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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 27/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1389/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1389/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA
sostitutiva udienza ex art. 127 ter CPC
oggi 27 febbraio '25 (giorno di scadenza del termine per il deposito delle note scritte di trattazione e, a sensi dello stesso art. 127 ter CPC, da considerare a tutti gli effetti giorno di udienza), formalmente alle ore 9,00,
__________________
Preso atto delle “note scritte” depositate dalla sola parte attrice / ricorrente nel termine prescritto;
nonché della loro rilevanza anche ai fini della comparizione in “udienza” (seppur “sostituita”, ma – come detto - da considerare tale) e, quindi, da ritenersi ritualmente comparsa solamente parte attrice ricorrente (vedi note dep. in data 26 febbraio '25) ed – invece – non comparsa parte convenuta resistente, già dichiarata contumace;
preso atto delle istanze ivi svolte e delle conclusioni ivi rassegnate
/ richiamate;
il giudice,
ritiratosi in camera di consiglio, pronuncia qui di seguito sentenza (la cui stesura in calce equivale a lettura).
Chiusura verbale at ore 11,15 – orario ultima verifica a terminale ai fini del deposito delle predette note scritte.
Novara, lì 27 feb. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1389/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COSTA Parte_1 C.F._1 TOMMASO e dell'avv. MAGNA MAURO ( , elettivamente domiciliato C.F._2 presso il difensore avv. COSTA TOMMASO
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
OGGETTO: azione introdotta con Ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. in materia di responsabilità contrattuale (contratto di appalto) e tendente ad ottenere risoluzione contratto per inadempimento e condanna a pagamento somme (restituzione somme versate).
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte ricorrente, le conclusioni sono state precisate / richiamate (sostanzialmente, confermando quelle rassegnate in atto introduttivo) come da note di trattazione scritta depositate il 26 febbraio '25 e valide per la comparizione all'udienza del 27 febbraio '25; per l'effetto, ivi rassegnate, nonché da intendersi qui integralmente trascritte.
- Parte convenuta / resistente, non si è costituita in giudizio e, pertanto, non ha rassegnato / precisato conclusione alcuna.
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con ricorso depositato in data 26 luglio 2024 (e poi ritualmente notificato unitamente al provvedimento di fissazione udienza), il sig. (con il patrocinio degli Parte_1
avv.ti TOMMASO COSTA e MAURO MAGNA) conveniva in giudizio il CP_1
pagina 2 di 6 (in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Verbania, corso Garibaldi CP_1
int. 14, c.f. e p.i. ), per sentire accogliere le seguenti conclusioni: P.IVA_1
- dichiarare risolto il contratto sottoscritto in data 12 settembre 2023 dal signor Parte_1 ed il , per inadempimento di quest'ultimo; Controparte_1
- per l'effetto, condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 restituire al signor l'importo di 15.000 euro o quella diversa somma che sarà Parte_1 accertata nel corso del giudizio, da quest'ultimo versato in data 19 settembre 2023
Assegnata la causa (cui veniva attribuito l'RG 1389 / 2024) allo scrivente, la prima udienza veniva fissata e poi effettivamente svolta il 29 gennaio 2025.
In detta occasione, nessuno si costituiva né compariva per la parte convenuta / resistente;
alla luce di ciò e su istanza dell'attore, veniva dichiarato la contumacia del Controparte_1
(d'ora in poi, breviter, anche solo ) e, stante il carattere prettamente documentale della CP_1
causa, veniva fissata udienza di discussione al 27 febbraio '25 (disponendone lo svolgimento / sostituzione mediante trattazione scritta ex art. 127 ter CPC).
In detta occasione, solo parte ricorrente procedeva al deposito di note scritte nel termine concesso (e, quindi, solo parte attrice ricorrente compariva), discutendo e precisando le conclusioni come da note stesse;
alla luce di ciò, la causa veniva trattenuta a decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sotto un profilo fattuale, per comodità di chi legge e per completezza, si riporta proprio testualmente e letteralmente quanto assunto in punto da parte ricorrente / attrice, in particolare, così come esposto in atto di citazione:
“… - in data 5 settembre 2023 l'esponente sottoscriveva con il un contratto di appalto Controparte_1 avente per oggetto opere edili da effettuarsi presso l'immobile del medesimo in Borgolavezzaro, via Dionigi Ruva n. 15, i quali avrebbero dovuto godere di uno sconto in fattura del 50% relativo al bonus di cui all'art. 16 bis del D.P.R. n. 917/86 (doc. 1);
- in adempimento al suddetto contratto, in data 19 settembre 2023 il signor versava un acconto Pt_1 pari a 15.000 euro (doc. 2);
- successivamente, in data 10 novembre 2023, l'esponente -unitamente alla comodataria, la moglie
[...]
- prestava esplicito consenso alla cessione del credito (doc. 3); Controparte_2
- nonostante quanto anzi, non provvedeva a dare avvio ai lavori di cui al contratto, Controparte_1 ignorando i ripetuti solleciti dell'esponente;
- in data 12 aprile 2024, esasperato dalla situazione di cui anzi, il signor tramite gli Parte_1 scriventi difensori, inviava al una diffida ad adempiere (doc. 4); Controparte_1
pagina 3 di 6 - essendo trascorso il termine di legge di quindici giorni ivi concesso senza che fosse dato riscontro alcuno alla diffida di cui al punto precedente, il signor inviava un invito a stipulare una convenzione di Pt_1 negoziazione assistita (doc. 5);
- neppure tale invito veniva riscontrato dal e il signor si vede costretto a Controparte_1 Pt_1 promuovere la presente vertenza per il soddisfacimento dei propri diritti,
- non è prevista la mediazione obbligatoria per la presente materia ed è stato svolto un procedimento di negoziazione assistita, conclusosi negativamente…”
Tutte le circostanze sopra descritte da parte ricorrente e sopra riportate (epurate da qualsiasi espressione che si dovesse ritenere valutativa), sono confermate dai riscontri documentali (peraltro, puntualmente indicati in parentesi per ognuna di essi) versati in atti quali allegati all'atto introduttivo;
tra di essi, particolare valore deve essere attribuito al contratto concluso tra le parti oggi in causa (la cui sottoscrizione non è stata comunque disconosciuta), la prova del versamento dell'acconto da parte dell'odierno ricorrente (e – quindi – l'adempimento da parte del sig. , la cessione del Pt_1 credito (ai fini del cosiddetto bonus), la messa in mora e, infine, l'espletamento della negoziazione assistita (anche ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità).
In merito al fatto che il non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni è appena il CP_1
caso di evidenziare che, generalmente, “Il “creditore” che agisce per il pagamento (in questo caso e analogamente, in relazione all'accertamento di adempimento) ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca” (in tal senso ed ex multis, Corte di Cassazione sezione seconda, Ordinanza n° 21512 / 2019); in altre parole, indiscusso e indiscutibile è il principio per cui chi agisce per l'altrui mancato adempimento dovrà dimostrare il titolo su cui si fonda il diritto (e – come avvenuto nel caso de quo – il proprio adempimento), mentre toccherà (o, meglio, toccherebbe) all'altra parte (ossia al convenuto / resistente), anche per quello che comunque viene denominato principio di “vicinanza della prova”, il proprio adempimento (… fattispecie mai avvenuta…); ed allora, avendo l'attore provato il proprio titolo e il relativo diritto, anche il presupposto dell'inadempimento dovrà ritenersi provato e – trattandosi chiaramente di inadempimento, non solo di “non scarsa importanza”, ma totale - le domande svolte dal sig. dovranno Pt_1
trovare integrale accoglimento.
Infine e solamente ad abundantiam, non si può non considerare la scelta operata dall'odierna parte convenuta di rimanere contumace;
a tal fine, si consideri quindi il “contegno” di parte convenuta / resistente, seppur a lei fosse stato formalmente ed effettivamente notificato l'atto introduttivo del presente giudizio ed – ancor prima – l'invito a negoziazione (senza che tutto ciò – come anzidetto - producesse praticamente reazione alcuna dallo stesso odierno resistente…)… e a ciò si aggiunga pure il pagina 4 di 6 provvedimento ex art. 210 CPC circa il contratto tra il il;
se ciò non Pt_2 CP_3
può essere un fatto, in senso assoluto e di per sé, dirimente (infatti, per costante Giurisprudenza di
Legittimità, la semplice contumacia del convenuto – di per sé – non determina automaticamente la cosiddetta ficta confessio, non assurge a piena prova ai sensi del noto principio di “non contestazione”
e non solleva quindi parte attrice dall'onere di dimostrare i presupposti fattuali a fondamento della domanda;
onere – peraltro – ampiamente assolto), è comunque elemento valutabile, solamente ed appunto ad abundantiam ed in un quadro probatorio peraltro sufficientemente chiaro (come senz'altro nel caso de quo), ai sensi dell'art. 116 C.p.c. pure ai fini del quantum debeatur; simile orientamento, a cui lo scrivente ritiene di aderire, è confermato da diversi precedenti di merito (ex multis, Tribunale di
Genova – n° 219 del 20 gennaio 2016), secondo cui “… il comportamento tenuto dal convenuto, che pur regolarmente citato, non si sia costituito è valutabile ai sensi dell'art. 116 CPC…”). Ed ancora:
Se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del convenuto, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie CP_4 ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l'atto di citazione già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore. (Tribunale di Pavia, sez. III, 24 febbraio 2022); e, forse “andando” ancora oltre: Trib. Milano 10 marzo 2023, n. 1899, per il quale “la contumacia di parte convenuta avvalora le ragioni di parte attrice, avendo la prima rinunciato a contestare le affermazioni avverse”. Orientamenti di merito e considerazioni tutte assolutamente condivisi dallo scrivente.
La quantificazione della domanda sotto il profilo restitutorio / risarcitorio, anche se vi sarebbe margine per ipotizzare (e poi dimostrare) un danno (emergente o da lucro cessante) è limitata alla richiesta di restituzione delle somme versate dal sig. (di cui – come detto – vi è prova); Pt_1
pertanto, essa appare meritevole di accoglimento senza ulteriore considerazione e/o valutazione.
__________________________________________
Le spese di lite vengono comunque allocate secondo il noto principio di soccombenza e liquidate ai sensi dei criteri parametrici oggi vigenti;
non solo in considerazione del valore della presente causa (che si colloca, sostanzialmente, leggermente al di sotto della media dello scaglione tra i
5.200,00= e i 26.000,00= euro), ma altresì della natura della controversia e della limitata attività di pagina 5 di 6 causa (a titolo esemplificativo, limitata fase di trattazione / istruttoria, con mancato espletamento istruttoria orale o disposizione di CTU…), la liquidazione verrà effettuata applicando i valori minimi dello scaglione parametrico di riferimento, ma senza alcuna riduzione, ovverosia in € 2.540,00= (di cui
€ 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre ad € 264,00= per esposti (spese vive ricavabili in atti, in particolare per CUIR + marca, con notifiche a mezzo pec), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- DICHIARA risolto il contratto sottoscritto in data 12 settembre 2023 dal signor Parte_1
ed il , per inadempimento di quest'ultimo; per l'effetto,
[...] Controparte_1
condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire al Controparte_1
signor l'importo di 15.000,00= euro (importo da quest'ultimo versato in data 19 Parte_1
settembre 2023).
- Condanna parte convenuta alla refusione delle spese legali di questo procedimento in favore della parte attrice, liquidando le stesse in € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria, ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre ad € 264,00= per esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA ove e come per legge dovute.
Novara lì 27 feb. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1389/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA
sostitutiva udienza ex art. 127 ter CPC
oggi 27 febbraio '25 (giorno di scadenza del termine per il deposito delle note scritte di trattazione e, a sensi dello stesso art. 127 ter CPC, da considerare a tutti gli effetti giorno di udienza), formalmente alle ore 9,00,
__________________
Preso atto delle “note scritte” depositate dalla sola parte attrice / ricorrente nel termine prescritto;
nonché della loro rilevanza anche ai fini della comparizione in “udienza” (seppur “sostituita”, ma – come detto - da considerare tale) e, quindi, da ritenersi ritualmente comparsa solamente parte attrice ricorrente (vedi note dep. in data 26 febbraio '25) ed – invece – non comparsa parte convenuta resistente, già dichiarata contumace;
preso atto delle istanze ivi svolte e delle conclusioni ivi rassegnate
/ richiamate;
il giudice,
ritiratosi in camera di consiglio, pronuncia qui di seguito sentenza (la cui stesura in calce equivale a lettura).
Chiusura verbale at ore 11,15 – orario ultima verifica a terminale ai fini del deposito delle predette note scritte.
Novara, lì 27 feb. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1389/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COSTA Parte_1 C.F._1 TOMMASO e dell'avv. MAGNA MAURO ( , elettivamente domiciliato C.F._2 presso il difensore avv. COSTA TOMMASO
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
OGGETTO: azione introdotta con Ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. in materia di responsabilità contrattuale (contratto di appalto) e tendente ad ottenere risoluzione contratto per inadempimento e condanna a pagamento somme (restituzione somme versate).
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte ricorrente, le conclusioni sono state precisate / richiamate (sostanzialmente, confermando quelle rassegnate in atto introduttivo) come da note di trattazione scritta depositate il 26 febbraio '25 e valide per la comparizione all'udienza del 27 febbraio '25; per l'effetto, ivi rassegnate, nonché da intendersi qui integralmente trascritte.
- Parte convenuta / resistente, non si è costituita in giudizio e, pertanto, non ha rassegnato / precisato conclusione alcuna.
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con ricorso depositato in data 26 luglio 2024 (e poi ritualmente notificato unitamente al provvedimento di fissazione udienza), il sig. (con il patrocinio degli Parte_1
avv.ti TOMMASO COSTA e MAURO MAGNA) conveniva in giudizio il CP_1
pagina 2 di 6 (in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Verbania, corso Garibaldi CP_1
int. 14, c.f. e p.i. ), per sentire accogliere le seguenti conclusioni: P.IVA_1
- dichiarare risolto il contratto sottoscritto in data 12 settembre 2023 dal signor Parte_1 ed il , per inadempimento di quest'ultimo; Controparte_1
- per l'effetto, condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 restituire al signor l'importo di 15.000 euro o quella diversa somma che sarà Parte_1 accertata nel corso del giudizio, da quest'ultimo versato in data 19 settembre 2023
Assegnata la causa (cui veniva attribuito l'RG 1389 / 2024) allo scrivente, la prima udienza veniva fissata e poi effettivamente svolta il 29 gennaio 2025.
In detta occasione, nessuno si costituiva né compariva per la parte convenuta / resistente;
alla luce di ciò e su istanza dell'attore, veniva dichiarato la contumacia del Controparte_1
(d'ora in poi, breviter, anche solo ) e, stante il carattere prettamente documentale della CP_1
causa, veniva fissata udienza di discussione al 27 febbraio '25 (disponendone lo svolgimento / sostituzione mediante trattazione scritta ex art. 127 ter CPC).
In detta occasione, solo parte ricorrente procedeva al deposito di note scritte nel termine concesso (e, quindi, solo parte attrice ricorrente compariva), discutendo e precisando le conclusioni come da note stesse;
alla luce di ciò, la causa veniva trattenuta a decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sotto un profilo fattuale, per comodità di chi legge e per completezza, si riporta proprio testualmente e letteralmente quanto assunto in punto da parte ricorrente / attrice, in particolare, così come esposto in atto di citazione:
“… - in data 5 settembre 2023 l'esponente sottoscriveva con il un contratto di appalto Controparte_1 avente per oggetto opere edili da effettuarsi presso l'immobile del medesimo in Borgolavezzaro, via Dionigi Ruva n. 15, i quali avrebbero dovuto godere di uno sconto in fattura del 50% relativo al bonus di cui all'art. 16 bis del D.P.R. n. 917/86 (doc. 1);
- in adempimento al suddetto contratto, in data 19 settembre 2023 il signor versava un acconto Pt_1 pari a 15.000 euro (doc. 2);
- successivamente, in data 10 novembre 2023, l'esponente -unitamente alla comodataria, la moglie
[...]
- prestava esplicito consenso alla cessione del credito (doc. 3); Controparte_2
- nonostante quanto anzi, non provvedeva a dare avvio ai lavori di cui al contratto, Controparte_1 ignorando i ripetuti solleciti dell'esponente;
- in data 12 aprile 2024, esasperato dalla situazione di cui anzi, il signor tramite gli Parte_1 scriventi difensori, inviava al una diffida ad adempiere (doc. 4); Controparte_1
pagina 3 di 6 - essendo trascorso il termine di legge di quindici giorni ivi concesso senza che fosse dato riscontro alcuno alla diffida di cui al punto precedente, il signor inviava un invito a stipulare una convenzione di Pt_1 negoziazione assistita (doc. 5);
- neppure tale invito veniva riscontrato dal e il signor si vede costretto a Controparte_1 Pt_1 promuovere la presente vertenza per il soddisfacimento dei propri diritti,
- non è prevista la mediazione obbligatoria per la presente materia ed è stato svolto un procedimento di negoziazione assistita, conclusosi negativamente…”
Tutte le circostanze sopra descritte da parte ricorrente e sopra riportate (epurate da qualsiasi espressione che si dovesse ritenere valutativa), sono confermate dai riscontri documentali (peraltro, puntualmente indicati in parentesi per ognuna di essi) versati in atti quali allegati all'atto introduttivo;
tra di essi, particolare valore deve essere attribuito al contratto concluso tra le parti oggi in causa (la cui sottoscrizione non è stata comunque disconosciuta), la prova del versamento dell'acconto da parte dell'odierno ricorrente (e – quindi – l'adempimento da parte del sig. , la cessione del Pt_1 credito (ai fini del cosiddetto bonus), la messa in mora e, infine, l'espletamento della negoziazione assistita (anche ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità).
In merito al fatto che il non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni è appena il CP_1
caso di evidenziare che, generalmente, “Il “creditore” che agisce per il pagamento (in questo caso e analogamente, in relazione all'accertamento di adempimento) ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca” (in tal senso ed ex multis, Corte di Cassazione sezione seconda, Ordinanza n° 21512 / 2019); in altre parole, indiscusso e indiscutibile è il principio per cui chi agisce per l'altrui mancato adempimento dovrà dimostrare il titolo su cui si fonda il diritto (e – come avvenuto nel caso de quo – il proprio adempimento), mentre toccherà (o, meglio, toccherebbe) all'altra parte (ossia al convenuto / resistente), anche per quello che comunque viene denominato principio di “vicinanza della prova”, il proprio adempimento (… fattispecie mai avvenuta…); ed allora, avendo l'attore provato il proprio titolo e il relativo diritto, anche il presupposto dell'inadempimento dovrà ritenersi provato e – trattandosi chiaramente di inadempimento, non solo di “non scarsa importanza”, ma totale - le domande svolte dal sig. dovranno Pt_1
trovare integrale accoglimento.
Infine e solamente ad abundantiam, non si può non considerare la scelta operata dall'odierna parte convenuta di rimanere contumace;
a tal fine, si consideri quindi il “contegno” di parte convenuta / resistente, seppur a lei fosse stato formalmente ed effettivamente notificato l'atto introduttivo del presente giudizio ed – ancor prima – l'invito a negoziazione (senza che tutto ciò – come anzidetto - producesse praticamente reazione alcuna dallo stesso odierno resistente…)… e a ciò si aggiunga pure il pagina 4 di 6 provvedimento ex art. 210 CPC circa il contratto tra il il;
se ciò non Pt_2 CP_3
può essere un fatto, in senso assoluto e di per sé, dirimente (infatti, per costante Giurisprudenza di
Legittimità, la semplice contumacia del convenuto – di per sé – non determina automaticamente la cosiddetta ficta confessio, non assurge a piena prova ai sensi del noto principio di “non contestazione”
e non solleva quindi parte attrice dall'onere di dimostrare i presupposti fattuali a fondamento della domanda;
onere – peraltro – ampiamente assolto), è comunque elemento valutabile, solamente ed appunto ad abundantiam ed in un quadro probatorio peraltro sufficientemente chiaro (come senz'altro nel caso de quo), ai sensi dell'art. 116 C.p.c. pure ai fini del quantum debeatur; simile orientamento, a cui lo scrivente ritiene di aderire, è confermato da diversi precedenti di merito (ex multis, Tribunale di
Genova – n° 219 del 20 gennaio 2016), secondo cui “… il comportamento tenuto dal convenuto, che pur regolarmente citato, non si sia costituito è valutabile ai sensi dell'art. 116 CPC…”). Ed ancora:
Se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del convenuto, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie CP_4 ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l'atto di citazione già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore. (Tribunale di Pavia, sez. III, 24 febbraio 2022); e, forse “andando” ancora oltre: Trib. Milano 10 marzo 2023, n. 1899, per il quale “la contumacia di parte convenuta avvalora le ragioni di parte attrice, avendo la prima rinunciato a contestare le affermazioni avverse”. Orientamenti di merito e considerazioni tutte assolutamente condivisi dallo scrivente.
La quantificazione della domanda sotto il profilo restitutorio / risarcitorio, anche se vi sarebbe margine per ipotizzare (e poi dimostrare) un danno (emergente o da lucro cessante) è limitata alla richiesta di restituzione delle somme versate dal sig. (di cui – come detto – vi è prova); Pt_1
pertanto, essa appare meritevole di accoglimento senza ulteriore considerazione e/o valutazione.
__________________________________________
Le spese di lite vengono comunque allocate secondo il noto principio di soccombenza e liquidate ai sensi dei criteri parametrici oggi vigenti;
non solo in considerazione del valore della presente causa (che si colloca, sostanzialmente, leggermente al di sotto della media dello scaglione tra i
5.200,00= e i 26.000,00= euro), ma altresì della natura della controversia e della limitata attività di pagina 5 di 6 causa (a titolo esemplificativo, limitata fase di trattazione / istruttoria, con mancato espletamento istruttoria orale o disposizione di CTU…), la liquidazione verrà effettuata applicando i valori minimi dello scaglione parametrico di riferimento, ma senza alcuna riduzione, ovverosia in € 2.540,00= (di cui
€ 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre ad € 264,00= per esposti (spese vive ricavabili in atti, in particolare per CUIR + marca, con notifiche a mezzo pec), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- DICHIARA risolto il contratto sottoscritto in data 12 settembre 2023 dal signor Parte_1
ed il , per inadempimento di quest'ultimo; per l'effetto,
[...] Controparte_1
condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire al Controparte_1
signor l'importo di 15.000,00= euro (importo da quest'ultimo versato in data 19 Parte_1
settembre 2023).
- Condanna parte convenuta alla refusione delle spese legali di questo procedimento in favore della parte attrice, liquidando le stesse in € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria, ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre ad € 264,00= per esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA ove e come per legge dovute.
Novara lì 27 feb. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
pagina 6 di 6