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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme del 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note dello 08 novembre 2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 143/2023 R.G. Lavoro
TRA
(c.f. , in qualità di socio Parte_1 C.F._1
accomandatario, e (c.f. ) Parte_2 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te p.t., entrambi rapp.ti e difesi dall'Avv. Ugo
Ignorato, e con questi elett.te domiciliati in Sirignano (AV) alla via
Caravaggio n. 4, giusta mandato in atti;
RICORRENTI
CONTRO
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore p.t. dott. che rappresenta e difende l'Ente Controparte_2
insieme al Responsabile del Processo Legale dott.ssa e Controparte_3
dott.ssa e con questi elett.te domiciliato in Avellino, alla via CP_4
Dei Due Principati n. 4, giusta mandato in atti;
Parte_3
(c.f. ), in persona del legale rapp.te
[...] P.IVA_3
p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanna Sereno, dall'Avv. Gianluca Tellone
e dall'Avv. Nicola di Ronza e con questi elett.te domiciliato rispettivamente in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti le parti in epigrafe impugnano l'ordinanza di ingiunzione ispettorato del lavoro di Avellino n. 271/2022 notificata in data 21.12.2022 per €#9.284,34# (novemiladuecentottantaquattro,34); contestano l'affermazione del personale ispettivo della esistenza del credito contributivo riportato nel verbale unico di accertamento e notificazione
AV/00004/2018-377-01 dello 05.11.2018 e successivamente richiesto da con missiva del lo 04.02.2019, e ne chiedono accertarsi la non Pt_3
sussistenza, con l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione;
propongono opposizione avverso le diffide accertative n.AV00002/2018-480 e n.
AV00002/2018-463, di cui ai provvedimenti FIDPL/2019-2 n. 2948 e al provvedimento FIDPL/2019-3 n. 2954 entrambi dell'11.02.2019 .
I resistenti si sono costituite.
La vicenda trae origine dall''accertamento dell' di Controparte_1
Avellino del 22.06.2018, a seguito del quale venivano rimessi alla società due verbali di diffida accertativa nn. AV00002/2018-480 e AV00002/2018-
563, entrambi notificati in data 12.12.2018 e successivamente dichiarati esecutivi, per crediti nei confronti dei lavoratori e Persona_1
. Parte_4
In data 11.01.2019 veniva notificato alla società ricorrente il verbale unico di accertamento e notificazione n. AV/00002/2018-377-01 dello 05.11.2018, nel quale erano mosse una serie di contestazioni, ed era affermata l'esistenza di un conseguente debito contributivo a favore di Pt_3
Di seguito, con raccomandata dello 04.12.2019, notificata alla società in data 06.02.2019, diffidava la società ricorrente al pagamento della Pt_3 somma complessiva di €#56.632# (cinquantaseimilaseicentotrentadue) di cui al verbale di accertamento ispettivo n. AV00002/2018-377-02 dello
05.12.2018 prot. 24460 dell'11.12.2018 (notificato il 14.12.2018) per omissioni contributive in danno dei lavoratori , e Pt_5 PT Persona_1
per il periodo dal 12.07.2016 al 28.02.2018.
Pag. 2 di 15 In via preliminare, va esaminata l'eccezione proposta dall' di Pt_3
inammissibilità del ricorso per violazione del divieto del ne bis in idem.
L' asserisce la duplicazione dei ricorsi, ritenendo che il presente Pt_3
procedimento sia sovrapponibile a quello rg 4268/2019 Trib. di Avellino sezione lavoro, già definito con sentenza n. 713/2022.
L'eccezione è infondata.
Il ricorso iscritto al n. di rg 4268/2019, sulla base di quanto indicato nella citata Sentenza, ha ad oggetto il verbale di accertamento e notificazione n.
AV/000022018-377-01 emesso dall' per il pagamento della somma di CP_5
€#7.400#, i provvedimenti n. prot. 2949 del 2019 e CP_6
FIDPL/2019-3 n. prot. 2954 del 2019 e l'ulteriore diffida notificata in Pt_3 data 06.02.2019 per la somma di €#56.632#.
Sul presupposto che la domanda fosse limitata al solo annullamento degli atti, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità del ricorso.
Il presente giudizio ha invece ad oggetto l'accertamento negativo dei crediti riportati in quegli atti, oltre alla contestazione della Ordinanza Ingiunzione lavoro e delle due diffide accertative. Controparte_1
Si tratta di domande, differenti, alle quali, anche in considerazione della richiesta di pagamento proveniente da le parti appaiono legittimate. Pt_3
Il ricorso è inammissibile nella parte in cui viene proposta opposizione
Co avverso le diffide accertative . e gli atti prodromici. Controparte_8
L'unico rimedio esperibile avverso la diffida accertativa è quello di cui all'art.12, comma 4 decreto legislativo n.124/04, a mente del quale il datore di lavoro può impugnare la diffida accertativa con ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, ai sensi dell'art. 17, dlgs n. 124/2004.
La diffida accertative non è stata portata ad esecuzione, ed i due lavoratori nemmeno sono stati evocati in giudizio.
Quanto alla ordinanza Ingiunzione Isp. Lavoro di Avellino ed alla richiesta di contribuzione da parte di l'intera vicenda trae origine dalle richieste Pt_3
di intervento inoltrate dalle lavoratrici e , dipendenti PT Persona_1
Pag. 3 di 15 della società con qualifica e mansioni di commesse di negozio V livello del
Ccnl per i dipendenti delle aziende del terziario: distribuzione e servizi.
Come emerge dagli atti di causa, è stata assunta con Parte_6
contratto di lavoro part-time di 20 ore settimanali a tempo determinato dal
22.07.2016 al 31.10.2016 poi prorogato, di volta in volta, fino al
31.01.2018; è stata assunta con contratto di lavoro Persona_1
part-time di 20 ore settimanali a tempo determinato dallo 07.02.2017 al
31.05.2017 prorogato fino al 28.02.2018. Con le richieste di intervento, le due lavoratrici denunciavano di aver prestato attività lavorativa per un orario superiore alle 20 ore settimanali contrattualmente previste, dal lunedì al sabato dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.30, la domenica mattina dalle 8.30 alle 13.00, per complessive #68# ore settimanali.
Denunciavano di non aver mai goduto di ferie e di riposo settimanale, lavorando anche nei festivi, di non aver mai percepito la 13° e la 14° mensilità, di non aver ottenuto il Tfr, e di non aver mai avuto retribuzione per lavoro supplementare o straordinario, ricevendo sempre retribuzione pari ad €#250#; mai erano state consegnate le buste paga.
La dipendente denunciava anche di aver lavorato Persona_1
senza regolarizzazione per il periodo dal 18.12.2016 allo 06.02.2017, a dallo
01.06.2017 al 25.09.2017.
Ciò premesso, gli ispettori, valutando la documentazione relativa alle posizioni delle due lavoratrici e del dipendente , valorizzando le Pt_5
dichiarazioni acquisite nel corso degli accertamenti, hanno accertato che e hanno lavorato per un numero Parte_6 Persona_1
di ore superiore a quello riconosciuto e corrisposto in busta paga, ovvero per
67 ore settimanali. (dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 20.30 dal lunedì al sabato e dalle 8.30 alle 13.00 la domenica mattina). È risultata, inoltre, non pagata la festività Pasquale.
Dall'esame dei LUL emergeva che la società aveva registrato per le due lavoratrici numerosi giorni di assenza non retribuita (AS) non imputabili ai
Pag. 4 di 15 riposi settimanali e non giustificati dal datore di lavoro con documentazione adeguata. Pertanto, si provvedeva a recuperare ogni giorno di “AS”.
La società veniva diffidata anche dell'obbligo di consegnare le buste paga alle lavoratrici, non essendo provata la consegna dei prospetti paga.
Quanto al periodo di lavoro “in nero” della dipendente Persona_1
risultava provato che la stessa avesse lavorato nella giornata del
[...]
15.08.2018 anche se in tale data non risultava assunta.
Ancora, siccome veniva accertato che le due lavoratrici non godevano di alcun giorno di riposo settimanale, si provvedeva a sanzionare la società sia per non aver impedito alle due lavoratrici il godimento del riposo settimanale e sia per aver violato la disposizione della durata massima settimanale dell'orario di lavoro.
Infine, per il lavoratore , ascoltato come persona Persona_2
informata dei fatti, si riteneva comprovato lo svolgimento di un orario di lavoro eccedente le ore contrattualmente previste, ovvero di 67 ore settimanali in luogo delle 20 ore denunciate in busta paga.
Pertanto, anche con riferimento a tale ultimo lavoratore, l' CP_1
precisava che ci sarebbe stato un successivo provvedimento di recupero dell' , per i soli debiti contributivi. Anche, poi, per tale Controparte_9
lavoratore veniva recuperata la giornata di festività pasquale, e veniva contestata la violazione sul mancato riposo settimanale e del superamento dell'orario massimo del lavoro settimanale.
Il lavoratore compare effettivamente nella richiesta Persona_2 Pt_3
dello 04.02.2019.
Sulla base di tali conclusioni sono state successivamente irrogate, con
Ord.Ing. 271/2022, sanzioni per una serie di violazioni. Sulla scorta delle conclusioni ispettive ha avanzato la richiesta dello 04.02.2019. Pt_3
Pag. 5 di 15 Ciò precisati, i ricorrenti non muovono alcuna contestazione quanto alla posizione, valorizzata sia ai fini della Ordinanza Ingiunzione 271/2022 che dalla richiesta dello 02.4.2019, riguardante il lavoratore Pt_3 [...]
. Per_2
In tale parte, quindi, la domanda di annullamento della ordinanza
Ingiunzione 271/2022 e di accertamento negativo del credito di cui alla Pt_3
missiva 04.2.2019 va rigettata.
Le contestazioni sono mosse per le pretese fatte valere in merito alla posizione delle lavoratrici e le Parte_6 Persona_1
quali hanno stipulato con la società ricorrente due verbali di conciliazione in data 14.11.2018, alla presenza dei rappresentati sindacali. Le due hanno riconosciuto la correttezza dell'operato di parte datrice, affermando di nulla avere a che pretendere per le ragioni che avevano portato alla iniziativa da cui scaturisce la vicenda.
A tal proposito, anche se “le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ.” (Corte di
Cassazione del 23 ottobre 2013, n. 24024), l'effetto conciliativo opera solo nei rapporti tra le parti, e non anche nei confronti di soggetti terzi al rapporto di lavoro...Sulla questione centrale, della inderogabilità del minimale contributivo per effetto della sospensione della prestazione concordata tra datore di lavoro e lavoratore, questa Corte (v. Cass. 9 giugno
2014, n. 12876), con orientamento condiviso, ha già fatto applicazione, in settore diverso da quello edile, dell'insegnamento per cui ove la sospensione del rapporto lavorativo derivi da una libera scelta del datore di lavoro e
Pag. 6 di 15 costituisca il risultato di un accordo tra le parti, permane il relativo obbligo contributivo, dovendosi escludere la possibilità di una interpretazione analogica del D.L. n. 244 del 1995, art. 29, convertito in L. n. 341 del 1995, in quanto la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei previsti casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali” (Cass. sezione lavoro sentenza n. 13650 del 21/05/2019; in tale senso anche Cass. sentenza n. 15120 dello 03.06.2019).
Va anche premesso che “I verbali redatti dagli ispettori del lavoro fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta, i verbali non hanno alcun valore probatorio precostituito, neanche di presunzione semplice, avendo, pertanto un'attendibilità che può essere inficiata da una specifica prova contraria”
(Cass. civ. sez. lav. 18.6.1998 n. 6110; Cass. sez. un.
3.2.1996 n. 916; Cass. sez. del 26.10.2000 n. 1133).
“In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale Pt_3
ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi Pt_3 rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. Cass. n.
22862/2010, Cass. n. 12108/2010 e più di recente, Cass., 29294/2019).
Nel caso di specie, gli elementi di prova forniti al Giudice consistono negli esiti degli accertamenti ispettivi, e nella valorizzazione delle dichiarazioni in quella sede rese dagli informatori escussi.
(22.06.2018): “Lavoro qui dallo 03.10.2017 e ho Controparte_10
conosciuto la SI.ra e sono state Parte_6 Persona_1
Pag. 7 di 15 mie compagne di lavoro. Da aprile osservo un orario di lavoro di 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica non lavoro. Da ottobre 2017 a marzo 2018 ho osservato un orario di lavoro di 10 ore circa dalle 08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 20.30 dal lunedì al venerdì. Poi il periodo da ottobre 2017 a marzo 2018 in cui ripeto ho osservato l'orario di lavoro full-time le SI.re e osservavano il mio stesso PT Persona_1
orario di lavoro....Non sono solito leggere con attenzione le buste paga per tale ragione non mi accorgo se in busta mi vengono messe delle assenze che non ho fatto. In ogni caso non è in uso qui da parte del datore di lavoro predisporre per noi dipendenti dei fogli di presenza in cui annotiamo la nostra presenza o/e assenza dal lavoro. Quindi non so davvero con quale criterio il nostro datore di lavoro poi ricordi e riporti in busta paga le nostre presenze o assenze. Io quando mi assento lo chiamo telefonicamente. Posso dire che le colleghe e si siano assentate sicuramente PT Persona_1 qualche volta, al pari di tutti noi ma non sono in grado di dire altro”;
(ascoltata il 22.06.2018): “Lavoro dal 13.10.2015. Conosco CP_11
la SI.ra e Io osservo un orario di Parte_6 Persona_1
lavoro di 4 ore al giorno dal lunedì alla domenica (dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00). La domenica il negozio è aperto solo di mattina. So che le SI.re e lavoravano dalle 08.30 alle 13.30 e dalle PT Persona_1
15.00 alle 20.30 perché talvolta la fascia orario loro coincideva giornalmente con la mia in quella stessa giornata, vuoi perché lo riferivano loro stesse vuoi perché lo venivo comunque a sapere, so che loro lavorassero l'intera giornata. Da quello che so comunque come me anche tutti gli altri colleghi lavoravano part-time per cui l'unica eccezione erano ritengo, le due colleghe e ”; PT Persona_1
(ascoltata il 22.06.2018): “Lavoro qui dal 2015. Ho Testimone_1
conosciuto la SI.ra e perché sono Parte_6 Persona_1
state mie colleghe di lavoro. Io ho sempre osservato un orario di lavoro di 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì. Non so che orario di lavoro osservassero le SI.re e . Ognuna di noi osserva un orario Persona_1 PT
Pag. 8 di 15 di lavoro proprio, per cui salvo incrociarsi giornalmente in quella stessa giornata, vuoi perché lo riferivano loro stesso vuoi perché venivo comunque a saperlo che loro lavorassero l'intera giornata. Da quello che so comunque come me anche tutti gli altri colleghi lavoravano part-time per cui l'unica eccezione, ritengo, erano le due colleghe e . Quando mi PT Persona_1 assento da lavoro comunico l'assenza al mio datore di lavoro telefonicamente. Non sono in grado di controllare le presenze o assenze che vengono prese dal mio datore di lavoro. Non so leggere le buste paga, per cui a dire il vero non ho mai controllato questo aspetto sulla busta...”;
(ascoltata il 13.07.2018): “Conosco la SI.ra Testimone_2 [...]
e sono ragazze della zona, i paesi sono Parte_6 Persona_1
piccoli e, pertanto, mi ricordo perfettamente che lavorassero per la Pt_2
di . Si tratta di un negozio intestato e gestito da cinesi che si
[...] Parte_1 trova a Baiano alla via Libertà. Sono andata in passato e tutt'ora vado talvolta a comprare qualcosa in questo negozio. Ricordo che mentre
[...] lavorava nel primo reparto a ridosso dell'ingresso del locale Parte_6
dove sono esposti i lampadari ed articoli vari per la casa, la SI.ra lavorava nel reparto dell'intimo più all'interno del Persona_1
locale. Dico lavoravano perché non le vedo più lavorare lì. So che il negozio
è aperto tutti i giorni anche la domenica mattina. Qualche volta che sono andata lì di domenica mattina le ho viste entrambe lavorare lì. So anche che il negozio dalle 08.00/08.30 circa del mattino è già aperto e che il pomeriggio dalle 16.00 circa già apre fino alle 20.30. Tuttavia, io non sono in grado di riferire quali orari di lavoro osservassero entrambe le SInore, né se ogni domenica andassero a lavorare. Posso dire che qualche volta passando davanti al negozio prima che mi sposassi il mio fidanzato mi veniva a prendere a casa passava con me di lì in macchina, ho visto le due SInore verso le 15.00 stare fuori il cancello del negozio ad aspettare l'apertura per andare a lavorare insieme con gli altri colleghi..”;
(ascoltata il 13.07.2018): “Conosco la SI.ra Testimone_3 [...]
e ... So che lavoravano al negozio Parte_6 Persona_1
Pag. 9 di 15 intestato e gestito dai cinesi che si trova a Baiano alla via Libertà. Ricordo il nome di questo SInore, lo ricordo bene perché in zona ci conosciamo un po' tutti. Io ero solita andare a questo negozio per qualche compera di vario tipo o nelle prime ore del mattino prima di andare a lavoro c'era verso le
08.30 o nel primissimo pomeriggio verso le 16.00 o alla chiusura verso le
20.30 o anche la domenica mattina. Il negozio infatti era aperto anche la domenica mattina. Non sono in grado di dire che orario di lavoro osservassero le due SInore. Ricordo che lavorassero lì e che lavorassero in reparti diversi, l'una nel reparto casalinghi, l'altra nel reparto abbigliamento-intimo. Quando andavo mi è capitato di vederle, le vedevo al lavoro”;
(ascoltata il 22.06.2018): “Lavoro da ottobre 2017. Controparte_12
Osservo 4 ore di lavoro al giorno dalle 08.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì. Conosco le SI.re e sono state mie colleghe di PT Persona_1
lavoro. Da quello che so loro osservano più ore di lavoro al giorno. Lo so per sentito dire perché non lavoro mai con loro per più di 4 ore al giorno o di mattina o di pomeriggio. Non so da che giorno a che giorno della settimana lavorassero. Dal lunedì al venerdì sicuramente le incontravo ma poi non so”;
(ascoltato il 29.06.2018), socio accomandante della Testimone_4 società ricorrente: “Non ho i contratti di lavoro delle SI.re e PT
. Non sono a conoscenza dell'obbligo di dare il contratto. Io di Persona_1
regola inoltravo alle lavoratrici delle comunicazioni di assunzione che vengono fatte dal consulente. Per questo gli Unilav non risultano firmati.
Quanto alle lavoratrici e lavorano dal lunedì al venerdì e PT Persona_1
talvolta di sabato e domenica mattina. Le ho licenziate perché è capitato più volte che i clienti da loro servite tornassero indietro per dei cambi a causa della loro distrazione quando servivano i clienti e dal loro non dargli i giusti conSIli. Quanto alle assenze dal lavoro, di regola venivano a lavorare dal lunedì al venerdì. Nel corso del rapporto di lavoro è capitato che si siano assentate ...È capitato solo qualche volta che si siano assentate.
Pag. 10 di 15 Normalmente sono io a comunicarle al consulente i giorni di presenza e assenza dei dipendenti. Lo faccio a voce telefonicamente…Mia moglie socia accomandataria non parla bene l'italiano...Sono io ad occuparmi più che altro dei profili relativi alla gestione del negozio e dei dipendenti relazionandomi con il consulente. Quanto alle modalità di pagamento, io pagavo le lavoratrici e , come tutti i dipendenti. Non sono PT Persona_1
solito rilasciare alcuna ricevuta dei pagamenti che effettuo... non ricordo esattamente i periodi in cui ha lavorato la SI.ra . Quello che Persona_1
risulta da busta paga corrisponde ai mesi di occupazione. Quando i ragazzi si ammalano o si assentano per malattia di regola mi avvisano ma a volte sono io stesso a chiamare per sapere perché non si sono presentati a lavoro. quando all'orario di lavoro che osservavano la e la loro PT Persona_1 osservavano un orario giornaliero di 4 ore al giorno solo la mattina”; lo stesso , ascoltato anche il 14 settembre 2018 Tes_4 Tes_4
dichiara: “Ad integrazione e specifico delle dichiarazioni da me rese in precedenza, preciso per quanto riguarda le ferie, riconosco ad ogni dipendente sempre una settimana di ferie nel mese di agosto. Ricordo che la stessa cosa è stata riconosciuta anche alla dipendente Per Parte_6 il resto dell'anno riconosco ai dipendenti sempre le giornate festive, come da calendario. Come il Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua e
Pasquetta...Ferragosto è la giornata festiva che nel mese di agosto riconosco sempre in aggiunta alle ferie ai dipendenti. Ribadisco quanto già detto la scorsa volta: il sabato tutta la giornata e la domenica mattina il negozio è aperto. Non sono in grado di quantificare quante domeniche e quanti altri giorni settimanali a settimana le SI.re e si possono PT Persona_1
essere assentate nel corso del rapporto di lavorativo. La domenica può essere meno problematico se un dipendente si assenta perché l'afflusso di clientela è poco, ma gli altri giorni i dipendenti devono coprire i reparti. Non sono in grado di ricordare quanti sabati o altri giorni della settimana al massimo si possono essere assentate la e la . Di certo di PT Persona_1
più di una settimana di assenza al mese... Per quanto riguarda i pagamenti
Pag. 11 di 15 alle dipendenti e le pagavo in contanti 600,00 € al mese. PT Persona_1
Le buste paga non le consegnavo perché il consulente me le inoltrava via mail di tanto in tanto”;
(ascoltato il 18.07.2018): “Conosco le SI.re Persona_2 Persona_1
e Sono state mie colleghe di lavoro presso la
[...] Parte_6
ditta Tang da sas di Yang QU con sede operativa a Baiano via Libertà.
Trattasi di attività commerciale gestiva da cinesi. Ho lavorato da aprile 2016
a maggio 2017. Ho lavorato con entrambe. Ricordo che la SI.ra
[...]
è arrivata nel 2016 poco dopo me, qualche mese dopo mi Parte_6
sembra. Mentre la SI.ra è arrivata ancora dopo ma non ricordo Persona_1
bene quando. Io personalmente lavoravo in vari reparti occupandomi un po' di tutto. mi sembra si occupasse dell'abbigliamento, mentre Per_1
prima è stata al reparto scuola poi mi sembra è stata spostata al Parte_6 reparto casalinghi subito dopo l'ingresso. Posso dire con certezza quale orario di lavoro osservassero perché osservavo anche io lo stesso orario.
Lavoravamo dalle 08.20 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 20.30. Anzi preciso che io rientravo il pomeriggio alle 16.00, loro però iniziavano alle 15.00. Lo so perché il datore di lavoro propose anche a me di riprendere nel pomeriggio alle 15.00 ma io non ho mai accettato. Rientravo sempre alle
16.00. non mi ricordo bene ma mi propose di farlo perché magari mi avrebbe pagato qualcosina in più. Lavoravo tutti i giorni dal lunedì alla domenica, escluso solo la domenica pomeriggio. La domenica mattina lavoravo dalle 09.00 alle 13.00”;
(ascoltato anche in data 24.10.2018): “Faccio seguito alla Persona_2
dichiarazione già resa in data 18.07.2018 e riferisco quanto segue: Ricordo che sia la SI.ra che la SI.ra hanno iniziato a lavorare PT Persona_1
dopo di me. Arrivò prima la SI.ra e poi la SI.ra . Però PT Persona_1
non ricordo come già dissi quando esattamente hanno iniziato a lavorare....Una sola volta se ben ricordo mi venne girato sul cellulare foto di una busta. Non so dire esattamente in che modo venisse elaborata. Ricordo che anche nella mia busta paga, come quella delle colleghe, ci fosse questa
Pag. 12 di 15 voce “AS”. Non so a cosa si riferisce tale voce. Immagino si tratti di assenze. Non ricordo quando io mi sono assentato da lavoro. Direi quasi mai. Poche volte. Non ricordo quale fosse la procedura da osservare se dovevamo assentarci. Relativamente al periodo in cui ho lavorato presso la
Pa da a rettifica di quanto ho dichiarato in data 18.07.2018, voglio Pt_2
precisare che il mio rapporto di lavoro è iniziato nel mese di luglio 2016 ed
è terminato nel mese di aprile 2017”.
Ai fini della valutazione delle dichiarazioni, “I verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari
- considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n.
3527/01, Cass. n. 9384/95) (Cass. 24208/2020).
I dichiaranti confermano nei periodi oggetto di accertamento la presenza sul luogo di lavoro delle lavoratrici e per un orario di PT Persona_1
lavoro dal lunedì al sabato dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.30, e la domenica dalle ore 09.00 alle 13.00.
Conferme precise arrivano dai dipendenti e , CP_10 Per_3 Pt_5
ma anche gli altri dipendenti, tutti part-time, concordano sul fatto che le due fossero presenti per orari superiori ai loro.
Le dichiarazioni appaiono chiare, precise, concordanti tra loro, scevre da contraddizioni, e nessuna prova in senso contrario viene prodotta dai ricorrenti.
Le conciliazioni intervenute tra le lavoratrici e la società nulla comprovano, come già detto, e quanto affermato in quella sede dalle due appare funzionale unicamente alla chiusura dell'accordo.
Pag. 13 di 15 E' altresì comprovato che il datore di lavoro non fornisse ai dipendenti, contestualmente ai pagamenti, le buste paga, come affermato da Tes_4
il quale nelle dichiarazioni rese, in alcun modo contestate,
[...] Tes_4
appare agire per conto della società; anche rispetto a tale specifica circostanza non vi è alcuna contestazione specifica.
Lo stesso , dichiara che ai dipendenti era concessa Tes_4 Tes_4
solo una settimana di ferie nel mese di agosto .
Non vi è modo di ritenere la correttezza delle annotazioni effettuate come giorni di assenza non retribuita per presunte assenze delle lavoratrici. Non vi
è alcuna conferma al fatto che le lavoratrici si fossero assentate, né che il datore, a fronte di numerose assenze ingiustificate, abbia mai assunto iniziative disciplinari nei confronti delle due.
Non vi è contestazione specifica quanto al recupero degli importi erogati a titolo di malattia per le due lavoratrici, malattia che pacificamente non è indicata in busta paga.
Nessuna altra contestazione è mossa, nemmeno per gli importi delle sanzioni e delle somme richieste da Pt_3
Le domande vanno pertanto rigettate.
I ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese di lite che, ai sensi del D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#1.865#
(milleottocentosessantacinque) a favore di Controparte_13
, ed €#2.791# (duemilasettecentonovantuno) a favore di oltre
[...] Pt_3
spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 143/2023 R.G. Lavoro, e vertente tra e Parte_1
nei confronti di Parte_2 Controparte_14
e ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni
[...] Pt_3
respinta così decide:
1) Dichiara inammissibile il ricorso nella parte in cui è proposto avverso le due diffide accertative in atti ed in parte motiva indicate;
Pag. 14 di 15 2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) Condanna e in solido tra Parte_1 Parte_2
loro al pagamento delle spese di lite a favore dei resistenti, e che liquida in €#1.865# (milleottocentosessantacinque) a favore di
[...]
, ed in €#2.791# (duemilasettecentonovantuno) a Controparte_13
favore di oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili. Pt_3
Avellino, 14 gennaio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme del 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note dello 08 novembre 2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 143/2023 R.G. Lavoro
TRA
(c.f. , in qualità di socio Parte_1 C.F._1
accomandatario, e (c.f. ) Parte_2 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te p.t., entrambi rapp.ti e difesi dall'Avv. Ugo
Ignorato, e con questi elett.te domiciliati in Sirignano (AV) alla via
Caravaggio n. 4, giusta mandato in atti;
RICORRENTI
CONTRO
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore p.t. dott. che rappresenta e difende l'Ente Controparte_2
insieme al Responsabile del Processo Legale dott.ssa e Controparte_3
dott.ssa e con questi elett.te domiciliato in Avellino, alla via CP_4
Dei Due Principati n. 4, giusta mandato in atti;
Parte_3
(c.f. ), in persona del legale rapp.te
[...] P.IVA_3
p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanna Sereno, dall'Avv. Gianluca Tellone
e dall'Avv. Nicola di Ronza e con questi elett.te domiciliato rispettivamente in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti le parti in epigrafe impugnano l'ordinanza di ingiunzione ispettorato del lavoro di Avellino n. 271/2022 notificata in data 21.12.2022 per €#9.284,34# (novemiladuecentottantaquattro,34); contestano l'affermazione del personale ispettivo della esistenza del credito contributivo riportato nel verbale unico di accertamento e notificazione
AV/00004/2018-377-01 dello 05.11.2018 e successivamente richiesto da con missiva del lo 04.02.2019, e ne chiedono accertarsi la non Pt_3
sussistenza, con l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione;
propongono opposizione avverso le diffide accertative n.AV00002/2018-480 e n.
AV00002/2018-463, di cui ai provvedimenti FIDPL/2019-2 n. 2948 e al provvedimento FIDPL/2019-3 n. 2954 entrambi dell'11.02.2019 .
I resistenti si sono costituite.
La vicenda trae origine dall''accertamento dell' di Controparte_1
Avellino del 22.06.2018, a seguito del quale venivano rimessi alla società due verbali di diffida accertativa nn. AV00002/2018-480 e AV00002/2018-
563, entrambi notificati in data 12.12.2018 e successivamente dichiarati esecutivi, per crediti nei confronti dei lavoratori e Persona_1
. Parte_4
In data 11.01.2019 veniva notificato alla società ricorrente il verbale unico di accertamento e notificazione n. AV/00002/2018-377-01 dello 05.11.2018, nel quale erano mosse una serie di contestazioni, ed era affermata l'esistenza di un conseguente debito contributivo a favore di Pt_3
Di seguito, con raccomandata dello 04.12.2019, notificata alla società in data 06.02.2019, diffidava la società ricorrente al pagamento della Pt_3 somma complessiva di €#56.632# (cinquantaseimilaseicentotrentadue) di cui al verbale di accertamento ispettivo n. AV00002/2018-377-02 dello
05.12.2018 prot. 24460 dell'11.12.2018 (notificato il 14.12.2018) per omissioni contributive in danno dei lavoratori , e Pt_5 PT Persona_1
per il periodo dal 12.07.2016 al 28.02.2018.
Pag. 2 di 15 In via preliminare, va esaminata l'eccezione proposta dall' di Pt_3
inammissibilità del ricorso per violazione del divieto del ne bis in idem.
L' asserisce la duplicazione dei ricorsi, ritenendo che il presente Pt_3
procedimento sia sovrapponibile a quello rg 4268/2019 Trib. di Avellino sezione lavoro, già definito con sentenza n. 713/2022.
L'eccezione è infondata.
Il ricorso iscritto al n. di rg 4268/2019, sulla base di quanto indicato nella citata Sentenza, ha ad oggetto il verbale di accertamento e notificazione n.
AV/000022018-377-01 emesso dall' per il pagamento della somma di CP_5
€#7.400#, i provvedimenti n. prot. 2949 del 2019 e CP_6
FIDPL/2019-3 n. prot. 2954 del 2019 e l'ulteriore diffida notificata in Pt_3 data 06.02.2019 per la somma di €#56.632#.
Sul presupposto che la domanda fosse limitata al solo annullamento degli atti, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità del ricorso.
Il presente giudizio ha invece ad oggetto l'accertamento negativo dei crediti riportati in quegli atti, oltre alla contestazione della Ordinanza Ingiunzione lavoro e delle due diffide accertative. Controparte_1
Si tratta di domande, differenti, alle quali, anche in considerazione della richiesta di pagamento proveniente da le parti appaiono legittimate. Pt_3
Il ricorso è inammissibile nella parte in cui viene proposta opposizione
Co avverso le diffide accertative . e gli atti prodromici. Controparte_8
L'unico rimedio esperibile avverso la diffida accertativa è quello di cui all'art.12, comma 4 decreto legislativo n.124/04, a mente del quale il datore di lavoro può impugnare la diffida accertativa con ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, ai sensi dell'art. 17, dlgs n. 124/2004.
La diffida accertative non è stata portata ad esecuzione, ed i due lavoratori nemmeno sono stati evocati in giudizio.
Quanto alla ordinanza Ingiunzione Isp. Lavoro di Avellino ed alla richiesta di contribuzione da parte di l'intera vicenda trae origine dalle richieste Pt_3
di intervento inoltrate dalle lavoratrici e , dipendenti PT Persona_1
Pag. 3 di 15 della società con qualifica e mansioni di commesse di negozio V livello del
Ccnl per i dipendenti delle aziende del terziario: distribuzione e servizi.
Come emerge dagli atti di causa, è stata assunta con Parte_6
contratto di lavoro part-time di 20 ore settimanali a tempo determinato dal
22.07.2016 al 31.10.2016 poi prorogato, di volta in volta, fino al
31.01.2018; è stata assunta con contratto di lavoro Persona_1
part-time di 20 ore settimanali a tempo determinato dallo 07.02.2017 al
31.05.2017 prorogato fino al 28.02.2018. Con le richieste di intervento, le due lavoratrici denunciavano di aver prestato attività lavorativa per un orario superiore alle 20 ore settimanali contrattualmente previste, dal lunedì al sabato dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.30, la domenica mattina dalle 8.30 alle 13.00, per complessive #68# ore settimanali.
Denunciavano di non aver mai goduto di ferie e di riposo settimanale, lavorando anche nei festivi, di non aver mai percepito la 13° e la 14° mensilità, di non aver ottenuto il Tfr, e di non aver mai avuto retribuzione per lavoro supplementare o straordinario, ricevendo sempre retribuzione pari ad €#250#; mai erano state consegnate le buste paga.
La dipendente denunciava anche di aver lavorato Persona_1
senza regolarizzazione per il periodo dal 18.12.2016 allo 06.02.2017, a dallo
01.06.2017 al 25.09.2017.
Ciò premesso, gli ispettori, valutando la documentazione relativa alle posizioni delle due lavoratrici e del dipendente , valorizzando le Pt_5
dichiarazioni acquisite nel corso degli accertamenti, hanno accertato che e hanno lavorato per un numero Parte_6 Persona_1
di ore superiore a quello riconosciuto e corrisposto in busta paga, ovvero per
67 ore settimanali. (dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 20.30 dal lunedì al sabato e dalle 8.30 alle 13.00 la domenica mattina). È risultata, inoltre, non pagata la festività Pasquale.
Dall'esame dei LUL emergeva che la società aveva registrato per le due lavoratrici numerosi giorni di assenza non retribuita (AS) non imputabili ai
Pag. 4 di 15 riposi settimanali e non giustificati dal datore di lavoro con documentazione adeguata. Pertanto, si provvedeva a recuperare ogni giorno di “AS”.
La società veniva diffidata anche dell'obbligo di consegnare le buste paga alle lavoratrici, non essendo provata la consegna dei prospetti paga.
Quanto al periodo di lavoro “in nero” della dipendente Persona_1
risultava provato che la stessa avesse lavorato nella giornata del
[...]
15.08.2018 anche se in tale data non risultava assunta.
Ancora, siccome veniva accertato che le due lavoratrici non godevano di alcun giorno di riposo settimanale, si provvedeva a sanzionare la società sia per non aver impedito alle due lavoratrici il godimento del riposo settimanale e sia per aver violato la disposizione della durata massima settimanale dell'orario di lavoro.
Infine, per il lavoratore , ascoltato come persona Persona_2
informata dei fatti, si riteneva comprovato lo svolgimento di un orario di lavoro eccedente le ore contrattualmente previste, ovvero di 67 ore settimanali in luogo delle 20 ore denunciate in busta paga.
Pertanto, anche con riferimento a tale ultimo lavoratore, l' CP_1
precisava che ci sarebbe stato un successivo provvedimento di recupero dell' , per i soli debiti contributivi. Anche, poi, per tale Controparte_9
lavoratore veniva recuperata la giornata di festività pasquale, e veniva contestata la violazione sul mancato riposo settimanale e del superamento dell'orario massimo del lavoro settimanale.
Il lavoratore compare effettivamente nella richiesta Persona_2 Pt_3
dello 04.02.2019.
Sulla base di tali conclusioni sono state successivamente irrogate, con
Ord.Ing. 271/2022, sanzioni per una serie di violazioni. Sulla scorta delle conclusioni ispettive ha avanzato la richiesta dello 04.02.2019. Pt_3
Pag. 5 di 15 Ciò precisati, i ricorrenti non muovono alcuna contestazione quanto alla posizione, valorizzata sia ai fini della Ordinanza Ingiunzione 271/2022 che dalla richiesta dello 02.4.2019, riguardante il lavoratore Pt_3 [...]
. Per_2
In tale parte, quindi, la domanda di annullamento della ordinanza
Ingiunzione 271/2022 e di accertamento negativo del credito di cui alla Pt_3
missiva 04.2.2019 va rigettata.
Le contestazioni sono mosse per le pretese fatte valere in merito alla posizione delle lavoratrici e le Parte_6 Persona_1
quali hanno stipulato con la società ricorrente due verbali di conciliazione in data 14.11.2018, alla presenza dei rappresentati sindacali. Le due hanno riconosciuto la correttezza dell'operato di parte datrice, affermando di nulla avere a che pretendere per le ragioni che avevano portato alla iniziativa da cui scaturisce la vicenda.
A tal proposito, anche se “le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ.” (Corte di
Cassazione del 23 ottobre 2013, n. 24024), l'effetto conciliativo opera solo nei rapporti tra le parti, e non anche nei confronti di soggetti terzi al rapporto di lavoro...Sulla questione centrale, della inderogabilità del minimale contributivo per effetto della sospensione della prestazione concordata tra datore di lavoro e lavoratore, questa Corte (v. Cass. 9 giugno
2014, n. 12876), con orientamento condiviso, ha già fatto applicazione, in settore diverso da quello edile, dell'insegnamento per cui ove la sospensione del rapporto lavorativo derivi da una libera scelta del datore di lavoro e
Pag. 6 di 15 costituisca il risultato di un accordo tra le parti, permane il relativo obbligo contributivo, dovendosi escludere la possibilità di una interpretazione analogica del D.L. n. 244 del 1995, art. 29, convertito in L. n. 341 del 1995, in quanto la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei previsti casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali” (Cass. sezione lavoro sentenza n. 13650 del 21/05/2019; in tale senso anche Cass. sentenza n. 15120 dello 03.06.2019).
Va anche premesso che “I verbali redatti dagli ispettori del lavoro fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta, i verbali non hanno alcun valore probatorio precostituito, neanche di presunzione semplice, avendo, pertanto un'attendibilità che può essere inficiata da una specifica prova contraria”
(Cass. civ. sez. lav. 18.6.1998 n. 6110; Cass. sez. un.
3.2.1996 n. 916; Cass. sez. del 26.10.2000 n. 1133).
“In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale Pt_3
ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi Pt_3 rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. Cass. n.
22862/2010, Cass. n. 12108/2010 e più di recente, Cass., 29294/2019).
Nel caso di specie, gli elementi di prova forniti al Giudice consistono negli esiti degli accertamenti ispettivi, e nella valorizzazione delle dichiarazioni in quella sede rese dagli informatori escussi.
(22.06.2018): “Lavoro qui dallo 03.10.2017 e ho Controparte_10
conosciuto la SI.ra e sono state Parte_6 Persona_1
Pag. 7 di 15 mie compagne di lavoro. Da aprile osservo un orario di lavoro di 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica non lavoro. Da ottobre 2017 a marzo 2018 ho osservato un orario di lavoro di 10 ore circa dalle 08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 20.30 dal lunedì al venerdì. Poi il periodo da ottobre 2017 a marzo 2018 in cui ripeto ho osservato l'orario di lavoro full-time le SI.re e osservavano il mio stesso PT Persona_1
orario di lavoro....Non sono solito leggere con attenzione le buste paga per tale ragione non mi accorgo se in busta mi vengono messe delle assenze che non ho fatto. In ogni caso non è in uso qui da parte del datore di lavoro predisporre per noi dipendenti dei fogli di presenza in cui annotiamo la nostra presenza o/e assenza dal lavoro. Quindi non so davvero con quale criterio il nostro datore di lavoro poi ricordi e riporti in busta paga le nostre presenze o assenze. Io quando mi assento lo chiamo telefonicamente. Posso dire che le colleghe e si siano assentate sicuramente PT Persona_1 qualche volta, al pari di tutti noi ma non sono in grado di dire altro”;
(ascoltata il 22.06.2018): “Lavoro dal 13.10.2015. Conosco CP_11
la SI.ra e Io osservo un orario di Parte_6 Persona_1
lavoro di 4 ore al giorno dal lunedì alla domenica (dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00). La domenica il negozio è aperto solo di mattina. So che le SI.re e lavoravano dalle 08.30 alle 13.30 e dalle PT Persona_1
15.00 alle 20.30 perché talvolta la fascia orario loro coincideva giornalmente con la mia in quella stessa giornata, vuoi perché lo riferivano loro stesse vuoi perché lo venivo comunque a sapere, so che loro lavorassero l'intera giornata. Da quello che so comunque come me anche tutti gli altri colleghi lavoravano part-time per cui l'unica eccezione erano ritengo, le due colleghe e ”; PT Persona_1
(ascoltata il 22.06.2018): “Lavoro qui dal 2015. Ho Testimone_1
conosciuto la SI.ra e perché sono Parte_6 Persona_1
state mie colleghe di lavoro. Io ho sempre osservato un orario di lavoro di 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì. Non so che orario di lavoro osservassero le SI.re e . Ognuna di noi osserva un orario Persona_1 PT
Pag. 8 di 15 di lavoro proprio, per cui salvo incrociarsi giornalmente in quella stessa giornata, vuoi perché lo riferivano loro stesso vuoi perché venivo comunque a saperlo che loro lavorassero l'intera giornata. Da quello che so comunque come me anche tutti gli altri colleghi lavoravano part-time per cui l'unica eccezione, ritengo, erano le due colleghe e . Quando mi PT Persona_1 assento da lavoro comunico l'assenza al mio datore di lavoro telefonicamente. Non sono in grado di controllare le presenze o assenze che vengono prese dal mio datore di lavoro. Non so leggere le buste paga, per cui a dire il vero non ho mai controllato questo aspetto sulla busta...”;
(ascoltata il 13.07.2018): “Conosco la SI.ra Testimone_2 [...]
e sono ragazze della zona, i paesi sono Parte_6 Persona_1
piccoli e, pertanto, mi ricordo perfettamente che lavorassero per la Pt_2
di . Si tratta di un negozio intestato e gestito da cinesi che si
[...] Parte_1 trova a Baiano alla via Libertà. Sono andata in passato e tutt'ora vado talvolta a comprare qualcosa in questo negozio. Ricordo che mentre
[...] lavorava nel primo reparto a ridosso dell'ingresso del locale Parte_6
dove sono esposti i lampadari ed articoli vari per la casa, la SI.ra lavorava nel reparto dell'intimo più all'interno del Persona_1
locale. Dico lavoravano perché non le vedo più lavorare lì. So che il negozio
è aperto tutti i giorni anche la domenica mattina. Qualche volta che sono andata lì di domenica mattina le ho viste entrambe lavorare lì. So anche che il negozio dalle 08.00/08.30 circa del mattino è già aperto e che il pomeriggio dalle 16.00 circa già apre fino alle 20.30. Tuttavia, io non sono in grado di riferire quali orari di lavoro osservassero entrambe le SInore, né se ogni domenica andassero a lavorare. Posso dire che qualche volta passando davanti al negozio prima che mi sposassi il mio fidanzato mi veniva a prendere a casa passava con me di lì in macchina, ho visto le due SInore verso le 15.00 stare fuori il cancello del negozio ad aspettare l'apertura per andare a lavorare insieme con gli altri colleghi..”;
(ascoltata il 13.07.2018): “Conosco la SI.ra Testimone_3 [...]
e ... So che lavoravano al negozio Parte_6 Persona_1
Pag. 9 di 15 intestato e gestito dai cinesi che si trova a Baiano alla via Libertà. Ricordo il nome di questo SInore, lo ricordo bene perché in zona ci conosciamo un po' tutti. Io ero solita andare a questo negozio per qualche compera di vario tipo o nelle prime ore del mattino prima di andare a lavoro c'era verso le
08.30 o nel primissimo pomeriggio verso le 16.00 o alla chiusura verso le
20.30 o anche la domenica mattina. Il negozio infatti era aperto anche la domenica mattina. Non sono in grado di dire che orario di lavoro osservassero le due SInore. Ricordo che lavorassero lì e che lavorassero in reparti diversi, l'una nel reparto casalinghi, l'altra nel reparto abbigliamento-intimo. Quando andavo mi è capitato di vederle, le vedevo al lavoro”;
(ascoltata il 22.06.2018): “Lavoro da ottobre 2017. Controparte_12
Osservo 4 ore di lavoro al giorno dalle 08.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì. Conosco le SI.re e sono state mie colleghe di PT Persona_1
lavoro. Da quello che so loro osservano più ore di lavoro al giorno. Lo so per sentito dire perché non lavoro mai con loro per più di 4 ore al giorno o di mattina o di pomeriggio. Non so da che giorno a che giorno della settimana lavorassero. Dal lunedì al venerdì sicuramente le incontravo ma poi non so”;
(ascoltato il 29.06.2018), socio accomandante della Testimone_4 società ricorrente: “Non ho i contratti di lavoro delle SI.re e PT
. Non sono a conoscenza dell'obbligo di dare il contratto. Io di Persona_1
regola inoltravo alle lavoratrici delle comunicazioni di assunzione che vengono fatte dal consulente. Per questo gli Unilav non risultano firmati.
Quanto alle lavoratrici e lavorano dal lunedì al venerdì e PT Persona_1
talvolta di sabato e domenica mattina. Le ho licenziate perché è capitato più volte che i clienti da loro servite tornassero indietro per dei cambi a causa della loro distrazione quando servivano i clienti e dal loro non dargli i giusti conSIli. Quanto alle assenze dal lavoro, di regola venivano a lavorare dal lunedì al venerdì. Nel corso del rapporto di lavoro è capitato che si siano assentate ...È capitato solo qualche volta che si siano assentate.
Pag. 10 di 15 Normalmente sono io a comunicarle al consulente i giorni di presenza e assenza dei dipendenti. Lo faccio a voce telefonicamente…Mia moglie socia accomandataria non parla bene l'italiano...Sono io ad occuparmi più che altro dei profili relativi alla gestione del negozio e dei dipendenti relazionandomi con il consulente. Quanto alle modalità di pagamento, io pagavo le lavoratrici e , come tutti i dipendenti. Non sono PT Persona_1
solito rilasciare alcuna ricevuta dei pagamenti che effettuo... non ricordo esattamente i periodi in cui ha lavorato la SI.ra . Quello che Persona_1
risulta da busta paga corrisponde ai mesi di occupazione. Quando i ragazzi si ammalano o si assentano per malattia di regola mi avvisano ma a volte sono io stesso a chiamare per sapere perché non si sono presentati a lavoro. quando all'orario di lavoro che osservavano la e la loro PT Persona_1 osservavano un orario giornaliero di 4 ore al giorno solo la mattina”; lo stesso , ascoltato anche il 14 settembre 2018 Tes_4 Tes_4
dichiara: “Ad integrazione e specifico delle dichiarazioni da me rese in precedenza, preciso per quanto riguarda le ferie, riconosco ad ogni dipendente sempre una settimana di ferie nel mese di agosto. Ricordo che la stessa cosa è stata riconosciuta anche alla dipendente Per Parte_6 il resto dell'anno riconosco ai dipendenti sempre le giornate festive, come da calendario. Come il Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua e
Pasquetta...Ferragosto è la giornata festiva che nel mese di agosto riconosco sempre in aggiunta alle ferie ai dipendenti. Ribadisco quanto già detto la scorsa volta: il sabato tutta la giornata e la domenica mattina il negozio è aperto. Non sono in grado di quantificare quante domeniche e quanti altri giorni settimanali a settimana le SI.re e si possono PT Persona_1
essere assentate nel corso del rapporto di lavorativo. La domenica può essere meno problematico se un dipendente si assenta perché l'afflusso di clientela è poco, ma gli altri giorni i dipendenti devono coprire i reparti. Non sono in grado di ricordare quanti sabati o altri giorni della settimana al massimo si possono essere assentate la e la . Di certo di PT Persona_1
più di una settimana di assenza al mese... Per quanto riguarda i pagamenti
Pag. 11 di 15 alle dipendenti e le pagavo in contanti 600,00 € al mese. PT Persona_1
Le buste paga non le consegnavo perché il consulente me le inoltrava via mail di tanto in tanto”;
(ascoltato il 18.07.2018): “Conosco le SI.re Persona_2 Persona_1
e Sono state mie colleghe di lavoro presso la
[...] Parte_6
ditta Tang da sas di Yang QU con sede operativa a Baiano via Libertà.
Trattasi di attività commerciale gestiva da cinesi. Ho lavorato da aprile 2016
a maggio 2017. Ho lavorato con entrambe. Ricordo che la SI.ra
[...]
è arrivata nel 2016 poco dopo me, qualche mese dopo mi Parte_6
sembra. Mentre la SI.ra è arrivata ancora dopo ma non ricordo Persona_1
bene quando. Io personalmente lavoravo in vari reparti occupandomi un po' di tutto. mi sembra si occupasse dell'abbigliamento, mentre Per_1
prima è stata al reparto scuola poi mi sembra è stata spostata al Parte_6 reparto casalinghi subito dopo l'ingresso. Posso dire con certezza quale orario di lavoro osservassero perché osservavo anche io lo stesso orario.
Lavoravamo dalle 08.20 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 20.30. Anzi preciso che io rientravo il pomeriggio alle 16.00, loro però iniziavano alle 15.00. Lo so perché il datore di lavoro propose anche a me di riprendere nel pomeriggio alle 15.00 ma io non ho mai accettato. Rientravo sempre alle
16.00. non mi ricordo bene ma mi propose di farlo perché magari mi avrebbe pagato qualcosina in più. Lavoravo tutti i giorni dal lunedì alla domenica, escluso solo la domenica pomeriggio. La domenica mattina lavoravo dalle 09.00 alle 13.00”;
(ascoltato anche in data 24.10.2018): “Faccio seguito alla Persona_2
dichiarazione già resa in data 18.07.2018 e riferisco quanto segue: Ricordo che sia la SI.ra che la SI.ra hanno iniziato a lavorare PT Persona_1
dopo di me. Arrivò prima la SI.ra e poi la SI.ra . Però PT Persona_1
non ricordo come già dissi quando esattamente hanno iniziato a lavorare....Una sola volta se ben ricordo mi venne girato sul cellulare foto di una busta. Non so dire esattamente in che modo venisse elaborata. Ricordo che anche nella mia busta paga, come quella delle colleghe, ci fosse questa
Pag. 12 di 15 voce “AS”. Non so a cosa si riferisce tale voce. Immagino si tratti di assenze. Non ricordo quando io mi sono assentato da lavoro. Direi quasi mai. Poche volte. Non ricordo quale fosse la procedura da osservare se dovevamo assentarci. Relativamente al periodo in cui ho lavorato presso la
Pa da a rettifica di quanto ho dichiarato in data 18.07.2018, voglio Pt_2
precisare che il mio rapporto di lavoro è iniziato nel mese di luglio 2016 ed
è terminato nel mese di aprile 2017”.
Ai fini della valutazione delle dichiarazioni, “I verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari
- considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n.
3527/01, Cass. n. 9384/95) (Cass. 24208/2020).
I dichiaranti confermano nei periodi oggetto di accertamento la presenza sul luogo di lavoro delle lavoratrici e per un orario di PT Persona_1
lavoro dal lunedì al sabato dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.30, e la domenica dalle ore 09.00 alle 13.00.
Conferme precise arrivano dai dipendenti e , CP_10 Per_3 Pt_5
ma anche gli altri dipendenti, tutti part-time, concordano sul fatto che le due fossero presenti per orari superiori ai loro.
Le dichiarazioni appaiono chiare, precise, concordanti tra loro, scevre da contraddizioni, e nessuna prova in senso contrario viene prodotta dai ricorrenti.
Le conciliazioni intervenute tra le lavoratrici e la società nulla comprovano, come già detto, e quanto affermato in quella sede dalle due appare funzionale unicamente alla chiusura dell'accordo.
Pag. 13 di 15 E' altresì comprovato che il datore di lavoro non fornisse ai dipendenti, contestualmente ai pagamenti, le buste paga, come affermato da Tes_4
il quale nelle dichiarazioni rese, in alcun modo contestate,
[...] Tes_4
appare agire per conto della società; anche rispetto a tale specifica circostanza non vi è alcuna contestazione specifica.
Lo stesso , dichiara che ai dipendenti era concessa Tes_4 Tes_4
solo una settimana di ferie nel mese di agosto .
Non vi è modo di ritenere la correttezza delle annotazioni effettuate come giorni di assenza non retribuita per presunte assenze delle lavoratrici. Non vi
è alcuna conferma al fatto che le lavoratrici si fossero assentate, né che il datore, a fronte di numerose assenze ingiustificate, abbia mai assunto iniziative disciplinari nei confronti delle due.
Non vi è contestazione specifica quanto al recupero degli importi erogati a titolo di malattia per le due lavoratrici, malattia che pacificamente non è indicata in busta paga.
Nessuna altra contestazione è mossa, nemmeno per gli importi delle sanzioni e delle somme richieste da Pt_3
Le domande vanno pertanto rigettate.
I ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese di lite che, ai sensi del D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#1.865#
(milleottocentosessantacinque) a favore di Controparte_13
, ed €#2.791# (duemilasettecentonovantuno) a favore di oltre
[...] Pt_3
spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 143/2023 R.G. Lavoro, e vertente tra e Parte_1
nei confronti di Parte_2 Controparte_14
e ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni
[...] Pt_3
respinta così decide:
1) Dichiara inammissibile il ricorso nella parte in cui è proposto avverso le due diffide accertative in atti ed in parte motiva indicate;
Pag. 14 di 15 2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) Condanna e in solido tra Parte_1 Parte_2
loro al pagamento delle spese di lite a favore dei resistenti, e che liquida in €#1.865# (milleottocentosessantacinque) a favore di
[...]
, ed in €#2.791# (duemilasettecentonovantuno) a Controparte_13
favore di oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili. Pt_3
Avellino, 14 gennaio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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