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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/06/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 805/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Niccolò Bencini GIUDICE rel. dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 805/2025 promossa da:
, nata a [...] il giorno 20 febbraio 1982, residente in [...], c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Canavesi ed CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Oleggio (No), alla via Guglielmo Marconi n. 15, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e
, nato a [...] il giorno 5 gennaio 1981, residente in Controparte_1
Oleggio (No), alla via Luigi Sante Colonna n. 23, c.f. , rappresentato e difeso CodiceFiscale_2 dall'avv. Cristiano Canavesi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Oleggio (No), alla via Guglielmo Marconi n. 15, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e Parte_1 Controparte_1
celebrato in Oleggio (No) in data 20 aprile 2008 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune
[...] alla parte II, serie A, anno 2008, n. 1;
2. mandare alla cancelleria del Tribunale di Novara di trasmettere copia dell'emananda sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Oleggio (No) per l'esecuzione delle prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
3. disporre che l'abitazione coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi e sita in Oleggio, alla via Luigi Sante Colonna n. 3, sia assegnata, in via definitiva e completa di arredi, secondo gli accordi raggiunti all'atto della separazione personale, al
1 marito che continuerà a risiedervi facendosi carico delle spese gravanti sull'immobile e dei costi delle Controparte_1 relative utenze, dandosi atto che la moglie dichiara di aver già trasferito la propria residenza altrove, con Parte_1 facoltà di ritirare dalla casa familiare i propri effetti personali e gli oggetti di sua esclusiva proprietà ivi eventualmente ancora presenti;
4. dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, che nulla richiedono a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra e che hanno già definito con reciproca soddisfazione all'atto della separazione, ai cui accordi si richiamano per quanto non previsto nel presente ricorso, e/o di voler successivamente definire qualsiasi altro rapporto di natura patrimoniale o relativo a beni comuni tra gli stessi eventualmente pendente e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra, impegnandosi a provvedere separatamente al pagamento delle quote di imposte e tasse a ciascuno di essi pertinenti;
5. dare atto che le spese della presente procedura si intendono ripartite tra i coniugi in egual misura e che essi concedono il reciproco assenso, ove necessario, al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri equipollenti documenti di espatrio;
6. disporre la perdita del cognome del marito in capo a;
Parte_1
7. emettere, occorrendo, ogni altro consequenziale provvedimento di legge.” Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Oleggio, Parte_1 Controparte_1 il 20.4.2008. Dall'unione coniugale non sono nati figli. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 23.4.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Vi è accordo economico. Ritiene il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti, e rispetto alle quali il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, possano essere integralmente recepite dalla presente decisione, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
2 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Oleggio in data 20.4.2008 da e atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1 predetto comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2008;
2. prende atto delle condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del Pt_1 CP_1 matrimonio;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Oleggio di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 9.5.2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott. Niccolò Bencini
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Niccolò Bencini GIUDICE rel. dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 805/2025 promossa da:
, nata a [...] il giorno 20 febbraio 1982, residente in [...], c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Canavesi ed CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Oleggio (No), alla via Guglielmo Marconi n. 15, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e
, nato a [...] il giorno 5 gennaio 1981, residente in Controparte_1
Oleggio (No), alla via Luigi Sante Colonna n. 23, c.f. , rappresentato e difeso CodiceFiscale_2 dall'avv. Cristiano Canavesi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Oleggio (No), alla via Guglielmo Marconi n. 15, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e Parte_1 Controparte_1
celebrato in Oleggio (No) in data 20 aprile 2008 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune
[...] alla parte II, serie A, anno 2008, n. 1;
2. mandare alla cancelleria del Tribunale di Novara di trasmettere copia dell'emananda sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Oleggio (No) per l'esecuzione delle prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
3. disporre che l'abitazione coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi e sita in Oleggio, alla via Luigi Sante Colonna n. 3, sia assegnata, in via definitiva e completa di arredi, secondo gli accordi raggiunti all'atto della separazione personale, al
1 marito che continuerà a risiedervi facendosi carico delle spese gravanti sull'immobile e dei costi delle Controparte_1 relative utenze, dandosi atto che la moglie dichiara di aver già trasferito la propria residenza altrove, con Parte_1 facoltà di ritirare dalla casa familiare i propri effetti personali e gli oggetti di sua esclusiva proprietà ivi eventualmente ancora presenti;
4. dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, che nulla richiedono a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra e che hanno già definito con reciproca soddisfazione all'atto della separazione, ai cui accordi si richiamano per quanto non previsto nel presente ricorso, e/o di voler successivamente definire qualsiasi altro rapporto di natura patrimoniale o relativo a beni comuni tra gli stessi eventualmente pendente e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra, impegnandosi a provvedere separatamente al pagamento delle quote di imposte e tasse a ciascuno di essi pertinenti;
5. dare atto che le spese della presente procedura si intendono ripartite tra i coniugi in egual misura e che essi concedono il reciproco assenso, ove necessario, al rilascio e al rinnovo del passaporto e degli altri equipollenti documenti di espatrio;
6. disporre la perdita del cognome del marito in capo a;
Parte_1
7. emettere, occorrendo, ogni altro consequenziale provvedimento di legge.” Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Oleggio, Parte_1 Controparte_1 il 20.4.2008. Dall'unione coniugale non sono nati figli. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 23.4.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Vi è accordo economico. Ritiene il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti, e rispetto alle quali il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, possano essere integralmente recepite dalla presente decisione, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
2 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Oleggio in data 20.4.2008 da e atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1 predetto comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2008;
2. prende atto delle condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del Pt_1 CP_1 matrimonio;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Oleggio di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 9.5.2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott. Niccolò Bencini
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