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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/11/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 679/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
IO AU Presidente
Roberto Vignati Consigliere
AU RT Consigliere rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 5782/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 27.12.2024, est. Colosimo, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Cazzato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, via
IO RB n. 1
Appellante
ONro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Mostacchi ed CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore in Milano, Via Savarè n.1 (Ufficio Legale dell' ) CP_1
Appellato
E contro
(C.F. ), rappresentata e ONroparte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. Dante Daniele Buizza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Gramsci n. 30
Appellata in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per Parte_1
“Riformare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Milano in data
27.12.2024 - n. R.G. 7738/2024, siccome erronea in forza dei motivi esposti;
Accertare la nullità della notificazione di tutti i tre atti di intimazione specificatamente contestati al punto 1), per violazione dell'art. 60 comma 1 lett. b-bis e falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c., vista la mancata prova circa la spedizione della raccomandata informativa;
Per l'effetto accertare e dichiarare la maturazione dei termini di prescrizione delle somme sottese all'atto opposto, siccome dal 2010/2011/2012 e per il quinquennio successivo l'ente di riscossione non ha dimostrato, dedotto o provato alcun atto interruttivo”;
per : CP_1
“in via principale, confermare integralmente la sentenza n. 5782/2024 del Tribunale di
Milano Sezione Lavoro. in subordine, in via preliminare e/o pregiudiziale,
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
- dichiarare inammissibile in quanto tardiva ex art.617 cpc l'opposizione all'intimazione di pagamento opposta;
- dichiarare inammissibile l'avversa opposizione e tutte le avverse eccezioni in quanto tardive ex artt.617 e 618 c.p.c. e 24 D.Lgs.46/99.
In subordine, nel merito rigettare l'avversa opposizione e tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto, condannando in ogni caso l'appellante, , al pagamento degli Parte_1 importi azionati con le cartelle opposte o di quelli diversi accertati come dovuti in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi sino al saldo.
In ogni caso, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”;
per CP_3
“Rigettare l'appello in quanto infondato per tutti i motivi spiegati nella costituzione, dichiarando inammissibile in quanto fatto non nuovo e comunque infondato il motivo
d'appello che invoca l'annullamento di diritto dei titoli e ruoli sottesi per silenzio
pag. 2/12 assenso ex art. 1 comma 539-540 L. n. 228/2012, con conferma della sentenza impugnata
Con vittoria di spese di lite, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 5782 del 2024 il Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 06820249019422429000 (notificata in data 31 maggio 2024) proposta da nei confronti di e intimazione con Parte_1 CP_1 CP_3 la quale era stato richiesto a il pagamento delle somme portate dalle cartelle di Pt_1 pagamento n. 06820100498450329000, n. 06820110036096562000 e n.
06820120135866642000, per complessivi €503.651,65.
Con la propria opposizione avanti al Tribunale aveva eccepito: Pt_1 la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica degli atti prodromici;
la nullità dell'atto di intimazione per difetto di motivazione;
la violazione del nuovo Statuto del ONribuente;
l'omessa indicazione delle modalità di calcolo della somma pretesa e degli interessi moratori;
l'erroneo calcolo degli interessi di mora;
l'intervenuta prescrizione quinquennale e la decadenza dal potere impositivo di
CP_3
Il Tribunale ha ritenuto infondata l'opposizione così motivando: «2. Le contestazioni inerenti forma e contenuto dell'intimazione di pagamento sono prive di pregio. L'atto qui opposto risulta pienamente conforme al disposto di cui all'art. 50
D.P.R. 602/1973 e alle indicazioni di cui al correlato Decreto Ministeriale, riportando causale, importo, puntuale indicazione delle cartelle esattoriali presupposte, nonché inequivoca intimazione ad adempiere. (…) 3. L'opponente contesta la ritualità delle notificazioni dei titoli presupposti all'intimazione di pagamento qui opposta. La doglianza è infondata. Come risulta dalla documentazione di causa, le cartelle esattoriali n. 06820100498450329000, n. 06820110036096562000 e n.
06820120135866642000 sono state, tutte, ritualmente notificate a mezzo del servizio pag. 3/12 postale. In particolare, la cartella esattoriale n. 06820100498450329000 è stata notificata in data 3 agosto 2010 a mezzo raccomandata 67042781624-4 (doc. 1, ON fascicolo ); la cartella esattoriale n. 06820110036096562000 è stata notificata in ON data 8 marzo 2011 a mezzo raccomandata n. 67057564257-8 (doc. 2, fascicolo ); la cartella esattoriale n. 06820120135866642000 è stata notificata in data 16 aprile ON 2012 a mezzo raccomandata n. 67090723269-1 (doc. 3, fascicolo ). (…).
[...]
a eccepito l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa. L'eccezione è Pt_1 infondata, posto che ha provato la ONroparte_2 notificazione di plurimi atti interruttivi della prescrizione.
4.1. In primo luogo,
l'opponente è stato destinatario della notificazione delle intimazioni di pagamento n.
068201390052081101 e n. 068201390052081102, notificate entrambe in data 28 ON ottobre 2013 (docc. 4, fascicolo ). In sede di discussione, la difesa attorea ha eccepito la nullità delle suddette notificazioni in ragione del mancato invio della raccomandata informativa, ma l'eccezione è infondata. Senz'altro vero, come sostenuto da che le suddette notificazioni sono state effettuate ai sensi dell'art. 60 Parte_1
D.P.R. 600/1973, a mente del quale “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli pag. 4/12 avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell' ; e) quando nel ONroparte_2
Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano;
salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli articoli 142,143,146,150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano…”. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, nel caso di specie, la notificazione non è stata effettuata al “custode” ai sensi dell'art. 139, co. 3-4, ON c.p.c., bensì al “custode incaricato di ricevere la notifica” (cfr. doc. 4, fascicolo )
e, dunque, nel solco della previsione di cui all'art. 139, co. 2, c.p.c. in quanto soggetto specificamente “incaricato di ricevere la notificazione”. D'altronde, qualora il custode si dichiari incaricato dal destinatario di ricevere le notificazioni, e della circostanza si dà atto nella relata di notifica, ricorre una presunzione legale – iuris tantum – della qualità dichiarata che può essere vinta solo con una rigorosa prova contraria della quale il solo destinatario risulta onerato e che, nel caso di specie, non è stata fornita
(ex multis, Cass. Civ., Sez. V, 2 gennaio 2024, n. 53; Cass. Civ., Sez. III, 24 novembre
2005, n. 24798; Cass. Civ., Sez. I, 14 aprile 2005, n. 7827). Ricorrendo le suddette circostanze, deve escludersi che – nel caso qui in esame – vi fosse la necessità dell'invio di una raccomandata informativa, con la conseguenza che le suddette notificazioni – che concernono, tra l'altro, proprio le cartelle esattoriali n. ON 06820100498450329000 e n. 06820110036096562000 (cfr. docc. 4, fascicolo ) – pag. 5/12 risultano essersi perfezionate. (…) 4.2. è stato, poi, destinatario – in data Parte_1
14 febbraio 2016 – della notificazione dell'intimazione di pagamento n.
06820169034772833 relativa, tra le altre, alle cartelle esattoriali n.
06820100498450329000, n. 06820110036096562000 e n. 06820120135866642000 ON (doc. 5, fascicolo ). Ancora, ha ricevuto la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 06820189015165361000 – in data 8 giugno 2018 – relativa, una volta ancora, anche alle cartelle esattoriali n. 06820100498450329000, n. ON 06820110036096562000 e n. 06820120135866642000 (doc. 6, fascicolo ); così come ha ricevuto – in data 7 maggio 2019, sempre in relazione anche alle tre cartelle esattoriali di cui qui si discute – l'intimazione di pagamento n. 0682019900967794000 ON (doc. 7, fascicolo ). Infine, prima del titolo qui opposto, è stato destinatario – in data 17 maggio 2022 – della notificazione dell'intimazione di pagamento n.
06820229012539453000 emessa, anch'essa, in relazione alle cartelle esattoriali n.
06820100498450329000, n. 06820110036096562000 e n. 06820120135866642000 ON (doc. 8, fascicolo ). * 4.3.
Considerato che
l'intimazione di pagamento qui opposta
è stata notificata in data 31 maggio 2024, è evidente che nessuna decadenza e/o prescrizione può esser medio tempore maturata».
Il Tribunale ha poi disatteso i rilievi concernenti la mancata applicazione dello
Statuto del ONribuente, destinato a trovare applicazione nel solo ambito tributario propriamente inteso, nonché l'eccezione relativa al computo degli interessi di mora, effettuato dagli enti preposti in conformità al disposto dell'art. 30 del d.lgs. n. 46/1999.
***
Con ricorso depositato in data 27.6.2025 ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza indicata in epigrafe.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'errata interpretazione dell'art. 60 comma 1 lett. b-bis d.p.r. n.600/73 da parte del Tribunale in quanto, pur avendo il primo giudice affermato che la notificazione delle intimazioni n.
068201390052081101 – 068201390052081102 e n. 06820169034772833 era stata effettuata ai sensi dell'art. 60 D.P.R. 600/1973, di tale norma il Tribunale non aveva fatto corretta applicazione.
pag. 6/12 Invero, alla luce della documentazione prodotta in primo grado, l'ente di riscossione non aveva provato la correttezza delle notificazioni degli atti interruttivi, notificazioni al contrario eseguite in violazione della procedura prevista dall'art. 60 citato.
Avendo le notifiche ad oggetto atti notificati direttamente dagli “addetti della riscossione”, per espressa previsione dell'ultimo comma dell'art. 26 d.p.r. n.602/73 (che rimanda all'art. 60 d.p.r. n.600/1973), ai fini della validità della notifica e in osservanza dell'art. 60 comma 1 lettera b-bis d.p.r. n. 600/73, l'ente di riscossione, consegnato l'atto al portiere dello stabile, avrebbe dovuto provare la spedizione a della Pt_1 raccomandata informativa successiva, destinata ad avvisarlo che la notificazione era stata consegnata nelle mani di soggetto terzo.
Inoltre, il primo giudice avrebbe reso un'interpretazione erronea della disciplina affermando che, se il custode che riceve materialmente l'atto è “incaricato” di ricevere la notifica, si applica la disposizione dell'art. 139, co. 2, c.p.c. e non i commi 3 e 4.
Tuttavia, dalla lettura del secondo comma dell'art. 139 c.p.c. si evince che la disposizione regolamenta la sola evenienza in cui la notifica sia consegnata a persona di famiglia o addetto alla casa/ufficio e non al portiere, per cui i commi 3 e 4 impongono che venga spedita e comunicata la raccomandata informativa all'originario destinatario dell'atto.
Per altro aspetto, ad avviso dell'appellante l'errore di valutazione commesso dal
Tribunale emerge anche dal fatto che alle notificazioni in parola, eseguite ai sensi dell'art. 60 citato, era applicabile esclusivamente la disciplina speciale del DPR
600/1973, che nulla prevede la qualifica di presunto incaricato alla ricezione della posta da parte del custode, disponendo invece che ogniqualvolta la notifica sia consegnata a soggetto diverso dal destinatario è sempre necessario provare la corretta spedizione della raccomandata informativa.
Con il secondo motivo di gravame, conseguente al primo, ha evidenziato Pt_1 che, una volta acclarata l'omessa notificazione degli atti interruttivi, il Tribunale avrebbe dovuto avvedersi che era decorso oltre un quinquennio dalla data di notifica delle cartelle esattoriali prima del sopraggiungere del successivo atto interruttivo della pag. 7/12 prescrizione, risalente al giugno 2018, con conseguente estinzione delle pretese creditorie oggetto di causa.
Con il terzo motivo di appello ha sottolineato che solo successivamente Pt_1 alla celebrazione dell'udienza di discussione in primo grado dinanzi al Tribunale di
Milano in data 19.12.2024 era spirato il duecentoventesimo giorno dalla trasmissione dell'istanza di sospensione legale della riscossione relativa all'intimazione di pagamento opposta n. 06820249019422429000. Tale istanza era stata infatti presentata dal medesimo in data 25.6.2024 ai sensi dell'art. 1, commi 537-544 della legge n. Pt_1
228/2012 e, in assenza di riscontro da parte dell'ufficio competente, doveva ritenersi formato il silenzio- assenso, con conseguente annullamento del credito portato dai titoli cui l'istanza si riferiva.
***
L' si è costituito per il gravame con ONroparte_5 memoria difensiva depositata in data 15.10.2025, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
***
Con memoria difensiva depositata in data 15.10.2025 si è costituita per il gravame contestando la fondatezza ONroparte_2 dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
***
All'udienza del 30.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
***
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Deve essere disatteso il primo motivo di appello, con cui critica la Pt_1 decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto rituali le notificazioni delle intimazioni n. 068201390052081101, n. 068201390052081202 e n.
06820169034772833 ed ha quindi ricollegato ad esse la produzione di effetto interruttivo della prescrizione contestato dall'appellante.
Nella prospettiva del gravame, una volta affermato che dette notificazioni erano state effettuate ex art. 60 DPR n. 600/1973, il primo giudice avrebbe dovuto concludere pag. 8/12 per la necessità dell'invio di una ulteriore raccomandata informativa, atteso che pacificamente le raccomandate contenenti le intimazioni di pagamento erano state consegnate (non personalmente al destinatario, bensì) al portiere dello stabile.
La tesi è infondata, per una pluralità di ragioni ciascuna autonomamente idonea a sorreggere la conferma del capo di sentenza impugnata.
Le relate di notifica delle prime due intimazioni sono state depositate da CP_3 al doc. n. 4 del proprio fascicolo: trattasi delle intimazioni di pagamento n.
068201390052081101 e n. 068201390052081202, notificate in data 28.10.2013.
E' sufficiente esaminare le relate prodotte al documento 4 per avvedersi che i plichi relativi- indirizzati a , Piazza Diocleziano 2, Milano- sono stati Parte_1 consegnati dall'ufficiale notificatore a custode incaricato di ricevere la Persona_1 notifica”.
L'ufficiale notificatore, con annotazione appositamente manoscritta sul modulo, ha precisato quindi che il consegnatario dell'atto non era semplicemente il portiere dello stabile presso cui il destinatario aveva il domicilio fiscale, bensì un soggetto, nominativamente indicato, che si è qualificato come custode avente quale specifico incarico quello di ritirare eventuali notificazioni indirizzate a Pt_1
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha ricondotto la fattispecie notificatoria documentata dalle relate prodotte al doc. 4 a quella di cui all'art. 139, secondo comma,
c.p.c., concludendo per la superfluità della spedizione di una ulteriore raccomandata informativa al destinatario.
In secondo luogo, e con ordine di argomentazioni autonomamente idoneo a sorreggere la decisione, va evidenziato che dalle medesime relate di notifica oggetto di esame risulta – con attestazione che fa piena prova sino a querela di falso- che la spedizione della raccomandata informativa sia stata comunque effettuata.
Nella colonna del modulo della relata che l'ufficiale notificante ha compilato e sottoscritto in data 28.10.2013 risulta apposta, subito al di sotto della sottoscrizione del consegnatario, la dicitura “della consegna ho informato il destinatario con raccomandata”: annotazione che non risulta cancellata e che quindi l'ufficiale notificante ha fatto propria. tale rilievo vale anche per la relata di notifica dell'intimazione n. 06820169034772833, eseguita il 14.12.2016 e prodotta al pag. 9/12 documento 5 anch'essa correttamente considerata dal Tribunale ai fini CP_3 dell'interruzione della prescrizione.
L'avvenuta spedizione della raccomandata informativa è provata quindi dall'attestazione dell'ufficiale notificante e, come noto, detta attestazione fa piena prova fino a querela di falso (per la sufficienza della raccomandata semplice nelle ipotesi in cui essa sia necessaria ex art. 60 DPR 600/1973 cfr. Cass. 27/01/2022, n. 2377).
Del resto, nello stesso documento 4, con riferimento alle prime due intimazioni, ha anche prodotto copia della raccomandata informativa indirizzata a CP_3 Pt_1
al medesimo indirizzo di Milano Piazza Dioclezano n. 2, Milano ed
[...] esplicitamente riferita ai due avvisi di cui si discute, raccomandata il cui testo recita:
“dati identificativi dell'atto avvisi 068201390052081202-1101 – avviso di notizia di avvenuta notifica- ai sensi dell'art. 60 del DPR 29.9.1973 n. 600 e dell'art. 26 DPR
29.9,1973 n. 602, Le comunichiamo che in data 28.10.2013 il nostro ufficiale della riscossione sig. ha provveduto a notificare presso il suo domicilio fiscale l'atto Pt_2 sipra indicato in busta chiusa e sigillata a mani del sig. qualificatosi Persona_1 custore, che ha sottoscritto la relata di notifica”.
Infine, ed in terzo luogo, va poi evidenziato che in questa sede le due intimazioni di pagamento di cui si discute (doc. 4 e 5 fascicolo assumono rilievo ai fini CP_3 dell'eventuale effetto interruttivo del termine prescrizionale da esse spiegato;
effetto per cui è comunque sufficiente che gli atti siano pervenuti al domicilio del destinatario, come pacificamente accaduto nel caso di specie (cfr. il principio espresso da Cass.
20/04/2023 n. 10739, ritenuto applicabile anche al caso di specie: “L'invalidità della notificazione della cartella esclude la sua idoneità a fungere da precetto prodromico alla riscossione coattiva, ma non la sua attitudine, per contenuto e forma, a integrare
(sotto il profilo sostanziale) un'intimazione di pagamento, che, se pervenuta in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, è idonea a determinare l'applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, quindi, a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.”).
pag. 10/12 Dall'infondatezza del primo motivo di appello consegue il rigetto del secondo, posto che correttamente il Tribunale ha escluso, in forza degli atti interruttivi esaminati, che fosse utilmente decorso
Parimenti infondato è il terzo motivo di appello.
Dal documento 5 fascicolo appellante risulta che in data 24.6.2024, ha Pt_1 presentato ad un'istanza per la sospensione legale della riscossione ai sensi CP_3 dell'art. 1 commi 537-544 della legge n. 228/2012.
Di tale istanza non ha fatto menzione alcuna nel corso del giudizio di Pt_1 primo grado.
In ogni caso, va considerato che l'art. 1, comma 537, della legge n.228/2012 prevede che “… a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione, anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento
o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso (…)''.
L'istanza presentata da in data 24.6.2024 risulta quindi irrimediabilmente Pt_1 tardiva, considerato che l'intimazione n. 06820249019422429000 (notificata in data 31 maggio 2024) non era certo il primo atto di riscossione compiuto con riguardo ai crediti oggetto di causa (essendo stata preceduta dalla notifica delle cartelle di pagamento e di reiterati altri atti di intimazione di pagamento).
Tra l'altro, ed in ogni caso, va pure considerato che, diversamente da quanto opinato dall'appellante “la presentazione della domanda di sospensione, ai sensi dell'art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012, in assenza di risposta dell CP_2
entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 dello stesso art. 1, come
[...] modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, non determina l'annullamento di diritto del ruolo nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, ovvero quando i motivi posti a fondamento dell'istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria, ai pag. 11/12 sensi delle lettere da a) a f) del suddetto comma 538 e, a tal fine, va valutata anche una risposta tardiva da parte dell'Amministrazione finanziaria” (Cass. 2/12/2024, n.30841).
***
Per queste ragioni, ogni altro motivo di gravame assorbito, l'appello avverso la sentenza n. 5782/2024 del Tribunale di Milano deve essere respinto.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'attività processuale concretamente svolta, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in euro 5.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuna parte appellata, con distrazione a favore del difensore di
, che ne ha fatto richiesta. ONroparte_2
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 5782/2024 del Tribunale di Milano;
condanna a rifondere ad ed Parte_1 CP_1 ONroparte_2
le spese di lite del grado, liquidate in euro 5.000,00, oltre accessori di
[...] legge, per ciascuna parte appellata e con distrazione a favore del difensore di
[...]
; ONroparte_2 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 30/10/2025
Il Presidente Il Consigliere est.
IO AU AU RT
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 679/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
IO AU Presidente
Roberto Vignati Consigliere
AU RT Consigliere rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 5782/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 27.12.2024, est. Colosimo, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Cazzato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, via
IO RB n. 1
Appellante
ONro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Mostacchi ed CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore in Milano, Via Savarè n.1 (Ufficio Legale dell' ) CP_1
Appellato
E contro
(C.F. ), rappresentata e ONroparte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. Dante Daniele Buizza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Gramsci n. 30
Appellata in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per Parte_1
“Riformare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Milano in data
27.12.2024 - n. R.G. 7738/2024, siccome erronea in forza dei motivi esposti;
Accertare la nullità della notificazione di tutti i tre atti di intimazione specificatamente contestati al punto 1), per violazione dell'art. 60 comma 1 lett. b-bis e falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c., vista la mancata prova circa la spedizione della raccomandata informativa;
Per l'effetto accertare e dichiarare la maturazione dei termini di prescrizione delle somme sottese all'atto opposto, siccome dal 2010/2011/2012 e per il quinquennio successivo l'ente di riscossione non ha dimostrato, dedotto o provato alcun atto interruttivo”;
per : CP_1
“in via principale, confermare integralmente la sentenza n. 5782/2024 del Tribunale di
Milano Sezione Lavoro. in subordine, in via preliminare e/o pregiudiziale,
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
- dichiarare inammissibile in quanto tardiva ex art.617 cpc l'opposizione all'intimazione di pagamento opposta;
- dichiarare inammissibile l'avversa opposizione e tutte le avverse eccezioni in quanto tardive ex artt.617 e 618 c.p.c. e 24 D.Lgs.46/99.
In subordine, nel merito rigettare l'avversa opposizione e tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto, condannando in ogni caso l'appellante, , al pagamento degli Parte_1 importi azionati con le cartelle opposte o di quelli diversi accertati come dovuti in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi sino al saldo.
In ogni caso, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”;
per CP_3
“Rigettare l'appello in quanto infondato per tutti i motivi spiegati nella costituzione, dichiarando inammissibile in quanto fatto non nuovo e comunque infondato il motivo
d'appello che invoca l'annullamento di diritto dei titoli e ruoli sottesi per silenzio
pag. 2/12 assenso ex art. 1 comma 539-540 L. n. 228/2012, con conferma della sentenza impugnata
Con vittoria di spese di lite, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 5782 del 2024 il Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 06820249019422429000 (notificata in data 31 maggio 2024) proposta da nei confronti di e intimazione con Parte_1 CP_1 CP_3 la quale era stato richiesto a il pagamento delle somme portate dalle cartelle di Pt_1 pagamento n. 06820100498450329000, n. 06820110036096562000 e n.
06820120135866642000, per complessivi €503.651,65.
Con la propria opposizione avanti al Tribunale aveva eccepito: Pt_1 la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica degli atti prodromici;
la nullità dell'atto di intimazione per difetto di motivazione;
la violazione del nuovo Statuto del ONribuente;
l'omessa indicazione delle modalità di calcolo della somma pretesa e degli interessi moratori;
l'erroneo calcolo degli interessi di mora;
l'intervenuta prescrizione quinquennale e la decadenza dal potere impositivo di
CP_3
Il Tribunale ha ritenuto infondata l'opposizione così motivando: «2. Le contestazioni inerenti forma e contenuto dell'intimazione di pagamento sono prive di pregio. L'atto qui opposto risulta pienamente conforme al disposto di cui all'art. 50
D.P.R. 602/1973 e alle indicazioni di cui al correlato Decreto Ministeriale, riportando causale, importo, puntuale indicazione delle cartelle esattoriali presupposte, nonché inequivoca intimazione ad adempiere. (…) 3. L'opponente contesta la ritualità delle notificazioni dei titoli presupposti all'intimazione di pagamento qui opposta. La doglianza è infondata. Come risulta dalla documentazione di causa, le cartelle esattoriali n. 06820100498450329000, n. 06820110036096562000 e n.
06820120135866642000 sono state, tutte, ritualmente notificate a mezzo del servizio pag. 3/12 postale. In particolare, la cartella esattoriale n. 06820100498450329000 è stata notificata in data 3 agosto 2010 a mezzo raccomandata 67042781624-4 (doc. 1, ON fascicolo ); la cartella esattoriale n. 06820110036096562000 è stata notificata in ON data 8 marzo 2011 a mezzo raccomandata n. 67057564257-8 (doc. 2, fascicolo ); la cartella esattoriale n. 06820120135866642000 è stata notificata in data 16 aprile ON 2012 a mezzo raccomandata n. 67090723269-1 (doc. 3, fascicolo ). (…).
[...]
a eccepito l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa. L'eccezione è Pt_1 infondata, posto che ha provato la ONroparte_2 notificazione di plurimi atti interruttivi della prescrizione.
4.1. In primo luogo,
l'opponente è stato destinatario della notificazione delle intimazioni di pagamento n.
068201390052081101 e n. 068201390052081102, notificate entrambe in data 28 ON ottobre 2013 (docc. 4, fascicolo ). In sede di discussione, la difesa attorea ha eccepito la nullità delle suddette notificazioni in ragione del mancato invio della raccomandata informativa, ma l'eccezione è infondata. Senz'altro vero, come sostenuto da che le suddette notificazioni sono state effettuate ai sensi dell'art. 60 Parte_1
D.P.R. 600/1973, a mente del quale “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli pag. 4/12 avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell' ; e) quando nel ONroparte_2
Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano;
salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli articoli 142,143,146,150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano…”. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, nel caso di specie, la notificazione non è stata effettuata al “custode” ai sensi dell'art. 139, co. 3-4, ON c.p.c., bensì al “custode incaricato di ricevere la notifica” (cfr. doc. 4, fascicolo )
e, dunque, nel solco della previsione di cui all'art. 139, co. 2, c.p.c. in quanto soggetto specificamente “incaricato di ricevere la notificazione”. D'altronde, qualora il custode si dichiari incaricato dal destinatario di ricevere le notificazioni, e della circostanza si dà atto nella relata di notifica, ricorre una presunzione legale – iuris tantum – della qualità dichiarata che può essere vinta solo con una rigorosa prova contraria della quale il solo destinatario risulta onerato e che, nel caso di specie, non è stata fornita
(ex multis, Cass. Civ., Sez. V, 2 gennaio 2024, n. 53; Cass. Civ., Sez. III, 24 novembre
2005, n. 24798; Cass. Civ., Sez. I, 14 aprile 2005, n. 7827). Ricorrendo le suddette circostanze, deve escludersi che – nel caso qui in esame – vi fosse la necessità dell'invio di una raccomandata informativa, con la conseguenza che le suddette notificazioni – che concernono, tra l'altro, proprio le cartelle esattoriali n. ON 06820100498450329000 e n. 06820110036096562000 (cfr. docc. 4, fascicolo ) – pag. 5/12 risultano essersi perfezionate. (…) 4.2. è stato, poi, destinatario – in data Parte_1
14 febbraio 2016 – della notificazione dell'intimazione di pagamento n.
06820169034772833 relativa, tra le altre, alle cartelle esattoriali n.
06820100498450329000, n. 06820110036096562000 e n. 06820120135866642000 ON (doc. 5, fascicolo ). Ancora, ha ricevuto la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 06820189015165361000 – in data 8 giugno 2018 – relativa, una volta ancora, anche alle cartelle esattoriali n. 06820100498450329000, n. ON 06820110036096562000 e n. 06820120135866642000 (doc. 6, fascicolo ); così come ha ricevuto – in data 7 maggio 2019, sempre in relazione anche alle tre cartelle esattoriali di cui qui si discute – l'intimazione di pagamento n. 0682019900967794000 ON (doc. 7, fascicolo ). Infine, prima del titolo qui opposto, è stato destinatario – in data 17 maggio 2022 – della notificazione dell'intimazione di pagamento n.
06820229012539453000 emessa, anch'essa, in relazione alle cartelle esattoriali n.
06820100498450329000, n. 06820110036096562000 e n. 06820120135866642000 ON (doc. 8, fascicolo ). * 4.3.
Considerato che
l'intimazione di pagamento qui opposta
è stata notificata in data 31 maggio 2024, è evidente che nessuna decadenza e/o prescrizione può esser medio tempore maturata».
Il Tribunale ha poi disatteso i rilievi concernenti la mancata applicazione dello
Statuto del ONribuente, destinato a trovare applicazione nel solo ambito tributario propriamente inteso, nonché l'eccezione relativa al computo degli interessi di mora, effettuato dagli enti preposti in conformità al disposto dell'art. 30 del d.lgs. n. 46/1999.
***
Con ricorso depositato in data 27.6.2025 ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza indicata in epigrafe.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'errata interpretazione dell'art. 60 comma 1 lett. b-bis d.p.r. n.600/73 da parte del Tribunale in quanto, pur avendo il primo giudice affermato che la notificazione delle intimazioni n.
068201390052081101 – 068201390052081102 e n. 06820169034772833 era stata effettuata ai sensi dell'art. 60 D.P.R. 600/1973, di tale norma il Tribunale non aveva fatto corretta applicazione.
pag. 6/12 Invero, alla luce della documentazione prodotta in primo grado, l'ente di riscossione non aveva provato la correttezza delle notificazioni degli atti interruttivi, notificazioni al contrario eseguite in violazione della procedura prevista dall'art. 60 citato.
Avendo le notifiche ad oggetto atti notificati direttamente dagli “addetti della riscossione”, per espressa previsione dell'ultimo comma dell'art. 26 d.p.r. n.602/73 (che rimanda all'art. 60 d.p.r. n.600/1973), ai fini della validità della notifica e in osservanza dell'art. 60 comma 1 lettera b-bis d.p.r. n. 600/73, l'ente di riscossione, consegnato l'atto al portiere dello stabile, avrebbe dovuto provare la spedizione a della Pt_1 raccomandata informativa successiva, destinata ad avvisarlo che la notificazione era stata consegnata nelle mani di soggetto terzo.
Inoltre, il primo giudice avrebbe reso un'interpretazione erronea della disciplina affermando che, se il custode che riceve materialmente l'atto è “incaricato” di ricevere la notifica, si applica la disposizione dell'art. 139, co. 2, c.p.c. e non i commi 3 e 4.
Tuttavia, dalla lettura del secondo comma dell'art. 139 c.p.c. si evince che la disposizione regolamenta la sola evenienza in cui la notifica sia consegnata a persona di famiglia o addetto alla casa/ufficio e non al portiere, per cui i commi 3 e 4 impongono che venga spedita e comunicata la raccomandata informativa all'originario destinatario dell'atto.
Per altro aspetto, ad avviso dell'appellante l'errore di valutazione commesso dal
Tribunale emerge anche dal fatto che alle notificazioni in parola, eseguite ai sensi dell'art. 60 citato, era applicabile esclusivamente la disciplina speciale del DPR
600/1973, che nulla prevede la qualifica di presunto incaricato alla ricezione della posta da parte del custode, disponendo invece che ogniqualvolta la notifica sia consegnata a soggetto diverso dal destinatario è sempre necessario provare la corretta spedizione della raccomandata informativa.
Con il secondo motivo di gravame, conseguente al primo, ha evidenziato Pt_1 che, una volta acclarata l'omessa notificazione degli atti interruttivi, il Tribunale avrebbe dovuto avvedersi che era decorso oltre un quinquennio dalla data di notifica delle cartelle esattoriali prima del sopraggiungere del successivo atto interruttivo della pag. 7/12 prescrizione, risalente al giugno 2018, con conseguente estinzione delle pretese creditorie oggetto di causa.
Con il terzo motivo di appello ha sottolineato che solo successivamente Pt_1 alla celebrazione dell'udienza di discussione in primo grado dinanzi al Tribunale di
Milano in data 19.12.2024 era spirato il duecentoventesimo giorno dalla trasmissione dell'istanza di sospensione legale della riscossione relativa all'intimazione di pagamento opposta n. 06820249019422429000. Tale istanza era stata infatti presentata dal medesimo in data 25.6.2024 ai sensi dell'art. 1, commi 537-544 della legge n. Pt_1
228/2012 e, in assenza di riscontro da parte dell'ufficio competente, doveva ritenersi formato il silenzio- assenso, con conseguente annullamento del credito portato dai titoli cui l'istanza si riferiva.
***
L' si è costituito per il gravame con ONroparte_5 memoria difensiva depositata in data 15.10.2025, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
***
Con memoria difensiva depositata in data 15.10.2025 si è costituita per il gravame contestando la fondatezza ONroparte_2 dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
***
All'udienza del 30.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
***
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Deve essere disatteso il primo motivo di appello, con cui critica la Pt_1 decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto rituali le notificazioni delle intimazioni n. 068201390052081101, n. 068201390052081202 e n.
06820169034772833 ed ha quindi ricollegato ad esse la produzione di effetto interruttivo della prescrizione contestato dall'appellante.
Nella prospettiva del gravame, una volta affermato che dette notificazioni erano state effettuate ex art. 60 DPR n. 600/1973, il primo giudice avrebbe dovuto concludere pag. 8/12 per la necessità dell'invio di una ulteriore raccomandata informativa, atteso che pacificamente le raccomandate contenenti le intimazioni di pagamento erano state consegnate (non personalmente al destinatario, bensì) al portiere dello stabile.
La tesi è infondata, per una pluralità di ragioni ciascuna autonomamente idonea a sorreggere la conferma del capo di sentenza impugnata.
Le relate di notifica delle prime due intimazioni sono state depositate da CP_3 al doc. n. 4 del proprio fascicolo: trattasi delle intimazioni di pagamento n.
068201390052081101 e n. 068201390052081202, notificate in data 28.10.2013.
E' sufficiente esaminare le relate prodotte al documento 4 per avvedersi che i plichi relativi- indirizzati a , Piazza Diocleziano 2, Milano- sono stati Parte_1 consegnati dall'ufficiale notificatore a custode incaricato di ricevere la Persona_1 notifica”.
L'ufficiale notificatore, con annotazione appositamente manoscritta sul modulo, ha precisato quindi che il consegnatario dell'atto non era semplicemente il portiere dello stabile presso cui il destinatario aveva il domicilio fiscale, bensì un soggetto, nominativamente indicato, che si è qualificato come custode avente quale specifico incarico quello di ritirare eventuali notificazioni indirizzate a Pt_1
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha ricondotto la fattispecie notificatoria documentata dalle relate prodotte al doc. 4 a quella di cui all'art. 139, secondo comma,
c.p.c., concludendo per la superfluità della spedizione di una ulteriore raccomandata informativa al destinatario.
In secondo luogo, e con ordine di argomentazioni autonomamente idoneo a sorreggere la decisione, va evidenziato che dalle medesime relate di notifica oggetto di esame risulta – con attestazione che fa piena prova sino a querela di falso- che la spedizione della raccomandata informativa sia stata comunque effettuata.
Nella colonna del modulo della relata che l'ufficiale notificante ha compilato e sottoscritto in data 28.10.2013 risulta apposta, subito al di sotto della sottoscrizione del consegnatario, la dicitura “della consegna ho informato il destinatario con raccomandata”: annotazione che non risulta cancellata e che quindi l'ufficiale notificante ha fatto propria. tale rilievo vale anche per la relata di notifica dell'intimazione n. 06820169034772833, eseguita il 14.12.2016 e prodotta al pag. 9/12 documento 5 anch'essa correttamente considerata dal Tribunale ai fini CP_3 dell'interruzione della prescrizione.
L'avvenuta spedizione della raccomandata informativa è provata quindi dall'attestazione dell'ufficiale notificante e, come noto, detta attestazione fa piena prova fino a querela di falso (per la sufficienza della raccomandata semplice nelle ipotesi in cui essa sia necessaria ex art. 60 DPR 600/1973 cfr. Cass. 27/01/2022, n. 2377).
Del resto, nello stesso documento 4, con riferimento alle prime due intimazioni, ha anche prodotto copia della raccomandata informativa indirizzata a CP_3 Pt_1
al medesimo indirizzo di Milano Piazza Dioclezano n. 2, Milano ed
[...] esplicitamente riferita ai due avvisi di cui si discute, raccomandata il cui testo recita:
“dati identificativi dell'atto avvisi 068201390052081202-1101 – avviso di notizia di avvenuta notifica- ai sensi dell'art. 60 del DPR 29.9.1973 n. 600 e dell'art. 26 DPR
29.9,1973 n. 602, Le comunichiamo che in data 28.10.2013 il nostro ufficiale della riscossione sig. ha provveduto a notificare presso il suo domicilio fiscale l'atto Pt_2 sipra indicato in busta chiusa e sigillata a mani del sig. qualificatosi Persona_1 custore, che ha sottoscritto la relata di notifica”.
Infine, ed in terzo luogo, va poi evidenziato che in questa sede le due intimazioni di pagamento di cui si discute (doc. 4 e 5 fascicolo assumono rilievo ai fini CP_3 dell'eventuale effetto interruttivo del termine prescrizionale da esse spiegato;
effetto per cui è comunque sufficiente che gli atti siano pervenuti al domicilio del destinatario, come pacificamente accaduto nel caso di specie (cfr. il principio espresso da Cass.
20/04/2023 n. 10739, ritenuto applicabile anche al caso di specie: “L'invalidità della notificazione della cartella esclude la sua idoneità a fungere da precetto prodromico alla riscossione coattiva, ma non la sua attitudine, per contenuto e forma, a integrare
(sotto il profilo sostanziale) un'intimazione di pagamento, che, se pervenuta in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, è idonea a determinare l'applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, quindi, a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.”).
pag. 10/12 Dall'infondatezza del primo motivo di appello consegue il rigetto del secondo, posto che correttamente il Tribunale ha escluso, in forza degli atti interruttivi esaminati, che fosse utilmente decorso
Parimenti infondato è il terzo motivo di appello.
Dal documento 5 fascicolo appellante risulta che in data 24.6.2024, ha Pt_1 presentato ad un'istanza per la sospensione legale della riscossione ai sensi CP_3 dell'art. 1 commi 537-544 della legge n. 228/2012.
Di tale istanza non ha fatto menzione alcuna nel corso del giudizio di Pt_1 primo grado.
In ogni caso, va considerato che l'art. 1, comma 537, della legge n.228/2012 prevede che “… a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione, anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento
o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso (…)''.
L'istanza presentata da in data 24.6.2024 risulta quindi irrimediabilmente Pt_1 tardiva, considerato che l'intimazione n. 06820249019422429000 (notificata in data 31 maggio 2024) non era certo il primo atto di riscossione compiuto con riguardo ai crediti oggetto di causa (essendo stata preceduta dalla notifica delle cartelle di pagamento e di reiterati altri atti di intimazione di pagamento).
Tra l'altro, ed in ogni caso, va pure considerato che, diversamente da quanto opinato dall'appellante “la presentazione della domanda di sospensione, ai sensi dell'art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012, in assenza di risposta dell CP_2
entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 dello stesso art. 1, come
[...] modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, non determina l'annullamento di diritto del ruolo nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, ovvero quando i motivi posti a fondamento dell'istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria, ai pag. 11/12 sensi delle lettere da a) a f) del suddetto comma 538 e, a tal fine, va valutata anche una risposta tardiva da parte dell'Amministrazione finanziaria” (Cass. 2/12/2024, n.30841).
***
Per queste ragioni, ogni altro motivo di gravame assorbito, l'appello avverso la sentenza n. 5782/2024 del Tribunale di Milano deve essere respinto.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'attività processuale concretamente svolta, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in euro 5.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuna parte appellata, con distrazione a favore del difensore di
, che ne ha fatto richiesta. ONroparte_2
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 5782/2024 del Tribunale di Milano;
condanna a rifondere ad ed Parte_1 CP_1 ONroparte_2
le spese di lite del grado, liquidate in euro 5.000,00, oltre accessori di
[...] legge, per ciascuna parte appellata e con distrazione a favore del difensore di
[...]
; ONroparte_2 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 30/10/2025
Il Presidente Il Consigliere est.
IO AU AU RT
pag. 12/12