CA
Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/05/2024, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
N. 2565/2020 R.G.
Corte di appello di Napoli sesta sezione civile
Verbale di udienza del 16 maggio 2024, innanzi al collegio così formato: dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel. dott. Francesco Notaro consigliere
Alle ore 11.30, chiamata la causa nessuno è presente.
Il collegio, verificate le comunicazioni di cancelleria, relative al provvedimento di fissazione dell'odierna udienza, definisce il giudizio pronunciando la seguente sentenza.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta: dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere relatore dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2565/2020 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale 1 di Napoli n. 120/2020 del 7 gennaio 2020
t r a
(nato a [...] il [...]; ), Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il [...]; ), Parte_2 C.F._2
(nata a [...] il [...]; ), Parte_3 C.F._3 nonché, quali eredi di (nata a [...] il [...] e Persona_1 deceduta a Patti il 26 giugno 2021), (nata a [...] il 4 Persona_2 agosto 2005; e (nata a [...] il 31 C.F._4 Parte_4 gennaio 1980; ), rappresentati e difesi dagli avvocati C.F._5
Alfredo De Feo e Massimo De Feo (con studio in Napoli alla Via Chiatamone,
53/c, e domicilio digitale Email_1
e l' di cui al Decreto Legislativo Controparte_1
n. 267/2000 (C.F. ), in persona del procuratore speciale Avv. P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avvocata Stefania Scoleri (con CP_2 studio in Napoli alla Via Gioacchino Toma 10/A e domicilio digitale
Email_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
, , e hanno proposto appello contro Parte_1 Pt_2 Pt_3 Persona_1 la sentenza sopra indicata, che ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni da loro proposta nei confronti dell' Controparte_1 Per la morte di sono intervenute ex art. 110 c.p.c. le sue eredi Persona_1
e . Persona_2 Parte_4
A seguito di rinvio concordemente chiesto dai difensori delle parti, per l'imminente definizione stragiudiziale della controversia, è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c. con l'assegnazione alle parti del termine fino al 2 maggio 2024 per il deposito delle note scritte.
Entro la data anzidetta non sono state depositate note di parte, per cui, come previsto dall'articolo 127-ter, quarto comma, c.p.c., con ordinanza del 3 maggio
2024 (regolarmente comunicata ai difensori delle parti ai rispettivi domicili digitali), è stata fissata l'odierna udienza del 16 maggio 2024, andata deserta.
Dalla mancata comparizione delle parti all'udienza deriva l'estinzione del processo, previa cancellazione della causa dal ruolo, come stabilito dal quarto comma dell'articolo 127-ter citato.
A norma dell'articolo 307 ultimo comma c.p.c. il collegio provvede con sentenza.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate
(art. 310 ultimo comma c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso il 16 maggio 2024. 2 Il consigliere estensore
G. Sensale
La presidente
A. d'Amore
Corte di appello di Napoli sesta sezione civile
Verbale di udienza del 16 maggio 2024, innanzi al collegio così formato: dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel. dott. Francesco Notaro consigliere
Alle ore 11.30, chiamata la causa nessuno è presente.
Il collegio, verificate le comunicazioni di cancelleria, relative al provvedimento di fissazione dell'odierna udienza, definisce il giudizio pronunciando la seguente sentenza.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta: dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere relatore dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2565/2020 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale 1 di Napoli n. 120/2020 del 7 gennaio 2020
t r a
(nato a [...] il [...]; ), Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il [...]; ), Parte_2 C.F._2
(nata a [...] il [...]; ), Parte_3 C.F._3 nonché, quali eredi di (nata a [...] il [...] e Persona_1 deceduta a Patti il 26 giugno 2021), (nata a [...] il 4 Persona_2 agosto 2005; e (nata a [...] il 31 C.F._4 Parte_4 gennaio 1980; ), rappresentati e difesi dagli avvocati C.F._5
Alfredo De Feo e Massimo De Feo (con studio in Napoli alla Via Chiatamone,
53/c, e domicilio digitale Email_1
e l' di cui al Decreto Legislativo Controparte_1
n. 267/2000 (C.F. ), in persona del procuratore speciale Avv. P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avvocata Stefania Scoleri (con CP_2 studio in Napoli alla Via Gioacchino Toma 10/A e domicilio digitale
Email_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
, , e hanno proposto appello contro Parte_1 Pt_2 Pt_3 Persona_1 la sentenza sopra indicata, che ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni da loro proposta nei confronti dell' Controparte_1 Per la morte di sono intervenute ex art. 110 c.p.c. le sue eredi Persona_1
e . Persona_2 Parte_4
A seguito di rinvio concordemente chiesto dai difensori delle parti, per l'imminente definizione stragiudiziale della controversia, è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c. con l'assegnazione alle parti del termine fino al 2 maggio 2024 per il deposito delle note scritte.
Entro la data anzidetta non sono state depositate note di parte, per cui, come previsto dall'articolo 127-ter, quarto comma, c.p.c., con ordinanza del 3 maggio
2024 (regolarmente comunicata ai difensori delle parti ai rispettivi domicili digitali), è stata fissata l'odierna udienza del 16 maggio 2024, andata deserta.
Dalla mancata comparizione delle parti all'udienza deriva l'estinzione del processo, previa cancellazione della causa dal ruolo, come stabilito dal quarto comma dell'articolo 127-ter citato.
A norma dell'articolo 307 ultimo comma c.p.c. il collegio provvede con sentenza.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate
(art. 310 ultimo comma c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso il 16 maggio 2024. 2 Il consigliere estensore
G. Sensale
La presidente
A. d'Amore