Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 26/03/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Guido Petrigni, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Visto il ricorso rubricato al n. 23984 del registro di segreteria, istruttoria n. 761/2022/CIR, depositato in data 20 giugno 2025, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt.
141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti di OC OL e TO S.N.C. (C.F.
02144770423), in persona del legale rappresentante OC TO
([...]), gestore della struttura denominata “ CH Villa OL”, nella qualità di agente contabile addetto alla riscossione della imposta di soggiorno spettante al Comune di Ancona per l’ anno finanziario 2017, un termine perentorio per la presentazione al Comune di Ancona del conto giudiziale inerente alla suddetta gestione per l’anno suindicato, disponendo, contestualmente, l’obbligo, a suo carico, di dare tempestiva notizia a questa Sezione Giurisdizionale dell’avvenuta presentazione del conto medesimo.
VISTO il proprio decreto n. 32/2025 con il quale ha accolto il ricorso e fissato il termine di giorni 45 entro il quale OC OL e TO S.N.C. (C.F. 02144770423), in persona del legale rappresentante SENTENZA - 80/2026 OC TO ([...]), gestore della struttura denominata “ CH Villa OL”, nella qualità di agente contabile avrebbe dovuto presentare il conto giudiziale.
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;
UDITI nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2026, con l’assistenza del Segretario dr.ssa Susanna Ciarapica, il Giudice dr. Guido Petrigni e il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del dr.
AN LL; assenti la parte e l’Amministrazione.
FATTO e DIRITTO Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale sopra indicato.
Con decreto n. 32/2025 di questo Giudice, è stato fissato il termine per la resa del conto giudiziale sopra indicato.
OC OL e TO S.N.C. (C.F. 02144770423), in persona del legale rappresentante OC TO ([...]),
gestore della struttura denominata “CH Villa OL”, nella qualità di agente contabile hanno depositato la documentazione richiesta in data 12 novembre 2025.
Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso per la cessazione della materia del contendere.
Dalla disamina degli atti si rileva che il conto giudiziale è stato presentato, da ciò ne consegue la estinzione del giudizio per resa del conto nei confronti del convenuto di cui alla odierna udienza.
Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ.
sez, I, 21 marzo 2005, n. 6071), unitamente a quanto statuito da questa Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto “….seppur caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica (art. 144 c.g.c.).
Tale forma di definizione del giudizio per resa di conto, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico andrà ad assumere, in quanto dalla lettura dell’art. 144 non possono ricavarsi eventuali differenziazioni (in termini di definizione del giudizio) tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti.” (cfr.
Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), deve procedersi, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.
Alla luce di quanto sopra esposto, anche a seguito delle richieste formulate in giudizio dalla parte presente, questo Giudice ritiene che, deve procedersi, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.
Tenuto conto che della mancanza di contraddittorio nel presente giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.
PQM
La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche definitivamente pronunciando - dichiara estinto il giudizio per la resa del conto in epigrafe, per cessata materia del contendere nei termini di cui in motivazione.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 17 marzo 2026.
Il Giudice monocratico
(Guido Petrigni)
f.to digitalmente Depositata in Segreteria in data 26.03.2026 Il funzionario amministrativo dott.ssa Susanna Ciarapica
(f.to digitalmente)