TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 26/11/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Chiara Sandini presidente est.
- dott. Beniamino Margiotta giudice
- dott. ssa Gersa Gerbi giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 1721/2025 per lo scioglimento del matrimonio promosso dai coniugi
nata a [...] il [...], assistita in giudizio Parte_1
dall'avv. TRIOLO GIUSEPPE
e
nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito in giudizio dall'avv. TRIOLO GIUSEPPE
Oggetto: scioglimento del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 29/09/2025, i coniugi hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto.
I ricorrenti hanno sottoscritto una dichiarazione confermando la volontà di non volersi riconciliare.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898 ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
1 Le condizioni concordate tra i coniugi sono conformi alla legge e rispondono all'interesse della prole.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
pronuncia
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30.5.2009 a Sedico (BL) dai ricorrenti,
trascritto al n.5, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del predetto comune, alle seguenti condizioni, come indicate nel ricorso:
1. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori Per_1
che provvederanno insieme al suo mantenimento, alla sua cura, alla sua istruzione e alla sua educazione, oltreché all'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute,
anche tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore stessa;
2. dispone che risieda stabilmente presso la residenza della madre;
il padre Per_1
potrà vederla quando vuole, previo preavviso e compatibilmente con il rispetto delle esigenze di salute, di studio ed ordinato regime di vita della minore, nonché
garantendo alla figlia il mantenimento dei rapporti significativi con i parenti di entrambi;
3. il sig. potrà tenere con sé la figlia: Controparte_1
a. a fine settimana alterni, dal sabato mattina alla domenica sera nel rispetto delle primarie esigenze della minore da preannunciarsi con congruo anticipo;
b. dal lunedì all'uscita della scuola fino al mercoledì quando la riporterà a scuola;
c. per metà delle festività natalizie e pasquali, curando che la figlia trascorra il giorno di
Natale, di Capodanno e di Pasqua, ad anni alterni e alternativamente con ciascun genitore, così come le altre festività civili e religiose nazionali riconosciute;
d. per quanto riguarda le vacanze estive il sig. e la sig.ra Controparte_1 [...]
stabiliranno di anno in anno, a seconda delle rispettive esigenze lavorative Parte_1
2 e dei desideri della minore, i periodi da trascorrere con la figlia, garantendo comunque che quest'ultima trascorra con il padre almeno tre settimane, anche non consecutive, nel corso delle vacanze stesse;
e. i genitori si danno sin d'ora reciproco consenso a concordare direttamente tra loro ulteriori e diversi periodi in cui la figlia rimarrà con il padre;
4. dispone che il sig. , a titolo di contributo ordinario al Controparte_1
mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne, ma non Per_1
economicamente autosufficiente, corrisponda alla sig.ra la Per_2 Parte_1
somma mensile di €. 300,00 (trecento/00) per ciascuna figlia, entro il giorno 10 di ogni mese, finché queste non saranno divenute entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
tale importo dovrà essere rivalutato annualmente in conformità agli
Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati a partire dal mese successivo a decorrere da settembre 2026;
5. dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra il Controparte_1 Parte_1
50% delle spese straordinarie sostenute per e , secondo le previsioni e le Per_2 Per_1
modalità stabilite dal “Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non conviventi o non più conviventi”
approvato in data 21.10.2021 dalla Presidente del Tribunale di Belluno, dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Belluno e dalla Camera Civile di Belluno che qui si dà per richiamato;
6. l'assegno unico e universale e ogni altra forma di agevolazione e/o beneficio fiscale relativa alle figlie viene assegnato integralmente alla sig.ra , salvo Parte_1
eventuali detrazioni fiscali che verranno, invece, godute da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
7. i genitori, infine, si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento idoneo all'espatrio per la figlia;
8. in virtù dell'indipendenza economica di entrambe le parti, di cui le stesse si danno atto, non disporre a carico di alcuno dei coniugi l'obbligo di versare l'assegno divorzile
3 in favore dell'altro.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Belluno, 27/10/2025
Il presidente est.
dott.ssa Chiara Sandini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Chiara Sandini presidente est.
- dott. Beniamino Margiotta giudice
- dott. ssa Gersa Gerbi giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 1721/2025 per lo scioglimento del matrimonio promosso dai coniugi
nata a [...] il [...], assistita in giudizio Parte_1
dall'avv. TRIOLO GIUSEPPE
e
nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito in giudizio dall'avv. TRIOLO GIUSEPPE
Oggetto: scioglimento del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 29/09/2025, i coniugi hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto.
I ricorrenti hanno sottoscritto una dichiarazione confermando la volontà di non volersi riconciliare.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898 ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
1 Le condizioni concordate tra i coniugi sono conformi alla legge e rispondono all'interesse della prole.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
pronuncia
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30.5.2009 a Sedico (BL) dai ricorrenti,
trascritto al n.5, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del predetto comune, alle seguenti condizioni, come indicate nel ricorso:
1. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori Per_1
che provvederanno insieme al suo mantenimento, alla sua cura, alla sua istruzione e alla sua educazione, oltreché all'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute,
anche tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore stessa;
2. dispone che risieda stabilmente presso la residenza della madre;
il padre Per_1
potrà vederla quando vuole, previo preavviso e compatibilmente con il rispetto delle esigenze di salute, di studio ed ordinato regime di vita della minore, nonché
garantendo alla figlia il mantenimento dei rapporti significativi con i parenti di entrambi;
3. il sig. potrà tenere con sé la figlia: Controparte_1
a. a fine settimana alterni, dal sabato mattina alla domenica sera nel rispetto delle primarie esigenze della minore da preannunciarsi con congruo anticipo;
b. dal lunedì all'uscita della scuola fino al mercoledì quando la riporterà a scuola;
c. per metà delle festività natalizie e pasquali, curando che la figlia trascorra il giorno di
Natale, di Capodanno e di Pasqua, ad anni alterni e alternativamente con ciascun genitore, così come le altre festività civili e religiose nazionali riconosciute;
d. per quanto riguarda le vacanze estive il sig. e la sig.ra Controparte_1 [...]
stabiliranno di anno in anno, a seconda delle rispettive esigenze lavorative Parte_1
2 e dei desideri della minore, i periodi da trascorrere con la figlia, garantendo comunque che quest'ultima trascorra con il padre almeno tre settimane, anche non consecutive, nel corso delle vacanze stesse;
e. i genitori si danno sin d'ora reciproco consenso a concordare direttamente tra loro ulteriori e diversi periodi in cui la figlia rimarrà con il padre;
4. dispone che il sig. , a titolo di contributo ordinario al Controparte_1
mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne, ma non Per_1
economicamente autosufficiente, corrisponda alla sig.ra la Per_2 Parte_1
somma mensile di €. 300,00 (trecento/00) per ciascuna figlia, entro il giorno 10 di ogni mese, finché queste non saranno divenute entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
tale importo dovrà essere rivalutato annualmente in conformità agli
Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati a partire dal mese successivo a decorrere da settembre 2026;
5. dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra il Controparte_1 Parte_1
50% delle spese straordinarie sostenute per e , secondo le previsioni e le Per_2 Per_1
modalità stabilite dal “Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non conviventi o non più conviventi”
approvato in data 21.10.2021 dalla Presidente del Tribunale di Belluno, dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Belluno e dalla Camera Civile di Belluno che qui si dà per richiamato;
6. l'assegno unico e universale e ogni altra forma di agevolazione e/o beneficio fiscale relativa alle figlie viene assegnato integralmente alla sig.ra , salvo Parte_1
eventuali detrazioni fiscali che verranno, invece, godute da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
7. i genitori, infine, si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento idoneo all'espatrio per la figlia;
8. in virtù dell'indipendenza economica di entrambe le parti, di cui le stesse si danno atto, non disporre a carico di alcuno dei coniugi l'obbligo di versare l'assegno divorzile
3 in favore dell'altro.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Belluno, 27/10/2025
Il presidente est.
dott.ssa Chiara Sandini
4