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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/11/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 2043 /2020 da:
L'avv. Zagarese per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. ACONE SERGIO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. NO IO, a seguito di discussione, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2043 del RGAC dell'anno 2020, avente ad oggetto impugnazione di delibera dell'assemblea condominiale, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Zagarese
ATTORE
E
(C.F. , in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Filardo
CONVENUTO
E
, in proprio Controparte_2
CONVENUTA- contumace
NONCHE'
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
), (C.F. ), C.F._3 CP_5 C.F._4 CP_6
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._5 CP_7 C.F._6
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._7 Parte_3
, (C.F. ), C.F._8 Parte_4 C.F._9 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._10 Parte_6
), (C.F. ), C.F._11 Parte_7 C.F._12 Controparte_8
(C.F. ), (C.F. ), C.F._13 Parte_8 C.F._14 Pt_9
1 (C.F. ), (C.F. Parte_10 C.F._15 Parte_11
), rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Acone C.F._16
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. L'attore, proprietario di una unità immobiliare all'interno del CP_1 CP_1
sito in Cariati, via val d'Aosta n. 1, ha chiesto l'annullamento delle delibere
[...] dell'assemblea dell'8 agosto 2019 e del 21 agosto 2020, convocate da un gruppo di condomini, deducendo di non aver mai ricevuto la relativa convocazione.
Ha, altresì dedotto, in ordine all'assemblea dell'8 agosto 2019, che il giorno precedente è stata tenuta l'assemblea e che l'amministratrice l'ha sciolta per ingovernabilità e non ha ricevuto comunicazione dell'assemblea del giorno successivo.
In ordine all'assemblea del 21 agosto 2020, ha specificato di essere stato presente all'assemblea convocata dall'amministratrice per la medesima data e assente a quella Pt_12 tenuta lo stesso giorno da altri condomini senza il quorum, senza il rispetto del termine di convocazione e senza ricezione della convocazione.
1.2. Si è costituito il chiedendo il rigetto delle domande. CP_1
1.3. Hanno, poi, spiegato intervento adesivo dipendente gli ulteriori condomini indicati in epigrafe, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dall'attore.
2. In via preliminare, va dichiarata inammissibile la domanda rivolta all'amministratrice in proprio, in quanto la richiesta di annullamento di una delibera condominial e CP_2 va proposta nei confronti del condominio e non già dell'amministratore in proprio (il quale, peraltro, non partecipa neppure alla votazione).
3. Nel merito si osserva quanto segue.
3.1. Per quel che riguarda la delibera dell'8 agosto 2019, la vicenda tra e origine dall'assemblea condominiale del 7 agosto 2019, nel corso della quale l'allora amministratrice ha abbandonato i lavori per contrasti insorti con i condomini, dichiarando sciolta Pt_12
l'assemblea per ingovernabilità.
Secondo la tesi dell'attore, quindi, detta assemblea dovrebbe considerarsi conclusa, per cui, in assenza di convocazione dell'assemblea dell'8 agosto 2019, la relativa delibera sarebbe annullabile.
A sostegno di tale ricostruzione è stato prodotto un verbale sottoscritto dall'amminist ratrice in cui la stessa avrebbe disposto lo scioglimento dell'assemblea.
Al contrario, secondo la tesi di parte convenuta, a seguito dell'abbandono dell'amministratrice, l'assemblea sarebbe stata semplicemente sospesa e aggiornata al giorno successivo a causa dell'ora tarda e dello spegnimento dell'illuminazione nel piazzale condominiale.
2 A sostegno di tale ricostruzione è stato depositato un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario assembleare.
3.1.1. Ciò premesso, deve, in primo luogo, rilev arsi l'assoluta inconferenza rispetto all'oggetto del presente giudizio delle allegazioni circa le asserite offese e aggressioni verificatesi nel corso dell'assemblea del 7 agosto 2019 e l'omessa verbalizzazione di alcune circostanze, trattandosi di questi oni che eventualmente potranno essere esaminate nelle sedi opportune.
Merita, inoltre, evidenziare che, sebbene l'amministratore di condominio abbia la possibilità di partecipare all'assemblea, detta partecipazione, pur rientrando tra i suoi compiti istituzionali, non è necessaria (cfr. Cass civ., Sez. II, 12 marzo 2003, n. 3596).
Inoltre, secondo l'art. 20 del regolamento condominiale, lo stesso non ha alcun potere di direzione dell'assemblea medesima, potere che compete esclusivamente al soggetto indicato quale presidente, mentre la redazione del verbale è effettuata da colui che è nominato segretario.
Nel caso di specie, quindi, il verbale sottoscritto dall'amministratrice, in cui si dà atto che la stessa ha provveduto a sciogliere l'assemblea per ingover nabilità, deve ritenersi del tutto privo di effetti, in quanto, come detto, il potere di direzione e, conseguentemente, di interruzione della riunione non compete all'amministratore, bensì al presidente.
Deve, invece, ritenersi valido il verbale prodotto d a parte convenuta, redatto dal segretario e da questi sottoscritto unitamente al presidente e dal quale risulta che l'assemblea è stata diretta dal presidente medesimo.
Dall'esame di tale verbale emerge che l'amministratrice, in seguito ad accesi diverbi, ha abbandonato l'assemblea portando con sé il registro delle assemblee e le deleghe.
A quel punto l'assemblea è comunque proseguita sino alle ore 21.30, allorquando, a causa dell'ora tarda e dello spegnimento delle luci nel piazzale condominiale, la stessa è stata sospesa (non interrotta), con prosecuzione il giorno successivo dalle ore 17.00.
Non essendosi, quindi, verificata alcuna interruzione, la ripresa dei lavori non può essere considerata una nuova assemblea, da convocare secondo le forme e i modi di legge e di regolamento, ma una mera prosecuzione non necessitante di una nuova convocazione.
Pertanto, la domanda relativa all'assemblea dell'8 agosto 2019 (rectius del 7 -8 agosto 2019) deve essere respinta.
3.2. Va, invece, accolta la domanda relativa al l'assemblea del 21 agosto 2020 tenuta presso il
Cinema Teatro di Cariati (la specificazione è importante perché nella medesima data si è tenuta un'altra assemblea del medesimo condominio presso il parcheggio dello stesso, alla quale l'attore ha partecipato).
Al riguardo, si osserva che il , nella sua comparsa di risposta, ha espressamente CP_1 affermato che “Nel frattempo una maggioranza qualificata dei condomini convocava nuovamente in prosecuzione per giorno 21.08.2020 l'assemblea straordinaria invit ando sia
3 la che la conversano a notiziare ai condomini la prosecuzione Parte_13 CP_2 dell'assemblea. Furono i condomini a convocare l'assemblea e venne fatta con come è solito farsi, attraverso la consegna a mani, attraverso mail, pec attraverso l' affissione dell'avviso in bacheca che si sarebbe tenuta giorno 20 -21.08.2021 in luogo diverso, ossia presso il cortile del cinema teatro del . Parte_14
E', quindi, evidente che detta assemblea, parallela e coeva all'altra cui ha partecipato l'attore, è stata convocata direttamente dai condomini.
Inoltre, non è stato né dedotto né dimostrato che i condomini avessero richiesto all'amministratore la convocazione dell'assemblea e che quest'ultimo fosse rimasto inerte.
Tale modus agendi, tuttavia, è chiaramente illegittimo, perché contrastante con l'art. 66 disp. att. c.c., secondo cui è l'amministratore a convocare l'assemblea ordinaria una volta all'anno, nonché l'assemblea straordinaria quando ritenuto opportuno, oppure su richiesta di almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore dell'edificio; in tale ultimo caso, qualora l'amministratore non provveda, i condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
Anche l'art. 19 del regolamento condominiale prevede che la richiesta debba pro venire dalla maggioranza del Consiglio dei condomini, oppure da almeno 20 condomini che rappresentino almeno 1/3 del valore dell'edificio; soltanto in caso di inerzia dell'amministratore, decorsi
10 giorni dalla richiesta, il Consiglio dei condomini o i co ndomini richiedenti possono provvedere direttamente alla convocazione.
Pertanto, è escluso il potere dei condomini di provvedere in autonomia e al di fuori dell'iter descritto, alla diretta convocazione dell'assemblea.
Di conseguenza, considerato che, per espressa ammissione del condominio, l'assemblea del
21 agosto 2020 (Cinema Teatro di Cariati) è stata convocata direttamente dai condomini, senza allegazione e prova dell'osservanza dell'art. 66 disp. att. c.c. e dell'art. 19 regolamento condominiale, la s tessa è stata tenuta in modo del tutto illegittimo, per cui le relative deliberazioni non possono che essere annullate.
4. Le spese di lite sono compensate per la reciproca soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del g iudice monocratico Dott.
NO IO, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti dell'amministratrice in proprio;
2. Rigetta la domanda relativa all'assemblea del 7 -8 agosto 2019;
3. Annulla le deliberazioni assunte dall'assemblea del 21 agosto 2021 tenuta presso il
Cine Teatro di Cariati;
4. Compensa le spese.
4 Così deciso in Castrovillari, 7 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. NO IO
5
L'avv. Zagarese per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. ACONE SERGIO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. NO IO, a seguito di discussione, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2043 del RGAC dell'anno 2020, avente ad oggetto impugnazione di delibera dell'assemblea condominiale, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Zagarese
ATTORE
E
(C.F. , in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Filardo
CONVENUTO
E
, in proprio Controparte_2
CONVENUTA- contumace
NONCHE'
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
), (C.F. ), C.F._3 CP_5 C.F._4 CP_6
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._5 CP_7 C.F._6
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._7 Parte_3
, (C.F. ), C.F._8 Parte_4 C.F._9 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._10 Parte_6
), (C.F. ), C.F._11 Parte_7 C.F._12 Controparte_8
(C.F. ), (C.F. ), C.F._13 Parte_8 C.F._14 Pt_9
1 (C.F. ), (C.F. Parte_10 C.F._15 Parte_11
), rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Acone C.F._16
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. L'attore, proprietario di una unità immobiliare all'interno del CP_1 CP_1
sito in Cariati, via val d'Aosta n. 1, ha chiesto l'annullamento delle delibere
[...] dell'assemblea dell'8 agosto 2019 e del 21 agosto 2020, convocate da un gruppo di condomini, deducendo di non aver mai ricevuto la relativa convocazione.
Ha, altresì dedotto, in ordine all'assemblea dell'8 agosto 2019, che il giorno precedente è stata tenuta l'assemblea e che l'amministratrice l'ha sciolta per ingovernabilità e non ha ricevuto comunicazione dell'assemblea del giorno successivo.
In ordine all'assemblea del 21 agosto 2020, ha specificato di essere stato presente all'assemblea convocata dall'amministratrice per la medesima data e assente a quella Pt_12 tenuta lo stesso giorno da altri condomini senza il quorum, senza il rispetto del termine di convocazione e senza ricezione della convocazione.
1.2. Si è costituito il chiedendo il rigetto delle domande. CP_1
1.3. Hanno, poi, spiegato intervento adesivo dipendente gli ulteriori condomini indicati in epigrafe, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dall'attore.
2. In via preliminare, va dichiarata inammissibile la domanda rivolta all'amministratrice in proprio, in quanto la richiesta di annullamento di una delibera condominial e CP_2 va proposta nei confronti del condominio e non già dell'amministratore in proprio (il quale, peraltro, non partecipa neppure alla votazione).
3. Nel merito si osserva quanto segue.
3.1. Per quel che riguarda la delibera dell'8 agosto 2019, la vicenda tra e origine dall'assemblea condominiale del 7 agosto 2019, nel corso della quale l'allora amministratrice ha abbandonato i lavori per contrasti insorti con i condomini, dichiarando sciolta Pt_12
l'assemblea per ingovernabilità.
Secondo la tesi dell'attore, quindi, detta assemblea dovrebbe considerarsi conclusa, per cui, in assenza di convocazione dell'assemblea dell'8 agosto 2019, la relativa delibera sarebbe annullabile.
A sostegno di tale ricostruzione è stato prodotto un verbale sottoscritto dall'amminist ratrice in cui la stessa avrebbe disposto lo scioglimento dell'assemblea.
Al contrario, secondo la tesi di parte convenuta, a seguito dell'abbandono dell'amministratrice, l'assemblea sarebbe stata semplicemente sospesa e aggiornata al giorno successivo a causa dell'ora tarda e dello spegnimento dell'illuminazione nel piazzale condominiale.
2 A sostegno di tale ricostruzione è stato depositato un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario assembleare.
3.1.1. Ciò premesso, deve, in primo luogo, rilev arsi l'assoluta inconferenza rispetto all'oggetto del presente giudizio delle allegazioni circa le asserite offese e aggressioni verificatesi nel corso dell'assemblea del 7 agosto 2019 e l'omessa verbalizzazione di alcune circostanze, trattandosi di questi oni che eventualmente potranno essere esaminate nelle sedi opportune.
Merita, inoltre, evidenziare che, sebbene l'amministratore di condominio abbia la possibilità di partecipare all'assemblea, detta partecipazione, pur rientrando tra i suoi compiti istituzionali, non è necessaria (cfr. Cass civ., Sez. II, 12 marzo 2003, n. 3596).
Inoltre, secondo l'art. 20 del regolamento condominiale, lo stesso non ha alcun potere di direzione dell'assemblea medesima, potere che compete esclusivamente al soggetto indicato quale presidente, mentre la redazione del verbale è effettuata da colui che è nominato segretario.
Nel caso di specie, quindi, il verbale sottoscritto dall'amministratrice, in cui si dà atto che la stessa ha provveduto a sciogliere l'assemblea per ingover nabilità, deve ritenersi del tutto privo di effetti, in quanto, come detto, il potere di direzione e, conseguentemente, di interruzione della riunione non compete all'amministratore, bensì al presidente.
Deve, invece, ritenersi valido il verbale prodotto d a parte convenuta, redatto dal segretario e da questi sottoscritto unitamente al presidente e dal quale risulta che l'assemblea è stata diretta dal presidente medesimo.
Dall'esame di tale verbale emerge che l'amministratrice, in seguito ad accesi diverbi, ha abbandonato l'assemblea portando con sé il registro delle assemblee e le deleghe.
A quel punto l'assemblea è comunque proseguita sino alle ore 21.30, allorquando, a causa dell'ora tarda e dello spegnimento delle luci nel piazzale condominiale, la stessa è stata sospesa (non interrotta), con prosecuzione il giorno successivo dalle ore 17.00.
Non essendosi, quindi, verificata alcuna interruzione, la ripresa dei lavori non può essere considerata una nuova assemblea, da convocare secondo le forme e i modi di legge e di regolamento, ma una mera prosecuzione non necessitante di una nuova convocazione.
Pertanto, la domanda relativa all'assemblea dell'8 agosto 2019 (rectius del 7 -8 agosto 2019) deve essere respinta.
3.2. Va, invece, accolta la domanda relativa al l'assemblea del 21 agosto 2020 tenuta presso il
Cinema Teatro di Cariati (la specificazione è importante perché nella medesima data si è tenuta un'altra assemblea del medesimo condominio presso il parcheggio dello stesso, alla quale l'attore ha partecipato).
Al riguardo, si osserva che il , nella sua comparsa di risposta, ha espressamente CP_1 affermato che “Nel frattempo una maggioranza qualificata dei condomini convocava nuovamente in prosecuzione per giorno 21.08.2020 l'assemblea straordinaria invit ando sia
3 la che la conversano a notiziare ai condomini la prosecuzione Parte_13 CP_2 dell'assemblea. Furono i condomini a convocare l'assemblea e venne fatta con come è solito farsi, attraverso la consegna a mani, attraverso mail, pec attraverso l' affissione dell'avviso in bacheca che si sarebbe tenuta giorno 20 -21.08.2021 in luogo diverso, ossia presso il cortile del cinema teatro del . Parte_14
E', quindi, evidente che detta assemblea, parallela e coeva all'altra cui ha partecipato l'attore, è stata convocata direttamente dai condomini.
Inoltre, non è stato né dedotto né dimostrato che i condomini avessero richiesto all'amministratore la convocazione dell'assemblea e che quest'ultimo fosse rimasto inerte.
Tale modus agendi, tuttavia, è chiaramente illegittimo, perché contrastante con l'art. 66 disp. att. c.c., secondo cui è l'amministratore a convocare l'assemblea ordinaria una volta all'anno, nonché l'assemblea straordinaria quando ritenuto opportuno, oppure su richiesta di almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore dell'edificio; in tale ultimo caso, qualora l'amministratore non provveda, i condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
Anche l'art. 19 del regolamento condominiale prevede che la richiesta debba pro venire dalla maggioranza del Consiglio dei condomini, oppure da almeno 20 condomini che rappresentino almeno 1/3 del valore dell'edificio; soltanto in caso di inerzia dell'amministratore, decorsi
10 giorni dalla richiesta, il Consiglio dei condomini o i co ndomini richiedenti possono provvedere direttamente alla convocazione.
Pertanto, è escluso il potere dei condomini di provvedere in autonomia e al di fuori dell'iter descritto, alla diretta convocazione dell'assemblea.
Di conseguenza, considerato che, per espressa ammissione del condominio, l'assemblea del
21 agosto 2020 (Cinema Teatro di Cariati) è stata convocata direttamente dai condomini, senza allegazione e prova dell'osservanza dell'art. 66 disp. att. c.c. e dell'art. 19 regolamento condominiale, la s tessa è stata tenuta in modo del tutto illegittimo, per cui le relative deliberazioni non possono che essere annullate.
4. Le spese di lite sono compensate per la reciproca soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del g iudice monocratico Dott.
NO IO, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti dell'amministratrice in proprio;
2. Rigetta la domanda relativa all'assemblea del 7 -8 agosto 2019;
3. Annulla le deliberazioni assunte dall'assemblea del 21 agosto 2021 tenuta presso il
Cine Teatro di Cariati;
4. Compensa le spese.
4 Così deciso in Castrovillari, 7 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. NO IO
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