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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/10/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8839/2025
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel.
decidendo sul ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di separazione, presentato il
07/08/2025 da:
e Parte_1 Controparte_1 entrambi con il difensore avv. PELIZZO GUGLIELMO
con l'intervento del P.M. in sede;
sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“l'On. Collegio del Tribunale di Udine, a modifica delle disposizioni contenute nel decreto di omologazione (n. 260/2013 dd. 30.01.2013), voglia disporre la revoca dell'obbligo del marito di corrispondere il contributo di mantenimento alla moglie al tempo stabilito in € 400,00.” letti gli atti, pronuncia la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio il 15/09/1984 a Tricesimo (UD) e con decreto del Tribunale di
Udine del 30/01/2013 (cron. 260/2013) è stata omologata la separazione personale.
Col medesimo decreto si poneva, a carico del marito, l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, l'importo mensile di € 400,00, con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT.
I ricorrenti hanno chiesto col ricorso in epigrafe che venissero modificate le condizioni allora stabilite consensualmente con il decreto 260/2013 del 30/01/2013, depositato in cancelleria il 31/01/2013.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
accoglie le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e per l'effetto, a modifica delle condizioni di separazione, così provvede: revoca l'obbligo previsto a carico del sig. di versare alla sig.ra Pt_1 la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al suo mantenimento. CP_1
Spese compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel.
decidendo sul ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di separazione, presentato il
07/08/2025 da:
e Parte_1 Controparte_1 entrambi con il difensore avv. PELIZZO GUGLIELMO
con l'intervento del P.M. in sede;
sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“l'On. Collegio del Tribunale di Udine, a modifica delle disposizioni contenute nel decreto di omologazione (n. 260/2013 dd. 30.01.2013), voglia disporre la revoca dell'obbligo del marito di corrispondere il contributo di mantenimento alla moglie al tempo stabilito in € 400,00.” letti gli atti, pronuncia la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio il 15/09/1984 a Tricesimo (UD) e con decreto del Tribunale di
Udine del 30/01/2013 (cron. 260/2013) è stata omologata la separazione personale.
Col medesimo decreto si poneva, a carico del marito, l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, l'importo mensile di € 400,00, con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT.
I ricorrenti hanno chiesto col ricorso in epigrafe che venissero modificate le condizioni allora stabilite consensualmente con il decreto 260/2013 del 30/01/2013, depositato in cancelleria il 31/01/2013.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
accoglie le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e per l'effetto, a modifica delle condizioni di separazione, così provvede: revoca l'obbligo previsto a carico del sig. di versare alla sig.ra Pt_1 la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al suo mantenimento. CP_1
Spese compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini