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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3212/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14 dicembre 2023 da
(C.F. ), elettivamente domiciliata ai fini del Parte_1 C.F._1 presente giudizio in Porto Torres Via Libio 32 presso lo studio dell'avv. Teresa Siciliano (C.F.
che la rapp.ta, e difende in forza di procura da intendersi stesa in calce al CodiceFiscale_2 ricorso ai sensi dell'art. 18, comma 5, D.M.
RICORRENTE
e
(C.F. ) residente in [...]in Corso 4 Novembre n. Controparte_1 C.F._3
66 c/o Foresteria militare del Comando dell'Esercito “A. Riberi”, e rappresentato e difeso dall'avv.
Angelo Vacca ( ) per procura alle liti in calce al ricorso, C.F._4
RESISTENTE nonché con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza parziale n. 821/2024 del 25.06.2024, pubblicata in data 02.07.2024, Il Tribunale di
Sassari ha pronunciato la separazione personale dei coniugi in conformità all'accordo delle parti, del seguente tenore:
pagina 1 di 3 “dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...]e ( C.F._1 Controparte_1
C.F. ), nato a [...] il [...] res.te in Torino in Corso 4 Novembre n. 66, che C.F._3
hanno contratto matrimonio civile in Sorso in data 09.09.2008 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sorso dell'anno 2008 – atto n.12 – parte I) alle condizioni congiunte sopra riportate riportate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Sorso per l'annotazione della presente sentenza;
Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
”.
All'udienza del 13 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio civile alle stesse condizioni sopra riportate.
Quanto alle statuizioni accessorie ritiene questo Collegio che le conclusioni congiunte dalle parti debbano trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali, ed essendo rispondenti e conformi nell'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la Per_1
prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze.
Nulla osta, pertanto, a che le stesse siano recepite dal Tribunale.
Gli ulteriori accordi non sono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B della L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra (C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 13.7.1985 e residente in [...] e ( C.F. ), Controparte_1 C.F._3
nato a [...] il [...] res.te in Torino in Corso 4 Novembre n. 66, che hanno contratto matrimonio civile in Sorso in data 09.09.2008 (trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Sorso dell'anno 2008 – atto n.12 – parte I) alle medesime condizioni congiunte di cui alla sentenza di separazione da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorso per l'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 3 2. Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 21maggio 2024, e confermate nelle note di trattazione scritta del 6 febbraio 2025, e prende atto delle obbligazioni che esse hanno reciprocamente assunto;
3. Spese di lite compensate.
Così deciso in Sassari in data 25 febbraio 2025 nella Camera di Consiglio di questo tribunale.
Il Presidente rel.
Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14 dicembre 2023 da
(C.F. ), elettivamente domiciliata ai fini del Parte_1 C.F._1 presente giudizio in Porto Torres Via Libio 32 presso lo studio dell'avv. Teresa Siciliano (C.F.
che la rapp.ta, e difende in forza di procura da intendersi stesa in calce al CodiceFiscale_2 ricorso ai sensi dell'art. 18, comma 5, D.M.
RICORRENTE
e
(C.F. ) residente in [...]in Corso 4 Novembre n. Controparte_1 C.F._3
66 c/o Foresteria militare del Comando dell'Esercito “A. Riberi”, e rappresentato e difeso dall'avv.
Angelo Vacca ( ) per procura alle liti in calce al ricorso, C.F._4
RESISTENTE nonché con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza parziale n. 821/2024 del 25.06.2024, pubblicata in data 02.07.2024, Il Tribunale di
Sassari ha pronunciato la separazione personale dei coniugi in conformità all'accordo delle parti, del seguente tenore:
pagina 1 di 3 “dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...]e ( C.F._1 Controparte_1
C.F. ), nato a [...] il [...] res.te in Torino in Corso 4 Novembre n. 66, che C.F._3
hanno contratto matrimonio civile in Sorso in data 09.09.2008 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sorso dell'anno 2008 – atto n.12 – parte I) alle condizioni congiunte sopra riportate riportate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Sorso per l'annotazione della presente sentenza;
Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
”.
All'udienza del 13 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio civile alle stesse condizioni sopra riportate.
Quanto alle statuizioni accessorie ritiene questo Collegio che le conclusioni congiunte dalle parti debbano trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali, ed essendo rispondenti e conformi nell'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la Per_1
prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze.
Nulla osta, pertanto, a che le stesse siano recepite dal Tribunale.
Gli ulteriori accordi non sono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B della L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra (C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 13.7.1985 e residente in [...] e ( C.F. ), Controparte_1 C.F._3
nato a [...] il [...] res.te in Torino in Corso 4 Novembre n. 66, che hanno contratto matrimonio civile in Sorso in data 09.09.2008 (trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Sorso dell'anno 2008 – atto n.12 – parte I) alle medesime condizioni congiunte di cui alla sentenza di separazione da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorso per l'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 3 2. Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 21maggio 2024, e confermate nelle note di trattazione scritta del 6 febbraio 2025, e prende atto delle obbligazioni che esse hanno reciprocamente assunto;
3. Spese di lite compensate.
Così deciso in Sassari in data 25 febbraio 2025 nella Camera di Consiglio di questo tribunale.
Il Presidente rel.
Elisabetta Carta
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