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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/06/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 3245/16
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3245 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2016, e vertente
TRA
e , rapp.ti e difesi dall'avv. SC NT, giusta procura in atti Parte_1 Parte_2
Attori
CONTRO
in pers. dell'amm.re p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Adolfo Supino, giusta Controparte_1 procura in atti
Convenuto
OGGETTO: impugnazione delibera assembleare
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_2 Parte_1 giudizio il proponendo impugnazione avverso la delibera condominiale Controparte_1 adottata in data 01.04.2016, chiedendone di dichiarane l'annullamento/nullità
A fondamento della domanda deducevano:
1. Violazione di legge in tema di formazione della complessiva volontà assembleare per violazione del divieto assoluto di delega all'amministratore condominiale in relazione a tutti i punti dell'ordine del giorno;
pagina 2 di 6 2. Violazione di legge in tema di raggiungimento dei quorum necessari e sufficienti per l'approvazione della deliberazione relativamente a: - il punto 1) all'ordine del giorno in tema di approvazione del piano di riparto- spese legali (oltre che di approvazione del bilancio consuntivo 2015) atteso che trattandosi di assemblea in seconda convocazione, ai sensi dell'art 1136 c.c. la deliberazione per poter essere reputata valida avrebbe comunque dovuto essere validamente approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresentasse almeno un terzo del valore dell'edificio (…); - il punto 2) all'ordine del giorno in tema di conferma (e compenso) dell'amministratore in luogo della sua revoca, atteso che trattandosi di assemblea in seconda convocazione, ai sensi dell'art 1136 c.c., la deliberazione per poter essere reputata valida avrebbe comunque, dovuto essere validamente approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresentasse almeno la metà del valore dell'edificio (…); - violazione di legge in tema di riparto delle spese legali di lite e dissenso alle liti condominiali per violazione degli artt. 1131 e 1132 c.c.
Si costituiva il convenuto eccependo preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per CP_1 mancato esperimento della procedura di mediazione;
contestava inoltre la fondatezza della spiegata impugnazione per essere stata, la delibera del 01 aprile 2016, validamente assunta, e, previa puntuale replica ad ogni motivo di doglianza chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, rilevare l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della procedura di mediazione adottando i consequenziali provvedimenti di legge;
nel merito rigettare la domanda proposta dagli attori in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi e le eccezioni sopra articolate. Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, oltre rimborso forfettario e oneri di legge”.
Concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c., dopo una serie di rinvii dovuti anche all'emergenza sanitaria da Covid – 19 ed ai carichi di ruolo, la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 gennaio 2024 – udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. – e, con provvedimento del 25 gennaio 2024, trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 23 luglio 2024 la causa veniva rimessa sulla base del seguente rilievo “(…)parte attrice chiede, tra l'altro, dichiararsi la cessata materia del contendere atteso che “a fronte dell'atto di citazione ed impugnazione dell'assemblea di cui è causa (e a riprova della fondatezza dei motivi di doglianza degli attori) sono successivamente state assunte ulteriori opposte e contrarie delibere condominiali tal quali è da ritenersi, a seguito dell'impugnazione attorea, volontariamente e spontaneamente revocata ed annullata l'impugnata ed illegittima delibera assemblea e pertanto intervenuta la cessazione della materia del contendere, con conseguente necessità soltanto della mera regolamentazione delle spese di giudizio anche alla luce dell'avversaria resistenza temeraria sulla scorta del principio della c.d. soccombenza virtuale del pagina 3 di 6 convenuto”; considerato altresì che le successive delibere cui parte attrice si riferisce, allegate CP_1 al preverbale del 13.10.2016 non risultano essere visibili (per probabili problemi informatici relativi alla apertura dei file)
P.Q.M.
dispone rimettersi la causa sul ruolo, invitando parte attrice a (ri)depositare le delibere sopracitate, fissa per tale incombente e per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
16.10.2024 ad ore 09,45”.
All'udienza del 16.10.2024 le parti chiedevano congiuntamente disporsi un rinvio nello stato e, pertanto, la causa veniva rinviata all'udienza del 27.11.2024, successivamente rinviata all'udienza dell'08 gennaio 2025 e poi, per la decisione, all'udienza non partecipata dell'11 giugno 2025.
Con note conclusive autorizzate parte attrice chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere previa condanna del convenuto condominio al pagamento delle spese di lite in ragione del principio della soccombenza virtuale.
Venendo al merito della vicenda è pacifico che la delibera del 01.04.2016 è stata revocata/sostituita da quelle adottate nei mesi di settembre / ottobre 2016.
In termini generali si osserva che in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'articolo 2377, comma 8, del Codice civile dettato in tema di società di capitali, rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex articolo 1137 c.c. in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (cfr. Cass.
8.06.2020 n. 10847).
Deve osservarsi che la delibera che il convenuto ente di gestione ha provveduto a sostituire era effettivamente invalida seppur nei limiti di seguito precisati.
(1) In merito alla contestazione circa il raggiungimento del quorum deliberativo sulla conferma dell'amministratore occorre precisare che benché esista una tesi minoritaria secondo cui la
“conferma” dell'amministratore di condominio sarebbe fattispecie diversa da quella disciplinata dal codice civile in termini di “nomina” e “revoca”, il Tribunale ritiene tuttavia di non condividerla. Infatti, secondo l'orientamento prevalente, sostenuto dalla Cassazione, la disposizione dell'art. 1136 c.c., comma 4, la quale richiede per la deliberazione dell'assemblea del condominio di edifici riguardante la nomina o la revoca dell'amministratore la maggioranza qualificata di cui al comma 2, è applicabile anche per la deliberazione di conferma dell'amministratore dopo la scadenza del mandato. (Cass. civ., sez. II,
04/05/1994, n. 4269; Cass. civ., sez. II, 29/07/1978, n. 3797; Cass. civ., Sez. II, 05/01/1980, n. pagina 4 di 6 71). Il punto quindi sarebbe stato annullato per mancanza di quorum deliberativo non essendo stata raggiunta la maggioranza di cui all'art. 1136 comma 2 c.c.
(2) Per quanto concerne poi la censura relativa al punto 1 dell'ordine del giorno – approvazione piano di riparto di spese legali di liti condominiali si osserva quanto segue: l'art. 1132 c.c. così dispone:
“1) Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. 2) Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. 3) Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente”.
Dal tenore della norma si evince con chiarezza che ciascun condomino può esprimere il proprio dissenso a partecipare ad un giudizio che vede coinvolto il . CP_1
Tale dissenso deve essere espresso in maniera manifesta attraverso un atto scritto, che deve esser notificato con raccomandata a/r all'amministratore, entro il termine di 30 giorni da quando si è svolta la riunione, oppure si ritiene che possa esser messo “a verbale” nel corso dell'assemblea.
La giurisprudenza, in linea con il dettato normativo, è pacifica nel ritenere nulle le eventuali delibere assembleari che addebitino al dissenziente le spese di un giudizio al quale CP_1 abbia partecipato il , sia in qualità di legittimato attivo che passivo (cfr. Cassazione CP_1
Civile, Sez. II, sentenza n. 11126 del 15.05.2006).
Ed infatti, anche in caso di soccombenza del condominio in una lite, il dissenziente può beneficiare della sua estraneità limitatamente alle spese (sia quelle di difesa, che quelle di soccombenza) che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa (cfr. Tribunale di Firenze sentenza del 04.12.2006 n.
4149).
L'art. 1132 c.c., tuttavia, fa espresso riferimento alle sole liti tra il condominio ed i terzi e nulla dice circa i criteri da applicare nella ripartizione delle spese nel caso di liti interne al condominio, ossia tra lo stesso ed il singolo condomino.
Ritiene il Tribunale di aderire all'orientamento secondo cui il dissenso espresso nei termini e nei modi prima indicati sia idoneo a consentire l'esclusione del condomino dissenziente dal pagamento delle spese di lite.
Assorbita ogni altra questione
Tanto premesso occorre liquidare le spese in virtù del principio della soccombenza virtuale del condominio. Esse si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.M.
pagina 5 di 6 147/2022, concretamente rapportati alla natura e alla complessità delle questioni trattate, nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente svolta, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere b) condanna il convenuto al rimborso, in favore della parte attrice, delle spese di lite che CP_1 liquida in € 264,00 per spese ed 2.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al costituito procuratore per dichiarato anticipo.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 11.06.2025
Il Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 6 di 6
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 3245/16
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Gisella Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3245 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2016, e vertente
TRA
e , rapp.ti e difesi dall'avv. SC NT, giusta procura in atti Parte_1 Parte_2
Attori
CONTRO
in pers. dell'amm.re p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Adolfo Supino, giusta Controparte_1 procura in atti
Convenuto
OGGETTO: impugnazione delibera assembleare
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_2 Parte_1 giudizio il proponendo impugnazione avverso la delibera condominiale Controparte_1 adottata in data 01.04.2016, chiedendone di dichiarane l'annullamento/nullità
A fondamento della domanda deducevano:
1. Violazione di legge in tema di formazione della complessiva volontà assembleare per violazione del divieto assoluto di delega all'amministratore condominiale in relazione a tutti i punti dell'ordine del giorno;
pagina 2 di 6 2. Violazione di legge in tema di raggiungimento dei quorum necessari e sufficienti per l'approvazione della deliberazione relativamente a: - il punto 1) all'ordine del giorno in tema di approvazione del piano di riparto- spese legali (oltre che di approvazione del bilancio consuntivo 2015) atteso che trattandosi di assemblea in seconda convocazione, ai sensi dell'art 1136 c.c. la deliberazione per poter essere reputata valida avrebbe comunque dovuto essere validamente approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresentasse almeno un terzo del valore dell'edificio (…); - il punto 2) all'ordine del giorno in tema di conferma (e compenso) dell'amministratore in luogo della sua revoca, atteso che trattandosi di assemblea in seconda convocazione, ai sensi dell'art 1136 c.c., la deliberazione per poter essere reputata valida avrebbe comunque, dovuto essere validamente approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresentasse almeno la metà del valore dell'edificio (…); - violazione di legge in tema di riparto delle spese legali di lite e dissenso alle liti condominiali per violazione degli artt. 1131 e 1132 c.c.
Si costituiva il convenuto eccependo preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per CP_1 mancato esperimento della procedura di mediazione;
contestava inoltre la fondatezza della spiegata impugnazione per essere stata, la delibera del 01 aprile 2016, validamente assunta, e, previa puntuale replica ad ogni motivo di doglianza chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, rilevare l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della procedura di mediazione adottando i consequenziali provvedimenti di legge;
nel merito rigettare la domanda proposta dagli attori in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi e le eccezioni sopra articolate. Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, oltre rimborso forfettario e oneri di legge”.
Concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c., dopo una serie di rinvii dovuti anche all'emergenza sanitaria da Covid – 19 ed ai carichi di ruolo, la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 gennaio 2024 – udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. – e, con provvedimento del 25 gennaio 2024, trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 23 luglio 2024 la causa veniva rimessa sulla base del seguente rilievo “(…)parte attrice chiede, tra l'altro, dichiararsi la cessata materia del contendere atteso che “a fronte dell'atto di citazione ed impugnazione dell'assemblea di cui è causa (e a riprova della fondatezza dei motivi di doglianza degli attori) sono successivamente state assunte ulteriori opposte e contrarie delibere condominiali tal quali è da ritenersi, a seguito dell'impugnazione attorea, volontariamente e spontaneamente revocata ed annullata l'impugnata ed illegittima delibera assemblea e pertanto intervenuta la cessazione della materia del contendere, con conseguente necessità soltanto della mera regolamentazione delle spese di giudizio anche alla luce dell'avversaria resistenza temeraria sulla scorta del principio della c.d. soccombenza virtuale del pagina 3 di 6 convenuto”; considerato altresì che le successive delibere cui parte attrice si riferisce, allegate CP_1 al preverbale del 13.10.2016 non risultano essere visibili (per probabili problemi informatici relativi alla apertura dei file)
P.Q.M.
dispone rimettersi la causa sul ruolo, invitando parte attrice a (ri)depositare le delibere sopracitate, fissa per tale incombente e per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
16.10.2024 ad ore 09,45”.
All'udienza del 16.10.2024 le parti chiedevano congiuntamente disporsi un rinvio nello stato e, pertanto, la causa veniva rinviata all'udienza del 27.11.2024, successivamente rinviata all'udienza dell'08 gennaio 2025 e poi, per la decisione, all'udienza non partecipata dell'11 giugno 2025.
Con note conclusive autorizzate parte attrice chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere previa condanna del convenuto condominio al pagamento delle spese di lite in ragione del principio della soccombenza virtuale.
Venendo al merito della vicenda è pacifico che la delibera del 01.04.2016 è stata revocata/sostituita da quelle adottate nei mesi di settembre / ottobre 2016.
In termini generali si osserva che in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'articolo 2377, comma 8, del Codice civile dettato in tema di società di capitali, rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex articolo 1137 c.c. in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (cfr. Cass.
8.06.2020 n. 10847).
Deve osservarsi che la delibera che il convenuto ente di gestione ha provveduto a sostituire era effettivamente invalida seppur nei limiti di seguito precisati.
(1) In merito alla contestazione circa il raggiungimento del quorum deliberativo sulla conferma dell'amministratore occorre precisare che benché esista una tesi minoritaria secondo cui la
“conferma” dell'amministratore di condominio sarebbe fattispecie diversa da quella disciplinata dal codice civile in termini di “nomina” e “revoca”, il Tribunale ritiene tuttavia di non condividerla. Infatti, secondo l'orientamento prevalente, sostenuto dalla Cassazione, la disposizione dell'art. 1136 c.c., comma 4, la quale richiede per la deliberazione dell'assemblea del condominio di edifici riguardante la nomina o la revoca dell'amministratore la maggioranza qualificata di cui al comma 2, è applicabile anche per la deliberazione di conferma dell'amministratore dopo la scadenza del mandato. (Cass. civ., sez. II,
04/05/1994, n. 4269; Cass. civ., sez. II, 29/07/1978, n. 3797; Cass. civ., Sez. II, 05/01/1980, n. pagina 4 di 6 71). Il punto quindi sarebbe stato annullato per mancanza di quorum deliberativo non essendo stata raggiunta la maggioranza di cui all'art. 1136 comma 2 c.c.
(2) Per quanto concerne poi la censura relativa al punto 1 dell'ordine del giorno – approvazione piano di riparto di spese legali di liti condominiali si osserva quanto segue: l'art. 1132 c.c. così dispone:
“1) Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. 2) Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. 3) Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente”.
Dal tenore della norma si evince con chiarezza che ciascun condomino può esprimere il proprio dissenso a partecipare ad un giudizio che vede coinvolto il . CP_1
Tale dissenso deve essere espresso in maniera manifesta attraverso un atto scritto, che deve esser notificato con raccomandata a/r all'amministratore, entro il termine di 30 giorni da quando si è svolta la riunione, oppure si ritiene che possa esser messo “a verbale” nel corso dell'assemblea.
La giurisprudenza, in linea con il dettato normativo, è pacifica nel ritenere nulle le eventuali delibere assembleari che addebitino al dissenziente le spese di un giudizio al quale CP_1 abbia partecipato il , sia in qualità di legittimato attivo che passivo (cfr. Cassazione CP_1
Civile, Sez. II, sentenza n. 11126 del 15.05.2006).
Ed infatti, anche in caso di soccombenza del condominio in una lite, il dissenziente può beneficiare della sua estraneità limitatamente alle spese (sia quelle di difesa, che quelle di soccombenza) che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa (cfr. Tribunale di Firenze sentenza del 04.12.2006 n.
4149).
L'art. 1132 c.c., tuttavia, fa espresso riferimento alle sole liti tra il condominio ed i terzi e nulla dice circa i criteri da applicare nella ripartizione delle spese nel caso di liti interne al condominio, ossia tra lo stesso ed il singolo condomino.
Ritiene il Tribunale di aderire all'orientamento secondo cui il dissenso espresso nei termini e nei modi prima indicati sia idoneo a consentire l'esclusione del condomino dissenziente dal pagamento delle spese di lite.
Assorbita ogni altra questione
Tanto premesso occorre liquidare le spese in virtù del principio della soccombenza virtuale del condominio. Esse si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.M.
pagina 5 di 6 147/2022, concretamente rapportati alla natura e alla complessità delle questioni trattate, nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente svolta, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere b) condanna il convenuto al rimborso, in favore della parte attrice, delle spese di lite che CP_1 liquida in € 264,00 per spese ed 2.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al costituito procuratore per dichiarato anticipo.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 11.06.2025
Il Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 6 di 6