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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 16/01/2026, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 519/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, RE
GALASSO GIOVANNI, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2187/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Equitalia Giustizia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 590/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0080242024 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7482/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 2187/2025 UI IA SP ha appellato la sentenza n. 590/2025 della
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, che ha accolto il ricorso proposto dall'Avv. Resistente_1 avverso l'invito al pagamento numero registro recupero crediti n.008024/2024 notificatogli in data 9.7.2024 relativo all'omesso pagamento di contributo unificato e marca da bollo connessi ad un procedimento iscritto al ruolo generale esecuzione c/o Tribunale di Santa Maria Capua Vetture NRGE 2288/2021.
A sostegno del ricorso di primo grado, l'Avv. Resistente_1 ha dedotto la nullità dell'avviso di liquidazione in quanto si tratterebbe di obbligazione giàˆ adempiuta in corso di causa mediante pagamento ed allegazione al fascicolo telematico della relativa quietanza.
La Corte di primo grado ha accolto il ricorso, osservando che "Il contributo unificato risulta essere stato correttamente pagato in data 9.03.2021 con Modello di Pagamento F23 il quale non riporta il numero di ruolo perché ricevuto solo successivamente all'iscrizione stessa. Il ricorrente ha già prodotto in sede di impugnativa, e successivamente con la specifica che riguarda solo ed unicamente la procedura in oggetto ed è dichiarato conforme all'originale che, peraltro, sarà esibito in sede di giudizio."
2.- Ha proposto appello UI IA SP per i seguenti motivi:
- motivazione illogica e contraddittoria sostenendo che la sentenza di primo grado non ha considerato adeguatamente l'identicità dei modelli F23 presentati nelle varie procedure esecutive, ignorando le normative vigenti sul pagamento del contributo unificato;
.- errore del Giudice di primo grado, che non ha considerato che, durante il periodo pandemico, il pagamento del contributo unificato doveva avvenire tramite sistemi telematici, escludendo l'uso di modelli F23 e marche da bollo, come chiarito dalla Circolare Ministeriale del 24.02.2022.
.- errore della sentenza di primo grado che non avrebbe considerato le conseguenze della perdita del contrassegno originale del contributo unificato, che richiederebbe un nuovo pagamento, ed avrebbe trascurato l'invito alla produzione dell'originale del modello F23, rimasto senza riscontro.
Si è costituito in giudizio il contribuente, che ha resistito ai motivi proposti con l'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da "Equitalia Giustizia S.p.A." avverso la sentenza n. 590/2025 della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Caserta, che ha accolto il ricorso del contribuente, è fondato e merita accoglimento.
1. Il pagamento del contributo unificato deve essere inequivocabilmente riconducibile al fascicolo processuale nel quale il pagamento è stato effettuato.
La mancata indicazione del numero di procedura esecutiva sul modello F23 non consente di associare il pagamento alla corretta procedura esecutiva.
Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7414/2019, che ha sottolineato come un pagamento senza la corretta identificazione della procedura giuridica possa generare incertezze nell'applicazione delle somme pagate.
L'art. 13 del DPR 115/2002 e la direttiva ministeriale del 19 settembre 2011 stabiliscono che il pagamento del contributo unificato deve essere effettuato dalla parte che introduce il giudizio e che tale pagamento deve essere riconducibile all'atto che dà origine al procedimento. La sentenza di primo grado non ha tenuto conto che, nel caso specifico, il pagamento effettuato dal difensore, sebbene regolare per quanto riguarda l'importo, non conteneva gli elementi identificativi necessari per associare il pagamento alla specifica procedura esecutiva, come richiesto dalla normativa vigente.
Nella specie, il Tribunale aveva inviato un invito alla produzione del modello F23 completo di numero di procedura ma il contribuente non aveva dato seguito a tale invito, non trasmettendo la documentazione richiesta.
La mancata allegazione della ricevuta di pagamento e della corretta identificazione della procedura ha generato l'impossibilità di riconoscere il pagamento. A tale riguardo, la Direzione Generale della Giustizia Civile, con nota pro 60374.0 del 29.03.2017, ha chiarito che l'omesso deposito del modello F23 o la sua incompletezza comportano l'avvio della procedura di recupero crediti.
2.- In relazione alla modalità di pagamento del contributo unificato, è fondamentale rilevare che, come chiarito dalla Circolare Ministeriale n. 00411271 del 24 febbraio 2022, dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre 2022 il pagamento del contributo unificato avrebbe dovuto essere effettuato esclusivamente tramite sistemi telematici. In tale periodo, non erano più consentiti il pagamento tramite F23 cartaceo né tramite marca da bollo fisica, come erroneamente indicato nella sentenza impugnata.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la sentenza di primo grado deve essere riformata, poiché il
Giudice non ha adeguatamente valutato l'incidenza della mancata produzione della documentazione corretta e l'impossibilità di associare il pagamento al fascicolo processuale.
P.Q.M.
IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO DICHIARA LEGITTIMO L'OPPOSTO AVVISO DI PAGAMENTO E
CONDANNA L'APPELLATO ALLE SPESE DETERMINATE IN EURO 100,00 PER GRADO OLTRE
ACCESSORI SE DOVUTI.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, RE
GALASSO GIOVANNI, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2187/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Equitalia Giustizia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 590/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0080242024 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7482/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 2187/2025 UI IA SP ha appellato la sentenza n. 590/2025 della
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, che ha accolto il ricorso proposto dall'Avv. Resistente_1 avverso l'invito al pagamento numero registro recupero crediti n.008024/2024 notificatogli in data 9.7.2024 relativo all'omesso pagamento di contributo unificato e marca da bollo connessi ad un procedimento iscritto al ruolo generale esecuzione c/o Tribunale di Santa Maria Capua Vetture NRGE 2288/2021.
A sostegno del ricorso di primo grado, l'Avv. Resistente_1 ha dedotto la nullità dell'avviso di liquidazione in quanto si tratterebbe di obbligazione giàˆ adempiuta in corso di causa mediante pagamento ed allegazione al fascicolo telematico della relativa quietanza.
La Corte di primo grado ha accolto il ricorso, osservando che "Il contributo unificato risulta essere stato correttamente pagato in data 9.03.2021 con Modello di Pagamento F23 il quale non riporta il numero di ruolo perché ricevuto solo successivamente all'iscrizione stessa. Il ricorrente ha già prodotto in sede di impugnativa, e successivamente con la specifica che riguarda solo ed unicamente la procedura in oggetto ed è dichiarato conforme all'originale che, peraltro, sarà esibito in sede di giudizio."
2.- Ha proposto appello UI IA SP per i seguenti motivi:
- motivazione illogica e contraddittoria sostenendo che la sentenza di primo grado non ha considerato adeguatamente l'identicità dei modelli F23 presentati nelle varie procedure esecutive, ignorando le normative vigenti sul pagamento del contributo unificato;
.- errore del Giudice di primo grado, che non ha considerato che, durante il periodo pandemico, il pagamento del contributo unificato doveva avvenire tramite sistemi telematici, escludendo l'uso di modelli F23 e marche da bollo, come chiarito dalla Circolare Ministeriale del 24.02.2022.
.- errore della sentenza di primo grado che non avrebbe considerato le conseguenze della perdita del contrassegno originale del contributo unificato, che richiederebbe un nuovo pagamento, ed avrebbe trascurato l'invito alla produzione dell'originale del modello F23, rimasto senza riscontro.
Si è costituito in giudizio il contribuente, che ha resistito ai motivi proposti con l'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da "Equitalia Giustizia S.p.A." avverso la sentenza n. 590/2025 della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Caserta, che ha accolto il ricorso del contribuente, è fondato e merita accoglimento.
1. Il pagamento del contributo unificato deve essere inequivocabilmente riconducibile al fascicolo processuale nel quale il pagamento è stato effettuato.
La mancata indicazione del numero di procedura esecutiva sul modello F23 non consente di associare il pagamento alla corretta procedura esecutiva.
Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7414/2019, che ha sottolineato come un pagamento senza la corretta identificazione della procedura giuridica possa generare incertezze nell'applicazione delle somme pagate.
L'art. 13 del DPR 115/2002 e la direttiva ministeriale del 19 settembre 2011 stabiliscono che il pagamento del contributo unificato deve essere effettuato dalla parte che introduce il giudizio e che tale pagamento deve essere riconducibile all'atto che dà origine al procedimento. La sentenza di primo grado non ha tenuto conto che, nel caso specifico, il pagamento effettuato dal difensore, sebbene regolare per quanto riguarda l'importo, non conteneva gli elementi identificativi necessari per associare il pagamento alla specifica procedura esecutiva, come richiesto dalla normativa vigente.
Nella specie, il Tribunale aveva inviato un invito alla produzione del modello F23 completo di numero di procedura ma il contribuente non aveva dato seguito a tale invito, non trasmettendo la documentazione richiesta.
La mancata allegazione della ricevuta di pagamento e della corretta identificazione della procedura ha generato l'impossibilità di riconoscere il pagamento. A tale riguardo, la Direzione Generale della Giustizia Civile, con nota pro 60374.0 del 29.03.2017, ha chiarito che l'omesso deposito del modello F23 o la sua incompletezza comportano l'avvio della procedura di recupero crediti.
2.- In relazione alla modalità di pagamento del contributo unificato, è fondamentale rilevare che, come chiarito dalla Circolare Ministeriale n. 00411271 del 24 febbraio 2022, dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre 2022 il pagamento del contributo unificato avrebbe dovuto essere effettuato esclusivamente tramite sistemi telematici. In tale periodo, non erano più consentiti il pagamento tramite F23 cartaceo né tramite marca da bollo fisica, come erroneamente indicato nella sentenza impugnata.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la sentenza di primo grado deve essere riformata, poiché il
Giudice non ha adeguatamente valutato l'incidenza della mancata produzione della documentazione corretta e l'impossibilità di associare il pagamento al fascicolo processuale.
P.Q.M.
IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO DICHIARA LEGITTIMO L'OPPOSTO AVVISO DI PAGAMENTO E
CONDANNA L'APPELLATO ALLE SPESE DETERMINATE IN EURO 100,00 PER GRADO OLTRE
ACCESSORI SE DOVUTI.