Art. 1.
Il numero 1) dell' articolo 24 della legge 2 agosto 1982, n. 528 , e' sostituito dal seguente:
"1) le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto sono a totale carico dello Stato, che le anticipa ai gestori in misura pari all'ammontare delle spese sostenute da ciascuno di essi nel mese precedente. A tal fine sono utilizzati i fondi della riscossione, salvo conguaglio che sara' eseguito dalle competenti intendenze di finanza sulla base di comprovata e valida documentazione esibita dai gestori. I fondi della riscossione possono altresi' essere utilizzati, previa autorizzazione delle competenti intendenze di finanza, per far fronte alle eventuali maggiori spese eccedenti quelle sostenute nel mese precedente".
Il numero 1) dell' articolo 24 della legge 2 agosto 1982, n. 528 , e' sostituito dal seguente:
"1) le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto sono a totale carico dello Stato, che le anticipa ai gestori in misura pari all'ammontare delle spese sostenute da ciascuno di essi nel mese precedente. A tal fine sono utilizzati i fondi della riscossione, salvo conguaglio che sara' eseguito dalle competenti intendenze di finanza sulla base di comprovata e valida documentazione esibita dai gestori. I fondi della riscossione possono altresi' essere utilizzati, previa autorizzazione delle competenti intendenze di finanza, per far fronte alle eventuali maggiori spese eccedenti quelle sostenute nel mese precedente".