Art. 5.
Sono istituiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i servizi centrali e periferici della alimentazione, i
ruoli ad esaurimento di cui alla tabella annessa alla presente legge.
I posti vacanti in ciascuna, qualifica superiore alla iniziale
delle singole carriere verranno ricoperti mediante promozioni del personale appartenente alle qualifiche immediatamente inferiori della medesima carriera, osservando all'uopo le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato. Non sono consentite nuove immissioni in tali ruoli ed i posti risultanti vacanti e non conferibili sono soppressi dalla data della vacanza.
Sono istituiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i servizi centrali e periferici della alimentazione, i
ruoli ad esaurimento di cui alla tabella annessa alla presente legge.
I posti vacanti in ciascuna, qualifica superiore alla iniziale
delle singole carriere verranno ricoperti mediante promozioni del personale appartenente alle qualifiche immediatamente inferiori della medesima carriera, osservando all'uopo le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato. Non sono consentite nuove immissioni in tali ruoli ed i posti risultanti vacanti e non conferibili sono soppressi dalla data della vacanza.