Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel. -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1807 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2019 , avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. MESSORA MARIA CHIARA presso cui elettivamente domicilia in VIA PRINCIPE AMEDEO 22 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Tremacere Maria Cristina presso cui elettivamente domicilia in Capriolo (BS)
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
Con il curatore speciale dei minori , avv. Lucilla Ferrari
CONCLUSIONI
RICORRENTE: “ In via principale Disporsi l'affidamento esclusivo dei minori
e al padre con collocazione e residenza preferenziale presso Per_1 Persona_2
il padre e con permanenza settimanale alternata presso ciascun genitore.
1
Confermarsi l'onere per il Sig. del versamento a favore di Parte_1 [...] della somma mensile di € 500,00 rivalutabili a titolo di concorso al CP_1
mantenimento dei minori figli.
Spese straordinarie a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno secondo le previsioni di cui al Protocollo in essere presso il Tribunale di Mantova.
In via graduata e subordinata
Disporsi l'affidamento dei minori figli e in via condivisa Per_1 Persona_2
ad entrambi i genitori con collocazione e residenza preferenziale presso il padre e previsione di permanenza settimanale alternata presso ciascun genitore.
Porsi a carico del Sig. l'onere della corresponsione a favore di Parte_1 della somma mensile di € 500,00 rivalutabili a titolo di concorso al Controparte_1
mantenimento dei minori figli. Spese straordinarie in ragione del 50% a carico di ciascun genitore come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Mantova.
In via istruttoria
Disporsi una integrazione di CTU posto che, alla luce degli eventi verificatisi dal deposito dell'elaborato a tutt'oggi e della imperante conflittualità tuttora esistente ed agita dalla convenuta al solo fine di impedire una normale gestione della funzione genitoriale, l'elaborato peritale necessita di essere attualizzato con conseguente approfondimento delle peculiarità genitoriali e caratteriali delle parti.
Si chiede pertanto che il G.I. rimetta la causa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
RESISTENTE: “2) Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori
e , con interventi di sostegno alla genitorialità. 3) Disporre la Per_1 Per_2
collocazione dei figli minori e presso la madre. 4) Disporre Per_1 Per_2
l'assegnazione della casa coniugale, già di proprietà della OR , Controparte_1
alla stessa in quanto genitore collocatario dei figli. 5) Disporre che il padre possa frequentare i figli secondo le risultanze della CTU. 6) Respingersi la domanda formulata dal signor di frequentazione padre e figli e respingersi la Per_2
domanda formulata dal signor di corresponsione, a titolo di contributo Per_2 mensile per il mantenimento dei figli, la somma di € 1.000,00. In via riconvenzionale: dichiarare l'obbligo del Signor di corrispondere alla Parte_1
OR , a titolo di contributo al Controparte_1
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mantenimento dei figli, la somma mensile di. € 1.200,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, tramite bonifico bancario, unitamente alla quota del 50% delle spese straordinarie documentate relative al mese precedente. Disporre l'obbligo del signor Parte_1
di corrispondere nella misura del 50% le spese straordinarie”.
[...]
CURATORE DEI MINORI: “affidarsi e in via condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocazione paritetica settimanale presso ciascun genitore e con residenza degli stessi presso la casa paterna;
- confermarsi il concorso nel mantenimento dei figli come disposto da ordinanza
28.05.2024
- IN ISTRUTTORIA: disporsi integrazione di CTU per valutare le capacità genitoriali delle parti
Spese rifuse”
Il Pubblico Ministero ha chiesto confermarsi i provvedimenti in essere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha esposto che: Parte_1
- ha contratto in data 14/7/2011 in Guidizzolo (MN) matrimonio concordatario con la sig.ra nata a [...] in data [...], residente in Controparte_1
Castiglione delle Stiviere (MN) in Via Tripodi n. 5 int. 3;
- dall'unione dei coniugi nascevano i minori figli nato in data [...] e Per_1
nato in data [...]; Per_2
- i coniugi comparivano avanti al Presidente del Tribunale di Mantova in data
17/10/2018 a seguito di ricorso giudiziale per separazione e che in quella sede le parti raggiungevano un accordo sulla modalità della loro separazione, per cui il Tribunale di Mantova omologava in data 30/10/2018 l'intervenuta separazione;
- le condizioni di visita e frequentazione dei minori per il genitore non collocatario, così come concordate in sede di separazione, potrebbero essere confermate dal momento che gli incontri si sono sempre svolti positivamente e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
- in relazione all'aspetto economico, considerando che i minori frequentano una scuola privata e come attività ricreative frequentano entrambi corsi di nuoto e di cavallo con un costo mensile fisso di € 400,00 corrispondente al 50% della spesa complessiva, il ricorrente chiede di poter rideterminare l'assegno di concorso al mantenimento dei minori figli nella minor misura di € 800,00 mensili rivalutabili
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oltre alla rifusione del 50% delle spese straordinarie documentate di carattere scolastico e/o medico specialistico;
- la sig.ra è economicamente autosufficiente. Controparte_1
Tanto premesso, ha chiesto decidersi come da conclusioni sopra riportate.
Costituitasi la resistente, non si è opposta alla domanda principale di divorzio ma ha rilevato la sussistenza di un'incapacità tra le parti di dialogare e di una forte conflittualità tra le stesse principalmente in ordine alla gestione dei figli. Si è inoltre opposta alla riduzione del contributo al mantenimento dei minori da parte del padre.
Le parti sono comparse personalmente davanti al Presidente del Tribunale il quale, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ha confermato le condizioni di cui alla separazione, ha invitato le parti ad un percorso di mediazione familiari e ha adottato gli opportuni provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.
Nella successiva fase del giudizio svoltasi dinanzi al giudice istruttore su richiesta di parte ricorrente è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni ai fini della sentenza parziale sullo status e, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in ordine alla pronuncia di divorzio.
Con sentenza parziale n. 706/2021 del 30.6.2021, pubblicata il 8.7.2021, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza la causa è stata rimessa in istruttoria per l'ulteriore seguito.
Il giudice istruttore, preso atto della richiesta delle parti, ha disposto ctu sulle capacità genitoriali e sullo stato di salute psicofisico dei minori. All'esito della ctu, e su indicazione contenuta nell'elaborato finale, sono state ampliate le visite padre-figli, è stato affidato incarico ai servizi sociali ed è stato nominato un coordinatore genitoriale, previa acquisizione del consenso delle parti. Interrotto il coordinamento genitoriale per volere della resistente e stante la perdurante conflittualità tra le parti, i minori sono stati affidati ai servizi sociali con la nomina di un curatore speciale in loro favore, nella persona dell'avv. Lucilla Ferrari.
A seguito della richiesta dei servizi di affidare tutti i poteri decisionali loro conferiti al curatore speciale, e considerate quindi le difficoltà manifestate dal servizio stesso, sottese a tale richiesta, gli stessi venivano sollevati dall'incarico e , non potendo attribuirsi poteri sostanziali al curatore dei minori, questi ultimi sono stati nuovamente affidati in via condivisa ai genitori, con collocamento paritetico, con alternanza di una settimana. Si sono poi succedute ripetute richieste di modifiche e di intervento del giudice per dirimere contrasti tra i genitori, per lo più legati alle attività
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sportive frequentate dai minori. Da ultimo il giudice istruttore ha sentito il minore e ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione, sulle conclusioni Per_1 sopra riportate e con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Nelle more dei termini per i depositi delle comparse conclusionali e delle memorie di replica sono state presentate ulteriori istanze, in particolare il ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo dei minori, l'integrazione della ctu e una nuova audizione del minore, essendo lo stesso stato sentito solo in merito al contrasto sulle attività sportive. Le questioni sono state differite alla decisione nel merito, essendo stata la causa già rimessa al collegio.
Tanto premesso, preliminarmente, quanto alle richieste istruttorie relative all'integrazione della ctu già espletatasi , ad una nuova valutazione dei minori e ad un nuovo ascolto del minore si osserva che dopo la ctu conclusasi nel 2022, e di Per_1
per sé esaustiva, vi sono stati altri tre anni di attività istruttoria sempre relativa alla conflittualità tra i genitori e alle rispettive capacità genitoriali. La coppia è stata seguita dai servizi sociali, dallo psicologo dei servizi e dal coordinatore genitoriale e numerosi quindi sono gli elementi di valutazione disponibili per consentire al collegio di effettuare delle valutazioni compiute ed attuali, sia sulle capacità genitoriali che sullo stato psicofisico dei minori. Questi peraltro, al di là dell'ascolto del minore effettuato dal giudice istruttore – che ha comunque fornito elementi di Per_1
valutazione di carattere generale- sono stati sentiti sia dalla ctu , che dai servizi – oltre che dal curatore- e sarebbe quindi superfluo e pregiudizievole sottoporre Per_1 all'ennesimo ascolto, considerato peraltro il forte coinvolgimento dello stesso nel conflitto genitoriale. Quanto poi alla questione dell'attività sportiva , l'accanimento di entrambi i genitori ha ormai ampiamente superato la rilevanza della questione.
Peraltro sul punto il minore ha affermato di voler praticare il calcio, e tale Per_1
affermazione appare autentica e verosimile posto che è uno sport dallo stesso già da tempo praticato e a cui il minore stesso pare essere interessato in via generale. Quanto alla possibilità di praticare il judo come secondo sport, lo stesso minore , con motivazioni ragionevoli e condivisibili, evidenziando come gli allenamenti di calcio lo tengano già impegnato tre pomeriggi alla settimana, ha ritenuto di non aver tempo per praticare due sport contemporaneamente. I genitori dovrebbero lasciare il minore libero di praticare lo sport che preferisce , senza condizionarlo con le proprie convinzioni personali. Ciò posto, non vi sono pertanto motivi per rimettere la causa in istruttoria.
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Tanto premesso , passando al merito della controversia, essendo già intervenuta sentenza non definitiva sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, vanno, in questa sede, esaminate le ulteriori domande.
Sull'affido dei minori.
In relazione all'affido esclusivo delle figlie alla madre, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, si osserva che in sede di separazione le parti si erano accordate per un affido condiviso dei minori. Il presente giudizio inizia tuttavia con le deduzioni della resistente circa la sussistenza di un'elevata conflittualità tra le parti, che in effetti risulta accertata nel corso del lungo giudizio durato quasi sei anni, nel quale si sono avvicendate una consulenza tecnica d'ufficio, un coordinamento genitoriale, un affido ai servizi dei minori e la nomina di un curatore speciale dei minori, e che ha visto un numero considerevole di istanze relative al mancato accordo dei genitori nell'esercizio della loro responsabilità genitoriale. È evidente quindi che sussiste un'ipotesi di conflittualità talmente alta da non aver risposto a nessuno degli strumenti di sostegno attivati nel corso degli anni, e che ancora oggi persiste - come dimostrato anche dall'istanza depositata successivamente alla remissione della causa indecisione- e che rende quindi impraticabile un esercizio condiviso della genitorialità. Tutti gli operatori intervenuti hanno peraltro rilevato come i minori fossero pienamente coinvolti nel conflitto tra i genitori. Sul punto la Corte di
Cassazione ha più volte chiarito (Cass. 5108/2012) che " la mera conflittualità tra i coniugi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare
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e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse" (conf. Cass. 6535/2019). Quello in esame è senza dubbio un caso in cui, nonostante tutti i tentativi del Tribunale di mediare il conflitto, la conflittualità tra i genitori ha alterato e posto in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei minori. E' esemplificativo come i minori, sentiti sia in sede di ctu, che dai servizi sociali, che dal curatore e in ultimo dal giudice istruttore – quanto al minore si siano sempre preoccupati di non far conoscere le proprie Per_1
dichiarazioni ai genitori e di come abbiano sempre adeguato i loro comportamenti al genitore con cui si trovavano nello specifico momento.
Non può quindi essere disposto l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, posto che il perdurante conflitto tra questi impedirebbe di fatto l'assunzione di decisioni condivise nell'interesse dei minori.
Non pare neppure praticabile un affido etero-familiare, considerato che i minori hanno comunque una loro quotidianità presso ciascun genitore e sono comunque adeguatamente accuditi dall'uno e dall'altro nei rispettivi contesti, sicché una ipotesi che preveda un affidamento e un collocamento etero-familiare comporterebbe lo stravolgimento delle loro vite ed una ulteriore fonte di disagio per gli stessi. Come visto, non è andato a buon fine neanche l'affido temporaneo dei minori ai servizi sociali con collocamento presso i genitori, considerato che con la relazione del
14.5.2024 i servizi hanno rappresentato di non riuscire ad attuare le scelte ordinarie inerenti i minori , stante la mancata collaborazione dei genitori collocatari.
Deve pertanto essere disposto l'affido esclusivo dei minori al padre. Questo rappresenta infatti allo stato la figura più tutelante per i minori stessi.
La prima indagine relativa alle figure genitoriali è stata quella compiuta dalla ctu dott.ssa la quale con riferimento al padre ha rilevato: “ il Dott. Per_3 Per_2 ha coinvolto precocemente i figli nella sua nuova relazione con una donna…
Entrambi, in realtà, hanno un rapporto positivo con il padre, fatto di condivisione di giochi ed attività, e connotato da un'affettività espressa che è stato possibile anche osservare direttamente. …Dunque, le difficoltà dei minori non paiono originare da una relazione problematica con il padre, in sé (che al contrario anelano), ma dal loro non riuscire ad adattarsi ad un progetto del genitore che li ha coinvolti, senza ascoltare le loro richieste esplicite o saper decifrare i segnali che indicavano quali fossero i loro bisogni e le loro emozioni. (cfr. rel. Depositata 4.11.2022 pagg. 54 e
55). Tale aspetto di criticità, segnalato dalla ctu, nel corso del giudizio ha visto dei
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miglioramenti , tanto che il ricorrente si è adoperato per soddisfare le richieste dei due minori ( ad esempio , evitando che gli stessi dovessero condividere la cameretta con il figlio della nuova compagna e sistemando una cameretta a loro uso esclusivo). Su indicazione della ctu e dello psicologo dei servizi sociali, i quali hanno segnalato la necessità per i minori di trascorrere più tempo con il padre, è stato poi dapprima aumentato il tempo di permanenza dei minori presso il padre e si è infine giunti ad un collocamento paritetico. I minori hanno quindi avuto modo di adattarsi presso il nuovo contesto paterno e il ricorrente sembra aver compreso l'importanza di dedicare tempo in via esclusiva ai due minori.
Quanto alla madre, la ctu ha segnalato: “ Da una parte, infatti, si è osservata un'estrema rigidità ideativa, che la conduce a rimanere ancorata ai suoi convincimenti, che assumono, talvolta, le caratteristiche di pensieri fissi ed inamovibili e dai quali pare non essere in grado di discostarsi. Pensieri che risentono, anche, di un codice etico-morale rigoroso, che la NO sente non rispettato dall'ex-marito. Dall'altra si rileva un'emotività espressa, poco controllata, che può dar luogo a manifestazioni affettive impulsive, senza considerare le ripercussioni sui figli… La sua rigidità ideativa, infatti, non le consente di distanziarsi dai suoi convincimenti e quando ad essi ci si oppone, la reazione emotiva non è contenuta, indipendentemente dalle circostanze che andrebbero, invece, valutate.” (cfr. pagg. 56 e 57). È evidente quindi che tali criticità della madre appaiono più profonde e radicate ed infatti nonostante 6 anni di giudizio, con molteplici interventi e diverse figure professionali coinvolte, non si sono minimamente scalfite. La resistente , salva una formale ed apparente adesione, non ha mai collaborato con nessuna delle figure nominate dal Tribunale, continuando a mettere in discussione l'imparzialità dei vari soggetti coinvolti. La coordinatrice genitoriale ha infatti rilevato come la resistente non abbia mai Persona_4
accettato nessuna proposta fatta dal ricorrente e come abbia più volte messo in discussione il percorso di coordinazione, poi dalla stessa interrotto (cfr. rel. Del
15.9.2023). All'ultima udienza del 15.10.2024 la resistente, dopo l'ascolto del minore anziché concentrarsi sulle dichiarazioni dello stesso, si è lanciata in accuse di Per_1
parzialità in favore del marito da parte della curatrice speciale dei minori, dimostrando per l'ennesima volta di essere concentrata sul conflitto con l'ex marito, piuttosto che sui minori.
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In conclusione, i genitori, pur con le rispettive criticità, sono risultati adeguati nel rispettivo accudimento dei minori, e per tale motivo il Tribunale ha più volte tentato di mediare il conflitto tra gli stessi al fine di consentirgli di esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale. I tentativi sono sempre falliti e nell'ambito di tali fallimenti è sempre emersa una ostinazione della resistente mai diminuita nel corso del giudizio. Con riferimento al ricorrente sono invece emersi dei segnali, quanto meno di adeguamento pratico alle indicazioni fornite dagli operatori.
Deve pertanto essere disposto l'affido esclusivo dei minori e al Per_1 Per_2 padre, con conferma dell'attuale regime di collocamento paritetico, ormai in vigore da oltre un anno, con alternanza settimanale e fermo il regime di visite in essere in relazione alle vacanze, ovvero:
i minori trascorreranno sia col padre che con la madre, durante il periodo estivo, un periodo di vacanza 3 settimane complessivo, di cui 2 settimane continuative, da concordarsi quanto alle tempistiche entro il 31 maggio di ogni anno;
7 giorni con ciascun genitore durante le vacanze di Natale con alternanza annuale del giorno di
Natale e del giorno di Capodanno e 3 giorni a Pasqua con alternanza annuale tra il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta.
Sul contributo al mantenimento.
Tenuto conto della situazione economica complessiva delle parti – il ricorrente ha circa 70.000 euro di redditi netti annuali , cfr. dichiarazione in atti, e la resistente ha circa 32.000 euro di redditi netti, cfr. dichiarazioni in atti - e della circostanza che viene disposto il collocamento paritetico ma che deve essere garantito ai minori un uguale tenore di vita presso ciascun genitore, considerato altresì che il padre offre di versare alla resistente per il mantenimento dei figli la somma di euro 500,00 mensili, che è superiore a quella disposta nel corso del giudizio, il Collegio ritiene equo stabilire a carico del padre, quale contributo al mantenimento dei figli, l'importo mensile, di € 500,00 (cinquecento/00), pari d €250,00 per figlio, da corrispondersi alla resistente, entro e non oltre, il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2025 e rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di maggio 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di Mantova del 28.5.2024.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura della controversia e della soccombenza della resistente, ricorrono eccezionali motivi per compensate tra le parti le spese di lite nella misura
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della metà, con condanna alla resistente al pagamento della residua metà delle spese di lite in favore del ricorrente secondo i parametri di cui al DM 147/2022.
Anche le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
• affida in via esclusiva al padre, , i figli minori Parte_1 Per_2
e con collocazione paritetica tra i genitori con alternanza Persona_5
settimanale e con il regime di visita nei periodi di vacanza di cui in parte motiva;
• pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 CP_1
entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di €
[...]
500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli
(€250,00 per ciascun figlio), con decorrenza da aprile 2025. Detta somma andrà rivaluta annualmente secondo gli indici Istat a partire dal mese di maggio 2026;
• pone a carico di entrambe le parti il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024;
• compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura della metà;
• condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della residua metà delle spese di lite , che liquida in euro 3.808,00, oltre iva e
[...]
cpa come per legge;
• pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese di ctu, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 27.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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