Sentenza 22 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 22/12/2022, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/12/2022
N. 02030/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01155/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Olga Perugini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco SS in Lecce, via Duca D'Aosta, 19;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- del Ministero della Difesa, che ha negato il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio per infermità (morbo di Chron) e l'interdipendenza del disturbo dell'adattamento con umore deflesso dalla suddetta affezione, e di conseguenza ha respinto la concessione dell'equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – dipendente presso la Marina Militare Italiana – ha impugnato gli atti in epigrafe, tra cui il decreto datato 9.5.2018, con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio della patologia: “ Morbo di Chron ” e dell’interdipendenza del “ Disturbo dell’adattamento con umore deflesso ” dalla suddetta affezione.
A fondamento del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione del d.P.R. n. 461/01, nonché della l. n. 15/05; difetto di motivazione; eccesso di potere sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 16.12.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con un unico, articolato motivo di gravame, il ricorrente deduce il difetto di motivazione e l’eccesso di potere dell’Amministrazione, per avere quest’ultima distorto e/o non correttamente valutato il quadro fattuale di riferimento, il quale – in thesi – deporrebbe nel senso dell’ascrizione a cause di servizio delle patologie a lui diagnosticate.
Le censure sono infondate.
2.1. L'art. 11, comma 1, del D.P.R. 461/2001 attribuisce al Comitato di Verifica per le cause di servizio la competenza esclusiva ad accertare la riconducibilità delle cause produttive di una data infermità al servizio prestato dal dipendente.
Trattasi, in particolare, di organo composto da membri in possesso di adeguate conoscenze non solo sul piano squisitamente medico, ma anche sotto il profilo legale, e la cui fisionomia mista è stata voluta dal legislatore in ragione dei particolari compiti ad esso attribuiti. E invero, il giudizio circa la sussistenza del nesso causale tra lo svolgimento di una data attività lavorativa e l'insorgere di una patologia esige cognizioni di tipo non esclusivamente medico, ma anche giuridico-legale.
La nozione di causalità rilevante ai fini delle decisioni da adottare ai sensi del D.P.R. n. 461/2001 richiede la padronanza di un complesso di nozioni legali circa il dipanarsi del determinismo causale produttivo di eventi patologici a carico della salute psico-fisica del dipendente, normalmente non riscontrabili in personale medico.
2.2. È dunque netto il riparto di competenze tra la Commissione medica ospedaliera – composta esclusivamente da medici militari – alla quale compete la formulazione della diagnosi, ossia l'accertamento della sussistenza o meno di un'infermità, e il Comitato di Verifica per le cause di Servizio, che giudica alla luce di cognizioni di tipo medico-legale in merito al nesso causale tra un certo tipo di lavoro e una data patologia insorta in capo al richiedente.
2.3. Il parere del Comitato per la verifica delle cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, che si sostanzia in una valutazione dei fatti alla stregua di canoni scientifici e tecnici. Per tali ragioni, il sindacato giurisdizionale è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi la inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (cfr, ex multis , TAR Milano, III, 20.02.2019, n.351; TAR Torino, I, 3.3.2016, n. 286).
Di recente, il Consiglio di Stato ha ribadito che: “ La valutazione del Comitato di verifica dell'infermità da causa di servizio, essendo espressione di discrezionalità tecnica, può essere sindacabile in sede giurisdizionale solo nei casi di assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali ” (C.d.S, VI, 31.8.2018, n. 5132. In termini confermativi, cfr. altresì C.d.S, III, 1.8.2018, n. 4772; TAR Lazio, I, 1.8.2018, n. 8605; TAR Napoli, VI, 28.11.2018, n. 6901; TAR Bologna, II, 11.12.2018, n. 955).
3. Ciò premesso, e venendo ora al caso di specie, si legge nel parere del CVCS del 25.2.2019, che:
“ L’infermità: << Morbo di Chron>> non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di malattia infiammatoria granulomatosa a carattere ulcerativo e stenosante, a sede segmentaria, la cui eziologia, sebbene sconosciuta, viene in genere attribuita a fattori costituzionali, infettivi, immunologici, sui quali nessuna azione dannosa può essere imputata al servizio, neppure sotto il profilo della concausa efficiente e determinante.
L’infermità: <<Disturbo dell’adattamento con umore deflesso>> non può riconoscersi interdipendente con l’affezione: <<Morbo di Chron>> già riconosciuta non dipendente da fatti di servizio da questo Comitato per il presente parere ”.
3.1. Tale parere è stato posto a fondamento dell’atto impugnato.
3.2. Così definite le coordinate fattuali di riferimento, reputa il Collegio che la motivazione del provvedimento impugnato sia immune dai lamentati profili di erroneità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria. Invero, il CVCS ha espresso un parere analitico, le cui conclusioni non sono attinte da palesi elementi di erroneità/irrazionalità. Ciò in quanto il Morbo di Chron è un’affezione di tipo comune, che come tale colpisce ampi strati della popolazione, e dunque non si collega in alcun modo all’attività lavorativa svolta dal ricorrente. Il tutto senza sottacere che il ricorrente ha documentato lo svolgimento di attività del tutto riconducibili alle mansioni proprie del servizio, talché anche sotto tale profilo va esclusa l’efficacia causale e/o concausale di quest’ultimo, rispetto alla patologia in esame.
Trattasi, in definitiva, di patologia che non si collega necessariamente all’ambiente lavorativo, e che da questo traggono al più (salva prova contraria, non raggiunta nel caso di specie) una mera occasione dell’evento.
Naturalmente, esclusa la dipendenza del Morbo di Chron da causa di servizio, va parimenti esclusa tale dipendenza in relazione al “ Disturbo dell’adattamento con umore deflesso ”, che lo stesso ricorrente collega al Morbo di Chron.
3.3. Per tali ragioni, questo Collegio reputa pienamente logico e razionale il giudizio finale del CVCS, secondo cui la suesposta patologia sofferta dal ricorrente non può essere posta in rapporto di causalità con il servizio da lui svolto.
Pertanto, reputa il Collegio che l’Amministrazione abbia fatto buon governo della propria discrezionalità tecnica, la quale non è in alcun modo scalfita dalle affermazioni di parte ricorrente. Reputa dunque il Collegio che l’ agere dell’Amministrazione sia privo di quegli indici – palesi erroneità, illogicità, irrazionalità, ecc. – che soli giustificano il sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali amministrative.
3.4. Per tali ragioni, le doglianze del ricorrente devono ritenersi infondate, e vanno dunque disattese.
4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
5. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.