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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 29/10/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
nella persona del giudice dott. Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Bari Sardo presso lo studio dell'Avv. Salvatore Fanni, che lo rappresenta e difende, come da delega in calce all'atto di citazione,
attore contro
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
), (c.f. ), C.F._3 CP_3 C.F._4 CP_4
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._5 CP_5
), (c.f. ), C.F._6 Controparte_6 C.F._7
(c.f. , (c.f. Controparte_7 C.F._8 CP_8
), (c.f. , C.F._9 CP_9 C.F._10 CP_10
(c.f. ) e
[...] C.F._11 CP_11
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione):
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo accertamento dei fatti
esposti in premessa, dichiarare: (nato a [...] il Parte_1
7/06/1950 e residente in 11 Lot Le Suves Cesar Raymond 83240 Cavalaire Sur
Mer (Francia) C.F. ), proprietario, in forza di usucapione C.F._1
maturata sulla base del possesso esercitato pacificamente, pubblicamente,
esclusivamente ed ininterrottamente, 'animo domini' e senza subire mai turbative
o molestie, per un tempo ultraventennale, del fondo agricolo sito in agro di Ilbono
in loc. 'Monte Forru' costituito da un appezzamento di terreno distinto nel
Catasto Terreni al F. 41, Mappale 156 di are 64 e dal F. 41 Mappale 1 di are
74,40, formanti unico corpo, il tutto coerente per un lato alla strada vicinale,
[...]
fam. e fam. salvo altri. Con ordine delle dovute CP_3 Per_1 Per_2
trascrizioni nei pubblici registri. Non si chiedono spese salvo il caso di
opposizione”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire Parte_2
dichiarare di essere proprietario, per intervenuta usucapione, del terreno sito in agro del Comune di Ilbono in località “Monte Forru” e distinto al Catasto Terreni
del Comune di Ilbono al foglio 41, particelle 156 e 1.
L'attore ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato del suddetto immobile da oltre vent'anni, il quale risulta recintato con muretto a secco, siepe viva e fico d'india e chiuso con cancello in ferro, e ha assunto di averlo utilizzato occupandosi della cura delle piante di ulivo, di mandorlo e di fico ivi presenti, nonché provvedendo personalmente alla raccolta dei frutti, nei periodi in cui lo stesso si trova in Sardegna, e consentendo a terze persone di provvedervi per suo conto.
Inoltre, lo stesso ha dedotto che sul terreno sono presenti anche delle piante di carrubo e querce e di avere concesso detto terreno in affitto a tale Persona_3
pastore di Loceri, il quale vi ha condotto a pascolo il suo bestiame (ovini) e lo ha coltivato ad erbaio, pagando il relativo canone di affitto sia in denaro che con prodotti derivanti dall'allevamento del bestiame.
L'attore ha dedotto, altresì, di avere presentato un progetto per l'edificazione, sul suddetto terreno, di una casa rurale, per il quale ha ottenuto il relativo permesso di costruire con provvedimento del 29.09.2021.
I convenuti, seppure regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti e ne è
stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni
immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in
virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il
possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente
all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11
maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico,
pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus
rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'immobile oggetto di causa in capo all'attore per oltre vent'anni.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore sull'immobile oggetto della domanda, del quale hanno individuato con esattezza e precisione i confini, che alcuni di essi hanno riconosciuto anche nella ortofoto mostrata loro in udienza
(dichiarazioni dei testi e , rese Persona_3 Testimone_1 Testimone_2
all'udienza del 16.10.2025).
Il teste ha riferito di avere svolto il mestiere di pastore e di avere Persona_3
portato le sue pecore sul terreno dell'attore, con l'autorizzazione di quest'ultimo,
per due o tre giorni per due volte al mese, che lo stesso provvedeva a portare via subito dopo il pascolo, considerata la ridotta estensione del terreno, pari solo a qualche ettaro. Il teste ha riferito di essersi recato sul terreno anche nei giorni nei quali non portava al pascolo il bestiame, per effettuare le pulizie o raccogliere i frutti delle piante ivi presenti, quali le olive e le mandorle, offrendo in cambio i prodotti del suo lavoro (agnelli).
Egli ha riferito di avere condotto a pascolo le sue pecore sul terreno dell'attore per circa 15 anni, fino al 2017, quando ha dismesso l'azienda, precisando di avere utilizzato lo stesso terreno, per circa tre o quattro anni, anche prima di possedere il bestiame, per coltivare fave o piselli, in quanto, all'epoca, il terreno poteva essere lavorato, non essendo piantumato, come, invece, è attualmente. Inoltre, lo stesso ha riferito di avere utilizzato il terreno anche successivamente al 2017, per la raccolta delle olive, come avvenuto circa due anni prima, specificando anche di avere consegnato la metà del raccolto all'attore.
Il teste ha precisato di essersi recato sul terreno molte volte insieme all'attore,
quando quest'ultimo si trovava in Sardegna e ha riferito di avere visto, talvolta,
l'attore parlare con delle persone di lingua francese, che erano suoi ospiti.
Il teste ha riferito di disporre, dall'anno 2018, di un'azienda Testimone_1
agricola nella zona oggetto di causa, costituita sui terreni che, in passato, erano di suo nonno e sui quali lo stesso si è sempre recato, in quanto aveva dei cavalli.
Il teste ha riferito di avere sempre visto l'attore raccogliere le olive nel terreno oggetto della domanda, precisando che il terreno stesso era utilizzato da Per_3
per averlo visto spesso farvi pascolare le pecore.
[...]
Il teste ha riferito di avere ricevuto l'attore come ospite presso Testimone_2
delle abitazioni di sua proprietà, quando lo stesso rientrava in Sardegna dalla
Francia, in autunno o in inverno, come accaduto anche prima del 2020. Il teste ha riferito di essersi recato sul terreno insieme all'attore, la prima volta nell'anno 1998, per fargli compagnia e per dargli dei consigli sul posizionamento dei tubi del pozzo. Egli ha saputo riferire che sul fondo sono presenti anche un uliveto e dei mandorli, riferendo, altresì, di avere visto sul terreno Persona_3
eseguire dei lavori di manutenzione e di potatura delle piante ivi presenti.
Inoltre, tutti i testi hanno riferito che il terreno è recintato con muretto a secco,
siepi e rete agropastorale, collocata dallo stesso nei punti in cui il Persona_3
bestiame usciva dal terreno, come dallo stesso dichiarato. Sul punto, il teste ha riferito anche in merito alla presenza di un cancello a chiusura della Tes_2
proprietà.
Essi hanno saputo riferire anche in merito all'edificazione, da parte dell'attore, di una costruzione, iniziata nell'anno 2020 ed ancora in fase di completamento, dove il medesimo abita quando si reca in Sardegna (teste . Per_3
Infine, gli stessi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile oggetto di causa da parte dell'attore.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con lo stesso, in quanto legati da rapporti di affinità
(teste , il quale ha riferito di conoscere e di frequentare l'attore, in Testimone_2
quanto lontano parente di sua moglie) e della loro conoscenza dei luoghi oggetto di causa, per avere utilizzato il terreno su autorizzazione dell'attore (teste Per_3
o in quanto proprietari di terreni vicini (teste ).
[...] Testimone_2
A supporto della domanda l'attore ha prodotto la documentazione attestante il parere favorevole del del Comune di Ilbono relativamente alla pratica Pt_3
edilizia dallo stesso presentata per la realizzazione di un fabbricato sul terreno oggetto di causa (doc. 5, atto di citazione), nonché il pagamento, da parte dell'attore, dell'utenza elettrica relativa a detto fabbricato (doc. 15).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà dell'immobile Parte_1
oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale,
dichiara (c.f. ) proprietario Parte_1 C.F._1
dell'immobile sito nel Comune di Ilbono e distinto al Catasto Terreni del
Comune di Ilbono al foglio 41, particelle 156 e 1.
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 29.10.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Caschili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
nella persona del giudice dott. Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Bari Sardo presso lo studio dell'Avv. Salvatore Fanni, che lo rappresenta e difende, come da delega in calce all'atto di citazione,
attore contro
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
), (c.f. ), C.F._3 CP_3 C.F._4 CP_4
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._5 CP_5
), (c.f. ), C.F._6 Controparte_6 C.F._7
(c.f. , (c.f. Controparte_7 C.F._8 CP_8
), (c.f. , C.F._9 CP_9 C.F._10 CP_10
(c.f. ) e
[...] C.F._11 CP_11
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione):
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo accertamento dei fatti
esposti in premessa, dichiarare: (nato a [...] il Parte_1
7/06/1950 e residente in 11 Lot Le Suves Cesar Raymond 83240 Cavalaire Sur
Mer (Francia) C.F. ), proprietario, in forza di usucapione C.F._1
maturata sulla base del possesso esercitato pacificamente, pubblicamente,
esclusivamente ed ininterrottamente, 'animo domini' e senza subire mai turbative
o molestie, per un tempo ultraventennale, del fondo agricolo sito in agro di Ilbono
in loc. 'Monte Forru' costituito da un appezzamento di terreno distinto nel
Catasto Terreni al F. 41, Mappale 156 di are 64 e dal F. 41 Mappale 1 di are
74,40, formanti unico corpo, il tutto coerente per un lato alla strada vicinale,
[...]
fam. e fam. salvo altri. Con ordine delle dovute CP_3 Per_1 Per_2
trascrizioni nei pubblici registri. Non si chiedono spese salvo il caso di
opposizione”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire Parte_2
dichiarare di essere proprietario, per intervenuta usucapione, del terreno sito in agro del Comune di Ilbono in località “Monte Forru” e distinto al Catasto Terreni
del Comune di Ilbono al foglio 41, particelle 156 e 1.
L'attore ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato del suddetto immobile da oltre vent'anni, il quale risulta recintato con muretto a secco, siepe viva e fico d'india e chiuso con cancello in ferro, e ha assunto di averlo utilizzato occupandosi della cura delle piante di ulivo, di mandorlo e di fico ivi presenti, nonché provvedendo personalmente alla raccolta dei frutti, nei periodi in cui lo stesso si trova in Sardegna, e consentendo a terze persone di provvedervi per suo conto.
Inoltre, lo stesso ha dedotto che sul terreno sono presenti anche delle piante di carrubo e querce e di avere concesso detto terreno in affitto a tale Persona_3
pastore di Loceri, il quale vi ha condotto a pascolo il suo bestiame (ovini) e lo ha coltivato ad erbaio, pagando il relativo canone di affitto sia in denaro che con prodotti derivanti dall'allevamento del bestiame.
L'attore ha dedotto, altresì, di avere presentato un progetto per l'edificazione, sul suddetto terreno, di una casa rurale, per il quale ha ottenuto il relativo permesso di costruire con provvedimento del 29.09.2021.
I convenuti, seppure regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti e ne è
stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni
immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in
virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il
possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente
all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11
maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico,
pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus
rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'immobile oggetto di causa in capo all'attore per oltre vent'anni.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore sull'immobile oggetto della domanda, del quale hanno individuato con esattezza e precisione i confini, che alcuni di essi hanno riconosciuto anche nella ortofoto mostrata loro in udienza
(dichiarazioni dei testi e , rese Persona_3 Testimone_1 Testimone_2
all'udienza del 16.10.2025).
Il teste ha riferito di avere svolto il mestiere di pastore e di avere Persona_3
portato le sue pecore sul terreno dell'attore, con l'autorizzazione di quest'ultimo,
per due o tre giorni per due volte al mese, che lo stesso provvedeva a portare via subito dopo il pascolo, considerata la ridotta estensione del terreno, pari solo a qualche ettaro. Il teste ha riferito di essersi recato sul terreno anche nei giorni nei quali non portava al pascolo il bestiame, per effettuare le pulizie o raccogliere i frutti delle piante ivi presenti, quali le olive e le mandorle, offrendo in cambio i prodotti del suo lavoro (agnelli).
Egli ha riferito di avere condotto a pascolo le sue pecore sul terreno dell'attore per circa 15 anni, fino al 2017, quando ha dismesso l'azienda, precisando di avere utilizzato lo stesso terreno, per circa tre o quattro anni, anche prima di possedere il bestiame, per coltivare fave o piselli, in quanto, all'epoca, il terreno poteva essere lavorato, non essendo piantumato, come, invece, è attualmente. Inoltre, lo stesso ha riferito di avere utilizzato il terreno anche successivamente al 2017, per la raccolta delle olive, come avvenuto circa due anni prima, specificando anche di avere consegnato la metà del raccolto all'attore.
Il teste ha precisato di essersi recato sul terreno molte volte insieme all'attore,
quando quest'ultimo si trovava in Sardegna e ha riferito di avere visto, talvolta,
l'attore parlare con delle persone di lingua francese, che erano suoi ospiti.
Il teste ha riferito di disporre, dall'anno 2018, di un'azienda Testimone_1
agricola nella zona oggetto di causa, costituita sui terreni che, in passato, erano di suo nonno e sui quali lo stesso si è sempre recato, in quanto aveva dei cavalli.
Il teste ha riferito di avere sempre visto l'attore raccogliere le olive nel terreno oggetto della domanda, precisando che il terreno stesso era utilizzato da Per_3
per averlo visto spesso farvi pascolare le pecore.
[...]
Il teste ha riferito di avere ricevuto l'attore come ospite presso Testimone_2
delle abitazioni di sua proprietà, quando lo stesso rientrava in Sardegna dalla
Francia, in autunno o in inverno, come accaduto anche prima del 2020. Il teste ha riferito di essersi recato sul terreno insieme all'attore, la prima volta nell'anno 1998, per fargli compagnia e per dargli dei consigli sul posizionamento dei tubi del pozzo. Egli ha saputo riferire che sul fondo sono presenti anche un uliveto e dei mandorli, riferendo, altresì, di avere visto sul terreno Persona_3
eseguire dei lavori di manutenzione e di potatura delle piante ivi presenti.
Inoltre, tutti i testi hanno riferito che il terreno è recintato con muretto a secco,
siepi e rete agropastorale, collocata dallo stesso nei punti in cui il Persona_3
bestiame usciva dal terreno, come dallo stesso dichiarato. Sul punto, il teste ha riferito anche in merito alla presenza di un cancello a chiusura della Tes_2
proprietà.
Essi hanno saputo riferire anche in merito all'edificazione, da parte dell'attore, di una costruzione, iniziata nell'anno 2020 ed ancora in fase di completamento, dove il medesimo abita quando si reca in Sardegna (teste . Per_3
Infine, gli stessi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile oggetto di causa da parte dell'attore.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con lo stesso, in quanto legati da rapporti di affinità
(teste , il quale ha riferito di conoscere e di frequentare l'attore, in Testimone_2
quanto lontano parente di sua moglie) e della loro conoscenza dei luoghi oggetto di causa, per avere utilizzato il terreno su autorizzazione dell'attore (teste Per_3
o in quanto proprietari di terreni vicini (teste ).
[...] Testimone_2
A supporto della domanda l'attore ha prodotto la documentazione attestante il parere favorevole del del Comune di Ilbono relativamente alla pratica Pt_3
edilizia dallo stesso presentata per la realizzazione di un fabbricato sul terreno oggetto di causa (doc. 5, atto di citazione), nonché il pagamento, da parte dell'attore, dell'utenza elettrica relativa a detto fabbricato (doc. 15).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà dell'immobile Parte_1
oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale,
dichiara (c.f. ) proprietario Parte_1 C.F._1
dell'immobile sito nel Comune di Ilbono e distinto al Catasto Terreni del
Comune di Ilbono al foglio 41, particelle 156 e 1.
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 29.10.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Caschili