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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/10/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 213/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 213/2024 promossa da: (c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Novara, Via San Francesco d'Assisi n. 26 presso lo studio degli Avv. CIMINO GIUSEPPE e CIMINO CHIARA, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Novara, Corso della Vittoria n. 8, presso l'Ufficio legale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avv. PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito in materia previdenziale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Controparte_2 in via preliminare, ricorrendone i gravi motivi, sospendere anche inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto;
accertare e dichiarare nullo e/o inefficace l'avviso di addebito n. 373 2023 00012443 04 000 formato il 09.12.2023 e notificato il 17.01.2024 per insussistenza del debito contributo e sanzionatorio imposto dall' , dell'importo di € 26.545,10, concernente CP_3 contributi e somme aggiuntive nella Gestione Separata gestita dall' per l'anno CP_3
2016;
1 in via del tutto subordinata, nella non tenuta ipotesi di reiezione della domanda principale, rideterminare l'importo delle somme aggiuntive con annullamento degli interessi contenuti in avviso di addebito, ovvero nella misura meglio vista;
condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali.
PER IL CONVENUTO ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE: rigettare il ricorso proposto da Dott.ssa e mandare l' resistente Parte_1 CP_1 assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. Con vittoria di spese come per legge.
All'udienza del 21.10.2025, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.2.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione all'avviso di addebito n. 373 2023 00012443 CP_3
04 000 formato il 9.12.2023, notificato in data 17.1.2024 (doc.1 ric), avente a oggetto debiti contributivi per euro 26.545,10 relativamente al periodo dal 1.2016 al 12.12016. Riferiva la ricorrente che l'avviso di addebito nasceva da pretese creditorie dell' fondate sull'annullamento, da parte della Cassa di previdenza e assistenza dei CP_3 dottori commercialisti, dei contributi versati negli anni 2016 e 2017. A seguito di tale annullamento, la ricorrente aveva provveduto a regolarizzare la propria posizione previdenziale, presentando domanda di riscatto delle annualità, in relazione all'attività svolta per la società Elabro s.r.l. Con nota protocollo n. 201618/2023 del 22.12.2023, la Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti aveva dato atto della regolarità e completezza della documentazione presentata e aveva inviato, in data 31.1.2024, la certificazione di iscrizione, precisando che le annualità dal 2015 al 2019 tra le quali quella del 2016, 2009 e 2010 erano state oggetto di restituzione, da reintegrare mediante richiesta di riscatto dalla Pt_2
La ricorrente allegava che, pur rivestendo la carica di amministratore unico della società Elabro s.r.l., la propria attività non si era discostata dai compiti tipici della libera professione di dottore commercialista ed esperto contabile, coincidenti con l'oggetto sociale della società stessa. Produceva la visura camerale (doc. 8 ric.). La Cassa dei dottori commercialisti aveva ritenuto la carica di amministratore incompatibile con la professione, annullando i contributi relativi all'anno 2016. Tuttavia,
2 la giurisprudenza di legittimità aveva precisato che l'annullamento di periodi contributivi non incideva sullo status professionale del soggetto, né comportava automaticamente la perdita dei diritti previdenziali. Al fine di superare le incertezze interpretative, la aveva introdotto la Pt_2 possibilità di reintegrare, mediante riscatto, i periodi contributivi annullati, facoltà di cui la ricorrente si era avvalsa, presentando apposita domanda. Ne deduceva che l'attività lavorativa svolta, pur in presenza dell'annullamento dei contributi, non avrebbe potuto determinare l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata
. Infatti, la ricorrente risultava regolarmente iscritta alla Cassa dottori CP_3 commercialisti fin dal 1995 (doc.4 ric.), con posizione contributiva sostanzialmente coperta anche per l'anno 2016, ancorché in corso di reintegrazione. Di conseguenza, la pretesa creditoria risultava priva di fondamento, non sussistendo i presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata, né per l'emissione dell'avviso di addebito opposto.
Si costituiva l' , con Controparte_4 memoria difensiva depositata il 12.10.2024. Riferiva di aver proceduto alla notificazione dell'avviso di addebito, a seguito dell'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla Gestione separata. L'Istituto contestava l'assenza di documentazione riguardante il pagamento della contribuzione a riscatto, riservandosi una nuova valutazione, ove la ricorrente avesse offerto prove dei versamenti. Evidenziava che per le persone che svolgevano attività richiedenti l'iscrizione ad albi professionali, ma non tenute al versamento dei contributi presso le Casse di appartenenza, permaneva l'obbligo contributivo alla Gestione separata. Sosteneva la legittimità del provvedimento, riportando la normativa di riferimento. Osservava che il solo pagamento del contributo integrativo non concorreva alla formazione del reddito professionale ai fini fiscali e all'esclusione dal versamento alla Gestione separata.
Argomentava, infine, sulla correttezza delle sanzioni irrogate.
All'udienza del 3.12.2024, l si riservava di rivalutare la posizione della CP_3 ricorrente, a seguito della dimostrazione dell'avvenuto versamento dei contributi da riscatto. A seguito del deposito delle relative prove da parte della ricorrente, il 15.9.2025, l' depositava provvedimento di sgravio e chiedeva la declaratoria di cessazione CP_3 della materia del contendere a spese compensate.
All'udienza odierna, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
3 ***
1. Va accolta l'istanza volta alla declaratoria della cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito (a differenza di quanto accade, ad esempio in seno al processo tributario o a quello amministrativo), ma che può dirsi pienamente esistente anche nell'ordinamento processuale civile in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - quale “diritto vivente”, a partire da Cass. civ., Sez. Un., 19 gennaio 1954, n. 92 - che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass. civ., sez. III, sent., n. 10478/2004; Cass. civ, sez. lav., sent., n. 9332/2001; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 1048/2000; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2268/1999; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2572/1998; Cass. civ., sez. II, sent., n. 4283/1997). La pronuncia va emessa d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale” e, cioè, delibando solo a fini di regolamentazione delle spese la fondatezza delle domande ed eccezioni originarie delle parti (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. III, sent., n. 6395/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 6403/2004; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 13969/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 11962/2005). Nel presente caso, l' ha dato atto e documentato, in giudizio, di aver disposto CP_3
l'integrale sgravio dell'avviso di addebito opposto, sicché non residua più alcun interesse delle parti alla decisione della causa nel merito. 2. Ai soli fini della liquidazione delle spese processuali, deve darsi atto che lo sgravio è avvenuto solo in seguito al deposito, da parte della ricorrente, delle prove dell'avvenuta regolarizzazione della posizione contributiva presso la Cassa professionale. Tale documentazione non poteva essere nota all' al tempo dell'emissione dell'avviso CP_1 di addebito.
Tali considerazioni, unitamente alla peculiarità della questione giuridica trattata, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese processuali, anche alla luce di quanto statuito da Corte cost., 19.4.2018, n. 77.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
4 1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Così deciso il 21.6.2025
Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 213/2024 promossa da: (c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Novara, Via San Francesco d'Assisi n. 26 presso lo studio degli Avv. CIMINO GIUSEPPE e CIMINO CHIARA, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Novara, Corso della Vittoria n. 8, presso l'Ufficio legale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avv. PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito in materia previdenziale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Controparte_2 in via preliminare, ricorrendone i gravi motivi, sospendere anche inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto;
accertare e dichiarare nullo e/o inefficace l'avviso di addebito n. 373 2023 00012443 04 000 formato il 09.12.2023 e notificato il 17.01.2024 per insussistenza del debito contributo e sanzionatorio imposto dall' , dell'importo di € 26.545,10, concernente CP_3 contributi e somme aggiuntive nella Gestione Separata gestita dall' per l'anno CP_3
2016;
1 in via del tutto subordinata, nella non tenuta ipotesi di reiezione della domanda principale, rideterminare l'importo delle somme aggiuntive con annullamento degli interessi contenuti in avviso di addebito, ovvero nella misura meglio vista;
condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali.
PER IL CONVENUTO ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE: rigettare il ricorso proposto da Dott.ssa e mandare l' resistente Parte_1 CP_1 assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. Con vittoria di spese come per legge.
All'udienza del 21.10.2025, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.2.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione all'avviso di addebito n. 373 2023 00012443 CP_3
04 000 formato il 9.12.2023, notificato in data 17.1.2024 (doc.1 ric), avente a oggetto debiti contributivi per euro 26.545,10 relativamente al periodo dal 1.2016 al 12.12016. Riferiva la ricorrente che l'avviso di addebito nasceva da pretese creditorie dell' fondate sull'annullamento, da parte della Cassa di previdenza e assistenza dei CP_3 dottori commercialisti, dei contributi versati negli anni 2016 e 2017. A seguito di tale annullamento, la ricorrente aveva provveduto a regolarizzare la propria posizione previdenziale, presentando domanda di riscatto delle annualità, in relazione all'attività svolta per la società Elabro s.r.l. Con nota protocollo n. 201618/2023 del 22.12.2023, la Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti aveva dato atto della regolarità e completezza della documentazione presentata e aveva inviato, in data 31.1.2024, la certificazione di iscrizione, precisando che le annualità dal 2015 al 2019 tra le quali quella del 2016, 2009 e 2010 erano state oggetto di restituzione, da reintegrare mediante richiesta di riscatto dalla Pt_2
La ricorrente allegava che, pur rivestendo la carica di amministratore unico della società Elabro s.r.l., la propria attività non si era discostata dai compiti tipici della libera professione di dottore commercialista ed esperto contabile, coincidenti con l'oggetto sociale della società stessa. Produceva la visura camerale (doc. 8 ric.). La Cassa dei dottori commercialisti aveva ritenuto la carica di amministratore incompatibile con la professione, annullando i contributi relativi all'anno 2016. Tuttavia,
2 la giurisprudenza di legittimità aveva precisato che l'annullamento di periodi contributivi non incideva sullo status professionale del soggetto, né comportava automaticamente la perdita dei diritti previdenziali. Al fine di superare le incertezze interpretative, la aveva introdotto la Pt_2 possibilità di reintegrare, mediante riscatto, i periodi contributivi annullati, facoltà di cui la ricorrente si era avvalsa, presentando apposita domanda. Ne deduceva che l'attività lavorativa svolta, pur in presenza dell'annullamento dei contributi, non avrebbe potuto determinare l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata
. Infatti, la ricorrente risultava regolarmente iscritta alla Cassa dottori CP_3 commercialisti fin dal 1995 (doc.4 ric.), con posizione contributiva sostanzialmente coperta anche per l'anno 2016, ancorché in corso di reintegrazione. Di conseguenza, la pretesa creditoria risultava priva di fondamento, non sussistendo i presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata, né per l'emissione dell'avviso di addebito opposto.
Si costituiva l' , con Controparte_4 memoria difensiva depositata il 12.10.2024. Riferiva di aver proceduto alla notificazione dell'avviso di addebito, a seguito dell'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla Gestione separata. L'Istituto contestava l'assenza di documentazione riguardante il pagamento della contribuzione a riscatto, riservandosi una nuova valutazione, ove la ricorrente avesse offerto prove dei versamenti. Evidenziava che per le persone che svolgevano attività richiedenti l'iscrizione ad albi professionali, ma non tenute al versamento dei contributi presso le Casse di appartenenza, permaneva l'obbligo contributivo alla Gestione separata. Sosteneva la legittimità del provvedimento, riportando la normativa di riferimento. Osservava che il solo pagamento del contributo integrativo non concorreva alla formazione del reddito professionale ai fini fiscali e all'esclusione dal versamento alla Gestione separata.
Argomentava, infine, sulla correttezza delle sanzioni irrogate.
All'udienza del 3.12.2024, l si riservava di rivalutare la posizione della CP_3 ricorrente, a seguito della dimostrazione dell'avvenuto versamento dei contributi da riscatto. A seguito del deposito delle relative prove da parte della ricorrente, il 15.9.2025, l' depositava provvedimento di sgravio e chiedeva la declaratoria di cessazione CP_3 della materia del contendere a spese compensate.
All'udienza odierna, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
3 ***
1. Va accolta l'istanza volta alla declaratoria della cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito (a differenza di quanto accade, ad esempio in seno al processo tributario o a quello amministrativo), ma che può dirsi pienamente esistente anche nell'ordinamento processuale civile in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - quale “diritto vivente”, a partire da Cass. civ., Sez. Un., 19 gennaio 1954, n. 92 - che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass. civ., sez. III, sent., n. 10478/2004; Cass. civ, sez. lav., sent., n. 9332/2001; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 1048/2000; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2268/1999; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2572/1998; Cass. civ., sez. II, sent., n. 4283/1997). La pronuncia va emessa d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale” e, cioè, delibando solo a fini di regolamentazione delle spese la fondatezza delle domande ed eccezioni originarie delle parti (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. III, sent., n. 6395/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 6403/2004; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 13969/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 11962/2005). Nel presente caso, l' ha dato atto e documentato, in giudizio, di aver disposto CP_3
l'integrale sgravio dell'avviso di addebito opposto, sicché non residua più alcun interesse delle parti alla decisione della causa nel merito. 2. Ai soli fini della liquidazione delle spese processuali, deve darsi atto che lo sgravio è avvenuto solo in seguito al deposito, da parte della ricorrente, delle prove dell'avvenuta regolarizzazione della posizione contributiva presso la Cassa professionale. Tale documentazione non poteva essere nota all' al tempo dell'emissione dell'avviso CP_1 di addebito.
Tali considerazioni, unitamente alla peculiarità della questione giuridica trattata, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese processuali, anche alla luce di quanto statuito da Corte cost., 19.4.2018, n. 77.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
4 1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Così deciso il 21.6.2025
Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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