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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/10/2024, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
Sentenza n. 636/2024
Registro generale Appello Lavoro n. 379 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Monica Vitali - Presidente rel.
Dott ssa Serena Sommariva - Consigliera
Dott.ssa Giulia Dossi - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 135/24 est. Chirieleison discussa all'udienza collegiale del 19 giugno 2024 e promossa
DA
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Unico Vigilante Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Baggi e Silvia Fontana, elettivamente Parte_2 domiciliata presso il loro studio in Pioltello, via Jacopo della Quercia n.4
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
Nyranne Moshi, Ivan Assael e Daniela Palmieri, elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Milano, via Carducci n. 31
APPELLATO
E CONTRO
C.F. , con sede legale in Pioltello, via Bergamo n. 3 Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
1 E CONTRO
C.F. ), con sede legale in Milano, via Valtellina n. 18 Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le rispettive conclusioni:
CONCLUSIONI per l'APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione disattesa, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, conseguentemente, in totale riforma della Sentenza n. 135/2024 del Tribunale di Milano,
Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Chirieleison, resa inter partes in data 16/01/2024 – 12/03/2024 (data deposito in Cancelleria) nella causa civile n.
5502/2022 R.G.Lav., così giudicare:
Nel merito, ritenuti fondati gli esposti motivi, respingere tutte le domande formulate dal sig. Parte
nei confronti della perché infondate in fatto e in Controparte_1 Parte_1 diritto e, comunque, non supportate da idonea prova, per le causali di cui in narrativa e ai pregressi scritti difensivi.
Con vittoria di compensi professionali, oltre accessori di legge sia del primo grado che del presente giudizio.
In via subordinata ma sempre nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui nel corso del giudizio di gravame sia accertato che il lavoratore ha svolto Controparte_1 lavoro straordinario nei confronti della condannare la stessa a Parte_1 corrispondere al resistente in appello, a titolo di differenze retributive la somma di € 2.563.61, oltre le maggiorazioni per straordinario ordinario e in sabato/notturno, come previste dal
CCNL di settore, per le motivazioni di cui in narrativa. Spese secondo giustizia.
CONCLUSIONI per l'APPELLATO
- dichiarare la società decaduta dalla possibilità di proporre appello avverso la sentenza n. 3579/23 e/o dichiarare inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 3579/23;
- respingere l'appello presentato da in quanto infondato, e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano n. 135/2024 pubbl. il 12.03.2024, anche con diversa motivazione, nonché la sentenza n. 3579/23 del 19 dicembre 2023, in quanto non oggetto di impugnazione;
- con sentenza provvisoriamente esecutiva e con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge di entrambi i gradi.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 10 aprile 2024 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.135/24 che l'ha condannata in
2 solido con al pagamento della somma di €23.941,60 oltre Controparte_3
accessori, per differenze retributive a favore dell'appellato . Controparte_1
Premesso di aver assunto l'odierno appellato dal 5 novembre 2015, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nel livello
3Super del c.c.n.l. trasporto merci, per svolgere mansioni di autista, addetto alla guida di un bilico, operando esclusivamente nell'ambito dell'appalto da Controparte_3
lunedì a sabato;
che dal lunedì al giovedì era adibito al c.d. “giro Martesana” in cui effettuava trasporti per brevi tratte nei comuni limitrofi quello di Segrate, con orario dalle ore 8.30 alle ore 18.00; che l il venerdì era incaricato del c.d. “giro CP_1
Malpensa serale”, iniziando ad azionare il mezzo dalle ore 16.00 per effettuare trasporti per brevi tratte nei comuni limitrofi quello di Segrate e recandosi alla frontiera dell'aeroporto di Malpensa alle ore 24.00, attendendo lo scarico della merce in riposo sino alle ore 2.00/3.00 e riprendendo, poi, la guida sino alle ore 4.00/5.00 del giorno successivo;
che solo occasionalmente l'odierno appellato era impegnato dal lunedì al giovedì nel c.d. “giro Malpensa serale”, iniziando l'attività alle ore 20.00 per intraprendere la guida sino alle ore 22.00 e dalla mezzanotte o dall'1.00 alle
2.00/3.00 del giorno successivo;
che era stato regolarmente retribuito anche per l'attività svolta oltre il normale orario di lavoro ed aveva goduto dei tempi di riposo previsti dalla contrattazione collettiva;
che con sentenza non definitiva emessa il 26 ottobre 2023 il tribunale aveva accertato e dichiarato che “il ricorrente ha prestato attività lavorativa nel corso del rapporto di lavoro con il seguente orario di lavoro : dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle 19.00 e il venerdì /sabato dalle ore 16.00 di venerdì alle ore 4.00 di sabato”, rinviando al prosieguo del giudizio la quantificazione delle conseguenti differenze retributive e le correlative decisioni;
che in data 16 gennaio 2024 era stata decisa in via definitiva la controversia con la sentenza n.135/24, con cui era stata condannata al pagamento in favore dell della somma CP_1
lorda di €23.941,60, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, a titolo di differenze retributive, mentre l'odierna appellata era stata Controparte_4
condanna a pagare al medesimo lavoratore ed al medesimo titolo €1.923,30, oltre
3 accessori, e l'odierna appellata era stata parimenti condannata in Controparte_3
solido con riferimento al pagamento delle somme indicate come dovute dalle due datrici di lavoro per differenze retributive;
con un unico articolato motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza definitiva n. 135/24, sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c. c. , laddove, nella decisione oggetto di gravame, è stata accertata la prestazione di nove ore di straordinario settimanali, di cui quattro prestate nella giornata del sabato, per un totale di 56 ore settimanali in luogo delle ordinarie 47, con conseguente applicazione delle maggiorazioni contrattuali previste per il lavoro straordinario diurno feriale del 30% e per il lavoro straordinario notturno feriale o effettuato nella giornata di sabato del 50%.
Invero, nella prospettazione della società sul punto, il tribunale avrebbe erroneamente omesso di accertare e dichiarare, anche sulla base di quanto emerso in sede testimoniale, che il lavoratore quotidianamente effettuava una pausa pranzo - in concomitanza con la chiusura della sede della di un'ora e mezza Controparte_3
dalle 12.30 alle 14.00, circostanza non contestata dal lavoratore, in quanto lo stesso, secondo l'appellante, non aveva mai rivendicato di svolgere la propria attività lavorativa in modo ininterrotto.
Inoltre, la difesa dell'azienda lamenta che la sentenza impugnata non abbia considerato che il lavoratore non aveva ottemperato al proprio onere probatorio per il periodo antecedente al 27 dicembre 2016 rispetto all'assunzione del 4 novembre
2015, atteso che i testi di parte ricorrente non potevano che confermare gli orari del periodo in cui erano stati dipendenti della stessa Parte_1
Poiché il teste aveva lavorato alle dipendenze dell'azienda dal 3 Testimone_1
maggio 2017 al 21 novembre 2020 e il teste dal 27 dicembre Testimone_2
2016 al 5 ottobre 2019, nell'ottica del gravame, le deposizioni assunte potevano rilevare solo per tali periodi e, quanto al per i soli quattro mesi in cui, in virtù Tes_1
del conseguimento della patente di guida E, aveva condotto il mezzo “bilico” utilizzato per le consegne a Milano Malpensa.
4 Di conseguenza, secondo la tesi esposta in ricorso, il tribunale avrebbe errato nel respingere il conteggio elaborato dalla società nel quale era stato preso considerazione un periodo ridotto rispetto a quello in cui si era sviluppato il rapporto di lavoro ed era stata sottratta dal ”computo indicato nella sentenza parziale citata un'ora e mezzo”, sul presupposto che la circostanza affermata dalla datrice di lavoro - che “quotidianamente tutti i lavoratori T&A osservavano una pausa di un'ora e mezza” – non era mai stata specificatamente allegata e, quindi, nemmeno oggetto di richieste istruttorie, come testualmente motiva la sentenza definitiva impugnata n.135/24 a pag.3.
In particolare, l'appellante si diffonde sulle censure proposte alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, chiedendo:
“a) di accertare che quotidianamente i lavoratori osservavano una Parte_1
pausa pranzo dalle ore 12.30 alle ore 14.00, in concomitanza con la chiusura degli uffici della società committente così come per altro affermato in Parte_3
sede testimoniale dal teste secondo cui “Il ricorrente faceva Testimone_3
anche il turno della mattina, che iniziava alle 8,30. So che il nostro cliente chiudeva alle 12,30 e riapriva alle 14” (cfr. verbale di udienza del 6 luglio 2023 nonché pag. 6, della sentenza non definitiva);
Parte_ b) di accertare che il lavoratore per l'intera durata del rapporto di lavoro con la aveva percepito secondo i parametri contrattuali sia la retribuzione mensile che quella per l'attività svolta oltre l'orario normale di lavoro, poiché il datore di lavoro aveva provveduto a corrispondere al ricorrente in primo grado, tutte le retribuzioni a lui spettanti;
Parte_ c) di accertare che l'attività lavorativa degli autotrasportatori della si articolava come segue:
- dal lunedì al giovedì dalle 8.30 circa alle 18.30 circa, secondo le direttive impartite Parte_ dalla e per essa dai sigg.ri e e venendo adibito al giro Per_1 Tes_3
5 c.d. in cui effettuava trasporti per brevi tratte nei paesi limitrofi il comune CP_5
di Segrate (MI), in particolar modo presso i depositi di e di Liscate CP_6 Per_2
e Vignate, Central Shipping Agency di Caleppio di Settala, Alha SpA di Pioltello;
- il venerdì il ricorrente era adibito al giro c.d. Malpensa serale. In tale giorno il lavoratore azionava il mezzo alle ore 16.00 effettuando prima trasporti per brevi tratte nei paesi limitrofi il comune di Segrate (MI), per poi dirigersi presso la Frontiera dell'aeroporto di Milano Malpensa alle ore 24.00 circa ove attendeva lo scarico della merce, con ampi e prolungati tempi di attesa mettendo il mezzo a riposo e in sosta sino alle ore 2.00/3.00 in cui riprendeva la guida sino alle 4.00 dell'indomani. “(così testualmente pag.12 del gravame).
Nell'ottica dell'appello, perciò, “nella sentenza non definitiva” il tribunale “ha determinato l'inizio e la fine dell'orario di lavoro del signor ” in modo non CP_1
corretto, non avendo mai rivendicato il lavoratore di svolgere l'attività lavorativa in modo ininterrotto ed avendo affermato il teste – come riportato dalla medesima Tes_3
sentenza non definitiva - che il “cliente chiudeva alle 12.30 e riapriva alle 14”.
Dopo aver inserito nel gravame la scheda che riporterebbe - secondo la ricostruzione dei fatti effettuata dalla difesa dell'azienda - le ore di lavoro svolte dall'odierno appellato, sulla base di quanto sarebbe emerso nel corso dell'istruttoria, l'appellante invoca la disposizione di cui all'art.11 c.c.n.l. – secondo cui l'orario di lavoro del personale viaggiante coincide con quello di lavoro effettivo, senza i tempi di disponibilità tipici della prestazione continua, ed è articolato in 39 ore – per censurare la decisione del tribunale di conteggiare i lunghi e prolungati tempi di attesa- definiti di disponibilità - presso lo scalo di Malpensa: nell'ottica dell'appello, la prestazione di lavoro straordinario avrebbe dovuto essere determinata – non per tutti i venerdì e nei periodi di c.d. peak season, quando si intensificano le consegne- in un massimo di
1,30 ore settimanali quantificabili nel periodo provato dal lavoratore in €2.563,61, come precisato nei conteggi depositati in primo grado il 24 novembre 2023.
6 Sotto altro profilo, l'appellante si duole di un errore di calcolo matematico che avrebbe posto in essere il primo giudice, deducendo che, se contrattualmente il lavoratore era tenuto a svolgere 47 ore settimanali, pari a [47 ore / 5 giorni=9.40] 9 ore e 24 minuti giornaliere, nella sentenza appellata sarebbe stato accertato che
“effettuava da lunedì a giovedì un orario dalle 8 alle 19, quindi pari a 11 ore giornaliere e il venerdì/sabato dalle 16,00 alle 4,00 del sabato, pari a 12 ore (di cui 4 ore nella giornata di sabato)” calcolando l'orario settimanale effettuato dall' in CP_1
56 ore.
Tuttavia, secondo la tesi esposta nel gravame, il calcolo effettuato dal tribunale sarebbe errato, poiché matematicamente dal lunedì al giovedì l'odierno appellato, al più, effettuava 1 ora e 36 minuti al giorno di lavoro straordinario, e così per complessive 6 ore e 24 minuti (così ripartite: 1,36 da lunedì a giovedì e 2,36 il venerdì).
Inoltre, nel giudizio di primo grado non sarebbero state neppure considerate le buste paga prodotte in atti, dalle quali risultava che il lavoratore aveva usufruito di giornate di permesso e di giornate di riposo compensativo.
L'appellato si è ritualmente costituito, concludendo per la Controparte_1
decadenza della società dalla facoltà di proporre appello avverso la sentenza n.3579/23 ovvero l'inammissibilità dello stesso e per il rigetto del gravame avverso la sentenza n.135/24 e per la conferma di entrambe le sentenze.
All'udienza del 19 giugno 2024, dichiarata la contumacia delle appellate CP_3
e non costituite, malgrado la rituale notifica ad
[...] Controparte_2
entrambe del ricorso in appello e del decreto di fissazione di udienza, rispettivamente in data 14 e 29 aprile 2024, la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo di cui è stata data lettura.
7 Il gravame è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente, rileva il collegio che emerge dagli atti del giudizio come
[...]
non abbia formulato alcuna riserva di appello avverso la sentenza Parte_1
parziale 26 ottobre 2023 n. 3579/23, depositata in data 19 dicembre 2023 dal
Tribunale di Milano, che così statuisce: “il ricorrente ha prestato attività lavorativa nel corso del rapporto di lavoro con il seguente orario di lavoro : dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle 19.00 e il venerdì /sabato dalle ore 16.00 di venerdì alle ore 4.00 di sabato”, né nel gravame depositato avanti questa corte in data 10 aprile
2024 è stata avanzata alcuna domanda di riforma della citata sentenza n.3579/23.
Come è noto, nel caso di sentenza di appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, da un lato, il giudice resta da questa vincolato -anche se non passata in giudicato- sia in ordine alle questioni definite sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva, e, dall'altro lato, si forma giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva che non sia immediatamente impugnata né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita (cfr.: Cass.3 maggio 2012 n.6689; da ultimo nello stesso senso cfr.: Cass. 11 luglio 2024 n.19145).
Ciò premesso, ritiene il collegio che l'accertamento contenuto nella sentenza parziale non definitiva non impugnata non può essere oggetto di appello, dovendosi quindi esaminare i motivi di gravame con esclusivo riferimento a quanto accertato nella sentenza definitiva qui impugnata.
Con riferimento quindi alla circostanza che il tribunale avrebbe determinato l'inizio e la fine dell'orario di lavoro del signor in modo non corretto, non considerando CP_1
che la società committente presso cui si recava l'odierno appellato chiudeva alle ore
12.30 e riapriva alle ore 14.00, basti osservare che tale circostanza - peraltro non allegata dalla allora parte ricorrente, che aveva dedotto nel ricorso di primo grado lo
8 svolgimento dell'orario dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e neppure da nella Parte_1
propria memoria difensiva, bensì solo nella nota di deposito dei conteggi laddove qualificava come non contestata la presenza di una pausa, al contrario non oggetto di attività istruttoria, appunto perché mai allegata dalle parti– non può essere oggetto di impugnazione in questa sede, essendo stata accertata dalla sentenza n.3579/23 non oggetto di gravame – e ciò a prescindere dal rilievo che neppure è stata provata dalle affermazioni del teste che nulla riferiva in relazione ad una pausa pranzo Tes_3
dell , precisando, invece, a domanda del difensore dell'odierna appellante, che CP_1
“avendo avuto tanti autisti nel corso di sette anni non so rispondere con precisione” sugli orari di lavoro osservati dall'odierno appellato.
Parimenti infondata - e prima ancora inammissibile- è la critica che viene avanzata alla sentenza impugnata n.135/24 nella parte in cui afferma che è stato considerato nel conteggio l'intero periodo di lavoro alle dipendenze di : a prescindere Parte_1
dalla notazione che dall'esame complessivo delle risultanze istruttorie emerge in modo concorde l'orario accertato per l'intero periodo di lavoro – in particolare dalla deposizione del teste indicato dalla stessa società - decisivo ed assorbente, Per_1
ancora una volta, è il rilievo che l'accertamento delle ore lavorate nel corso del rapporto di lavoro è compiuto dalla sentenza n.3579/23 non oggetto di impugnazione, laddove indica l'orario “dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle ore 19.00 e il venerdì/sabato dalle 16.00 di venerdì alle 4.00 di sabato”, ovvero, come si ricava con una mera operazione matematica, 56 ore settimanali.
Quanto, infine, all'asserito errore di calcolo compiuto dal primo giudice nella sentenza impugnata n.135/24, basti osservare che, da un lato, il conteggio depositato dalla difesa del lavoratore non è stato fatto oggetto di alcuna contestazione espressa sul punto, essendosi limitata l'allora convenuta a depositare un conteggio alternativo basato su diversi presupposti di fatto, e, dall'altro, che nel motivo di appello alcuna censura è avanzata rispetto alla argomentazione che sorregge tutto l'impianto
9 motivazionale della sentenza appellata, ovvero che il contratto collettivo applicato al rapporto all'art.13 “considera orario straordinario quello prestato oltre i limiti giornalieri e settimanali, ossia tutta l'attività prestata oltre le 47 ore settimanali”.
Analogamente, del tutto generica e tardiva è l'argomentazione che il tribunale non avrebbe considerato, nel conteggio depositato dalla difesa del lavoratore prima dell'udienza di discussione e fatto proprio dal tribunale nella sentenza n.135/24, le giornate di permesso e riposo compensativo indicate in busta paga, posto che è stata avanzata solo in appello, come emerge dagli atti e, in particolare, dalla decisione gravata, nella parte in cui precisa che i conteggi del lavoratore considerano le osservazioni tempestivamente formulate dalla società con riferimento alle assenze per ferie, malattia e cassa integrazione.
In conclusione, il gravame deve essere respinto.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese del grado in favore del lavoratore appellato sono poste a carico dell'appellante nella misura di € 2.500, in relazione al valore ed alla complessità della causa, oltre spese generali e oneri accessori di legge, mentre nulla va liquidato per le altre parti in ragione della loro contumacia.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi della L.228/12 a carico dell'appellante soccombente.
P.Q.M.
respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 135/2024;
10 condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellato liquidate in € 2.500, oltre spese generali e oneri accessori di CP_1 legge.
Nulla per le spese delle società appellate.
Si dà atto che sussistono, inoltre, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi della L.228/12 a carico dell'appellante soccombente.
Milano, 19 giugno 2024
La Presidente est.
dr.ssa Monica Vitali
11
Registro generale Appello Lavoro n. 379 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Monica Vitali - Presidente rel.
Dott ssa Serena Sommariva - Consigliera
Dott.ssa Giulia Dossi - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 135/24 est. Chirieleison discussa all'udienza collegiale del 19 giugno 2024 e promossa
DA
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Unico Vigilante Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Baggi e Silvia Fontana, elettivamente Parte_2 domiciliata presso il loro studio in Pioltello, via Jacopo della Quercia n.4
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
Nyranne Moshi, Ivan Assael e Daniela Palmieri, elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Milano, via Carducci n. 31
APPELLATO
E CONTRO
C.F. , con sede legale in Pioltello, via Bergamo n. 3 Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
1 E CONTRO
C.F. ), con sede legale in Milano, via Valtellina n. 18 Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le rispettive conclusioni:
CONCLUSIONI per l'APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione disattesa, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, conseguentemente, in totale riforma della Sentenza n. 135/2024 del Tribunale di Milano,
Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Chirieleison, resa inter partes in data 16/01/2024 – 12/03/2024 (data deposito in Cancelleria) nella causa civile n.
5502/2022 R.G.Lav., così giudicare:
Nel merito, ritenuti fondati gli esposti motivi, respingere tutte le domande formulate dal sig. Parte
nei confronti della perché infondate in fatto e in Controparte_1 Parte_1 diritto e, comunque, non supportate da idonea prova, per le causali di cui in narrativa e ai pregressi scritti difensivi.
Con vittoria di compensi professionali, oltre accessori di legge sia del primo grado che del presente giudizio.
In via subordinata ma sempre nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui nel corso del giudizio di gravame sia accertato che il lavoratore ha svolto Controparte_1 lavoro straordinario nei confronti della condannare la stessa a Parte_1 corrispondere al resistente in appello, a titolo di differenze retributive la somma di € 2.563.61, oltre le maggiorazioni per straordinario ordinario e in sabato/notturno, come previste dal
CCNL di settore, per le motivazioni di cui in narrativa. Spese secondo giustizia.
CONCLUSIONI per l'APPELLATO
- dichiarare la società decaduta dalla possibilità di proporre appello avverso la sentenza n. 3579/23 e/o dichiarare inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 3579/23;
- respingere l'appello presentato da in quanto infondato, e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano n. 135/2024 pubbl. il 12.03.2024, anche con diversa motivazione, nonché la sentenza n. 3579/23 del 19 dicembre 2023, in quanto non oggetto di impugnazione;
- con sentenza provvisoriamente esecutiva e con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge di entrambi i gradi.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 10 aprile 2024 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.135/24 che l'ha condannata in
2 solido con al pagamento della somma di €23.941,60 oltre Controparte_3
accessori, per differenze retributive a favore dell'appellato . Controparte_1
Premesso di aver assunto l'odierno appellato dal 5 novembre 2015, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nel livello
3Super del c.c.n.l. trasporto merci, per svolgere mansioni di autista, addetto alla guida di un bilico, operando esclusivamente nell'ambito dell'appalto da Controparte_3
lunedì a sabato;
che dal lunedì al giovedì era adibito al c.d. “giro Martesana” in cui effettuava trasporti per brevi tratte nei comuni limitrofi quello di Segrate, con orario dalle ore 8.30 alle ore 18.00; che l il venerdì era incaricato del c.d. “giro CP_1
Malpensa serale”, iniziando ad azionare il mezzo dalle ore 16.00 per effettuare trasporti per brevi tratte nei comuni limitrofi quello di Segrate e recandosi alla frontiera dell'aeroporto di Malpensa alle ore 24.00, attendendo lo scarico della merce in riposo sino alle ore 2.00/3.00 e riprendendo, poi, la guida sino alle ore 4.00/5.00 del giorno successivo;
che solo occasionalmente l'odierno appellato era impegnato dal lunedì al giovedì nel c.d. “giro Malpensa serale”, iniziando l'attività alle ore 20.00 per intraprendere la guida sino alle ore 22.00 e dalla mezzanotte o dall'1.00 alle
2.00/3.00 del giorno successivo;
che era stato regolarmente retribuito anche per l'attività svolta oltre il normale orario di lavoro ed aveva goduto dei tempi di riposo previsti dalla contrattazione collettiva;
che con sentenza non definitiva emessa il 26 ottobre 2023 il tribunale aveva accertato e dichiarato che “il ricorrente ha prestato attività lavorativa nel corso del rapporto di lavoro con il seguente orario di lavoro : dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle 19.00 e il venerdì /sabato dalle ore 16.00 di venerdì alle ore 4.00 di sabato”, rinviando al prosieguo del giudizio la quantificazione delle conseguenti differenze retributive e le correlative decisioni;
che in data 16 gennaio 2024 era stata decisa in via definitiva la controversia con la sentenza n.135/24, con cui era stata condannata al pagamento in favore dell della somma CP_1
lorda di €23.941,60, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, a titolo di differenze retributive, mentre l'odierna appellata era stata Controparte_4
condanna a pagare al medesimo lavoratore ed al medesimo titolo €1.923,30, oltre
3 accessori, e l'odierna appellata era stata parimenti condannata in Controparte_3
solido con riferimento al pagamento delle somme indicate come dovute dalle due datrici di lavoro per differenze retributive;
con un unico articolato motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza definitiva n. 135/24, sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c. c. , laddove, nella decisione oggetto di gravame, è stata accertata la prestazione di nove ore di straordinario settimanali, di cui quattro prestate nella giornata del sabato, per un totale di 56 ore settimanali in luogo delle ordinarie 47, con conseguente applicazione delle maggiorazioni contrattuali previste per il lavoro straordinario diurno feriale del 30% e per il lavoro straordinario notturno feriale o effettuato nella giornata di sabato del 50%.
Invero, nella prospettazione della società sul punto, il tribunale avrebbe erroneamente omesso di accertare e dichiarare, anche sulla base di quanto emerso in sede testimoniale, che il lavoratore quotidianamente effettuava una pausa pranzo - in concomitanza con la chiusura della sede della di un'ora e mezza Controparte_3
dalle 12.30 alle 14.00, circostanza non contestata dal lavoratore, in quanto lo stesso, secondo l'appellante, non aveva mai rivendicato di svolgere la propria attività lavorativa in modo ininterrotto.
Inoltre, la difesa dell'azienda lamenta che la sentenza impugnata non abbia considerato che il lavoratore non aveva ottemperato al proprio onere probatorio per il periodo antecedente al 27 dicembre 2016 rispetto all'assunzione del 4 novembre
2015, atteso che i testi di parte ricorrente non potevano che confermare gli orari del periodo in cui erano stati dipendenti della stessa Parte_1
Poiché il teste aveva lavorato alle dipendenze dell'azienda dal 3 Testimone_1
maggio 2017 al 21 novembre 2020 e il teste dal 27 dicembre Testimone_2
2016 al 5 ottobre 2019, nell'ottica del gravame, le deposizioni assunte potevano rilevare solo per tali periodi e, quanto al per i soli quattro mesi in cui, in virtù Tes_1
del conseguimento della patente di guida E, aveva condotto il mezzo “bilico” utilizzato per le consegne a Milano Malpensa.
4 Di conseguenza, secondo la tesi esposta in ricorso, il tribunale avrebbe errato nel respingere il conteggio elaborato dalla società nel quale era stato preso considerazione un periodo ridotto rispetto a quello in cui si era sviluppato il rapporto di lavoro ed era stata sottratta dal ”computo indicato nella sentenza parziale citata un'ora e mezzo”, sul presupposto che la circostanza affermata dalla datrice di lavoro - che “quotidianamente tutti i lavoratori T&A osservavano una pausa di un'ora e mezza” – non era mai stata specificatamente allegata e, quindi, nemmeno oggetto di richieste istruttorie, come testualmente motiva la sentenza definitiva impugnata n.135/24 a pag.3.
In particolare, l'appellante si diffonde sulle censure proposte alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, chiedendo:
“a) di accertare che quotidianamente i lavoratori osservavano una Parte_1
pausa pranzo dalle ore 12.30 alle ore 14.00, in concomitanza con la chiusura degli uffici della società committente così come per altro affermato in Parte_3
sede testimoniale dal teste secondo cui “Il ricorrente faceva Testimone_3
anche il turno della mattina, che iniziava alle 8,30. So che il nostro cliente chiudeva alle 12,30 e riapriva alle 14” (cfr. verbale di udienza del 6 luglio 2023 nonché pag. 6, della sentenza non definitiva);
Parte_ b) di accertare che il lavoratore per l'intera durata del rapporto di lavoro con la aveva percepito secondo i parametri contrattuali sia la retribuzione mensile che quella per l'attività svolta oltre l'orario normale di lavoro, poiché il datore di lavoro aveva provveduto a corrispondere al ricorrente in primo grado, tutte le retribuzioni a lui spettanti;
Parte_ c) di accertare che l'attività lavorativa degli autotrasportatori della si articolava come segue:
- dal lunedì al giovedì dalle 8.30 circa alle 18.30 circa, secondo le direttive impartite Parte_ dalla e per essa dai sigg.ri e e venendo adibito al giro Per_1 Tes_3
5 c.d. in cui effettuava trasporti per brevi tratte nei paesi limitrofi il comune CP_5
di Segrate (MI), in particolar modo presso i depositi di e di Liscate CP_6 Per_2
e Vignate, Central Shipping Agency di Caleppio di Settala, Alha SpA di Pioltello;
- il venerdì il ricorrente era adibito al giro c.d. Malpensa serale. In tale giorno il lavoratore azionava il mezzo alle ore 16.00 effettuando prima trasporti per brevi tratte nei paesi limitrofi il comune di Segrate (MI), per poi dirigersi presso la Frontiera dell'aeroporto di Milano Malpensa alle ore 24.00 circa ove attendeva lo scarico della merce, con ampi e prolungati tempi di attesa mettendo il mezzo a riposo e in sosta sino alle ore 2.00/3.00 in cui riprendeva la guida sino alle 4.00 dell'indomani. “(così testualmente pag.12 del gravame).
Nell'ottica dell'appello, perciò, “nella sentenza non definitiva” il tribunale “ha determinato l'inizio e la fine dell'orario di lavoro del signor ” in modo non CP_1
corretto, non avendo mai rivendicato il lavoratore di svolgere l'attività lavorativa in modo ininterrotto ed avendo affermato il teste – come riportato dalla medesima Tes_3
sentenza non definitiva - che il “cliente chiudeva alle 12.30 e riapriva alle 14”.
Dopo aver inserito nel gravame la scheda che riporterebbe - secondo la ricostruzione dei fatti effettuata dalla difesa dell'azienda - le ore di lavoro svolte dall'odierno appellato, sulla base di quanto sarebbe emerso nel corso dell'istruttoria, l'appellante invoca la disposizione di cui all'art.11 c.c.n.l. – secondo cui l'orario di lavoro del personale viaggiante coincide con quello di lavoro effettivo, senza i tempi di disponibilità tipici della prestazione continua, ed è articolato in 39 ore – per censurare la decisione del tribunale di conteggiare i lunghi e prolungati tempi di attesa- definiti di disponibilità - presso lo scalo di Malpensa: nell'ottica dell'appello, la prestazione di lavoro straordinario avrebbe dovuto essere determinata – non per tutti i venerdì e nei periodi di c.d. peak season, quando si intensificano le consegne- in un massimo di
1,30 ore settimanali quantificabili nel periodo provato dal lavoratore in €2.563,61, come precisato nei conteggi depositati in primo grado il 24 novembre 2023.
6 Sotto altro profilo, l'appellante si duole di un errore di calcolo matematico che avrebbe posto in essere il primo giudice, deducendo che, se contrattualmente il lavoratore era tenuto a svolgere 47 ore settimanali, pari a [47 ore / 5 giorni=9.40] 9 ore e 24 minuti giornaliere, nella sentenza appellata sarebbe stato accertato che
“effettuava da lunedì a giovedì un orario dalle 8 alle 19, quindi pari a 11 ore giornaliere e il venerdì/sabato dalle 16,00 alle 4,00 del sabato, pari a 12 ore (di cui 4 ore nella giornata di sabato)” calcolando l'orario settimanale effettuato dall' in CP_1
56 ore.
Tuttavia, secondo la tesi esposta nel gravame, il calcolo effettuato dal tribunale sarebbe errato, poiché matematicamente dal lunedì al giovedì l'odierno appellato, al più, effettuava 1 ora e 36 minuti al giorno di lavoro straordinario, e così per complessive 6 ore e 24 minuti (così ripartite: 1,36 da lunedì a giovedì e 2,36 il venerdì).
Inoltre, nel giudizio di primo grado non sarebbero state neppure considerate le buste paga prodotte in atti, dalle quali risultava che il lavoratore aveva usufruito di giornate di permesso e di giornate di riposo compensativo.
L'appellato si è ritualmente costituito, concludendo per la Controparte_1
decadenza della società dalla facoltà di proporre appello avverso la sentenza n.3579/23 ovvero l'inammissibilità dello stesso e per il rigetto del gravame avverso la sentenza n.135/24 e per la conferma di entrambe le sentenze.
All'udienza del 19 giugno 2024, dichiarata la contumacia delle appellate CP_3
e non costituite, malgrado la rituale notifica ad
[...] Controparte_2
entrambe del ricorso in appello e del decreto di fissazione di udienza, rispettivamente in data 14 e 29 aprile 2024, la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo di cui è stata data lettura.
7 Il gravame è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente, rileva il collegio che emerge dagli atti del giudizio come
[...]
non abbia formulato alcuna riserva di appello avverso la sentenza Parte_1
parziale 26 ottobre 2023 n. 3579/23, depositata in data 19 dicembre 2023 dal
Tribunale di Milano, che così statuisce: “il ricorrente ha prestato attività lavorativa nel corso del rapporto di lavoro con il seguente orario di lavoro : dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle 19.00 e il venerdì /sabato dalle ore 16.00 di venerdì alle ore 4.00 di sabato”, né nel gravame depositato avanti questa corte in data 10 aprile
2024 è stata avanzata alcuna domanda di riforma della citata sentenza n.3579/23.
Come è noto, nel caso di sentenza di appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, da un lato, il giudice resta da questa vincolato -anche se non passata in giudicato- sia in ordine alle questioni definite sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva, e, dall'altro lato, si forma giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva che non sia immediatamente impugnata né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita (cfr.: Cass.3 maggio 2012 n.6689; da ultimo nello stesso senso cfr.: Cass. 11 luglio 2024 n.19145).
Ciò premesso, ritiene il collegio che l'accertamento contenuto nella sentenza parziale non definitiva non impugnata non può essere oggetto di appello, dovendosi quindi esaminare i motivi di gravame con esclusivo riferimento a quanto accertato nella sentenza definitiva qui impugnata.
Con riferimento quindi alla circostanza che il tribunale avrebbe determinato l'inizio e la fine dell'orario di lavoro del signor in modo non corretto, non considerando CP_1
che la società committente presso cui si recava l'odierno appellato chiudeva alle ore
12.30 e riapriva alle ore 14.00, basti osservare che tale circostanza - peraltro non allegata dalla allora parte ricorrente, che aveva dedotto nel ricorso di primo grado lo
8 svolgimento dell'orario dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e neppure da nella Parte_1
propria memoria difensiva, bensì solo nella nota di deposito dei conteggi laddove qualificava come non contestata la presenza di una pausa, al contrario non oggetto di attività istruttoria, appunto perché mai allegata dalle parti– non può essere oggetto di impugnazione in questa sede, essendo stata accertata dalla sentenza n.3579/23 non oggetto di gravame – e ciò a prescindere dal rilievo che neppure è stata provata dalle affermazioni del teste che nulla riferiva in relazione ad una pausa pranzo Tes_3
dell , precisando, invece, a domanda del difensore dell'odierna appellante, che CP_1
“avendo avuto tanti autisti nel corso di sette anni non so rispondere con precisione” sugli orari di lavoro osservati dall'odierno appellato.
Parimenti infondata - e prima ancora inammissibile- è la critica che viene avanzata alla sentenza impugnata n.135/24 nella parte in cui afferma che è stato considerato nel conteggio l'intero periodo di lavoro alle dipendenze di : a prescindere Parte_1
dalla notazione che dall'esame complessivo delle risultanze istruttorie emerge in modo concorde l'orario accertato per l'intero periodo di lavoro – in particolare dalla deposizione del teste indicato dalla stessa società - decisivo ed assorbente, Per_1
ancora una volta, è il rilievo che l'accertamento delle ore lavorate nel corso del rapporto di lavoro è compiuto dalla sentenza n.3579/23 non oggetto di impugnazione, laddove indica l'orario “dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle ore 19.00 e il venerdì/sabato dalle 16.00 di venerdì alle 4.00 di sabato”, ovvero, come si ricava con una mera operazione matematica, 56 ore settimanali.
Quanto, infine, all'asserito errore di calcolo compiuto dal primo giudice nella sentenza impugnata n.135/24, basti osservare che, da un lato, il conteggio depositato dalla difesa del lavoratore non è stato fatto oggetto di alcuna contestazione espressa sul punto, essendosi limitata l'allora convenuta a depositare un conteggio alternativo basato su diversi presupposti di fatto, e, dall'altro, che nel motivo di appello alcuna censura è avanzata rispetto alla argomentazione che sorregge tutto l'impianto
9 motivazionale della sentenza appellata, ovvero che il contratto collettivo applicato al rapporto all'art.13 “considera orario straordinario quello prestato oltre i limiti giornalieri e settimanali, ossia tutta l'attività prestata oltre le 47 ore settimanali”.
Analogamente, del tutto generica e tardiva è l'argomentazione che il tribunale non avrebbe considerato, nel conteggio depositato dalla difesa del lavoratore prima dell'udienza di discussione e fatto proprio dal tribunale nella sentenza n.135/24, le giornate di permesso e riposo compensativo indicate in busta paga, posto che è stata avanzata solo in appello, come emerge dagli atti e, in particolare, dalla decisione gravata, nella parte in cui precisa che i conteggi del lavoratore considerano le osservazioni tempestivamente formulate dalla società con riferimento alle assenze per ferie, malattia e cassa integrazione.
In conclusione, il gravame deve essere respinto.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese del grado in favore del lavoratore appellato sono poste a carico dell'appellante nella misura di € 2.500, in relazione al valore ed alla complessità della causa, oltre spese generali e oneri accessori di legge, mentre nulla va liquidato per le altre parti in ragione della loro contumacia.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi della L.228/12 a carico dell'appellante soccombente.
P.Q.M.
respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 135/2024;
10 condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellato liquidate in € 2.500, oltre spese generali e oneri accessori di CP_1 legge.
Nulla per le spese delle società appellate.
Si dà atto che sussistono, inoltre, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi della L.228/12 a carico dell'appellante soccombente.
Milano, 19 giugno 2024
La Presidente est.
dr.ssa Monica Vitali
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