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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/11/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Gabriella Del Mastro - Presidente est.Dott.ssa
DI GL
- Giudice Dott.
- Giudice Roberta Marra Dott.ssa ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1471/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
Parte 1 (c.f.: C.F. 1 ), nato a [...] il [...]
E
Parte_2 (c.f.: C.F. 2 ), nata a [...] il [...],
rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli avv.ti e Crovace Mauro e Semeraro Nunzia;
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 31.1.2013; dalla loro unione è nato il figlio Per 1 (2013); la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti insorti tra i coniugi;
con ricorso depositato il 07.4.2025 hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da Parte 1 e [...]
Parte 2,
omologa la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in TE (BR) il
31.1.2013, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune anno 2013 n. 1 parte I serie) alle condizioni depositate congiuntamente il 29.9.2025 per l'udienza a trattazione scritta del
14.10.2025 e ivi allegate in calce, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate tra le parti.
Brindisi, 13.11.2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Gabriella Del Mastro Tenuto conto di quanto innanzi premesso, i ricorrenti hanno deciso di separarsi consensualmente e hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni
1) i coniugi sig.ri SI ER e IT VA vivranno separati, ciascuno per proprio conto, rispettando reciprocamente le altrui libertà conseguenti alla separazione ed impegnandosi, altresì, ad assumere comportamenti che non ledano, neppure sotto il profilo morale e della dignità personale, l'altro coniuge, con obbligo di comunicare reciprocamente eventuali cambi di residenza;
2) la casa adibita a residenza familiare, finché in comodato d'uso gratuito alla sig.ra IT V., è quella in cui la stessa continuerà ad abitarvi con il figlio, mantenendo in via esclusiva la proprietà e il possesso dei mobili e suppellettili che l'arredano, compresi quelli acquistati durante il matrimonio insieme all'ex coniuge o da soli;
il sig. SI R. formalizzerà il cambio di residenza, attualmente ancora presso la casa familiare, entro il termine di 6 mesi dalla omologa del presente atto;
3) il sig. SI ER si impegna a versare temporaneamente alla sig.ra IT
VA, per il periodo di due anni e mezzo (30 mesi) decorrenti dalla omologa del presente accordo, un assegno di mantenimento dell'importo di € 200,00 mensili. Detto impegno cesserà automaticamente decorsi 30 mesi dall'omologa;
4) i ricorrenti si impegnano affinché il figlio minore SI ES mantenga un rapporto equilibrato con ciascuno di loro e con i rispettivi parenti, con collocazione stabile e privilegiata presso la madre;
convengono, pertanto, che il figlio resti affidato congiuntamente ad entrambi, i quali avranno un ruolo paritario nel provvedere alle sue esigenze educative, sociali e morali, adottando di comune accordo tutte le decisioni riguardanti la sua educazione, l'istruzione ed in generale tutti gli aspetti inerenti la sua crescita fisica e psichica;
mentre ciascuno di loro potrà assumere separatamente le sole decisioni riguardanti le questioni di ordinaria amministrazione;
5) tra le parti vi è ampia disponibilità affinché il figlio minore possa trascorrere liberamente il tempo con il padre non collocatario, tenuto conto delle esigenze lavorative di quest'ultimo e nel rispetto dei desideri e delle esigenze del figlio;
all'infuori di ciò, il padre terrà con sé il figlio nel giorno di mercoledì dalle 19 alle 23 e comunque almeno un giorno durante la settimana, in orario da concordarsi tra le parti;
a fine settimana alterni dal venerdì sera alle ore 19.00 alla domenica sera alle ore 19.00, 10 giorni consecutivi durante le vacanze estive, ad anni alterni nel mese di luglio o agosto;
le vacanze di Natale ad anni alterni, dalle ore 16.00 del 24/12 alle ore 20 del 25/12 e dalle ore 12.00 del 31/12 alle ore
19.00 del 1 gennaio;
cosi per le vacanze di Pasqua e Pasquetta. Qualora il calendario sopra indicato non possa essere rispettato per esigenze del figlio o per giustificati motivi del padre e della madre, questi potrà recuperare il periodo di visita successivamente;
6) il sig. SI corrisponderà alla coniuge a titolo di mantenimento per il figlio minore la somma di € 400,00 mensili, oltre l'assegno unico per intero che è emesso in favore della stessa Signora IT V., così come le correlate detrazioni fiscali;
sono a carico di entrambi i genitori nella quota del 50 % le spese mediche, ludiche, scolastiche ed extrascolastiche, nonché quelle straordinarie da comunicarsi e concordarsi preventivamente, salvo quelle urgenti e non rimandabili;
7) il sig. SI corrisponderà il contributo per il mantenimento della coniuge e del figlio entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario (IBAN: IT 51 I
07601 1590000 10296 14482) e, le rispettive somme saranno annualmente aggiornate all'indice ISTAT.
Tutto ciò premesso e dedotto, i sottoscritti IS ER e TO VA, ut sopra rappresentati e difesi,
chiedono che la S.V. Ill.ma Voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, co. 3, c.p.c., il
Giudice Relatore il quale, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio accolga le seguenti conclusioni:
conclusioni
• dichiarare la separazione personale dei coniugi IS ER e TO
VA; • ordinare al Comune di TE (BR) di margine dell'atto di matrimonio;
omologare la separazione personale dei trascritte;
• dichiarare compensate le spese legali.
Locorotondo/Ostuni, 05.05.2025
SI ER
LI IT
Av. Mauro Crovace
annotare l'emananda sentenza a ricorrenti alle condizioni sopra
IT VA
Veleutine сіто Avv. Nunzia Semerano
Мне было
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Gabriella Del Mastro - Presidente est.Dott.ssa
DI GL
- Giudice Dott.
- Giudice Roberta Marra Dott.ssa ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1471/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
Parte 1 (c.f.: C.F. 1 ), nato a [...] il [...]
E
Parte_2 (c.f.: C.F. 2 ), nata a [...] il [...],
rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli avv.ti e Crovace Mauro e Semeraro Nunzia;
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 31.1.2013; dalla loro unione è nato il figlio Per 1 (2013); la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti insorti tra i coniugi;
con ricorso depositato il 07.4.2025 hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da Parte 1 e [...]
Parte 2,
omologa la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in TE (BR) il
31.1.2013, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune anno 2013 n. 1 parte I serie) alle condizioni depositate congiuntamente il 29.9.2025 per l'udienza a trattazione scritta del
14.10.2025 e ivi allegate in calce, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate tra le parti.
Brindisi, 13.11.2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Gabriella Del Mastro Tenuto conto di quanto innanzi premesso, i ricorrenti hanno deciso di separarsi consensualmente e hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni
1) i coniugi sig.ri SI ER e IT VA vivranno separati, ciascuno per proprio conto, rispettando reciprocamente le altrui libertà conseguenti alla separazione ed impegnandosi, altresì, ad assumere comportamenti che non ledano, neppure sotto il profilo morale e della dignità personale, l'altro coniuge, con obbligo di comunicare reciprocamente eventuali cambi di residenza;
2) la casa adibita a residenza familiare, finché in comodato d'uso gratuito alla sig.ra IT V., è quella in cui la stessa continuerà ad abitarvi con il figlio, mantenendo in via esclusiva la proprietà e il possesso dei mobili e suppellettili che l'arredano, compresi quelli acquistati durante il matrimonio insieme all'ex coniuge o da soli;
il sig. SI R. formalizzerà il cambio di residenza, attualmente ancora presso la casa familiare, entro il termine di 6 mesi dalla omologa del presente atto;
3) il sig. SI ER si impegna a versare temporaneamente alla sig.ra IT
VA, per il periodo di due anni e mezzo (30 mesi) decorrenti dalla omologa del presente accordo, un assegno di mantenimento dell'importo di € 200,00 mensili. Detto impegno cesserà automaticamente decorsi 30 mesi dall'omologa;
4) i ricorrenti si impegnano affinché il figlio minore SI ES mantenga un rapporto equilibrato con ciascuno di loro e con i rispettivi parenti, con collocazione stabile e privilegiata presso la madre;
convengono, pertanto, che il figlio resti affidato congiuntamente ad entrambi, i quali avranno un ruolo paritario nel provvedere alle sue esigenze educative, sociali e morali, adottando di comune accordo tutte le decisioni riguardanti la sua educazione, l'istruzione ed in generale tutti gli aspetti inerenti la sua crescita fisica e psichica;
mentre ciascuno di loro potrà assumere separatamente le sole decisioni riguardanti le questioni di ordinaria amministrazione;
5) tra le parti vi è ampia disponibilità affinché il figlio minore possa trascorrere liberamente il tempo con il padre non collocatario, tenuto conto delle esigenze lavorative di quest'ultimo e nel rispetto dei desideri e delle esigenze del figlio;
all'infuori di ciò, il padre terrà con sé il figlio nel giorno di mercoledì dalle 19 alle 23 e comunque almeno un giorno durante la settimana, in orario da concordarsi tra le parti;
a fine settimana alterni dal venerdì sera alle ore 19.00 alla domenica sera alle ore 19.00, 10 giorni consecutivi durante le vacanze estive, ad anni alterni nel mese di luglio o agosto;
le vacanze di Natale ad anni alterni, dalle ore 16.00 del 24/12 alle ore 20 del 25/12 e dalle ore 12.00 del 31/12 alle ore
19.00 del 1 gennaio;
cosi per le vacanze di Pasqua e Pasquetta. Qualora il calendario sopra indicato non possa essere rispettato per esigenze del figlio o per giustificati motivi del padre e della madre, questi potrà recuperare il periodo di visita successivamente;
6) il sig. SI corrisponderà alla coniuge a titolo di mantenimento per il figlio minore la somma di € 400,00 mensili, oltre l'assegno unico per intero che è emesso in favore della stessa Signora IT V., così come le correlate detrazioni fiscali;
sono a carico di entrambi i genitori nella quota del 50 % le spese mediche, ludiche, scolastiche ed extrascolastiche, nonché quelle straordinarie da comunicarsi e concordarsi preventivamente, salvo quelle urgenti e non rimandabili;
7) il sig. SI corrisponderà il contributo per il mantenimento della coniuge e del figlio entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario (IBAN: IT 51 I
07601 1590000 10296 14482) e, le rispettive somme saranno annualmente aggiornate all'indice ISTAT.
Tutto ciò premesso e dedotto, i sottoscritti IS ER e TO VA, ut sopra rappresentati e difesi,
chiedono che la S.V. Ill.ma Voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, co. 3, c.p.c., il
Giudice Relatore il quale, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio accolga le seguenti conclusioni:
conclusioni
• dichiarare la separazione personale dei coniugi IS ER e TO
VA; • ordinare al Comune di TE (BR) di margine dell'atto di matrimonio;
omologare la separazione personale dei trascritte;
• dichiarare compensate le spese legali.
Locorotondo/Ostuni, 05.05.2025
SI ER
LI IT
Av. Mauro Crovace
annotare l'emananda sentenza a ricorrenti alle condizioni sopra
IT VA
Veleutine сіто Avv. Nunzia Semerano
Мне было