Articolo 2250 quinquies del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2250 quaterArticolo 2254 bis
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20 febbraio 2020
Art. 2250-quinquies. (( (Disposizioni transitorie per l'avanzamento nei ruoli dei marescialli dell'Aeronautica militare). )) (( 1. Le procedure di avanzamento di cui all'articolo 1273, comma 2-bis, si applicano a partire dalle promozioni decorrenti nell'anno 2020, esclusi i marescialli di 1ª classe precedentemente giudicati idonei ma non promossi. ))
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020