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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/06/2025, n. 2881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2881 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Nicoletta Aloj, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14227/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Carpe e C.F._2
Stefano Fabio Mossino
ATTORI
E
(C.F. ), CP_1 C.F._3 CP_2
(C.F. , (C.F. C.F._4 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Roveta C.F._5
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis rejectis,
Nel merito.
1 Datosi atto che all'esito di sopralluogo del 26.02.2025 parte ricorrente ha appurato che:
- l'intercapedine tra i muri perimetrali delimitanti la proprietà dei ricorrenti e quella dei resistenti è stata chiusa con la realizzazione di un raccordo a livello di copertura mediante faldaleria e raccordi in lattoneria su entrambi i lati;
- la sigillatura mediante posa di isolante schiumata è stata realizzata per un'altezza di circa mt. 3, secondo quanto riferito da controparte, non essendo stato possibile verificare la circostanza in quanto la lattoneria posata da controparte impedisce di visionare l'intercapedine.
Datosi atto che parte ricorrente ritiene che le opere eseguite dai sig.ri
[...]
, e siano idonee a scongiurare i CP_2 CP_1 Controparte_3
pericoli per l'igiene e la sicurezza lamentati nel ricorso introduttivo.
Conseguentemente, dichiarare cessata la materia del contendere.
In virtù del principio della soccombenza virtuale, dichiarare tenuti e condannare
i sig.ri , e , in solido tra loro, Controparte_3 CP_1 CP_2
alla rifusione, in favore dei sig.ri e , dei compensi e Parte_1 Parte_2
delle spese di lite, oltre rimborso spese forfettario 15%, Iva e Cpa, come per legge.
Dichiarare tenuti e condannare i sig.ri , e Controparte_3 CP_1 [...]
, in solido tra loro, alla rifusione in favore de sig.ri e CP_2 Parte_1
dei compensi e delle spese relative ai procedimenti di mediazione Parte_2
espletati”.
Parte convenuta:
“In punto spese di lite se ne invoca l'integrale compensazione per le ragioni già esposte nei precedenti atti di parte.
Sicché si insta per la declaratoria di cessata materia del contendere in data antecedente alla procedibilità della domanda con conseguente compensazione integrale delle spese di lite.
2 Si richiede l'integrale rigetto delle avversarie conclusioni ed istanze anche istruttorie”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5.08.2024 gli attori, premesso:
- di essere proprietari per la quota di un mezzo ciascuno, dell'immobile adibito a civile abitazione sito in Volvera (TO), Cascina Forneris, n. 102, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Volvera al foglio 33, particella 106, sub. 2;
- che la convenuta è proprietaria dell'immobile adibito a Controparte_3
civile abitazione sito in Volvera (TO), Cascina Forneris n. 104 – interno 2, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Volvera al foglio 33, particella 7, sub. 10, mentre e sono CP_2 CP_1
comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno, dell'immobile adibito a civile abitazione sito in Volvera (TO), Cascina Forneris n. 104 – Interno 1, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Volvera al foglio 33, particella 7, sub. 15;
- che nel 2021 il fabbricato di proprietà dei convenuti, a seguito di intervento edilizio di ricostruzione, è stato ricostruito a ridosso di quello di proprietà degli attori, non più in aderenza, ma lasciando un'intercapedine di circa 45 cm tra i due muri perimetrali ciechi dei due corpi di fabbrica;
- che nonostante i ripetuti solleciti degli attori rivolti ai convenuti a realizzare i lavori necessari per colmare l'intercapedine, anche tramite il proprio difensore e l'attivazione di una procedura di mediazione, conclusasi con la mancata comparizione degli stessi, non sono stati posti in essere atti di intervento edile e all'interno dell'intercapedine trovano ricovero e iniziano a nidificare volatili e roditori che rappresentano un serio pericolo per la salute;
3 hanno concluso per l'accertamento della violazione delle distanze e la condanna dei convenuti a realizzare i lavori necessari per colmare l'intercapedine e ripristinare l'aderenza originaria tra i due edifici, oltre che al pagamento di una somma ex art. 614 bis c.p.c.
2. Si costituivano i convenuti esponendo, in sintesi:
- che sino al 2021 il loro fabbricato era costruito in aderenza al corpo di fabbrica degli attori;
- che nel corso dell'anno 2021 essi avviavano i lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio di loro proprietà, anche in ossequio alla normativa per il cosiddetto “sisma bonus”;
- che all'esito dell'intervento il corpo di fabbrica di loro proprietà veniva ricostruito in prossimità di quello di proprietà degli attori, ma non in completa aderenza, poiché tale tecnica ricostruttiva rinveniva il proprio fondamento in esigenze tecnico strutturali antisismiche concordate anche con gli attori;
- che nel corso del completamento dell'opera entrambe le parti conferivano congiunto incarico all'ing. il quale dava atto della perfetta Persona_1
tenuta statico-strutturale di entrambi gli edifici all'esito degli interventi di demolizione e ricostruzione del precedente corpo di fabbrica, rendendosi unicamente necessario colmare a fini estetici l'intercapedine esistente;
- che tale intervento non si era potuto realizzare nell'immediatezza con la chiusura dei lavori a causa di difficoltà organizzative dell'impresa incaricata, ma che era intenzione dei convenuti realizzarlo;
- che nel mese di luglio 2024 veniva fissato un primo incontro in una mediazione promossa dal solo alla quale i convenuti non Pt_1
partecipavano avendo già pianificato l'effettuazione dell'intervento richiesto, come comunicato alla controparte;
4 - che in data 21.10.2024 l'intervento di chiusura dell'intercapedine veniva eseguito;
- che successivamente, il 28.10.2024, veniva notificato ai convenuti il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione udienza, il quale dava atto del mancato assolvimento della condizione di procedibilità, in quanto al primo procedimento di mediazione non aveva partecipato la comproprietaria;
Pt_2
- che il 28.11.2024 si svolgeva un secondo procedimento di mediazione, con comparizione in questo caso di tutti i soggetti legittimati, con esito negativo;
hanno concluso perché si dichiari cessata la materia del contendere per essere l'intercapedine stata chiusa prima del momento in cui la domanda divenisse procedibile e comunque per il rigetto della domanda.
3. All'udienza a trattazione scritta con termine per note scadente il 9.04.2024 le parti hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere e il Giudice ha fissato successiva udienza a trattazione scritta per la precisazione dele conclusioni e la discussione della causa entro il 12.05.2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni come in epigrafe e il Giudice si è riservato di pronunciare sentenza.
*****
4. Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, considerato che tutte le parti costituite hanno formulato conclusioni conformi in tal senso e che non si ravvisa più alcun interesse delle parti all'ottenimento di una decisione sul merito del giudizio, avendo le parti affermato che l'intervento di chiusura dell'intercapedine è stato per quanto necessario posto in essere.
5. Al giudice che dichiara cessata la materia del contendere spetta anche il regolamento delle spese processuali, che va fondato sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda (cosiddetto principio della
5 soccombenza virtuale) basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria, volta alla delibazione del merito (così ad es. Cass. civ., 05/08/1981, n. 4889), salva la possibilità per il giudicante di disporre la compensazione integrale o parziale delle spese ove ne ricorrano i presupposti
(cfr. ad esempio Cass. Sez. Lavoro n. 11494/2004).
6. Ritiene il giudicante che sulla base del principio di soccombenza virtuale le spese debbano essere poste a carico della parte convenuta.
A norma dell'art. 873 c.c., invero, le costruzioni non possono avere distanza inferiore ai tre metri, ed al vicino è data la facoltà di costruire a distanza inferiore purché costruisca in aderenza (art. 877 c.c.), al fine di evitare la formazione di pericolose intercapedini.
Pur dovendosi prendere atto della esigenza tecnica, evidenziata nella relazione di parte prodotta dai convenuti, di costruire lasciando una piccola tolleranza e dunque non in perfetta aderenza per rispettare i criteri antisismici, ciò non toglie che lo spazio in questo modo venutosi a formare tra le due costruzioni debba essere colmato con l'utilizzo i materiali idonei, come è del resto possibile, essendo stato indicato anche nella relazione tecnica di parte prodotta dai convenuti.
In tal modo è possibile conciliare l'esigenza tecnica di costruire rispettando i criteri antisismici con l'esigenza di assicurare il rispetto della normativa codicistica in tema di distanze, a sua volta posta a presidio di valori altrettanto fondamentali quali la salubrità e l'igiene.
Non vi è dubbio quindi che l'intercapedine, la cui esistenza non è contestata tra le parti, avrebbe dovuto essere colmata e sigillata a cura e spese dei convenuti che avevano dato luogo alla modificazione dello stato preesistente, che vedeva la presenza di una costruzione in aderenza.
6 E' pacifico tra le parti che i lavori di riempimento e chiusura dell'intercapedine esistente siano stati posti in essere solo in data 21.10.2024, ossia dopo che è stata proposta la domanda giudiziale.
Nel momento in cui è stata proposta la domanda, che si identifica con il deposito del ricorso, avvenuto in data 5.08.2024, l'intercapedine era ancora esistente, e lo era sin dalla conclusione dei lavori posti in essere dal 2021 (fatto anch'esso non contestato tra le parti), per cui i convenuti avrebbero avuto tutto il tempo per poter ovviare alla esistenza della intercapedine creatasi per effetto dei lavori di abbattimento e rifacimento del loro immobile.
La data a cui occorre fare riferimento al fine di verificare se l'introduzione della presente causa fosse giustificata dallo stato di fatto allora esistente o fosse di natura pretestuosa è quella della proposizione della domanda, e non subisce modificazioni per effetto dell'assenza, in allora, della condizione di procedibilità data dall'avvenuto espletamento della mediazione nei confronti di tutte le parti.
Invero, una volta espletata la mediazione in corso di causa, la procedibilità della domanda consente di dare corso al processo, e non modifica la data della pendenza della lite.
In conclusione, considerato alla data della proposizione della domanda giudiziale l'intercapedine era ancora esistente, non vi sono i presupposti per ritenere che l'iniziativa processuale assunta dagli attori sia avventata o pretestuosa.
Considerato con ogni probabilità che, qualora si fosse addivenuti alla decisione di merito, tale decisione sarebbe stata favorevole agli attori per le ragioni sopra esposte, i convenuti vanno condannati in solido alla rifusione delle spese di lite, che vengono così liquidate, vista la nota spese della parte:
€ 729,04 per esposti ivi compresi quelli per le due mediazioni;
€ 1.323,00 oltre accessori a titolo di compenso per la mediazione, che trattandosi di compenso da liquidarsi per fasi e non per attività può essere liquidato una sola volta, e che comprende la fase di attivazione e quella di negoziazione;
7 € 2.547,00 oltre accessori per l'attività defensionale svolta nel processo per la fase di studio e introduttiva ai valori medi e per la fase decisionale ai valori minimi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna e in solido alla CP_1 CP_2 Controparte_3
rifusione delle spese di lite a favore di e che Parte_1 Parte_2
liquida in € 729,04 per esborsi ed € 3.870,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a.
Così deciso in Torino l'11.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nicoletta Aloj
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