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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/06/2025, n. 3338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3338 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 30/06/2025
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta sezione civile
Il Giudice Dott.ssa Elena Anna Codecasa
Letti gli atti del procedimento n. 7434/2024
PROMOSSO DA
(C.F. ), da sé medesima Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pt.
RESISTENTE CONTUMACE
Ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Parte ricorrente ha impugnato il Decreto di liquidazione del Tribunale di Catania, Sez.
Lavoro, reso nel giudizio RGR 9778/2022 del 8.6.2024, comunicato in data 10.6.2024, quale difensore di fiducia della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato,
. Controparte_2
Parte ricorrente ha esposto di avere prestato la propria opera professionale in favore di
, nel procedimento innanzi al Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, Controparte_2
per l'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. Parte ricorrente ha eccepito l'erroneità del provvedimento impugnato, laddove il
Giudice del Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, ha ritenuto liquidare la complessiva somma di € 584,24, da maggiorarsi di accessori di legge, ritenendo che il decidente non abbia motivato la predetta liquidazione.
Nonostante la ritualità della notifica, il riteneva di non doversi Controparte_1
costituire in giudizio.
In corso di causa non è stata svolta alcuna attività istruttoria e all'udienza di discussione, parte ricorrente procedeva a discussione rassegnando le conclusioni.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini, posto che il provvedimento impugnato è stato notificato in data 10.6.2024 ed il ricorso è stato depositato in data 10.07.2024.
La ricorrente, in modo piuttosto generico, ha contestato l'illegittimità del decreto di liquidazione opposto, per violazione del D.M. n.55/2014, in quanto la liquidazione sarebbe avvenuta al di sotto dei minimi di legge.
In verità, l'Avv. a supporto della propria tesi, non solo non ha prodotto il Parte_1
decreto di liquidazione impugnato, non consentendone alcuna valutazione in questa sede, ma non ha nemmeno prodotto alcuna documentazione attestante l'attività svolta e che possa permettere a questo giudicante una valutazione differente da quella effettuata nel decreto impugnato.
Infatti, parte ricorrente avrebbe dovuto produrre una compiuta articolazione probatoria con i verbali delle udienze a cui ha partecipato e con gli atti depositati, necessari al fine di un pronunciamento diverso da parte di questo giudicante.
Le richieste di parte ricorrente, dunque, non sono supportate da alcun deposito documentale che comprovi l'attività svolta, il numero di udienze svolte nonché la qualità di tale attività.
Spese irripetibili, attesa la non costituzione del . CP_1
PQM
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7434/2024 R.G., così statuisce: rigetta il ricorso e conferma integralmente il decreto di liquidazione impugnato. Spese irripetibili.
Letta all'udienza del 30/06/2025
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Enrico Gurrieri.
Il GIUDICE
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta sezione civile
Il Giudice Dott.ssa Elena Anna Codecasa
Letti gli atti del procedimento n. 7434/2024
PROMOSSO DA
(C.F. ), da sé medesima Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pt.
RESISTENTE CONTUMACE
Ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Parte ricorrente ha impugnato il Decreto di liquidazione del Tribunale di Catania, Sez.
Lavoro, reso nel giudizio RGR 9778/2022 del 8.6.2024, comunicato in data 10.6.2024, quale difensore di fiducia della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato,
. Controparte_2
Parte ricorrente ha esposto di avere prestato la propria opera professionale in favore di
, nel procedimento innanzi al Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, Controparte_2
per l'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. Parte ricorrente ha eccepito l'erroneità del provvedimento impugnato, laddove il
Giudice del Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, ha ritenuto liquidare la complessiva somma di € 584,24, da maggiorarsi di accessori di legge, ritenendo che il decidente non abbia motivato la predetta liquidazione.
Nonostante la ritualità della notifica, il riteneva di non doversi Controparte_1
costituire in giudizio.
In corso di causa non è stata svolta alcuna attività istruttoria e all'udienza di discussione, parte ricorrente procedeva a discussione rassegnando le conclusioni.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini, posto che il provvedimento impugnato è stato notificato in data 10.6.2024 ed il ricorso è stato depositato in data 10.07.2024.
La ricorrente, in modo piuttosto generico, ha contestato l'illegittimità del decreto di liquidazione opposto, per violazione del D.M. n.55/2014, in quanto la liquidazione sarebbe avvenuta al di sotto dei minimi di legge.
In verità, l'Avv. a supporto della propria tesi, non solo non ha prodotto il Parte_1
decreto di liquidazione impugnato, non consentendone alcuna valutazione in questa sede, ma non ha nemmeno prodotto alcuna documentazione attestante l'attività svolta e che possa permettere a questo giudicante una valutazione differente da quella effettuata nel decreto impugnato.
Infatti, parte ricorrente avrebbe dovuto produrre una compiuta articolazione probatoria con i verbali delle udienze a cui ha partecipato e con gli atti depositati, necessari al fine di un pronunciamento diverso da parte di questo giudicante.
Le richieste di parte ricorrente, dunque, non sono supportate da alcun deposito documentale che comprovi l'attività svolta, il numero di udienze svolte nonché la qualità di tale attività.
Spese irripetibili, attesa la non costituzione del . CP_1
PQM
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7434/2024 R.G., così statuisce: rigetta il ricorso e conferma integralmente il decreto di liquidazione impugnato. Spese irripetibili.
Letta all'udienza del 30/06/2025
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Enrico Gurrieri.
Il GIUDICE
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.