Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/06/2025, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
n
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria C.V. IV Sezione Civile, g o p avv.
Angela Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile iscritto al R.G. N. 1388/2022 ed avente ad oggetto: Occupazione senza titolo.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
mandato in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dall'avv. Barbara Lombardi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Caserta, alla via G. Alois, n. 15
RICORRENTE
E
(C.F ), rappresentata e difesa, giusta procura su TR C.F._2 atto separato da considerarsi apposta in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Francesco Saverio Iacuzio e Mario Diodati, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Caserta alla Via C. Maddaloni n. 19
RESISTENTE
NONCHE'
, ( ) rappresentato e difeso giusta procura in Controparte_2 CodiceFiscale_3 calce all'atto di intervento dall'avv. Ciro Foglia unitamente al quale elettivamente domicilia
1
INTERVENTORE
C O N C L U S I O N I
Le parti, con note di trattazione scritta all'udienza del 25/06/2025 , concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle richieste e delle istanze formulate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702- bis c.p.c., , premesso di essere proprietario Parte_1 dell'appartamento sito in Marcianise, alla via Luigi Carbone, n. 7 (riportato nel C.U. del
Comune di Marcianise, al foglio 11, part.lla 20, sub. 2, cat. A/2), in forza del testamento pubblico – per notar (rep. 12747 – rac. 10315), registrato in data Persona_1
10.12.2020 – della zia, , deceduta in data 05.12.2020, che lo dichiarava Persona_2
erede universale, di essere il suddetto immobile attualmente occupato da TR
, senza valido titolo giuridico, citava in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale,
[...]
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:“Accertare e TR dichiarare l'indebita occupazione sine titulo da parte della Sig.ra dell'unità CP_1
immobiliare di proprietà del Sig. , sito in Marcianise (CE) alla via Luigi Parte_1
Carbone n. 7, riportato nel C.U. del Comune di Marcianise (CE) al foglio 11, part.lla 20, sub.
2, cat. A/2 e, per l'effetto, condannarla alla restituzione del bene nelle condizioni strutturali
e funzionali in cui era al momento dell'occupazione, libero da persone e cose;
condannare la
Sig.ra al pagamento in favore del Sig. , della complessiva CP_1 Parte_1 somma di € 24.000 per illegittima ed indebita occupazione sine titulo, oltre le ulteriori somme maturate e maturande, nonché interessi e spese, il tutto astretto nei limiti di € 26.000, somma relativa agli ultimi cinque anni di occupazione;
vittoria di spese, diritti ed onorario di lite con attribuzione al procuratore antistatario”
Instauratosi il contraddittorio, con rituale comparsa di costituzione e risposta, si costituiva,
a mezzo degli avvocati Francesco Saverio Iacuzio e Mario Diodati, , la TR
quale eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva, stante la lesione, mediante il testamento pubblico, della quota di legittima dovuta al coniuge superstite, ER
, e, nel merito, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in
[...]
diritto, data la stipulazione, con la compianta di un contratto di comodato Persona_2
d'uso gratuito a tempo indeterminato, avente ad oggetto l'immobile in esame, registrato presso
2 n l'Ufficio del registro di Caserta, al n. 5338, Serie 8, in data 10.04.1998. In via subordinata, chiedeva di limitare la domanda di indennizzo avanzata al periodo successivo alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, rimodulando in riduzione, secondo parametri economici attinenti alle caratteristiche dell'immobile, dell'area ove è situato e del mercato immobiliare in zona.
Successivamente, in data 15.10.2024, si costituiva, mediante comparsa di intervento volontario, a mezzo dell'avvocato Ciro Foglia, , in qualità di erede unico Controparte_2
di (venuto a mancare nelle more del giudizio, in data 11.02.2024), per Persona_3
chiedere, in via preliminare, l'ammissibilità dell'intervento e, nel merito, per accertare e far dichiarare l'illegittimità delle richieste giudiziarie azionate, stante il diritto al 50% dell'intero della massa ereditaria di originaria spettanza della compianta in capo al Persona_2
coniuge e la documentata esistenza del contratto di comodato, a tempo indeterminato, stipulato tra la e la . Per_2 CP_1
All'udienza del 16.03.2023, il Giudice rinviava la causa per consentire alle parti di esperire la procedura di mediazione, la quale, tuttavia, si concludeva con esito negativo.
Con decreto del 26.04.2024, il Giudice disponeva, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., il mutamento del rito e lo svolgimento del processo, secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Espletata l'istruttoria, la scrivente, subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo, riteneva la causa matura per la decisione, per cui venivano rassegnate le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione di merito.
* * *
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di carenza della legittimazione attiva, sollevata da parte resistente, avendo il ricorrente validamente ed adeguatamente dimostrato la titolarità del diritto di proprietà dell'immobile in esame, da lui fatto valere in giudizio.
Dalla documentazione in atti e, in particolare, dal testamento pubblico allegato, infatti, emerge chiaramente la nomina, da parte della defunta , ad erede universale di Persona_2 Parte_1
, il quale, pertanto, risulta proprietario esclusivo dell'intero patrimonio, comprensivo
[...] dell'appartamento oggetto della controversia.
Sempre in via preliminare, va dichiarato inammissibile l'intervento volontario spiegato, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., da , stante la mancanza di un collegamento con Controparte_2
l'oggetto del giudizio in corso.
In particolare, individuati il petitum e la causa petendi nella richiesta di rilascio dell'immobile, perché detenuto senza valido titolo giuridico, rilevato che l'intervento dello mirava CP_2 ad ottenere l'accertamento – in qualità di erede unico di – della titolarità della Persona_3
3 n quota pari al 50% della massa ereditaria della defunta (moglie dello , Persona_2 ER appare evidente l'assenza di una qualsivoglia connessione con la domanda del ricorrente, tale da giustificare l'opportunità di un “simultaneus processus”. L'intervento dello , di CP_2
conseguenza, mirando ad ampliare il thema decidendum, deve essere ritenuto inammissibile.
Per quanto riguarda il merito, invece, la domanda è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In linea di principio, la giurisprudenza di legittimità chiarisce che, in materia di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato, ossia il recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi. Con la prima, avente natura reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce per conseguirne nuovamente la disponibilità, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; la seconda azione, invece, ha natura personale e mira non tanto al riconoscimento del diritto di proprietà – di cui non si è tenuti a fornire prova
– ma alla riconsegna del bene.
Alla luce dei principi di diritto così come evidenziati, l'azione proposta deve essere qualificata come un'azione di restituzione, esperibile sia in caso di inesistenza sia in caso di sopravvenuto venir meno di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne dispone, avendolo ricevuto da colui che glielo richiede (Cass. civ., 31 agosto 2015, n. 17321). In quest'ultimo caso, l'azione ha lo scopo di ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di un negozio, quale, ad esempio, la locazione o il comodato, che non presuppone necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Si tratta, pertanto, di un'azione personale diretta ad attuare il diritto alla consegna del bene e, quindi, ad ottenere il rilascio dell'immobile detenuto sine titulo, previo accertamento della mancanza del titolo stesso.
Sul piano dell'onere probatorio, l'attore può limitarsi a dimostrare l'insussistenza o la successiva estinzione del rapporto obbligatorio esistente e, quindi, il venir meno del titolo giuridico legittimante la detenzione da parte del convenuto (per esempio, la scadenza di un contratto di leasing o di affitto), senza anche dover provare il diritto di proprietà (Cass. Civ.,
Sez. Unite, 28 marzo 2014, n. 7305).
Nel caso di specie, per quanto riguarda la detenzione dell'immobile oggetto della controversia, nel corso dell'istruttoria è stato accertato che la veniva immessa legittimamente CP_1 nella disponibilità dell'appartamento, in forza di un contratto di comodato d'uso gratuito – allegato agli atti da parte resistente – stipulato tra la stessa e la compianta , in Persona_2 data 01.04.1998, per un tempo indeterminato.
4 n
Il rapporto obbligatorio, pertanto, ai sensi dell'art. 1803 c.c., si qualifica come un negozio gratuito con attribuzione patrimoniale a carico del solo comodante ed a vantaggio del comodatario, quale strumento effettivo di costituzione di un diritto personale di godimento. Il negozio attributivo di godimento ha efficacia meramente obbligatoria e si perfeziona con la consegna della cosa di cui il comodatario diventa detentore. In caso di morte di quest'ultimo
– stante il rapporto fiduciario che lega le parti – il comodante acquista la facoltà di recedere dal contratto, determinandone la risoluzione, mediante idonea manifestazione di volontà. Allo stesso modo, in caso di morte del comodante – secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità – gli eredi possono agire per la risoluzione e possono pretendere la restituzione della cosa, subentrando nel diritto che aveva il comodante di ottenere la riconsegna del bene.
In assenza di richiesta di rilascio, il rapporto si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto agli stessi successori. (Cass. Civ., 16.10.2018, n. 25887).
Alla luce dei principi di diritto così come evidenziati, nella fattispecie de qua, l'attore ha adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante, avendo dimostrato l'avvenuta risoluzione del contratto di comodato d'uso gratuito, nonché il mancato rilascio dell'immobile da parte della resistente.
Nel dettaglio, il , in qualità di erede unico della compianta con Parte_1 Persona_2 apposita raccomandata con ricevuta di ritorno del 20.12.2021, invitava la resistente a stipulare un nuovo contratto di locazione, ad acquistare l'immobile o, in alternativa, a lasciarlo libero da persone e da cose. Non sortendo alcun effetto tale invito, l'attore, in aggiunta, avviava una serie di tentativi volti a risolvere, in via bonaria, la controversia, i quali, tuttavia, si concludevano con il mancato raggiungimento di un accordo circa il perfezionamento di un nuovo contratto di locazione.
Ciò posto, manifestata, in più occasioni, la volontà da parte del ricorrente di risolvere il rapporto giuridico, parte resistente non ha adempiuto all'obbligo su di essa gravante di restituzione dell'immobile, conservandone – in mancanza di un valido titolo giuridico – la disponibilità, ritenendosi, pertanto, accertata la detenzione sine titulo dell'appartamento.
Per quanto riguarda, invece la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo dell'immobile, essa non può trovare accoglimento, non avendo il ricorrente provato il danno sofferto a causa dell'occupazione.
Il presunto danno subito dal proprietario dell'immobile occupato senza titolo giuridico – secondo le Sezioni Unite della Cassazione – non può essere qualificato “in re ipsa”. Il danno
“in re ipsa”, infatti, identificandosi con l'evento dannoso, configurerebbe un vero e proprio danno punitivo, il quale, essendo diretto sia a ristorare la sfera patrimoniale del danneggiato che a sanzionare il responsabile del danno, ai sensi dell'art. 23 Cost., è compatibile con
5 n l'ordinamento giuridico italiano solo nel caso di espressa previsione normativa (Cass. Civ.,
Sezioni Unite, 05.07.2017, n. 16601; Cass. Civ. Sezioni Unite, 11.11.2008, n. 26972).
In tema di indennità da occupazione abusiva, pertanto, rileva esclusivamente il danno- conseguenza, secondo cui “il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato, di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (Cass. Civ., Sezioni Unite,
15.11.2022, n. 33645).
Nel caso in esame, il non ha adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante, in Parte_1 quanto, dalla documentazione in atti, non emerge alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare la possibilità concreta di godimento perduto, il danno emergente, lo specifico pregiudizio subito in termini di perdita di opportunità di vendere o affittare il bene ad un prezzo superiore a quello di mercato e il lucro cessante.
Per quanto riguarda, infine, le spese di lite, ritenendo sussistenti giusti ed equi motivi, le stesse vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V., IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− Dichiara inammissibile l'intervento volontario spiegato, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., da
; Controparte_2
− In accoglimento parziale della domanda proposta da , dichiara Parte_1
l'occupazione sine titulo dell'immobile sito in Marcianise, alla via Luigi Carbone, n. 7
(riportato nel C.U. del Comune di Marcianise, al foglio 11, part.lla 20, sub. 2, cat. A/2), da parte di;
TR
− Condanna conseguentemente al rilascio immediato dell'immobile TR
innanzi descritto libero e vuoto di persone e cose in favore di;
Parte_1
− Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
− Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Santa Maria C.V. 25/06/2025
IL GOP
Avv. Angela Verolla
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