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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/08/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. 687/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/08/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Acconia di Curinga (CZ), via B. Buozzi n. 13, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Galati Francesco (P.E.C.: , che Email_1 la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 25/03/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (il 15/6/2018) per il riconoscimento dei benefici economici di cui agli artt. 12 o 13 della L. 118/71; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 25.02.2022) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione richiesta. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “…dichiarare che la sig.ra
ha diritto al riconoscimento all'invalidità civile del 100 % con diritto all'assegno Parte_2
e/o pensione di invalidità, con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, e condannare l al pagamento in favore del ricorrente di detta CP_1 prestazione con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia. Con riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori e produrre documenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, spese generali e con ogni altra conseguente statuizione di legge per l'intero giudizio, ivi compresa la fase di ATPO, con distrazione al procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che la ricorrente: «presenta una osteoartrosi diffusa, localizzata principalmente a livello del rachide, delle ginocchia e delle anche (spondilo artrosi con discopatia multipla, gonartrosi e coxartrosi), con grave difficoltà nella regolare postura, nella deambulazione, ed anche nei cambi posturali, con cervico-brachialgie e lombosciatalgie spesso resistenti alla terapia medica. Si i può affermare che le infermità permanenti descritte, di cui risulta affetta la Sig.ra
[...]
sono tali da determinare il riconoscimento dell'invalidità civile al 100% dalla data Pt_2 della visita CTU. Rivedibile fra 1 anno. Decorrenza: dalla della visita CTU 23.06.2025, rivedibile 23.06.2026.»
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, la ricorrente è da riconoscersi invalida civile con totale inabilità lavorativa (ex art. 12 L. 118/1971) con decorrenza dalla data della visita peritale (23.6.2025), rivedibile il 23.6.2026.
6. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto a quelle giudiziali
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' per entrambe le fasi, stante il riconoscimento del CP_1 requisito sanitario in capo alla ricorrente, sebbene con decorrenza in data successiva.
8.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie e il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di Parte_2 del requisito sanitario necessario per percepire la pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 con decorrenza dal 23.6.2025;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 20/08/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/08/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Acconia di Curinga (CZ), via B. Buozzi n. 13, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Galati Francesco (P.E.C.: , che Email_1 la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 25/03/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (il 15/6/2018) per il riconoscimento dei benefici economici di cui agli artt. 12 o 13 della L. 118/71; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 25.02.2022) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione richiesta. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “…dichiarare che la sig.ra
ha diritto al riconoscimento all'invalidità civile del 100 % con diritto all'assegno Parte_2
e/o pensione di invalidità, con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, e condannare l al pagamento in favore del ricorrente di detta CP_1 prestazione con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia. Con riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori e produrre documenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, spese generali e con ogni altra conseguente statuizione di legge per l'intero giudizio, ivi compresa la fase di ATPO, con distrazione al procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che la ricorrente: «presenta una osteoartrosi diffusa, localizzata principalmente a livello del rachide, delle ginocchia e delle anche (spondilo artrosi con discopatia multipla, gonartrosi e coxartrosi), con grave difficoltà nella regolare postura, nella deambulazione, ed anche nei cambi posturali, con cervico-brachialgie e lombosciatalgie spesso resistenti alla terapia medica. Si i può affermare che le infermità permanenti descritte, di cui risulta affetta la Sig.ra
[...]
sono tali da determinare il riconoscimento dell'invalidità civile al 100% dalla data Pt_2 della visita CTU. Rivedibile fra 1 anno. Decorrenza: dalla della visita CTU 23.06.2025, rivedibile 23.06.2026.»
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, la ricorrente è da riconoscersi invalida civile con totale inabilità lavorativa (ex art. 12 L. 118/1971) con decorrenza dalla data della visita peritale (23.6.2025), rivedibile il 23.6.2026.
6. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto a quelle giudiziali
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' per entrambe le fasi, stante il riconoscimento del CP_1 requisito sanitario in capo alla ricorrente, sebbene con decorrenza in data successiva.
8.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie e il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di Parte_2 del requisito sanitario necessario per percepire la pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 con decorrenza dal 23.6.2025;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 20/08/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani