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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1167/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro Scialabba PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Mastropietro GIUDICE Dott. Alberto Angelo Balzani GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1167/2024 R.G./F avente per oggetto: separazione giudiziale promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...], C.F.: , residente in [...]C.F._1
Canavese (TO) in Via Marconi n. 1, rappresentata e difesa per delega in atti dall'Avv. Federica Cerrato (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio a Ivrea in Via Natalia Ginzburg n. 3/A PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 nato a [...] in data [...] (C.f. , residente in [...]C.F._3
(To) - Via Martiri della Libertà nr.
2 - rappresentato e difeso per delega in atti dall'Avv. Massimo Raballo del Foro di Ivrea (C.f. – pec: C.F._4
presso il cui studio in Ivrea (To), Vicolo Baratono nr. 3 Email_1 ha eletto domicilio PARTE RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 15.1.2025 Conclusioni delle Parti Per Parte ricorrente come da note depositate in PCT In data 30.10.2024 del seguente letterale tenore: “(…) “Piaccia alla S.V. Ill.ma, In via preliminare:
- Disporre la prosecuzione della presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, nonché del , volto all'accertamento Controparte_2 Per_ della capacità genitoriale delle parti, delle condizioni psicologiche dei figli minori e nonché Per_2 in particolare della qualità della relazione fra loro e il padre.
pagina 1 di 9 - Disporre la presa in carico del Signor e della Signora da parte del Controparte_1 Parte_1
S.e.r.d. che esegua gli accertamenti necessari a stabilire l'eventuale loro stato abituale di intossicazione da alcool.
- Chiedere ex art. 473 bis.42 c. 5 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Ivrea Dr.ssa titolare del proc. pen. nr. 6346/2023 R.G. n.r. Mod. 21 la Controparte_3 trasmissione degli atti relativi agli abusi e violenze allegate al presente ricorso e di cui alle denunce/querele presentate ai Carabinieri Stazione di San Giorgio Canavese nel 2018 e in data 15/12/2023, non coperti da segreto, successivi a quelli già depositati in atti. NEL MERITO: Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito;
Per_ Disporre l'affidamento in via esclusiva e rafforzata dei minori e alla madre Signora Per_2
, con collocazione degli stessi presso la residenza materna;
Parte_1
Prevedersi in capo al Signor l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli nella Controparte_1 misura di euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre all'80% delle spese straordinarie scolastiche, mediche e ludico-sportive, come da protocollo del Tribunale di Ivrea 24.6.2016Assegnare la casa coniugale sita a San Giorgio Canavese in Via Marconi n. 1 alla ricorrente insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, affinchè la stessa possa viverci insieme alla prole;
Disciplinare che il diritto di visita paterno si svolga in modalità protetta presso uno spazio neutro;
Disporre in favore della ricorrente un assegno di mantenimento del coniuge della somma pari ad euro 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. Con vittoria di spese ed onorari. IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ammettere prova per testimoni sulle circostanze di cui alle premesse in fatto da intendersi qui integralmente riprodotte, epurate da eventuali giudizi o frasi di congiunzione, preceduti dalla locuzione
“Vero che”, nonché sul capitolo di prova formulato nella memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c.: 1. Vero che il Sig. nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2024 e tutt'ora è stato visto CP_1 lavorare alle dipendenze della ditta ECOS s.r.l. con sede a Favria in Via Giovanni Chiarabaglio n. 5.” Per Parte resistente come da note depositate in PCT in data 29.10.2024 del seguente letterale tenore: “(…) Nell'interesse del Sig. , resistente nell'ambito del sopra Controparte_1 indicato procedimento, in seguito ad ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. emessa in data 05.07.2024, il sottoscritto difensore rassegna le seguenti note scritte di precisazione delle conclusioni: In via istruttoria:
- Rigettare le istanze istruttorie avversarie relative all'audizione dei testi in quanto irrilevanti e de relato actoris ed anzi vorrà l'Ill.mo Tribunale disporre la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale territorialmente competente, nonché del Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva in favore dei minori, anche e soprattuttoal fine di concordare – a seguito delle valutazioni di cui infra – la migliore soluzione di collocazione / affido e visite per i minori. Nel merito ed in via principale
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel rispetto reciproco;
pagina 2 di 9 Per_
- Affidare i figli e in via condivisa ai genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità Per_2 genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna.
- Il padre avrà facoltà di vedere e tenere i figli con sé come di seguito dettagliato: Un giorno a settimana: preferibilmente il mercoledì dall'uscita di scuola quando il padre preleverà i minori da scuola per trascorrere con gli stessi il pomeriggio e la rispettiva notte presso la propria Per_ abitazione. L'indomani mattina e verranno riaccompagnati a scuola dal padre;
Per_2
Week end alternati: dal venerdì sera alla domenica sera, accompagnamento presso l'abitazione coniugale;
Nel caso di interruzione scolastica: il padre preleverà i figli dalla dimora materna al mattino entro le 9.30 e seguirà il calendario citato. Il Natale: Ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio a partire dal Natale 2024 in cui i minortrascorreranno il primo periodo con la madre dando corso all'alternanza; La Pasqua: Il giorno di Pasqua e il lunedì di Pasquetta, ad anni alterni, a partire da Pasqua 2024 in cui i minori trascorreranno il periodo con la madre dando corso all'alternanza; Le Vacanze estive: I minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore.
- Disporre a carico del padre la corresponsione, a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Per_ dei figli minori e l'importo di euro 200,00 (euro 100,00 ciascuno), oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche, previamente concordate e documentate o, se necessitate, successivamente documentate, così come stabilito nel protocollo d'Intesa del Tribunale di Ivrea.” Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 08/01/2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo nelle forme ex artt 473 bis ss cpc parte ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio con il convenuto in data 7.5.2016 in Lusigliè, unione dalla quale sono nati i figli il 11.10.2009 e Persona_3 Persona_4
in data 4.7.2012. Rappresentava la ricorrente di lavorare in fabbrica, con
[...] stipendio ammontante ad € 1.200 circa mensili a fronte del svolgere la CP_1 professione di decoratore come lavoratore dipendente con percezione di reddito di circa 1800/2000 euro mensili. Lamentava l'aggressione del 13.2.2018 (prima aggressione) subita ad opera del marito, seguita da denuncia/querela del 14.2.2018. Lamentava altresì di aver subito l'aggressione ad opera del marito in data 15.12.2023 (seconda violenta aggressione), seguita da denuncia / querela sporta il giorno dopo. Concludeva nei seguenti letterali sensi: “(…) CONCLUSIONI Piaccia alla S.V. Ill.ma, In via preliminare:
- Disporre ex art. 473 bis.27 c.p.c., anche nelle more della fissanda udienza, la conferma della presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, nonché del Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva, al fine di riferire, già entro la fissanda udienza di comparizione personale dei coniugi, della capacità genitoriale dei genitori, delle condizioni psicologiche dei Per_ figli minori e nonché in particolare della qualità della relazione fra loro e il padre. Per_2
pagina 3 di 9 - Disporre, anche nelle more della fissanda udienza di prima comparizione personale dei coniugi, la presa in carico del Signor e della Signora da parte del S.e.r.d. che esegua gli Controparte_1 Parte_1 accertamenti necessari a stabilire l'eventuale loro stato abituale di intossicazione da alcool.
- Chiedere ex art. 473 bis.42 c. 5 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Ivrea Dr.ssa titolare del proc. pen. nr. 6346/2023 R.G. n.r. Mod. 21 la Controparte_3 trasmissione degli atti relativi agli abusi e violenze allegate al presente ricorso e di cui alle denunce/querele presentate ai Carabinieri Stazione di San Giorgio Canavese nel 2018 e in data 15/12/2023, non coperti da segreto. NEL MERITO: Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito;
Disporre Per_ l'affidamento in via esclusiva e rafforzata dei minori e alla madre Signora Per_2 Parte_1
, con collocazione degli stessi presso la residenza materna;
[...]
Prevedersi in capo al Signor l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli nella Controparte_1 misura di euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, dacorrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre all'80% delle spese straordinarie scolastiche, mediche e ludico-sportive, come da protocollo del Tribunale di Ivrea 24.6.2016 Assegnare la casa coniugale sita a San Giorgio Canavese in Via Marconi n. 1 alla ricorrente insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, affinchè la stessa possa viverci insieme alla prole;
Disciplinare che il diritto di visita paterno si svolga in modalità protetta presso uno spazio neutro;
Disporre in favore della ricorrente un assegno di mantenimento del coniuge della somma pari ad euro 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. Con vittoria di spese ed onorari.” Si costituiva in giudizio parte resistente prendendo posizione in ordine alle richieste attoree e in punto addebito rappresentando come il rapporto tra i coniugi fosse caratterizzato da reciproche aggressioni verbali e fisiche, che elidevano i profili di addebitabilità (comparsa di costituzione, pag. 4). In punto affidamento si opponeva alla richiesta attorea di affidamento esclusivo, e rassegnava le seguenti conclusioni: “(…) Nel merito ed in via principale
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel rispetto reciproco;
Per_
- Affidare i figli e in via condivisa ai genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità Per_2 genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna.
- Il padre avrà facoltà di vedere e tenere i figli con sé come di seguito dettagliato: Un giorno a settimana: preferibilmente il mercoledì dall'uscita di scuola quando il padre preleverà i minori da scuola per trascorrere con gli stessi il pomeriggio e la rispettiva notte presso la propria abitazione. Per_ L'indomani mattina e verranno riaccompagnati a scuola dal padre;
Per_2
Week end alternati: dal venerdì sera alla domenica sera, accompagnamento presso l'abitazione coniugale;
Nel caso di interruzione scolastica: il padre preleverà i figli dalla dimora materna al mattino entro le 9.30 e seguirà il calendario citato. Il Natale: Ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio a partire dal Natale 2024 in cui i minor trascorreranno il primo periodo con la madre dando corso all'alternanza; La Pasqua: pagina 4 di 9 Il giorno di Pasqua e il lunedì di Pasquetta, ad anni alterni, a partire da Pasqua 2024 in cui i minori trascorreranno il periodo con la madre dando corso all'alternanza; Le Vacanze estive: I minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore.
- Disporre a carico del padre la corresponsione, a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Per_ dei figli minori e l'importo di euro 200,00 (euro 100,00 ciascuno), oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche, previamente concordate e documentate o, se necessitate, successivamente documentate, così come stabilito nel protocollo d'Intesa del Tribunale di Ivrea.”
- All'udienza del 5.7.2024 il Giudice Relatore procedeva all'audizione separata dei coniugi, e Parte ricorrente ha dichiarato: “(…) siamo sposati dal 2016, io vivo con i miei figli nella casa in cui vivevamo come famiglia. Insisto nella domanda di separazione. Attualmente non lavoro ma sto cercando lavoro, mi piacerebbe lavorare. Adesso c'è un periodo di crisi nera e ci sono molte fabbriche in cassa integrazione. Vorrei una stabilità lavorativa anche per i miei figli. Spero di poter iniziare quanto prima a lavorare fosse anche la prossima settimana, anche perché devo comunque far quadrare tutto per i miei figli. Spero entro settembre 2024 di trovare lavoro. Ad esempio, Giudice le Per_ Per_ riferisco che per ho dovuto accompagnarla e riprenderla da scuola tutti i giorni. è tranquilla ma un po' scombussolata. La figlia al momento non vuole veder il padre. Mia figlia mi dice che il padre fa pressione su di lei, ad esempio le chiede dei documenti, le dice cose sulla separazione, oppure le chiede cose sulla mia vita privata. Per le dico Giudice che lo vedo tranquillissimo. Non Persona_4 chiede del papà. Nulla da segnalare di particolare. L'affitto anzi il mutuo della casa dove viviamo lo paga il convento, circa 400 euro mensili è in rialzo perché è tasso variabile. Ho visto mio marito col furgone della sua ex ditta, l'ha visto anche l'altro figlio. Secondo me mio marito lavora nella ex ditta. All'epoca quando lavorava nella ditta di decorazione percepiva circa 2000 euro al mese, ma dipendeva dai mesi. Chiedo che mio marito tolga la residenza dalla casa per poter chieder un aiuto anche economico ai Servizi Sociali. Vorrei che non mancasse nulla ai miei figli e in prospettiva vorrei andare via dalla casa familiare. Mio marito mi ha detto che vorrebbe vendere la casa. Se lui non dichiarasse il vero da un punto di vista reddituale ritengo che i suoi genitori siano capienti per poter mantener i nipoti”
- Parte resistente ha dichiarato: “mi sono preso una casa in affitto, a Favria vivo da solo. Pago 350 euro oltre le spese. Non vedo i miei figli da quasi quattro o cinque mesi. Voglio bene ai miei figli, mi mancano da morire. Pago il mutuo della casa ex familiare, durerà fino a quando ho 63 anni. Vorrei provare a venderla sempre se si riesce. Pago 400 euro circa di mutuo e circa 300 euro di mantenimento. Adesso sto prendendo la Naspi, non vado in ditta. Ho qualche proposta di lavoro che voglio valutare, nell'ambito del settore decorazioni. Vorrei lavorare, dipende dalla concretezza delle proposte. Vorrei proseguire a pagare il mutuo e offrire per ciascun figlio 100 euro mensili. Secondo me mia moglie lavora a Oglianico da due signori: un marito e una moglie, non so la via ne so essere più preciso. Per il momento non ho null'altro da aggiungere.”- All'esito le parti verbalizzavano le rispettive proposte conciliative (…l'Avv. Raballo e rappresenta ai meri fini conciliativi per quanto riguarda i figli minori che il proprio assistito al momento offre 125 euro per ciascun figlio con impegno a proseguire il pagamento del mutuo. Parte ricorrente non accetta la proposta e verbalizza ai soli fini conciliativi la richiesta di 200 euro per figlio) che non venivano accettate e pertanto insistevano come da scritti difensivi. Con ordinanza del 5.7.2024 il GR adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti e la causa viene ora a decisione sulle conclusioni sopra viste delle Parti. pagina 5 di 9 * * * 1) La domanda di separazione. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, già il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate senza aver mai ripreso la convivenza lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie: va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti, in conformità al parere del Pubblico Ministero. 2) La domanda di addebito. Parte ricorrente ha coltivato la domanda di addebito della separazione. Sul punto merita rimarcarsi come la separazione sia addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (v., sin da data risalente: Cass. Civ., sez. I, 10 dicembre1995 n. 13021). Ritiene peraltro il Collegio che possa pronunciarsi l'addebito della separazione soltanto di fronte ad inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità e sempre che abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare. In particolare, deve richiamarsi in materia l'orientamento giurisprudenziale di legittimità a mente del quale ai fini dell'addebitabilità della separazione l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambe i coniugi non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato nel loro interferire il verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001 (Rv. 550255 - 01); Sez. 1, Sentenza n. 15101 del 05/08/2004 (Rv. 575241 - 01). Presupposto essenziale dell'addebito è dunque un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il pagina 6 di 9 verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa. Nel caso di specie ritiene in via oggettivamente assorbente il Collegio che la separazione sia addebitabile al marito per aver questi percosso violentemente la moglie, e il certificato sub doc. 8 attoreo del pronto soccorso di Ivrea del 15.12.2023 (accesso della ricorrente percossa dal marito in Ospedale alle ore: 21.47) non lascia spazio ad interpretazioni difformi quanto al profilo civilistico di addebito della separazione. La separazione va dunque addebitata al marito. 3) Le questioni genitoriali ed economiche. Va premesso che la normativa di cui alla legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa. Detto in altri termini, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2,30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, inoltre, l'elevata conflittualità tra i genitori giustifica di per sé una pronuncia di affidamento esclusivo dei figli minori a uno dei genitori, ove la stessa sia tale da recare un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori e ove emergano specifici elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità da parte di uno dei due genitori (in tal senso ex multis cfr. Cass. Civ. 5108 del 29.03.2012; n. 977/2017; n. 1777 del 08.02.2012). Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame ritiene il Collegio che le Parti genitoriali siano avvinte da inestinguibile incomunicabilità che tracima in danno della prole minore, col che viene a cessare la possibilità stessa di adottare celeri decisioni nell'interesse dei figli, che – per quanto riferito anche nella relazione del Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva prot. n. 127923 del 2.12.2024 – non hanno col padre al momento un rapporto consolidato. Vanno per l'effetto confermate le prese in carico già disposte in funzione supportiva dei minori e della relazione con il padre, le visite padre-figli non vedendo luce diversa da quella dei luoghi neutri, necessitati per dare corpo e struttura alla relazione parentale. Quanto al mantenimento dei figli minori merita precisarsi come occorra interpretare il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito pagina 7 di 9 dall'art. 147 cod. civ., obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337- ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Merita poi rilevarsi in linea generale come, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.” Alla luce dei criteri posti dal legislatore occorre valutare in concreto come nel presente giudizio sia da un lato sopra emersa la piena capacità lavorativa atta a produrre reddito (anche emersa in sede di audizione e dalla relazione del Servizio Sociale depositata il 3.12.2024, col che la moglie dovrà autoresponsabilmente provvedere integralmente al proprio mantenimento) delle Parti - che non consta abbiano peraltro generato ulteriore prole successivamente a e Per_1
– e dell'altro lato sia emerso che attualmente la madre accudisce integralmente i Per_4 figli (per converso il padre non sopportando oneri di mantenimento diretto), ritenendo congruo disporsi la conferma della misura al mantenimento infra indicata in parte dispositiva, che ricalca la misura di cui all'ordinanza art 473 bis. 22 cpc che peraltro non risulta gravata dalle Parti. Infine, le spese di lite. L'esito della causa disvela un quadro composito nel quale la parte resistente risulta prevalentemente soccombente e in tale composita prospettiva, pertanto, reputa corretto il Collegio disporsi la compensazione di un mezzo delle spese di lite dovendo il restante mezzo porsi a carico della parte resistente prevalentemente soccombente. All'esito consegue la relativa condanna alle spese da liquidarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione di valore indeterminabile compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00, valori minimi in ragione della non elevata complessità dell'affare per le sole fasi svolte di studio, introduttiva e decisionale): fase di studio della controversia: € 850,50; fase introduttiva: € 602,00, fase decisionale: € 1.452,50 Per un valore ammontante a totali € 2.905,00 ai quali applicarsi la compensazione di 1/2 (€ 1.452,50) condannando parte resistente al pagamento delle spese di lite al ricorrente per il restante € 1.452,50 a carico della parte ricorrente , oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2, c.2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea pronunciando in contraddittorio tra le Parti, ogni altra domanda istanza eccezione rigettate:
- Pronuncia la separazione tra i coniugi e dichiarando Parte_1 Controparte_1 ex art 151 secondo comma cc che la separazione è addebitata al marito CP_1
[...]
- Dispone l'affidamento dei figli minori nata il [...] e Persona_3 [...]
nato in data [...] in [...] esclusiva alla madre la quale potrà Persona_4 prendere da sola ex art 337 quater cc tutte le decisioni per i figli anche quelle afferenti la straordinaria amministrazione per istruzione, salute, educazione;
- Assegna la casa ex familiare in San Giorgio Canavese in Via Marconi n. 1 insieme ai mobili e agli arredi che la compongono alla madre che ivi vi abiterà coi figli i quali manterranno la residenza anagrafica e la dimora principale presso l'abitazione materna;
- Dispone in punto visite padre-figli che le stesse riprendano in luogo neutro con educatore nelle scansioni temporali meglio viste ed organizzande in concreto dal Servizio Sociale già incaricato in atti;
- Dispone che il padre debba versare alla madre per il mantenimento di ciascuno dei figli, entro il 15 di ogni mese per dodici mensilità, l'importo di € 250,00 mensili per ciascun figlio rivalutabili annualmente agli indici Istat (500 euro totali) oltre al 65% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea
“Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016. Assegno unico percepito – ove spettante – dalla sola madre;
- Rigetta la richiesta di mantenimento proposta dalla parte ricorrente;
- Dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare e dei minori da parte dei Servizi Sociali e del Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva per offrire ai minori sostegno e supporto dovendo i Servizi incaricati segnalare alla competente AG eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
- Condanna parte resistente , già operata la compensazione di 1/2 Controparte_1 delle spese delle spese di cui in parte motiva, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente per un valore ammontante a totali € 1.452,50, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2, c.2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge. Manda alla Cancelleria per tutti gli incombenti di competenza e per la comunicazione alle parti, al PM, per comunicazione a tutti i Servizi Sociali e Servizio Psicologia Età Evolutiva incaricati. Così deciso in Ivrea, 15.1.2025 Il Presidente (Dott. Alessandro Scialabba) Il giudice relatore/estensore (Dott. Alberto Angelo Balzani) Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro Scialabba PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Mastropietro GIUDICE Dott. Alberto Angelo Balzani GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1167/2024 R.G./F avente per oggetto: separazione giudiziale promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...], C.F.: , residente in [...]C.F._1
Canavese (TO) in Via Marconi n. 1, rappresentata e difesa per delega in atti dall'Avv. Federica Cerrato (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio a Ivrea in Via Natalia Ginzburg n. 3/A PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 nato a [...] in data [...] (C.f. , residente in [...]C.F._3
(To) - Via Martiri della Libertà nr.
2 - rappresentato e difeso per delega in atti dall'Avv. Massimo Raballo del Foro di Ivrea (C.f. – pec: C.F._4
presso il cui studio in Ivrea (To), Vicolo Baratono nr. 3 Email_1 ha eletto domicilio PARTE RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 15.1.2025 Conclusioni delle Parti Per Parte ricorrente come da note depositate in PCT In data 30.10.2024 del seguente letterale tenore: “(…) “Piaccia alla S.V. Ill.ma, In via preliminare:
- Disporre la prosecuzione della presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, nonché del , volto all'accertamento Controparte_2 Per_ della capacità genitoriale delle parti, delle condizioni psicologiche dei figli minori e nonché Per_2 in particolare della qualità della relazione fra loro e il padre.
pagina 1 di 9 - Disporre la presa in carico del Signor e della Signora da parte del Controparte_1 Parte_1
S.e.r.d. che esegua gli accertamenti necessari a stabilire l'eventuale loro stato abituale di intossicazione da alcool.
- Chiedere ex art. 473 bis.42 c. 5 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Ivrea Dr.ssa titolare del proc. pen. nr. 6346/2023 R.G. n.r. Mod. 21 la Controparte_3 trasmissione degli atti relativi agli abusi e violenze allegate al presente ricorso e di cui alle denunce/querele presentate ai Carabinieri Stazione di San Giorgio Canavese nel 2018 e in data 15/12/2023, non coperti da segreto, successivi a quelli già depositati in atti. NEL MERITO: Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito;
Per_ Disporre l'affidamento in via esclusiva e rafforzata dei minori e alla madre Signora Per_2
, con collocazione degli stessi presso la residenza materna;
Parte_1
Prevedersi in capo al Signor l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli nella Controparte_1 misura di euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre all'80% delle spese straordinarie scolastiche, mediche e ludico-sportive, come da protocollo del Tribunale di Ivrea 24.6.2016Assegnare la casa coniugale sita a San Giorgio Canavese in Via Marconi n. 1 alla ricorrente insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, affinchè la stessa possa viverci insieme alla prole;
Disciplinare che il diritto di visita paterno si svolga in modalità protetta presso uno spazio neutro;
Disporre in favore della ricorrente un assegno di mantenimento del coniuge della somma pari ad euro 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. Con vittoria di spese ed onorari. IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ammettere prova per testimoni sulle circostanze di cui alle premesse in fatto da intendersi qui integralmente riprodotte, epurate da eventuali giudizi o frasi di congiunzione, preceduti dalla locuzione
“Vero che”, nonché sul capitolo di prova formulato nella memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c.: 1. Vero che il Sig. nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2024 e tutt'ora è stato visto CP_1 lavorare alle dipendenze della ditta ECOS s.r.l. con sede a Favria in Via Giovanni Chiarabaglio n. 5.” Per Parte resistente come da note depositate in PCT in data 29.10.2024 del seguente letterale tenore: “(…) Nell'interesse del Sig. , resistente nell'ambito del sopra Controparte_1 indicato procedimento, in seguito ad ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. emessa in data 05.07.2024, il sottoscritto difensore rassegna le seguenti note scritte di precisazione delle conclusioni: In via istruttoria:
- Rigettare le istanze istruttorie avversarie relative all'audizione dei testi in quanto irrilevanti e de relato actoris ed anzi vorrà l'Ill.mo Tribunale disporre la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale territorialmente competente, nonché del Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva in favore dei minori, anche e soprattuttoal fine di concordare – a seguito delle valutazioni di cui infra – la migliore soluzione di collocazione / affido e visite per i minori. Nel merito ed in via principale
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel rispetto reciproco;
pagina 2 di 9 Per_
- Affidare i figli e in via condivisa ai genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità Per_2 genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna.
- Il padre avrà facoltà di vedere e tenere i figli con sé come di seguito dettagliato: Un giorno a settimana: preferibilmente il mercoledì dall'uscita di scuola quando il padre preleverà i minori da scuola per trascorrere con gli stessi il pomeriggio e la rispettiva notte presso la propria Per_ abitazione. L'indomani mattina e verranno riaccompagnati a scuola dal padre;
Per_2
Week end alternati: dal venerdì sera alla domenica sera, accompagnamento presso l'abitazione coniugale;
Nel caso di interruzione scolastica: il padre preleverà i figli dalla dimora materna al mattino entro le 9.30 e seguirà il calendario citato. Il Natale: Ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio a partire dal Natale 2024 in cui i minortrascorreranno il primo periodo con la madre dando corso all'alternanza; La Pasqua: Il giorno di Pasqua e il lunedì di Pasquetta, ad anni alterni, a partire da Pasqua 2024 in cui i minori trascorreranno il periodo con la madre dando corso all'alternanza; Le Vacanze estive: I minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore.
- Disporre a carico del padre la corresponsione, a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Per_ dei figli minori e l'importo di euro 200,00 (euro 100,00 ciascuno), oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche, previamente concordate e documentate o, se necessitate, successivamente documentate, così come stabilito nel protocollo d'Intesa del Tribunale di Ivrea.” Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 08/01/2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo nelle forme ex artt 473 bis ss cpc parte ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio con il convenuto in data 7.5.2016 in Lusigliè, unione dalla quale sono nati i figli il 11.10.2009 e Persona_3 Persona_4
in data 4.7.2012. Rappresentava la ricorrente di lavorare in fabbrica, con
[...] stipendio ammontante ad € 1.200 circa mensili a fronte del svolgere la CP_1 professione di decoratore come lavoratore dipendente con percezione di reddito di circa 1800/2000 euro mensili. Lamentava l'aggressione del 13.2.2018 (prima aggressione) subita ad opera del marito, seguita da denuncia/querela del 14.2.2018. Lamentava altresì di aver subito l'aggressione ad opera del marito in data 15.12.2023 (seconda violenta aggressione), seguita da denuncia / querela sporta il giorno dopo. Concludeva nei seguenti letterali sensi: “(…) CONCLUSIONI Piaccia alla S.V. Ill.ma, In via preliminare:
- Disporre ex art. 473 bis.27 c.p.c., anche nelle more della fissanda udienza, la conferma della presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, nonché del Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva, al fine di riferire, già entro la fissanda udienza di comparizione personale dei coniugi, della capacità genitoriale dei genitori, delle condizioni psicologiche dei Per_ figli minori e nonché in particolare della qualità della relazione fra loro e il padre. Per_2
pagina 3 di 9 - Disporre, anche nelle more della fissanda udienza di prima comparizione personale dei coniugi, la presa in carico del Signor e della Signora da parte del S.e.r.d. che esegua gli Controparte_1 Parte_1 accertamenti necessari a stabilire l'eventuale loro stato abituale di intossicazione da alcool.
- Chiedere ex art. 473 bis.42 c. 5 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Ivrea Dr.ssa titolare del proc. pen. nr. 6346/2023 R.G. n.r. Mod. 21 la Controparte_3 trasmissione degli atti relativi agli abusi e violenze allegate al presente ricorso e di cui alle denunce/querele presentate ai Carabinieri Stazione di San Giorgio Canavese nel 2018 e in data 15/12/2023, non coperti da segreto. NEL MERITO: Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito;
Disporre Per_ l'affidamento in via esclusiva e rafforzata dei minori e alla madre Signora Per_2 Parte_1
, con collocazione degli stessi presso la residenza materna;
[...]
Prevedersi in capo al Signor l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli nella Controparte_1 misura di euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, dacorrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre all'80% delle spese straordinarie scolastiche, mediche e ludico-sportive, come da protocollo del Tribunale di Ivrea 24.6.2016 Assegnare la casa coniugale sita a San Giorgio Canavese in Via Marconi n. 1 alla ricorrente insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, affinchè la stessa possa viverci insieme alla prole;
Disciplinare che il diritto di visita paterno si svolga in modalità protetta presso uno spazio neutro;
Disporre in favore della ricorrente un assegno di mantenimento del coniuge della somma pari ad euro 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. Con vittoria di spese ed onorari.” Si costituiva in giudizio parte resistente prendendo posizione in ordine alle richieste attoree e in punto addebito rappresentando come il rapporto tra i coniugi fosse caratterizzato da reciproche aggressioni verbali e fisiche, che elidevano i profili di addebitabilità (comparsa di costituzione, pag. 4). In punto affidamento si opponeva alla richiesta attorea di affidamento esclusivo, e rassegnava le seguenti conclusioni: “(…) Nel merito ed in via principale
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel rispetto reciproco;
Per_
- Affidare i figli e in via condivisa ai genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità Per_2 genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna.
- Il padre avrà facoltà di vedere e tenere i figli con sé come di seguito dettagliato: Un giorno a settimana: preferibilmente il mercoledì dall'uscita di scuola quando il padre preleverà i minori da scuola per trascorrere con gli stessi il pomeriggio e la rispettiva notte presso la propria abitazione. Per_ L'indomani mattina e verranno riaccompagnati a scuola dal padre;
Per_2
Week end alternati: dal venerdì sera alla domenica sera, accompagnamento presso l'abitazione coniugale;
Nel caso di interruzione scolastica: il padre preleverà i figli dalla dimora materna al mattino entro le 9.30 e seguirà il calendario citato. Il Natale: Ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio a partire dal Natale 2024 in cui i minor trascorreranno il primo periodo con la madre dando corso all'alternanza; La Pasqua: pagina 4 di 9 Il giorno di Pasqua e il lunedì di Pasquetta, ad anni alterni, a partire da Pasqua 2024 in cui i minori trascorreranno il periodo con la madre dando corso all'alternanza; Le Vacanze estive: I minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore.
- Disporre a carico del padre la corresponsione, a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Per_ dei figli minori e l'importo di euro 200,00 (euro 100,00 ciascuno), oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche, previamente concordate e documentate o, se necessitate, successivamente documentate, così come stabilito nel protocollo d'Intesa del Tribunale di Ivrea.”
- All'udienza del 5.7.2024 il Giudice Relatore procedeva all'audizione separata dei coniugi, e Parte ricorrente ha dichiarato: “(…) siamo sposati dal 2016, io vivo con i miei figli nella casa in cui vivevamo come famiglia. Insisto nella domanda di separazione. Attualmente non lavoro ma sto cercando lavoro, mi piacerebbe lavorare. Adesso c'è un periodo di crisi nera e ci sono molte fabbriche in cassa integrazione. Vorrei una stabilità lavorativa anche per i miei figli. Spero di poter iniziare quanto prima a lavorare fosse anche la prossima settimana, anche perché devo comunque far quadrare tutto per i miei figli. Spero entro settembre 2024 di trovare lavoro. Ad esempio, Giudice le Per_ Per_ riferisco che per ho dovuto accompagnarla e riprenderla da scuola tutti i giorni. è tranquilla ma un po' scombussolata. La figlia al momento non vuole veder il padre. Mia figlia mi dice che il padre fa pressione su di lei, ad esempio le chiede dei documenti, le dice cose sulla separazione, oppure le chiede cose sulla mia vita privata. Per le dico Giudice che lo vedo tranquillissimo. Non Persona_4 chiede del papà. Nulla da segnalare di particolare. L'affitto anzi il mutuo della casa dove viviamo lo paga il convento, circa 400 euro mensili è in rialzo perché è tasso variabile. Ho visto mio marito col furgone della sua ex ditta, l'ha visto anche l'altro figlio. Secondo me mio marito lavora nella ex ditta. All'epoca quando lavorava nella ditta di decorazione percepiva circa 2000 euro al mese, ma dipendeva dai mesi. Chiedo che mio marito tolga la residenza dalla casa per poter chieder un aiuto anche economico ai Servizi Sociali. Vorrei che non mancasse nulla ai miei figli e in prospettiva vorrei andare via dalla casa familiare. Mio marito mi ha detto che vorrebbe vendere la casa. Se lui non dichiarasse il vero da un punto di vista reddituale ritengo che i suoi genitori siano capienti per poter mantener i nipoti”
- Parte resistente ha dichiarato: “mi sono preso una casa in affitto, a Favria vivo da solo. Pago 350 euro oltre le spese. Non vedo i miei figli da quasi quattro o cinque mesi. Voglio bene ai miei figli, mi mancano da morire. Pago il mutuo della casa ex familiare, durerà fino a quando ho 63 anni. Vorrei provare a venderla sempre se si riesce. Pago 400 euro circa di mutuo e circa 300 euro di mantenimento. Adesso sto prendendo la Naspi, non vado in ditta. Ho qualche proposta di lavoro che voglio valutare, nell'ambito del settore decorazioni. Vorrei lavorare, dipende dalla concretezza delle proposte. Vorrei proseguire a pagare il mutuo e offrire per ciascun figlio 100 euro mensili. Secondo me mia moglie lavora a Oglianico da due signori: un marito e una moglie, non so la via ne so essere più preciso. Per il momento non ho null'altro da aggiungere.”- All'esito le parti verbalizzavano le rispettive proposte conciliative (…l'Avv. Raballo e rappresenta ai meri fini conciliativi per quanto riguarda i figli minori che il proprio assistito al momento offre 125 euro per ciascun figlio con impegno a proseguire il pagamento del mutuo. Parte ricorrente non accetta la proposta e verbalizza ai soli fini conciliativi la richiesta di 200 euro per figlio) che non venivano accettate e pertanto insistevano come da scritti difensivi. Con ordinanza del 5.7.2024 il GR adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti e la causa viene ora a decisione sulle conclusioni sopra viste delle Parti. pagina 5 di 9 * * * 1) La domanda di separazione. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, già il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate senza aver mai ripreso la convivenza lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie: va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti, in conformità al parere del Pubblico Ministero. 2) La domanda di addebito. Parte ricorrente ha coltivato la domanda di addebito della separazione. Sul punto merita rimarcarsi come la separazione sia addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (v., sin da data risalente: Cass. Civ., sez. I, 10 dicembre1995 n. 13021). Ritiene peraltro il Collegio che possa pronunciarsi l'addebito della separazione soltanto di fronte ad inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità e sempre che abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare. In particolare, deve richiamarsi in materia l'orientamento giurisprudenziale di legittimità a mente del quale ai fini dell'addebitabilità della separazione l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambe i coniugi non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato nel loro interferire il verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001 (Rv. 550255 - 01); Sez. 1, Sentenza n. 15101 del 05/08/2004 (Rv. 575241 - 01). Presupposto essenziale dell'addebito è dunque un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il pagina 6 di 9 verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa. Nel caso di specie ritiene in via oggettivamente assorbente il Collegio che la separazione sia addebitabile al marito per aver questi percosso violentemente la moglie, e il certificato sub doc. 8 attoreo del pronto soccorso di Ivrea del 15.12.2023 (accesso della ricorrente percossa dal marito in Ospedale alle ore: 21.47) non lascia spazio ad interpretazioni difformi quanto al profilo civilistico di addebito della separazione. La separazione va dunque addebitata al marito. 3) Le questioni genitoriali ed economiche. Va premesso che la normativa di cui alla legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa. Detto in altri termini, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2,30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, inoltre, l'elevata conflittualità tra i genitori giustifica di per sé una pronuncia di affidamento esclusivo dei figli minori a uno dei genitori, ove la stessa sia tale da recare un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori e ove emergano specifici elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità da parte di uno dei due genitori (in tal senso ex multis cfr. Cass. Civ. 5108 del 29.03.2012; n. 977/2017; n. 1777 del 08.02.2012). Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame ritiene il Collegio che le Parti genitoriali siano avvinte da inestinguibile incomunicabilità che tracima in danno della prole minore, col che viene a cessare la possibilità stessa di adottare celeri decisioni nell'interesse dei figli, che – per quanto riferito anche nella relazione del Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva prot. n. 127923 del 2.12.2024 – non hanno col padre al momento un rapporto consolidato. Vanno per l'effetto confermate le prese in carico già disposte in funzione supportiva dei minori e della relazione con il padre, le visite padre-figli non vedendo luce diversa da quella dei luoghi neutri, necessitati per dare corpo e struttura alla relazione parentale. Quanto al mantenimento dei figli minori merita precisarsi come occorra interpretare il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito pagina 7 di 9 dall'art. 147 cod. civ., obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337- ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Merita poi rilevarsi in linea generale come, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.” Alla luce dei criteri posti dal legislatore occorre valutare in concreto come nel presente giudizio sia da un lato sopra emersa la piena capacità lavorativa atta a produrre reddito (anche emersa in sede di audizione e dalla relazione del Servizio Sociale depositata il 3.12.2024, col che la moglie dovrà autoresponsabilmente provvedere integralmente al proprio mantenimento) delle Parti - che non consta abbiano peraltro generato ulteriore prole successivamente a e Per_1
– e dell'altro lato sia emerso che attualmente la madre accudisce integralmente i Per_4 figli (per converso il padre non sopportando oneri di mantenimento diretto), ritenendo congruo disporsi la conferma della misura al mantenimento infra indicata in parte dispositiva, che ricalca la misura di cui all'ordinanza art 473 bis. 22 cpc che peraltro non risulta gravata dalle Parti. Infine, le spese di lite. L'esito della causa disvela un quadro composito nel quale la parte resistente risulta prevalentemente soccombente e in tale composita prospettiva, pertanto, reputa corretto il Collegio disporsi la compensazione di un mezzo delle spese di lite dovendo il restante mezzo porsi a carico della parte resistente prevalentemente soccombente. All'esito consegue la relativa condanna alle spese da liquidarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione di valore indeterminabile compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00, valori minimi in ragione della non elevata complessità dell'affare per le sole fasi svolte di studio, introduttiva e decisionale): fase di studio della controversia: € 850,50; fase introduttiva: € 602,00, fase decisionale: € 1.452,50 Per un valore ammontante a totali € 2.905,00 ai quali applicarsi la compensazione di 1/2 (€ 1.452,50) condannando parte resistente al pagamento delle spese di lite al ricorrente per il restante € 1.452,50 a carico della parte ricorrente , oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2, c.2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea pronunciando in contraddittorio tra le Parti, ogni altra domanda istanza eccezione rigettate:
- Pronuncia la separazione tra i coniugi e dichiarando Parte_1 Controparte_1 ex art 151 secondo comma cc che la separazione è addebitata al marito CP_1
[...]
- Dispone l'affidamento dei figli minori nata il [...] e Persona_3 [...]
nato in data [...] in [...] esclusiva alla madre la quale potrà Persona_4 prendere da sola ex art 337 quater cc tutte le decisioni per i figli anche quelle afferenti la straordinaria amministrazione per istruzione, salute, educazione;
- Assegna la casa ex familiare in San Giorgio Canavese in Via Marconi n. 1 insieme ai mobili e agli arredi che la compongono alla madre che ivi vi abiterà coi figli i quali manterranno la residenza anagrafica e la dimora principale presso l'abitazione materna;
- Dispone in punto visite padre-figli che le stesse riprendano in luogo neutro con educatore nelle scansioni temporali meglio viste ed organizzande in concreto dal Servizio Sociale già incaricato in atti;
- Dispone che il padre debba versare alla madre per il mantenimento di ciascuno dei figli, entro il 15 di ogni mese per dodici mensilità, l'importo di € 250,00 mensili per ciascun figlio rivalutabili annualmente agli indici Istat (500 euro totali) oltre al 65% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea
“Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016. Assegno unico percepito – ove spettante – dalla sola madre;
- Rigetta la richiesta di mantenimento proposta dalla parte ricorrente;
- Dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare e dei minori da parte dei Servizi Sociali e del Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva per offrire ai minori sostegno e supporto dovendo i Servizi incaricati segnalare alla competente AG eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
- Condanna parte resistente , già operata la compensazione di 1/2 Controparte_1 delle spese delle spese di cui in parte motiva, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente per un valore ammontante a totali € 1.452,50, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2, c.2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge. Manda alla Cancelleria per tutti gli incombenti di competenza e per la comunicazione alle parti, al PM, per comunicazione a tutti i Servizi Sociali e Servizio Psicologia Età Evolutiva incaricati. Così deciso in Ivrea, 15.1.2025 Il Presidente (Dott. Alessandro Scialabba) Il giudice relatore/estensore (Dott. Alberto Angelo Balzani) Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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