinunciato agli stessi in considerazione dell'accordo raggiunto. 2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha previsto l'obbligo a carico di di Parte_1 corrispondere alla moglie la somma di € 150,00 a titolo di lla stessa. Tanto premesso, occorre rilevare che entrambe le parti hanno richiesto la pronuncia di separazione alle condizioni concordate e sottoscritte dagli stessi, depositate telematicamente, che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare le parti hanno concordato quanto segue:
-Alcun mantenimento per i figli poiché tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-Alcuna erogazione di assegni di mantenimento per essere i coniugi entrambi pensionati ed economicamente autonomi;
-I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, anche in virtu dell'accordo tra le parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
AP (SA) il 02.01.1951, C.F.: CodiceFiscale_1 CP_1
nata a [...] il 07.1
[...] CodiceFiscale_2 contratto matrimonio concordatario i nel Comune di San Sebastiano al Vesuvio (NA); b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate e indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Sebastiano al Vesuvio (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 1975); d) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 marzo 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi