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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/02/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Firenze, nella persona del GOP dott. Gianfranco Apollonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 5572/2023 promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. Chiara Franzoni Parte_1 attore-opponente contro
AVV. , con il patrocinio dell'avv. Dario Bosco Controparte_1 convenuto-opposto
****
Conclusioni della parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione reietta nel merito, accertata e dichiarata l'inesistenza del credito asseritamente vantato dall'Avv. Controparte_1 nei confronti del sig. per i motivi tutti di cui all'esposizione che precede, Parte_1 revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n. 917/23 opposto, tenuto conto che dall'istruttoria è emersa inequivocabilmente la ricostruzione dei fatti come esposta da parte attrice in ordine alla prestazione professionale, nonché circa il mancato conferimento di qualsivoglia incarico di natura civile che, peraltro, tecnicamente non poteva essere conferito trattandosi di attività da effettuare in favore di un soggetto terzo, che neppure era conosciuto dal difensore. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”
Conclusioni della parte opposta :”Voglia il Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito: a) in tesi rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi spiegati e sulla base dei documenti offerti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 917/2023
1 emesso dal Tribunale di Firenze in data 01.03.2023 nel procedimento monitorio RG
2644/2023; b) in ipotesi rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo ex advero promossa in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi spiegati e sulla base dei documenti offerti e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare in via autonoma il Sig. nato a [...] il [...] e residente in [...]
Vicinale di Querceto n. 36/A, (C.F. ) a pagare all'Avv. C.F._1 [...] la somma di € 7.149,52, o quella maggior o minor somma che risulterà di CP_1 giustizia, oltre interessi sul capitale di € 6.450,50 al tasso previsto dal D. Lgs. n.
231/2002 dal dì del dovuto al saldo, oltre maggiorazione 15% rimborso spese generali, spese ed accessori di legge, oltre successive occorrende. In ogni caso con vittoria di spese e di onorari, oltre 15% rimborso forfettario, interessi e accessori di legge, sia della fase monitoria che del presente giudizio”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo recante n. 917/23, emesso, in data 01.03.2023, dall'intestato Tribunale con cui veniva ingiunto il pagamento di complessivi €
7.149,52, oltre spese ed accessori di legge, in favore dell'avvocato Controparte_1 per compensi professionali relativi alla assistenza stragiudiziale prestata con riferimento ad una aggiudicazione di un immobile oggetto di una procedura esecutiva radicata presso il Tribunale di Firenze..
A sostegno della spiegata opposizione deduceva che il proprio figlio, , Per_1 aggiudicatario provvisorio di un immobile (per un prezzo di € 338.608,00), sito in
Pontassieve (FI), si era reso conto, dopo la consultazione del relativo fascicolo d'ufficio, che nei terreni circostanti erano presenti rifiuti interrati da smaltire al costo di
€ 38.700; da qui il deposito, in data 01.08.22, di una istanza volta alla revisione e decremento del prezzo di vendita o di revoca della medesima, cui seguiva la fissazione della udienza per il successivo 22.09.22.
Assumeva, altresì, che in data 08.08.22 veniva a conoscenza di un'altra consulenza
(depositata dall'esecutato) ove il costo di smaltimento in discorso veniva stimato in €
190.000; indi, il contatto con un legale (avvocato Sarti Rosati) per l'assistenza alla predetta udienza.
Deduceva, inoltre, che, nelle more, aveva predisposto una seconda Persona_2 istanza finalizzata alla revoca della aggiudicazione che avrebbe provveduto a depositare direttamente, previa consulenza con un avvocato penalista
2 (successivamente individuato, dall'odierno opponente, nella persona dell'avvocato in merito alla riservatezza della documentazione (di natura Controparte_1 epistolare) ivi allegata,.
Dichiarava che in occasione dell'incontro con il suddetto professionista, a cui era presente anche l'Avv. Divita - che, sconosciuto al riferiva occuparsi di diritto Pt_1 civile - veniva mostrata la bozza della istanza in parola e la documentazione da allegare;
faceva seguito la proposta, da parte dell'Avv. di assunzione del CP_1 relativo incarico professionale, unitamente al collega Divita, per la redazione del reclamo ex art. 591 ter c.p.c. ai fini della revoca della aggiudicazione;
da cui la richiesta di un preventivo.
Assumeva che con email del 01.09.22 l'avvocato aveva inviato un CP_1 preventivo intestato al di lui figlio, , per complessivi € 5.000,00 oltre accessori Per_1 che veniva rifiutato dall'opponente; quest'ultimo, dichiarava, altresì, di essersi reso disponibile ad offrire la somma di € 700,00 quale corrispettivo per la consulenza del
18.08.22.
L'avvocato – proseguiva l'ingiunto - con email del 06.09.22 richiedeva, CP_1 inizialmente, un saldo di € 3.054,00, parametrato ai minimi tariffari, per l'attività stragiudiziale svolta e successivamente, in applicazione della c.d. clausola di riserva, instava per il pagamento di € 5.870,00 oltre accessori.
Si costituiva il convenuto il quale contestava l'avversa opposizione sia sotto il profilo formale – stante la ritenuta irritualità dell'atto oppositivo, non conforme alla novella introdotta con la riforma c.d. Cartabia - e sia sotto il profilo del merito, assumendo, in parte qua, l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale per la redazione del reclamo ex art. 591 ter c.p.c. da cui la conseguente richiesta del credito maturato per le relative competenze nella misura complessiva di € 7.149,52 (di cui € 5.870,00 per onorari, spese generali nella misura del 15%, € 127,00 per spese tassazione notula, oltre le ulteriori competenze di legge) così come portata dal provvedimento monitorio.
Ritenuta la ritualità dell'opposizione proposta, la causa vedeva la concessione della provvisoria esecuzione del credito limitatamente alla somma di € 3.054,40, su cui era stata, peraltro, parametrata la proposta conciliativa di cui all'art. 185 e ss. c.p.c, non accettata dal convenuto opposto.
Assunte le prove testimoniali alla udienza del 25.06.2024, la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.(ante Cartabia)
3
Motivazioni in fatto ed in diritto
L'opposizione risulta parzialmente fondata.
Come più volte ribadito dai giudici di legittimità, con riferimento al contratto di patrocinio spetta al professionista, il quale deduca, come nella odierna fattispecie,
l'esecuzione del rapporto di prestazione professionale come titolo del diritto al proprio compenso, dimostrare sia l'an del credito vantato che l'entità delle attività eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (in questi termini, ex multis, Cass.15930/18).
Né il suddetto onere risulta attenuato dalla presenza, come nel caso che ci occupa, della parcella del legale opinata dal competente Consiglio dell'Ordine – che, come noto, riveste una valenza probatoria limitata al solo procedimento monitorio – non potendosi attribuire a tale atto alcuna efficacia nella odierna fase oppositiva ove vi sia contestazione circa la effettività e consistenza delle prestazione seguite (così Cass.
15930/18).
Ciò premesso, e passando all'esame della domanda monitoriamente azionata, risulta comprovato – contrariamente all'assunto di parte opponente - il conferimento dell'incarico professionale, seppur entro i limiti di seguito specificati.
Quanto sopra risulta desumibile dalle seguenti circostanze.
Nell'esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, datato 12.09.22, dopo aver premesso di essersi recato presso lo Studio dell'Avv. per Pt_1 CP_1 un appuntamento preso tramite messaggio whatsapp nei giorni precedenti” dichiara espressamente di essersi reso disponibile a dare l'incarico all'avvocato Di Vita e di essersi accordato sulla ipotesi di un incarico congiunto (ivi si legge, infatti, che
:“Sull'incarico congiunto non ero d'accordo, ma alla fine ho accettato poiché mi hanno detto che la tariffa sarebbe stata la minore possibile nonostante fossero due avvocati”).
Nella precedente email del 12 agosto 2022 l'opponente precisa quanto segue :”Le scrivo questa email in quanto la vicenda si sta ulteriormente complicando, in modo che quando la chiamerò il giorno 18 agosto, avrà già a diposizione le parti più salienti della questione e magari le avrà dato anche una lettura di massima”; ed ancora :”Alla luce di tutto questo l'istanza presentata il 1 agosto andrebbe modificata, chiedendo in primis la revoca della aggiudicazione e proprio in ultima istanza non la revisione del prezzo ma la bonifica da fare al più presto con spese a consuntivo a totale carico della
4 procedura. Magari ci sarà anche da chiedere i danni se l'aggiudicazione viene revocata”.
Ebbene, le succitate dichiarazioni non lasciano dubbi circa l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale per questioni legate all'aggiudicazione del bene immobile.
Dinanzi alle suddette evidenze documentali, non possono che risultare recessive
(e come tali non accoglibili) anche le deduzioni formulate dalla parte opponente tese a circoscrivere al solo consulto penale il contenuto dell'incarico de quo.
Con riferimento, poi, all'eccepito difetto di legittimazione sollevato dalla difesa attorea (ciò desumendolo dalla estraneità dell'opponente alla procedura esecutiva immobiliare, oggetto di consulenza) non si può che ribadire quanto già rappresentato sul punto nella ordinanza del 16.10.23 laddove, nel richiamare il principio espresso dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 12422/22, viene specificato che “può esservi non coincidenza tra il soggetto che conferisce l'incarico professionale e il soggetto nel cui interesse la prestazione assunta dal professionista viene svolta, ben potendo la prestazione essere eseguita nei confronti di un terzo, secondo lo schema di cui all'art. 1411 c.c.”
Venendo, infine, alla individuazione delle prestazioni professionali rese, le risultanze probatorie portano a ritenere realizzata la sola fase di studio della questione
(come evincibile, inter alia, dalla copiosa documentazione inviata dal Pt_1 all'avvocato he lasciano fondatamente ritenere, in vista dell'appuntamento CP_1 del successivo 18.08.22, una attività di valutazione fattuale e giuridica del caso prospettato dal cliente, esitata nel relativo parere) non ravvisandosi idonei supporti probatori circa l'asserita inclusione, nel contratto di patrocinio, della successiva fase di predisposizione del reclamo.
Invero, sia dal tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti che dalle deposizioni testimoniali (che escludono un conferimento dell'incarico per la redazione del reclamo, come confermato anche dalla teste , non sembra trasparire una Tes_1 specifica volontà del cliente estesa alla successiva fase attizia come sopra indicata.
In tale contesto non risulta, pertanto, assolto, in parte qua, l'onere probatorio gravante sul professionista nei termini di cui in premessa.
Ciò detto e passando alla quantificazione del compenso maturato, ed in assenza di una pattuizione tra le parti, lo stesso va determinato (in linea con il costante orientamento espresso dai giudici di legittimità) in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere
5 preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta tra la parti – e solo in mancanza di quest'ultima, in ordine successivo - alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice;
in questo senso i parametri ministeriali possono essere applicati quando all'atto dell'incarico, o successivamente, il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi (così Cass. ord. n. 7904/20).
Nel caso di specie, quindi, in mancanza di un accordo sul corrispettivo trovano applicazione le tariffe professionali, per come previsto dall'art. 2233 c.c.
In particolare, applicando il D.M. n. 55/14 con riferimento alla attività di assistenza stragiudiziale, con scaglione di riferimento individuato nel valore compreso tra €
260.001 ed € 520.000 (in applicazione dell'art. 5 del predetto decreto ministeriale che assume, come noto, a parametro di riferimento il valore relativo all'entità della domanda, determinata secondo le norme del codice di procedura civile, e corrispondente, come sopra visto, al prezzo dell'immobile oggetto di aggiudicazione provvisoria, pari ad € 338.608,00,), tenuto conto della difficoltà e complessità dell'opera prestata, e dell'urgenza del caso, risulta congrua la quantificazione del compenso nella misura di € 3.500,00.
Dal momento che il decreto opposto è stato chiesto e pronunciato per un importo maggiore di quello accertato all'esito della presente fase oppositiva, lo stesso provvedimento monitorio deve essere revocato.
Dall'importo di cui sopra andrà detratto quanto già corrisposto dalla parte opponente in esecuzione della ordinanza del 16.10.23 con cui è stata concessa l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c.
Quanto alle spese di lite, si ritiene che in considerazione dell'esito complessivo della controversia che vede l'accoglimento parziale sia della opposizione che della domanda originariamente proposta con il ricorso per ingiunzione, ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare per metà le spese processuali, che nella parte residua seguono il principio della soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico dell'opponente.
Con riferimento alla loro liquidazione vanno assunti, quali parametri di computo, quelli medi ex D.M. n. 55/2014, così come successivamente aggiornati ex D.M. n.
147 del 13/08/2022, e quantificati come da dispositivo.
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P.Q.M
Il Tribunale ordinario di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- in parziale accoglimento della opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo opposto e, per tale effetto, condanna al pagamento in favore Parte_1 dell'avvocato ella somma complessiva di € 3.500,00, da cui andrà Controparte_1 detratto quanto già versato in esecuzione della ordinanza del 16.10.23, oltre interessi di legge ex art. 1284, 4^ comma, c.c., oltre 15% spese generali ed accessori di legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite che, già compensate nella Parte_1 misura di 1/2, vengono liquidate in € 2.538,50 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, nonché iva e cap se dovute.
Firenze, 25.02.2025
Il GOP
dott. Gianfranco Apollonio
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