Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8037/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il Parte_1 C.F._1
29/06/1975, residente in [...]118
16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ROSSI MICHELE (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a Parte_2 C.F._3
BOLOGNA (BO), il 20/10/1973, residente in [...]
DEL FOSSATO 131 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. ROSSI MICHELE (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura C.F._2
in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 15/12/2001 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 28/10/2022 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 15/12/2001 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative alla prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto.
- La casa già adibita ad abitazione familiare sita in Genova San
Bartolomeo del Fossato 118/1 ora di proprietà al 100% della sig.ra Pt_1 rimane assegnata a quest'ultima ed in essa la sig.ra continuerà a Pt_1
risiedere con il figlio Per_1
• Il figlio potrà liberamente frequentare il padre, impegnandosi la Per_1
madre a non ostacolare in nessun modo tale frequentazione.
• I coniugi si impegnano reciprocamente al rispetto della figura genitoriale materna e paterna. Il Sig. si impegna a corrispondere alla Signora Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma Pt_1 Per_1 mensile di € 430,00 (quattrocentotrenta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, somma da versarsi sino al raggiungimento della indipendenza economica del figlio , mediante bonifico intestato alla Per_1
Signora entro e non oltre il giorno 28 (ventotto) di ogni mese di Parte_1
riferimento, alle coordinate bancarie in uso o di quelle diverse che la Signora fornirà per iscritto. Le spese straordinarie, così come indicate e Pt_1
regolamentate nel Verbale del Tribunale Civile di Genova, IV Sezione, del
15.9.16, saranno concordate secondo quanto previsto dal suddetto verbale e sostenute per la misura del 50% dal sig. e dal 50% dalla sig.a Parte_2 Pt_1
• Ciascun ricorrente che intenda sostenere spese straordinarie per cui sia previsto il consenso dell'altro, si impegna a richiedere tale consenso con ragionevole anticipo. Chi debba rimborsare spese straordinarie sostenute dall'altro si impegna a provvedervi entro giorni cinque dalla richiesta.
• Le parti concordano che tutte le comunicazioni tra i coniugi inerenti alle pattuizioni del presente accordo, siano formulate a mezzo e-mail e/o messaggi telefonici agli indirizzi e numeri telefonici noti alle parti.
• I coniugi dichiarano di avere consensualmente definito ogni loro rapporto economico prima della sottoscrizione del ricorso introduttivo per cui nulla è dovuto da uno all'altro a nessun titolo e di essere entrambi
3 economicamente autosufficienti per cui nessun assegno divorzile è dovuto da uno all'altro.
• le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto o di documento equipollente”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2002, Numero 3, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 14.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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