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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
A seguito dell'udienza di discussione del 25 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 2985 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024,
TRA
, con l'Avv. Donatella Vicari Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Paola Controparte_1
Scarlato
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 5180/2024 pubblicata il 2.5.2024;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, dichiarato ammissibile il ricorso presentato da e contrariis reiectis, premesse le declaratorie Parte_1
del caso: 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrisposte le spese di lite secondo i limiti tabellari di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022; 2) conseguentemente, condannare l' al pagamento della somma di euro 3.727,00 oltre al CP_1
15% di spese generali ed accessori di legge, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia in base al Tabellario del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, da
1 distrarsi in favore dell'avv. Donatella Vicari dichiaratasi antistatario;
3) condannare, altresì, il resistente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
4) compensare le spese di giudizio in caso di soccombenza, in quanto, così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva già in atti, parte ricorrente, che si impegna a comunicare, fino a che il giudizio non sia definito le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, ha un reddito familiare imponibile inferiore al limite previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. così come modificato dall'art.42 comma 11 D.L. 269 convertito in
L. 326/03.”; per l'appellato: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adìta, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese;
in subordine, voglia liquidare le spese in misura non superiore ai minimi tariffari.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, esponeva di avere ottenuto Parte_1 decreto di omologa per l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
ma che, nonostante aver notificato il decreto il 26.4.2023 ed inviato all' il necessario modello AP70 il 10.6.2023, l' era rimasto inerte oltre il termine CP_1 CP_1
di centoventi giorni previsto dalla normativa per il pagamento. Chiedeva pertanto la condanna dell' al pagamento della prestazione, oltre spese e competenze di causa. CP_1
L' si costituiva in giudizio allegando di avere provveduto al pagamento con CP_1
provvedimento del 27.2.2024. All'udienza di discussione il Tribunale di Roma dichiarava cessata la materia del contendere e condannava l , soccombente virtuale, al pagamento CP_1
delle spese di lite, spese liquidate in euro 854,00, così motivando: “…in misura, tuttavia, inferiore ai minimi, in ragione della estrema semplicità della controversia, di carattere seriale,
e della pressoché assenza di questioni giuridiche.”.
Avverso tale ultima statuizione è insorto l'odierna appellante lamentando la violazione dei minimi tabellari fissati dal D.M. 55/2014, con correlativo vizio di motivazione.
Si è costituito l' , instando per il rigetto del ricorso attesa la derogabilità dei minimi CP_1
tariffati, la semplicità della controversia, in subordine chiedendo di liquidare le spese in misura non superiore ai minimi tariffari e con esclusione della fase istruttoria.
Infine, all'udienza fissata per la discussione, sulle conclusioni come riportate in epigrafe la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è nel merito fondato.
È pacifico, e lo riconosce la stessa sentenza gravata, che la somma liquidata a titolo di spese di lite sia inferiore ai limiti minimi per lo scaglione di valore fino a 26.000,00 euro.
La motivazione in punto di spese è la seguente: “in ragione della estrema semplicità della controversia, di carattere seriale, e della pressoché assenza di questioni giuridiche.”.
È noto che la giurisprudenza di legittimità si è a lungo divisa in merito alla possibilità per il giudice di derogare, comunque motivatamente, ai minimi tariffari.
Ed allora, in primo luogo deve ricordarsi che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura (Cass., ord.,
10/05/2019, n. 12537).
Tale ultima decisione riguarda, però, fattispecie anteriore all'entrata in vigore del D.M. n.
37/2018; dopo l'entrata in vigore del D.M. del 2018, i minimi tariffari devono ritenersi del tutto inderogabili a prescindere dalla motivazione addotta.
Appare opportuno, anche in relazione ad alcuni – non univoci - precedenti di questa Corte, riferirsi infatti ai principi da ultimo dettati da Cass. n. 9815/2023 che, valutando una fattispecie soggetta al D.M. del 2018, così ha motivato la sopravvenuta inderogabilità dei minimi tariffari:
“Il ricorso pone il problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dal nuovo testo del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, che ora dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento. Il D.L. 247 del 2012, art. 13, comma 6, rimette, com'è noto, ad un apposito decreto del Ministero della Giustizia,
l'aggiornamento con cadenza biennale dei parametri medi, provvedimento da adottare d'intesa con in Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'art. 1, comma 3, precisando che i nuovi parametri "si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa
3 nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge". La novellata previsione dell'art. 4, comma 1 è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al
50%. Sulla scorta di tale ultimo elemento testuale e alla luce del ritenuto carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, questa Corte era giunta a sostenere che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass.
19989/2021; Cass. 89/2021; Cass. 10343/2020). A tale approdo interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. n. 55 del 2014, non può darsi continuità anche per quelli sottoposti al regime introdotto dal D.M. n. 37 del 2018: non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso - o le spese processuali-
e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. La suddetta ratio legis è esplicitamente evidenziata nel parere del
Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703-2017 del 27 dicembre 2017, che aveva giudicato inadeguato, rispetto al dichiarato scopo di "limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare,
l'utilizzo di una formula normativa suscettibile di avallare "approdi interpretativi in merito all'applicazione della locuzione "di regola" anche alle riduzioni percentuali dei valori parametrici di base, mentre tale possibilità doveva più incisivamente essere limitati agli incrementi dei parametri e non alla riduzione". L'attuale previsione è quindi volta proprio a specificare "con maggiore chiarezza l'inderogabilità delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base da parte degli organi giudicanti,
e ciò anche in considerazione del fatto che il L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 7 prevede fra i criteri cui si deve attenere l'Amministrazione quello della "trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali". Tale intento normativo traspare dalla
4 dichiarata rispondenza - per esplicita valutazione normativa - dei parametri tabellari introdotti ex novo ai requisiti cui devono rispondere le liquidazioni ricadenti nell'ambito applicativo della
L. 247 del 2012, art. 13 bis, introdotto dal D.L. 16 ottobre 2017, convertito nella L. 4 dicembre
2017, e poi modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205. La disposizione precisa che il compenso, nei rapporti regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività professionali in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, si considera equo quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e "conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, comma 6". Ai medesimi parametri deve far riferimento il giudice per porre rimedio alla vessatorietà delle clausole a norma dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 13, ipotesi in cui una volta accertata, la non equità del compenso, la successiva quantificazione va effettuata proprio mediante l'impiego dei parametri tabellari per superare l'originario squilibrio dell'accordo (art. 13, comma 10). La previsione di minimi tabellari in tema di compensi professionali non si pone in contrasto con la disciplina
Euro-unitaria in tema di tutela della concorrenza, accesso al mercato, restrizioni alla libera prestazione dei servizi (art. 101, paragrafo 1, TFUE): l'ammissibilità della previsione di tariffe professionali inderogabili era stata già affermata dalla Corte di Giustizia (sentenza 19.2.2000, cause C-35 del 1999) ed è stata ripetutamente confermata anche per altri settori sempre che le tariffe siano fissate da un organismo pubblico nel rispetto dei criteri di interesse pubblico definiti dalla legge (ma la disciplina può comunque rivestire natura statale quando i membri dell'organizzazione di categoria siano esperti indipendenti dagli operatori economici interessati e siano tenuti dalla legge a fissare le tariffe prendendo in considerazione non solo gli interessi delle imprese o delle associazioni di imprese nel settore che li ha designati, ma anche l'interesse generale e gli interessi delle imprese degli altri settori o degli utenti dei servizi di cui trattasi:
Corte di giustizia 427/2017; Corte di Giustizia UE 5.12.2006 C- 94/2004 e C- 202/2004; in tema di tariffe in settore dei trasporti: Corte di giustizia 9.9.2004 C-184/02 e C- 223/2002).
Sono giudicate ammissibili eventuali restrizioni della concorrenza se circoscritte a quanto necessario al conseguimento di obiettivi legittimi (Corte di giustizia 427 del 2017), come pure una normativa nazionale volta a fissare una minore percentuale di riduzione (pari al 12%) rispetto a quella (pari al 50%) prevista dall'art. 4 (12%), anche se i giudici nazionali si limitino a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa, ciò in relazione all'art. l'art. 101 TFUE, in combinato disposto con l'art. 4, paragrafo 3, TUE (Corte di giustizia 8.12.2016, C- 532/2015 e 538/2015).
5 Ha da ultimo precisato la Corte di Giustizia (cfr. sentenza 427/2017) che "l'art. 101, paragrafo
1, TFUE, in combinato disposto con l'art. 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria dell'ordine forense, a pena di procedimento disciplinare a carico dell'avvocato medesimo, e, dall'altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'art. 101, paragrafo 1, TFUE, ma che spetta comunque al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi". Va evidenziato, al riguardo, che i nuovi parametri risultano predisposti dal CNF ma adottati dal Controparte_2
giustizia, previo parere del Consiglio di Stato e pertanto da un organo statale per scopi di interesse generale correlati all'esigenza di garantire la trasparenza e l'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali.
Tali parametri non appaiono discriminatori, avendo portata generale (ex art. 15, comma 2, lettera g) Direttiva 2006/123/CE; Corte di giustizia 4.7.2019 C- 377/2017) ed inoltre l'intervento normativo lascia impregiudicata la possibilità che le parti stabiliscano un compenso inferiore a quello risultante dalla massima riduzione prevista, per cui l'introduzione dei minimi finisce per incidere in misura non sproporzionata sulle dinamiche concorrenziali tra professionisti. I nuovi criteri rispondono inoltre all'interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali (cfr. Corte di giustizia UE 4.7.2019 C-377/17, in tema di tariffe per gli architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura e al decoro delle attività svolte.”.
Nel medesimo senso la sentenza di questa Corte n. 3619/2022 che specifica: “La nuova formulazione mantiene l'inciso “di regola” solo in relazione all'aumento del valore, vincolando così il giudice al rispetto del limite del 50% per la diminuzione dei compensi nella liquidazione delle spese di lite.”.
Dovendo dunque individuare il giusto importo delle spese di lite da porre a carico dell , CP_1
va considerato che, come ammesso dalla stessa parte appellante, non essendo stata espletata attività istruttoria, nulla avrebbe potuto essere riconosciuto per la fase “istruttoria e/o
6 trattazione”; che lo scaglione di riferimento si attesta tra 5.200,00 e 26.000,00 euro;
che la controversia era di semplice trattazione.
Pertanto, la liquidazione di un valore vicino al minimo (e non medio, come richiesto in via principale) dello scaglione di riferimento, alla luce delle superiori considerazioni, è pienamente conforme ai criteri di legge.
Tale valore può quindi essere individuato, alla luce delle note tabelle di cui al D.M. n.
55/2014, in euro 1.865,00 (comprensiva dell'importo già liquidato di € 1.000,00), così come indicato dalla stessa difesa dell'appellante in via subordinata, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con il beneficio della distrazione in favore del procuratore della parte appellante, avv. Donatella Vicari, per fattane anticipazione.
3.
Le spese processuali del presente grado, infine, seguono la soccombenza e vengono liquidate, nella misura indicata nel dispositivo (tenuto conto del valore della controversia nel presente grado determinata dall'ammontare delle spese processuali di primo grado, detratto quanto riconosciuto al detto titolo), di nuovo con il beneficio della distrazione in favore del procuratore dell'appellante, avv. Donatella Vicari, per fattane anticipazione.
Ed invero “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado” (vedi da ultimo Cass. 5/03/2020 n. 6345); determinazione che, a sua volta, viene operata secondo i minimi tariffari – ma non inferiore ad essi - in ragione della semplicità della fattispecie.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato in Parte_1
data 30.10.2024 nei confronti dell , avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. CP_1
5180/2024 pubblicata il 2.5.2024, così provvede:
- in totale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, condanna l' , al pagamento – in favore dell'avv. Donatella vicari CP_1
dichiaratasi antistataria - delle spese processuali del primo grado di giudizio, liquidate nella maggiore somma di euro 1.865,00 (comprensiva dell'importo già liquidato di € 854,00) oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7 - Condanna, altresì, l' al pagamento – in favore dell'avv. Donatella Vicari dichiaratasi CP_1
antistataria - delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 500, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 25.6.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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