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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/11/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione giudiziale R.G. n. 2779/2025, promosso con ricorso depositato in data 30.5.2025 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ceccato giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Venezia Mestre, via San Pio X n. 21;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 30.10.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Fase presidenziale:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
Fase di merito:
2) dichiarare la separazione personale dei coniugi e con ogni conseguente Parte_1 Controparte_1
annotazione presso lo stato civile.
Per quanto occorrer possa, si chiede l'assunzione a teste del sig. DO , res.te in San DOà di Piave (Ve) Testimone_1
via Mario Rorato n.2, sulle circostanze capitolate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.5.2025, adìva il Tribunale di Treviso al fine di Parte_1
ottenere una pronuncia di separazione giudiziale dal marito con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio a Tunisi in data 24.9.2013.
Dalla loro unione non erano nati figli.
Nel ricorso, la signora dava atto che l'affectio coniugalis era definitivamente venuta meno nove Pt_1
anni dopo il matrimonio, tanto che il resistente aveva abbandonato il tetto coniugale senza più farvi rientro o prendere contatti con la moglie;
pertanto chiedeva la pronuncia di separazione.
Con decreto del 3.6.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Il signor nonostante la regolare notifica, non si costituiva in giudizio. CP_1
La ricorrente depositava la propria memoria integrativa ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 cod. proc. civ. del 29.10.2025, compariva la sola ricorrente e veniva dichiarata la contumacia del resistente.
2 Il procuratore della signora dunque, precisava le proprie conclusioni in merito all'unico Pt_1
profilo oggetto della presente controversia (ovvero lo status).
Il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione in assenza di provvedimenti temporanei e urgenti da assumere, riservandosi di riferire al Collegio.
* * *
Va preliminarmente rilevato che il resistente – a quanto consta (non essendovi informazioni in merito all'acquisizione da parte dello stesso della cittadinanza italiana) – è cittadino tunisino, pertanto si ritiene che la controversia presenti profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano e, quindi, sarà necessario analizzare preliminarmente se sussiste giurisdizione del Giudice adìto e quale sia la legge applicabile ai rapporti in questa sede disciplinati.
La giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda di separazione personale è radicata, ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (CE) 1111/2019. In particolare, tale norma prevede che sia competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato:
a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi,
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini.
3 Nel caso di specie, la ricorrente risiede stabilmente in Italia a Vedelago, presso quella che era la residenza coniugale fin dal 2015; la giurisdizione del giudice adìto sussiste quindi ai sensi della lett. a), secondo punto, della norma sopra citata.
Quanto alla legge applicabile alla presente controversia sotto il profilo della domanda di separazione personale, devono utilizzarsi per tale domanda i criteri di collegamento individuati dal Regolamento UE
n. 1259/2010, applicabile ratione temporis alla presente controversia ex art. 18 del Regolamento stesso.
Ai sensi dell'art. 8 del suddetto Regolamento, in mancanza di scelta della legge applicabile effettuata dalle parti, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie deve rienersi applicabile la legge italiana ai sensi della lettera d), nell'impossibilità di applicare uno dei criteri alternativi di cui alle lettere a), b) e c).
Ciò premesso, con riferimento alla domanda di separazione, essa è fondata e deve essere accolta.
Le dichiarazioni rese dalla ricorrente ed il comportamento processuale del resistente, non costituitosi né mai comparso, consentono a questo Collegio di ritenere integrate le condizioni richieste dall'art. 151 cod. civ. per la pronunzia di separazione tra i coniugi, tra i quali appare definitivamente venuta meno quell'affectio che deve caratterizzare il vincolo coniugale.
Alcuna domanda reciproca di mantenimento è stata formulata, pertanto alcunché deve essere pronunciato con riguardo agli aspetti di natura economica.
Nulla deve essere pronunciato con riferimento alle spese, non sussistendo profili di soccombenza.
4
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
29.10.1964, e nato in [...] il [...], coniugatisi a Tunisi il 24.9.2013, atto Controparte_1
iscritto al n. 37, p. II, serie C, anno 2000 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Vedelago;
- nulla sulle spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vedelago di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione giudiziale R.G. n. 2779/2025, promosso con ricorso depositato in data 30.5.2025 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ceccato giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Venezia Mestre, via San Pio X n. 21;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 30.10.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Fase presidenziale:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
Fase di merito:
2) dichiarare la separazione personale dei coniugi e con ogni conseguente Parte_1 Controparte_1
annotazione presso lo stato civile.
Per quanto occorrer possa, si chiede l'assunzione a teste del sig. DO , res.te in San DOà di Piave (Ve) Testimone_1
via Mario Rorato n.2, sulle circostanze capitolate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.5.2025, adìva il Tribunale di Treviso al fine di Parte_1
ottenere una pronuncia di separazione giudiziale dal marito con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio a Tunisi in data 24.9.2013.
Dalla loro unione non erano nati figli.
Nel ricorso, la signora dava atto che l'affectio coniugalis era definitivamente venuta meno nove Pt_1
anni dopo il matrimonio, tanto che il resistente aveva abbandonato il tetto coniugale senza più farvi rientro o prendere contatti con la moglie;
pertanto chiedeva la pronuncia di separazione.
Con decreto del 3.6.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Il signor nonostante la regolare notifica, non si costituiva in giudizio. CP_1
La ricorrente depositava la propria memoria integrativa ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 cod. proc. civ. del 29.10.2025, compariva la sola ricorrente e veniva dichiarata la contumacia del resistente.
2 Il procuratore della signora dunque, precisava le proprie conclusioni in merito all'unico Pt_1
profilo oggetto della presente controversia (ovvero lo status).
Il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione in assenza di provvedimenti temporanei e urgenti da assumere, riservandosi di riferire al Collegio.
* * *
Va preliminarmente rilevato che il resistente – a quanto consta (non essendovi informazioni in merito all'acquisizione da parte dello stesso della cittadinanza italiana) – è cittadino tunisino, pertanto si ritiene che la controversia presenti profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano e, quindi, sarà necessario analizzare preliminarmente se sussiste giurisdizione del Giudice adìto e quale sia la legge applicabile ai rapporti in questa sede disciplinati.
La giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda di separazione personale è radicata, ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (CE) 1111/2019. In particolare, tale norma prevede che sia competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato:
a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi,
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini.
3 Nel caso di specie, la ricorrente risiede stabilmente in Italia a Vedelago, presso quella che era la residenza coniugale fin dal 2015; la giurisdizione del giudice adìto sussiste quindi ai sensi della lett. a), secondo punto, della norma sopra citata.
Quanto alla legge applicabile alla presente controversia sotto il profilo della domanda di separazione personale, devono utilizzarsi per tale domanda i criteri di collegamento individuati dal Regolamento UE
n. 1259/2010, applicabile ratione temporis alla presente controversia ex art. 18 del Regolamento stesso.
Ai sensi dell'art. 8 del suddetto Regolamento, in mancanza di scelta della legge applicabile effettuata dalle parti, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie deve rienersi applicabile la legge italiana ai sensi della lettera d), nell'impossibilità di applicare uno dei criteri alternativi di cui alle lettere a), b) e c).
Ciò premesso, con riferimento alla domanda di separazione, essa è fondata e deve essere accolta.
Le dichiarazioni rese dalla ricorrente ed il comportamento processuale del resistente, non costituitosi né mai comparso, consentono a questo Collegio di ritenere integrate le condizioni richieste dall'art. 151 cod. civ. per la pronunzia di separazione tra i coniugi, tra i quali appare definitivamente venuta meno quell'affectio che deve caratterizzare il vincolo coniugale.
Alcuna domanda reciproca di mantenimento è stata formulata, pertanto alcunché deve essere pronunciato con riguardo agli aspetti di natura economica.
Nulla deve essere pronunciato con riferimento alle spese, non sussistendo profili di soccombenza.
4
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
29.10.1964, e nato in [...] il [...], coniugatisi a Tunisi il 24.9.2013, atto Controparte_1
iscritto al n. 37, p. II, serie C, anno 2000 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Vedelago;
- nulla sulle spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vedelago di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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