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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14900 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
[...] nato a [...] il [...], C.F. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Orfeo presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Bagnoli, n. 480;
E
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Clorinda Rosciano presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Miguel Cervantes de Saavesra, n. 64;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/09/2024, e esponevano di aver Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Napoli il 16/09/2006; che, in un periodo di allontanamento dei coniugi, dall'unione extraconiugale tra il sig. e la sig.ra nasceva il figlio Parte_1 Parte_2
(nato in Giugliano in [...] il [...]), riconosciuto dal sig. il Per_1 Pt_1
17/04/2014; che, circa due anni dopo, dall'unione coniugale ristabilita tra le parti nasceva la figlia
(nata in Giugliano in [...] il [...]); che il minore , sin dalla nascita, Per_2 Per_1
1 era stato affidato alle cure dei ricorrenti ed aveva identificato la sig.ra quale unica figura CP_1 materna, non avendo la madre naturale esercitato la responsabilità genitoriale, pur incontrando saltuariamente il minore;
che la sig.ra aveva presentato presso il Tribunale per i Minorenni CP_1 di Napoli la richiesta di adozione speciale ex art. 44 L. 04/05/1983 n. 184; che, dopo un periodo di armonia e reciproco sostegno, progressivamente l'unione coniugale si era sempre più deteriorata al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che i coniugi vivevano ormai da tempo separati ed il sig. era padre di un'altra bambina nata da una relazione extraconiugale. Pt_1
Tanto premesso, chiedevano con un unico ricorso la pronuncia della separazione consensuale e successivamente la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 17/09/2024 il PM esprimeva parere contrario alla separazione con riferimento all'importo esiguo dell'assegno di mantenimento previsto per i minori.
In data 02/12/2024 le parti depositavano telematicamente sentenza del Tribunale per i Minorenni di
Napoli di adozione ex art. 44 lett. B. Legge 184/1983 del minore da parte di Persona_3
. CP_1
All'udienza dell'11/02/2025, le parti, presenti personalmente ed assistite dai difensori costituiti, confermavano la volontà di procedere alla separazione;
il Giudice relatore procedeva all'interrogatorio libero delle stesse e all'esito rappresentava alle parti che il PM aveva ritenuto l'accordo non conforme agli interessi dei minori quanto alle statuizioni patrimoniali. Le difese delle parti chiedevano un rinvio al fine di poter discutere i termini di un nuovo accordo patrimoniale, conforme agli interessi dei minori e, contestualmente, poter depositare il certificato di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale per i Minorenni di adozione speciale da parte della sig.ra del minore . Il Giudice rinviava nello stato, su richiesta delle parti, CP_1 Persona_3 all'udienza dell'8.07.2025. In data 07/07/2025 le parti depositavano la predetta documentazione.
All'udienza dell'8/07/2025, le parti, presenti personalmente ed assistite dai difensori costituiti, rappresentavano che, rispetto ai rilievi del PM in ordine alla non congruità delle statuizioni patrimoniali, avevano raggiunto un accordo sulla modifica, che chiedevano al Tribunale di accogliere,
e segnatamente il sig. avrebbe versato a titolo di contribuzione al Parte_1 mantenimento dei due figli minori € 200 cadauno, per complessivi € 400; inoltre, rinunciava alla percezione dell'assegno unico di cui beneficiano i predetti minori, che pertanto sarebbe stato percepito dalla sig.ra ella misura integrale di € 450. All'esito, le difese chiedevano che CP_1 il Tribunale omologasse l'accordo nei termini su indicati, vale a dire le condizioni di cui al ricorso introduttivo con la modifica indicata in udienza. Il Giudice relatore mandava al PM per le proprie conclusioni sull'accordo come modificato e riservava all'esito in decisione al Collegio.
2 In data 08/07/2025, il PM esprimeva parere favorevole.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come modificate all'udienza dell'8/07/2025:
“I. autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
II. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre, in
Napoli al Vico S. Maria Avvocata n. 21 – quale residenza abituale dei minori – garantendo il diritto di visita del papà secondo le seguenti modalità:
- il padre preleverà i bambini il mercoledì direttamente dall'istituto scolastico all'orario di uscita e li riaccompagnerà a casa della madre in serata alle ore 20:00;
- un week-end alternato il papà terrà con sé i bambini dal venerdì pomeriggio prelevandoli direttamente dalla loro residenza alle 18:00 per riaccompagnarli la domenica sera alle 18:00 così da consentire loro una più serena sistemazione e gestione delle esigenze dei minori;
- Festività con applicazione del principio dell'alternanza, come segue:
Quanto al diritto di visita per le vacanze natalizie e di fine anno viene precisato che le stesse verranno gestite in alternanza;
ovvero un anno la madre terrà i minori figli dal 24 al 30 dicembre e il padre dal 30 dicembre sino all'Epifania e l'anno successivo avverrà il contrario. Si precisa che al genitore al quale spetterà l'assegnazione del figlio per la settimana dal 24/12 al 30/12, spetterà la facoltà di ricevere il medesimo dall'altro genitore a partire dalle ore 16:30 del 24/12. Per l'anno 2024 il periodo (24-30 dicembre) spetterà al padre.
Le vacanze estive durante il mese di agosto con ciascuno dei genitori per due settimane, anche non consecutive, salvo diverso accordo. Entro il 30 maggio di ciascun anno i genitori dovranno tra loro reciprocamente comunicare i periodi di ferie e, possibilmente, le mete di destinazione delle vacanze estive.
Le altre festività, anche comprensive degli eventuali c.d. ponti nei giorni feriali e in concomitanza di fine settimana da aggregare, con ciascuno dei genitori ad anni alterni con il seguente ordine:
8 dicembre 2024 ( ) con la madre;
Per_4
Carnevale (come da calendario scolastico) con il padre;
Pasqua e Lunedì dell'Angelo (come da calendario liturgico) con la madre;
25 aprile 2025 (Liberazione) con il padre;
01 maggio 2025 (Festa del Lavoro) con la madre;
02 giugno 2025 (Festa della Repubblica) con il padre;
3 01 novembre 2025 (Ognissanti) con la madre;
E così per l'8 dicembre 2025 ( ) con il padre, invertendo dunque rispetto all'anno Per_4 precedente, in ossequio all'alternanza.
In ogni caso, ciascuno dei genitori dovrà fornire all'altro tutte le informazioni utili per la reperibilità propria e del minorenne, comunicando eventuali spostamenti in località diverse da quelle di residenza o di iniziale destinazione vacanziera.
La quotidiana telefonata/videochiamata ai figli da un genitore all'altro dovrà avvenire possibilmente entro le h. 19:30.
III. La sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento. CP_1
IV. I ricorrenti concordano che il sig. verserà a titolo di contribuzione al Parte_1 mantenimento dei due figli minori € 200 cadauno, per complessivi € 400, aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, nonché altre spese preventivamente concordate tra gli stessi. Inoltre, il sig. rinuncia alla Pt_1 percezione dell'assegno unico di cui beneficiano i predetti minori, che pertanto sarà percepito dalla sig.ra ella misura integrale di € 450; CP_1
V. L'assegno di mantenimento dei figli, come sopra individuato, dovrà essere versato entro il 10 di ogni mese;
VI. Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970 n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Compensate le spese del presente giudizio”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
4 Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi e (Atto n. Parte_1 CP_1
133, p. II, s. A, sez. I, Reg. Atti Matrimonio anno 2006);
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, come modificate all'udienza dell'8/07/2025;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
- spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/7/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott.ssa Valeria Rosetti
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