TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/09/2025, n. 3462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3462 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 257/25
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Antonio Caterino
Opponente
E
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso CP_1 dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala de Benedictis, Davide Catalano e
Luca Cuzzupoli
Opposto
Nonché
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Emilia
Todarello
Opposto
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
Ragioni di fatto e di diritto Con atto di ricorso depositato in data 9.01.2025, l'opponente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto dall' in Controparte_2 data 15.12.2024, la notifica dell'intimazione di pagamento n.
028202490127157410000 recante l'indicazione dell'avviso di addebito n. 32820190002074914000, presuntivamente notificato in data
15.07.2019, di competenza dell'adito Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavoro in quanto avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi anno 2018. CP_1
Il ricorrente ha quindi eccepito la prescrizione dei suindicati crediti previdenziali, chiedendo al Giudice adìto di accertare e dichiarare non dovuti gli importi riportati nell'atto di intimazione di pagamento impugnato, nonché accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L'ente impositore e l' si sono costituiti in Controparte_2 giudizio producendo copia della relata di notifica dell'avviso suindicato e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente si osserva che la parte ricorrente fa valere il vizio della notifica degli avvisi dedotto con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., consistente in una domanda di accertamento negativo riferita alla validità del titolo esecutivo.
Attraverso l'impugnativa odierna l'istante si prefigge l'intento di ottenere una rimessione in termini per far valere la prescrizione dei contributi per il decorso del termine quinquennale ex art.3, 9° comma della legge 335/95.
Orbene, a fronte della deduzione attorea della mancata notifica degli avvisi suindicati, – da valere in questa sede come opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° comma c.p.c., – l' , onerato di CP_1 fornire la prova della sua corretta notifica, ha depositato la relata da cui risulta che la notifica dell'avviso è avvenuta nella data sopra indicata.
Da ciò deriva che eventuali motivi di merito dedotti dal ricorrente sono inammissibili perché proposti oltre il termine di legge.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione dell'azione esecutiva deve rilevarsi che la Cassazione a SS.UU., con sentenza n. 23397/16 del
17.11.2016, ha chiarito che il termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato è quinquennale.
A decorrere dalla notifica della cartella esattoriale, pertanto, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella.
Nella fattispecie, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 028202490127157410000 risalente al 15.12.2024 - atto interruttivo della prescrizione -, non risulta maturato il termine quinquennale decorrente dalla data di notifica dell'avviso n.
32820190002074914000, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione, come previsto dall'art. 68 DL 18/2020 conv. in Legge n.
27/2020 e dell'art 12 del Dlgs 159/15, per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis) e il 28 febbraio 2021- termine ulteriormente prorogato fino al 31.08.21.
Per tutti i motivi sin qui esposti il ricorso non può essere accolto.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio liquidando le stesse in complessivi € 200,00 in favore di ciascuna parte convenuta, oltre spese accessorie se dovute.
Aversa 26.09.2025
Il Giudice del lavoro
Anna Pia Perpetua
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 257/25
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Antonio Caterino
Opponente
E
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso CP_1 dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala de Benedictis, Davide Catalano e
Luca Cuzzupoli
Opposto
Nonché
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Emilia
Todarello
Opposto
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
Ragioni di fatto e di diritto Con atto di ricorso depositato in data 9.01.2025, l'opponente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto dall' in Controparte_2 data 15.12.2024, la notifica dell'intimazione di pagamento n.
028202490127157410000 recante l'indicazione dell'avviso di addebito n. 32820190002074914000, presuntivamente notificato in data
15.07.2019, di competenza dell'adito Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavoro in quanto avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi anno 2018. CP_1
Il ricorrente ha quindi eccepito la prescrizione dei suindicati crediti previdenziali, chiedendo al Giudice adìto di accertare e dichiarare non dovuti gli importi riportati nell'atto di intimazione di pagamento impugnato, nonché accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L'ente impositore e l' si sono costituiti in Controparte_2 giudizio producendo copia della relata di notifica dell'avviso suindicato e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente si osserva che la parte ricorrente fa valere il vizio della notifica degli avvisi dedotto con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., consistente in una domanda di accertamento negativo riferita alla validità del titolo esecutivo.
Attraverso l'impugnativa odierna l'istante si prefigge l'intento di ottenere una rimessione in termini per far valere la prescrizione dei contributi per il decorso del termine quinquennale ex art.3, 9° comma della legge 335/95.
Orbene, a fronte della deduzione attorea della mancata notifica degli avvisi suindicati, – da valere in questa sede come opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° comma c.p.c., – l' , onerato di CP_1 fornire la prova della sua corretta notifica, ha depositato la relata da cui risulta che la notifica dell'avviso è avvenuta nella data sopra indicata.
Da ciò deriva che eventuali motivi di merito dedotti dal ricorrente sono inammissibili perché proposti oltre il termine di legge.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione dell'azione esecutiva deve rilevarsi che la Cassazione a SS.UU., con sentenza n. 23397/16 del
17.11.2016, ha chiarito che il termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato è quinquennale.
A decorrere dalla notifica della cartella esattoriale, pertanto, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella.
Nella fattispecie, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 028202490127157410000 risalente al 15.12.2024 - atto interruttivo della prescrizione -, non risulta maturato il termine quinquennale decorrente dalla data di notifica dell'avviso n.
32820190002074914000, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione, come previsto dall'art. 68 DL 18/2020 conv. in Legge n.
27/2020 e dell'art 12 del Dlgs 159/15, per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis) e il 28 febbraio 2021- termine ulteriormente prorogato fino al 31.08.21.
Per tutti i motivi sin qui esposti il ricorso non può essere accolto.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio liquidando le stesse in complessivi € 200,00 in favore di ciascuna parte convenuta, oltre spese accessorie se dovute.
Aversa 26.09.2025
Il Giudice del lavoro
Anna Pia Perpetua