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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/11/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 395/2024 RGA avverso la sentenza n. 58/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G.n. 268/2023, pubblicata in data 15/02/2024 non notificata;
avente ad oggetto: infortunio sul lavoro posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 16/10/2025; promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimiliano Gessaroli, giusta procura alle liti in atti, con domicilio eletto presso l'indirizzo pec del difensore, come in atti, e con domicilio fisico in Bologna, in via Rubbiani n. 1, presso lo studio dell'Avv. Beatrice Belli;
- appellante contro
Controparte_1
(c.f.: ) in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Di Giglio e
pag. 1 di 12 dall'Avv. Elena Maccolini, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, a
Bologna in via Amendola n. 3, giusta procura alle liti in atti;
- appellato;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 16/10/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, adiva il Tribunale chiedendo di ottenere tutela Parte_1 indennitaria a carico di , deducendo che in data 30.05.2022, mentre svolgeva CP_2 mansioni di facchinaggio in qualità di lavoratore somministrato presso l'impresa “La
Ferramenta s.r.l.” sita in via del Grano n. 241 a Santarcagelo di Romagna, veniva incaricato di spostare alcuni bancali di materiale da ferramenta con il transpallet; proseguiva deducendo che, nel compimento di quest'incarico, avvertiva un'intensa fitta alla spalla destra, al gomito destro e alla schiena, che gli impediva di proseguire il lavoro. Avvertiti i responsabili e su autorizzazione di questi, si recava al vicino punto di Pronto Soccorso, dove i sanitari accertavano che, a seguito di “infortunio sul lavoro”, aveva subito una “lombalgia da sforzo”, giudicata inizialmente guaribile in 5 giorni, salva revisione della prognosi.
Proseguiva nel dedurre che, prontamente, la datrice di lavoro aveva denunciato ad l'infortunio occorso a seppur riferendo, in modo molto generico, CP_2 Pt_1 che esso era avvenuto mentre il lavoratore stava spostando delle scatole.
Egli stesso si rivolgeva all'ente chiedendo il riconoscimento dell'inabilità lavorativa totale per 108 giorni e del danno biologico permanente in misura del 14% producendo, a supporto della richiesta, la diagnosi formulata da un medico legale che lo aveva visitato e riscontrato “postumi algo-disfunzionali di trauma da sforzo alla spalla destra con lesione parziale del sovraspinato in un quadro di tendinosi.
pag. 2 di 12 Postumi algo-disfunzionali di trauma da sforzo lombare con residua lombalgia cronica”.
Posto che l' in data 03.08.2022 definiva negativamente il caso - ritenendo CP_2 inesistente il nesso causale tra l'evento denunciato e la lesione accertata – esperito inutilmente il rimedio amministrativo dell'opposizione, ID adiva il Tribunale di Rimini, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo che l'evento occorsogli in data 30.05.2022 fosse giudizialmente qualificato come infortunio per causa violenta ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 1124/1965, deducendo nel caso concreto la sussistenza dei presupposti normativamente previsti ossia che: le lamentate lesioni erano avvenute in occasione di lavoro ed in ragione di una causa violenta, da intendersi quale azione rapida, concentrata nel tempo, idonea a vincere la resistenza dell'organismo provocando (anche quale unico fattore eziologico) una lesione, conseguenza immediata dello sforzo.
Il Tribunale, nella resistenza di – che, nel riportarsi agli accertamenti CP_2 amministrativi, negava il nesso casuale tra lesioni ed infortunio, chiedeva respingersi le domande attoree per mancata ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2 D.P.R. n.
1124 cit. – istruiva la causa anche con l'assunzione di prove orali e perveniva a decisione all'udienza del 15/02/2024, rigettando il ricorso.
Nello specifico, riteneva la domanda attorea infondata in base ad un duplice rilievo: il primo, relativo al fatto che l'istruttoria svolta non avesse permesso di appurare con certezza la dinamica del fatto;
il secondo, concernente la valorizzazione della narrazione dell'evento da parte del lavoratore durante la visita medico-legale presso la sede quale confessione ex art. 2730 del codice civile, in particolare CP_2 laddove aveva affermato che l'evento lesivo si era svolto durante lo svolgimento il suo lavoro abituale (“…il 30 maggio 2022 spostando con un transpallet a mano un bancale di merce, spostandolo avanti e indietro, ho avvertito dolore alla schiena e fino ai piedi (di più a destra) e alla spalla e braccio destri. Faceva parte del mio lavoro abituale…”).
2. Con ricorso in appello tempestivamente proposto, – nel Parte_1 formulare censure compendiabili in un unico motivo d'appello, relativo all'errore commesso dal giudice di prime cure nell'escludere l'infortunio sul lavoro e la sua
pag. 3 di 12 derivazione da causa violenta in ragione della natura abituale e routinaria dell'attività lavorativa durante la quale si verificava il dedotto evento lesivo - chiedeva a questa Corte di riformare la sentenza gravata e di accogliere le conclusioni come già formulate in I grado, nei termini che seguono :
A) accertare e dichiarare che il ricorrente, in data 30.05.2022, ha subito un infortunio sul lavoro con le modalità meglio descritte in premessa, come anche accertato dal Tribunale di Rimini ex art. 2730 c.c.;
B) accertare e dichiarare che dall'infortunio come sopra subito sono derivate al ricorrente le seguenti conseguenze: i.t.a. per giorni 108, o per quell'altra diversa durata che risulterà in corso di causa e danno biologico permanente nella misura del 14%, o in quell'altra diversa misura che risulterà in corso di causa;
C) condannare, conseguentemente, l' in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, ad erogare al ricorrente, ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000, l'indennità giornaliera e l'indennizzo in capitale o in rendita da rapportarsi, rispettivamente, alla durata dell'inabilità temporanea assoluta ed al danno biologico permanente come sopra quantificati o da stabilirsi in quell'altra diversa misura, maggiore o minore, che verrà determinata, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge ed interessi ex art. 1284/4° c.c., se spettanti, dalla data della domanda giudiziale fino al saldo;
d) disporre, se ed in quanto di ragione, la riunificazione dei postumi dell'attuale infortunio con i postumi di altri eventi infortunistici e/o malattie professionali, se esistenti.
Si costituiva l'appellato – – che si riportava a quanto esposto in I grado e CP_2 avallato dal giudice di I grado, chiedendo il rigetto del gravame, col favore delle spese.
La Corte, dato atto della regolare costituzione del contraddittorio, ritenuta la correttezza delle considerazioni giuridiche di parte appellante e l'indispensabilità di un approfondimento probatorio, in accoglimento delle richieste istruttorie formulate con l'appello - e, in verità, già col ricorso di primo grado - ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, incaricando il medico legale di accertare la sussistenza delle lesioni lamentate dal lavoratore, la loro compatibilità con la dinamica dell'evento
pag. 4 di 12 descritta dallo stesso e la loro riconducibilità a causa violenta per determinare, in caso di esito positivo, il periodo di inabilità temporanea assoluta e la misura di danno biologico permanente riportato.
La consulente, ad esito degli accertamenti svolti nel pieno rispetto del contraddittorio con i CC.TT.PP. nominati dalle parti, accertata sia la lesione relativa alla zona lombare sia la lesione del tendine del muscolo sovraspinato del braccio destro alla luce dei criteri seguiti nella letteratura medico-legale, giungeva ad affermare la riferibilità eziologica al trauma occorso il 30.05.2022 solo per la prima lesione, non anche per la seconda, giungendo a stimare una inabilità temporanea assoluta in misura pari a 15 giorni ed un danno biologico permanente in misura del
2%.
3. Tanto premesso, la Corte, alla luce degli atti e documenti di causa nonché degli esiti della CTU, ritiene fondato l'appello, per le ragioni appresso indicate.
In primo luogo, si reputa erronea la conclusione del giudice di prime cure di escludere la sussistenza della causa violenta delle lesioni per il solo rilievo che esse si siano verificate nello svolgimento di lavoro abituale e routinario.
Ciò in quanto la causa violenta consiste in un'azione rapida, concentrata nel tempo, che agisce dall'esterno in modo da recare danno all'organismo del lavoratore, caratterizzata dalla repentinità, dell'immediatezza nella successione cronologica tra il fattore causale (lo sforzo intenso) e la conseguenziale lesione, dell'efficienza del fattore casuale a produrre da solo, ed anche in concorso con altri elementi, la lesione prodottasi immediatamente dopo, non assumendo rilievo la natura – routinaria o meno – dell'attività lavorativa svolta quando le lesioni si sono verificate, poiché niente osta a che una simile causa traumatica si verifichi nello svolgimento di attività abituale da parte del lavoratore. In altri termini, uno sforzo realizzato nello svolgimento di attività lavorativa routinaria può ben assurgere a causa violenta di un infortunio se è tale da cagionare una lesione immediatamente manifestatasi rompendo la resistenza dell'organismo.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte che – già con sentenza n. 13184/2003 – ha avuto modo di chiarire (con enfasi di chi scrive): “la causa violenta richiesta dall'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per
pag. 5 di 12 l'indennizzabilità dell'infortunio, che agisce dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, è ravvisabile anche in uno sforzo fisico che non esuli dalle condizioni tipiche del lavoro cui l'infortunato sia addetto, purché lo sforzo sia diretto a vincere dinamicamente una resistenza, ossia una forza antagonista, peculiare della prestazione di lavoro e del suo ambiente, e abbia determinato, con azione rapida e intensa, una lesione”; ed ancora, con la pronuncia n. 12476/2003, ha chiarito che: “nell'ambito dell'infortunio “l'attività lavorativa è ciò che determina la lesione, la quale a sua volta determina l'evento (morte od inabilità). E la violenza (brusca rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore): Cass. 14 maggio 1994 n. 4736), non è attributo dell'atto lavorativo, bensì della lesione, ed è costituita dal brevissimo arco temporale con cui la lesione si verifica” (Cass. 26 ottobre 2000 n. 14085, Cass. 23 ottobre 2000 n. 13954). Specificando questo principio, è da affermare questo ulteriore principio. Poiché la violenza non è attributo dell'atto lavorativo, questo può avere intensità e peso non maggiori di quello che è normalmente necessario per lo svolgimento del lavoro, ed in tal modo esaurirsi anche in un'azione che non esuli dalle condizioni abituali e tipiche delle mansioni alle quali il lavoratore è addetto;
e, in particolare, non è necessario che esso sia costituito da uno sforzo, essendo sufficiente che la lesione si verifichi in un brevissimo arco temporale a seguito dell'atto lavorativo. Nel contempo, si esige che fra attività lavorativa e lesione sussista non solo una connessione causale (per cui la prima, pur estesa ad attività preliminari o propedeutiche, determina la seconda), bensì una contiguità nel tempo e nello spazio, normativamente espressa con
l'occasione di lavoro: una connessione occasionale che non solo esclude
l'infortunio bensì è il necessario presupposto per la relativa configurabilità”.
Escludendo l'esistenza dell'infortunio sul lavoro per il fatto che l'evento era stato determinato non da uno sforzo bensì da un normale atto lavorativo, e per il fatto che questo atto aveva svolto solo il ruolo di fattore occasionale ed aveva agito su una preesistente patologia, il Tribunale non ha applicato questi principi”.
Tale insegnamento è stato ribadito anche di recente dalla stessa Cassazione con la sentenza n. 6451 del 2017, in cui si legge – per quanto di interesse: “…la causa violenta richiesta dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 per l'indennizzabilità
pag. 6 di 12 dell'infortunio, che agisce dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore,
è ravvisabile anche in uno sforzo fisico che non esuli dalle condizioni tipiche del lavoro cui l'infortunato sia addetto, purché lo sforzo stesso, ancorché non straordinario o eccezionale, sia diretto a vincere dinamicamente una resistenza, ossia una forza antagonista, peculiare della prestazione di lavoro o del suo ambiente, e abbia determinato, con azione rapida ed intensa, una lesione (v. ad es, Cass. n. 13928/2004; Cass. n. 19682/2003; Cass. n. 239/2003; Cass.
n. 13741/2000). […] …ai fini del riconoscimento dell'eziologia lavorativa dell'infortunio, non si richiede uno sforzo fisico particolare, ne' tanto meno eccezionale o abnorme, che esuli dalle condizioni tipiche del lavoro cui l'infortunato sia addetto, sempreché esso si riveli come diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente.” (v. Cass. Sez. Lav. 27831 del 2009) e che “in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta, richiesta dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, per l'indennizzabilità dell'infortunio, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purchè lo sforzo stesso, ancorchè non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio (Cass. n. 27831 del 30/12/2009; Cass. n. 13928 del 24/07/2004; Cass. n. 19682 del 23/12/2003)”.
Quanto alla fattispecie concreta si rammenta che il lavoratore Pt_1 riferiva come in data 30.05.2022, nello svolgimento delle sue mansioni di facchino in un negozio di ferramenta, avesse avvertito una forte fitta alla spalla, al gomito e alla schiena, tale da impedirgli di continuare a lavorare e da determinarlo a recarsi presso il vicino pronto soccorso.
Ebbene, la Corte in primo luogo ritiene accertato il fatto secondo la ricostruzione
– appena compendiata – riferita dal lavoratore sia durante la visita sia nel CP_2 ricorso introduttivo del giudizio di I grado e che, a ben vedere, non è stata contestata dall'istituto. Questo, infatti, nelle sue difese ha confutato la sola riconducibilità delle
pag. 7 di 12 lesioni all'evento occorso durante l'attività lavorativa, senza dubitare né della verificazione dell'evento né dell'esistenza delle lesioni.
Deve parimenti ritenersi accertata la sussistenza delle lesioni lamentate da nella zona lombare e del sovraspinato, come riportate nella documentazione Pt_1 medica presente agli atti del I grado e riscontrate dalla C.T.U. svolta nel presente grado di giudizio.
Dunque, posto che non si discute della verificazione dell'evento traumatico in occasione di lavoro, né dalle lesioni lamentate dal lavoratore, e considerato che nulla osta a ritenere che la causa violenta possa verificarsi anche nello svolgimento di un lavoro abituale, l'elemento su cui questa Corte è chiamata a pronunciarsi nel caso di specie è la riferibilità eziologica delle lesioni sofferte dal lavoratore al fatto come accertato, ciò al fine di decidere se accordare o negare tutela all'odierno appellante.
A tal fine occorre avere riguardo agli esiti delle attività peritali svolte dal CTU nominato nel corso del presente giudizio, come compendiate nella relazione presente in atti, alle considerazioni e conclusioni la Corte intende aderire in virtù della correttezza della sequenza procedimentale seguita, della coerenza con i dati fattuali di partenza e della rispondenza della considerazioni conclusive con i criteri medico- legali condivisi con i consulenti tecnici di parte, che non hanno svolto alcuna osservazione né con riguardo al procedimento né con riguardo alle valutazioni conclusive.
Ebbene, dalla consulenza emerge che la lesione parziale del tendine del muscolo sovraspinato destro ed i conseguenti esiti menomativi algo-disfunzionali non possono dirsi eziologicamente collegati all'infortunio in questione: dall'approfondita indagine svolta è, infatti, stato escluso che la lesione del muscolo sovraspinato sia riferibile alla dinamica dell'infortunio; segnatamente sul punto specifico di ritiene di aderire alle considerazioni del CTU come di seguito riportate (pag. 15 della relazione): “Criterio topografico, di idoneità e continuità fenomenica: sulla base della documentazione agli atti e di quanto riferito dal Periziando in sede di visita peritale, non emerge una dinamica dell'infortunio idonea a determinare una lesione del muscolo sovraspinato”) – lesione da piuttosto di origine atraumatica, come emerge dal prosieguo (ibidem) -: “si sottolinea come sia riportato in letteratura che
pag. 8 di 12 nella maggior parte dei casi le lesioni dei tendini della cuffia dei processo di invecchiamento dell'individuo, in special modo dopo i 40-50 anni.” – n.d.r: il lavoratore aveva 55 anni all'epoca del trauma – “… L'attività ripetitiva sopra la testa, sia nello sport che nel lavoro, è uno dei principali fattori di rischio per la tendinopatia della cuffia dei rotatori.[…] Nel caso di specie, il Periziando presentava fattori di rischio (età >40 anni e alterazioni metabolica, quale la ipertrigliceridemia e colesterolemia) che lo predisponevano alle lesioni atraumatiche dei tendini della cuffia;
in particolare, una condizione di conflitto subacromiale (alla RM “modesti aspetti di conflitto subacromiale”) lo predisponeva
a lesione del tendine del muscolo sovraspinato. Inoltre le risultanze radiologiche degli esami ecografici e RM eseguiti dopo l'infortunio (rispettivamente del
21.06.2022 e del 04.08.2022, pertanto a 21 e 35 giorni dall'evento traumatico) individuavano rilievi compatibili con preesistenti alterazioni su base cronica dei tendini della cuffia dei rotatori di destra… Risultano però completamente assenti segni radiografici tipici di lesione acuta del tendine della cuffia, quali edema intramuscolare e intratendineo…”.
Al contrario, con riguardo alla lesione della zona lombare deve ritenersi sussistente il nesso causale, come emerge dalla relazione in disamina (cfr. pagg. 12 e
13) laddove si trae che: “Sulla base della criteriologia medico-legale le lesioni descritte al Pronto Soccorso dell'Ospedale Infermi di Rimini (“dolore alla palpazione in regione paravertebrale sn” in “lombalgia da sforzo”) risultano in nesso di causa con l'azione lesiva conseguente al trauma riportato in atti;
analogamente, risultano in nesso causale con le lesioni sopradescritte anche le menomazioni riportate in atti e obiettivate in sede di visita peritale (esiti algo- disfunzionali di trauma distorsivo del rachide lombare)”. Il CTU proseguiva esplicitando che il lasso di tempo trascorso tra l'evento traumatico e l'instaurarsi delle lesioni lamentate risulta del tutto compatibile con la dinamica descritta (criterio cronologico); che l'evento traumatico descritto è idoneo a determinare lesioni del genere di quelle riportate (criterio di idoneità) nella zona dei muscoli lombari
(criterio topografico); che le menomazioni sussistenti al momento dell'esame peritale rappresentavano la fisiologica evoluzione delle lesioni subite dal lavoratore
pag. 9 di 12 durante il trauma in questione, rispetto al quale non risultano sussistenti fattori eziologici alternativi (criterio di esclusione).
Concludeva stimando la conseguente inabilità temporanea assoluta in giorni 15 ed il conseguente danno biologico permanente nella misura, rispettivamente, del 2%.
Tanto accertato, esclusa la liquidabilità della richiesta rendita a titolo di danno biologico permanente in quanto determinata in misura inferiore alla soglia del 6% prevista dall'art. 13 co. 2 del d.lgs. 38 del 2000, si ritiene riconoscibile in favore della parte appellante la sola indennità da inabilità temporanea assoluta, da determinarsi – a carico di – avendo riguardo all'art. 68 del DPR cit. io quale CP_2 prevede espressamente che : “A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio […] e fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116
a 120.”
Ne consegue la condanna dell' assicuratore convenuto ad erogare in CP_1 favore di parte appellante la detta indennità, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria da applicarsi - ex art. 16, c. 6, l. 412/1991 - sui singoli ratei, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa sino al soddisfo (quanto alla non cumulabilità degli interessi legali e rivalutazione monetaria, cfr. Tribunale Di Gela, Sentenza n. 91/2025 del 19-02-2025, laddove si legge – per quanto di interesse: “... Considerato che l'art. 16 l. 412/91 ha introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza, sulla prestazione economica de qua, in quanto sorta successivamente al 31 dicembre 1991, va computata la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (cfr. C. Cost. 196/1993. La previsione di legge in esame, da ultimo, è stata confermata dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994). [...]”; si ritiene che la decisione adottata circa l'applicazione - quanto agli accessori dovuti sull'indennità riconosciuta in favore dell'appellante - della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, trovi il proprio fondamento - in via generale - nel principio evincibile dalla pronuncia della Corte Costituzionale,
pag. 10 di 12 n.156/91, secondo cui: “È costituzionalmente illegittimo l'art. 442 c.p.c., nella parte in cui non è prevista la liquidabilità, in aggiunta agli interessi di natura legale, della somma per compensare il maggior danno conseguente al ritardo nell'adempimento di una prestazione previdenziale. La somma suindicata deve essere calcolata sulla base dell'indice dei prezzi elaborato dell'ISTAT per la scala mobile nel settore dell'industria. Gli interessi e la somma, consistente nella rivalutazione del credito previdenziale, decorrono dalla data dell'atto di ricezione o, in difetto di pronuncia da parte dell'ente di previdenza, dal compimento di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza”).1
Alla luce di quanto esposto, si perviene al parziale accoglimento dell'appello, come da dispositivo, dovendosi ritenere assorbita ogni altra deduzione od argomentazione in quanto ritenuta ultronea.
4. Stante l'esito del giudizio, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate nella misura di due terzi, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda svolta dall'appellante, già ricorrente, in misura ridotta rispetto a quanto originariamente richiesto;
il residuo terzo – calcolato sull'intero come determinato in parte dispositiva in base al D.M. 55/2014 e succ. mod. – viene posto a carico di , in ragione della condanna al pagamento dell'indennità da CP_2 inabilità temporanea assoluta. Parimenti le spese di CTU - come già liquidate in dispositivo – sono poste a carico di in via definitiva. CP_2
pag. 11 di 12
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 58/2024 del Tribunale di Rimini pubblicata il giorno
15/02/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello:
1. riforma per quanto di ragione la sentenza gravata e condanna parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, dell'indennità giornaliera da determinarsi ex lege in base ai giorni di inabilità temporanea assoluta come accertati in sede di CTU - da ritenersi qui riportata nella parte di interesse - oltre accessori da dì del dovuto al saldo effettivo;
2. conferma per il resto;
3. condanna l' al pagamento di un terzo delle spese di entrambi di CP_2 gradi di giudizio liquidate per l'intero:
- quanto al I grado di giudizio, in € 2700,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge,
- quanto al II grado di giudizio, in € 3000,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge, compensate per la restante parte – spese da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante dichiaratosi antistatario;
4. pone le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, in via definitiva a carico di come da separato decreto. CP_2
Bologna, 16/10/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
pag. 12 di 12
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Cfr. altresì - a conferma della ratio dell'applicabilità, al caso che ci occupa, dell'art. 16 n. 412/91 ancorché riferita ad altro ambito - Cassazione civile sez. lav., 30/05/2025, n.14603, laddove si legge: “In tema di provvidenze in favore delle vittime del dovere, in caso di ritardata corresponsione dell'elargizione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), n. 1, del d.P.R. n. 243 del 2006, trova applicazione l'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, stante la natura assistenziale della stessa e la necessità di assicurare, inalterato nel tempo, il valore reale dell'importo fissato dalla norma, dovendosi invece escludere l'applicazione del regime del cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, previsto dall'art. 442 c.p.c. (come integrato dalle sentenze Corte cost. nn. 156 del 1991 e 196 del 1993), il quale non rappresenta il fisiologico adeguamento di un importo determinato in misura fissa dal legislatore bensì la risposta dell'ordinamento a un inadempimento, o a un non esatto adempimento, del soggetto obbligato”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 395/2024 RGA avverso la sentenza n. 58/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G.n. 268/2023, pubblicata in data 15/02/2024 non notificata;
avente ad oggetto: infortunio sul lavoro posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 16/10/2025; promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimiliano Gessaroli, giusta procura alle liti in atti, con domicilio eletto presso l'indirizzo pec del difensore, come in atti, e con domicilio fisico in Bologna, in via Rubbiani n. 1, presso lo studio dell'Avv. Beatrice Belli;
- appellante contro
Controparte_1
(c.f.: ) in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Di Giglio e
pag. 1 di 12 dall'Avv. Elena Maccolini, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, a
Bologna in via Amendola n. 3, giusta procura alle liti in atti;
- appellato;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 16/10/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, adiva il Tribunale chiedendo di ottenere tutela Parte_1 indennitaria a carico di , deducendo che in data 30.05.2022, mentre svolgeva CP_2 mansioni di facchinaggio in qualità di lavoratore somministrato presso l'impresa “La
Ferramenta s.r.l.” sita in via del Grano n. 241 a Santarcagelo di Romagna, veniva incaricato di spostare alcuni bancali di materiale da ferramenta con il transpallet; proseguiva deducendo che, nel compimento di quest'incarico, avvertiva un'intensa fitta alla spalla destra, al gomito destro e alla schiena, che gli impediva di proseguire il lavoro. Avvertiti i responsabili e su autorizzazione di questi, si recava al vicino punto di Pronto Soccorso, dove i sanitari accertavano che, a seguito di “infortunio sul lavoro”, aveva subito una “lombalgia da sforzo”, giudicata inizialmente guaribile in 5 giorni, salva revisione della prognosi.
Proseguiva nel dedurre che, prontamente, la datrice di lavoro aveva denunciato ad l'infortunio occorso a seppur riferendo, in modo molto generico, CP_2 Pt_1 che esso era avvenuto mentre il lavoratore stava spostando delle scatole.
Egli stesso si rivolgeva all'ente chiedendo il riconoscimento dell'inabilità lavorativa totale per 108 giorni e del danno biologico permanente in misura del 14% producendo, a supporto della richiesta, la diagnosi formulata da un medico legale che lo aveva visitato e riscontrato “postumi algo-disfunzionali di trauma da sforzo alla spalla destra con lesione parziale del sovraspinato in un quadro di tendinosi.
pag. 2 di 12 Postumi algo-disfunzionali di trauma da sforzo lombare con residua lombalgia cronica”.
Posto che l' in data 03.08.2022 definiva negativamente il caso - ritenendo CP_2 inesistente il nesso causale tra l'evento denunciato e la lesione accertata – esperito inutilmente il rimedio amministrativo dell'opposizione, ID adiva il Tribunale di Rimini, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo che l'evento occorsogli in data 30.05.2022 fosse giudizialmente qualificato come infortunio per causa violenta ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 1124/1965, deducendo nel caso concreto la sussistenza dei presupposti normativamente previsti ossia che: le lamentate lesioni erano avvenute in occasione di lavoro ed in ragione di una causa violenta, da intendersi quale azione rapida, concentrata nel tempo, idonea a vincere la resistenza dell'organismo provocando (anche quale unico fattore eziologico) una lesione, conseguenza immediata dello sforzo.
Il Tribunale, nella resistenza di – che, nel riportarsi agli accertamenti CP_2 amministrativi, negava il nesso casuale tra lesioni ed infortunio, chiedeva respingersi le domande attoree per mancata ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2 D.P.R. n.
1124 cit. – istruiva la causa anche con l'assunzione di prove orali e perveniva a decisione all'udienza del 15/02/2024, rigettando il ricorso.
Nello specifico, riteneva la domanda attorea infondata in base ad un duplice rilievo: il primo, relativo al fatto che l'istruttoria svolta non avesse permesso di appurare con certezza la dinamica del fatto;
il secondo, concernente la valorizzazione della narrazione dell'evento da parte del lavoratore durante la visita medico-legale presso la sede quale confessione ex art. 2730 del codice civile, in particolare CP_2 laddove aveva affermato che l'evento lesivo si era svolto durante lo svolgimento il suo lavoro abituale (“…il 30 maggio 2022 spostando con un transpallet a mano un bancale di merce, spostandolo avanti e indietro, ho avvertito dolore alla schiena e fino ai piedi (di più a destra) e alla spalla e braccio destri. Faceva parte del mio lavoro abituale…”).
2. Con ricorso in appello tempestivamente proposto, – nel Parte_1 formulare censure compendiabili in un unico motivo d'appello, relativo all'errore commesso dal giudice di prime cure nell'escludere l'infortunio sul lavoro e la sua
pag. 3 di 12 derivazione da causa violenta in ragione della natura abituale e routinaria dell'attività lavorativa durante la quale si verificava il dedotto evento lesivo - chiedeva a questa Corte di riformare la sentenza gravata e di accogliere le conclusioni come già formulate in I grado, nei termini che seguono :
A) accertare e dichiarare che il ricorrente, in data 30.05.2022, ha subito un infortunio sul lavoro con le modalità meglio descritte in premessa, come anche accertato dal Tribunale di Rimini ex art. 2730 c.c.;
B) accertare e dichiarare che dall'infortunio come sopra subito sono derivate al ricorrente le seguenti conseguenze: i.t.a. per giorni 108, o per quell'altra diversa durata che risulterà in corso di causa e danno biologico permanente nella misura del 14%, o in quell'altra diversa misura che risulterà in corso di causa;
C) condannare, conseguentemente, l' in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, ad erogare al ricorrente, ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000, l'indennità giornaliera e l'indennizzo in capitale o in rendita da rapportarsi, rispettivamente, alla durata dell'inabilità temporanea assoluta ed al danno biologico permanente come sopra quantificati o da stabilirsi in quell'altra diversa misura, maggiore o minore, che verrà determinata, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge ed interessi ex art. 1284/4° c.c., se spettanti, dalla data della domanda giudiziale fino al saldo;
d) disporre, se ed in quanto di ragione, la riunificazione dei postumi dell'attuale infortunio con i postumi di altri eventi infortunistici e/o malattie professionali, se esistenti.
Si costituiva l'appellato – – che si riportava a quanto esposto in I grado e CP_2 avallato dal giudice di I grado, chiedendo il rigetto del gravame, col favore delle spese.
La Corte, dato atto della regolare costituzione del contraddittorio, ritenuta la correttezza delle considerazioni giuridiche di parte appellante e l'indispensabilità di un approfondimento probatorio, in accoglimento delle richieste istruttorie formulate con l'appello - e, in verità, già col ricorso di primo grado - ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, incaricando il medico legale di accertare la sussistenza delle lesioni lamentate dal lavoratore, la loro compatibilità con la dinamica dell'evento
pag. 4 di 12 descritta dallo stesso e la loro riconducibilità a causa violenta per determinare, in caso di esito positivo, il periodo di inabilità temporanea assoluta e la misura di danno biologico permanente riportato.
La consulente, ad esito degli accertamenti svolti nel pieno rispetto del contraddittorio con i CC.TT.PP. nominati dalle parti, accertata sia la lesione relativa alla zona lombare sia la lesione del tendine del muscolo sovraspinato del braccio destro alla luce dei criteri seguiti nella letteratura medico-legale, giungeva ad affermare la riferibilità eziologica al trauma occorso il 30.05.2022 solo per la prima lesione, non anche per la seconda, giungendo a stimare una inabilità temporanea assoluta in misura pari a 15 giorni ed un danno biologico permanente in misura del
2%.
3. Tanto premesso, la Corte, alla luce degli atti e documenti di causa nonché degli esiti della CTU, ritiene fondato l'appello, per le ragioni appresso indicate.
In primo luogo, si reputa erronea la conclusione del giudice di prime cure di escludere la sussistenza della causa violenta delle lesioni per il solo rilievo che esse si siano verificate nello svolgimento di lavoro abituale e routinario.
Ciò in quanto la causa violenta consiste in un'azione rapida, concentrata nel tempo, che agisce dall'esterno in modo da recare danno all'organismo del lavoratore, caratterizzata dalla repentinità, dell'immediatezza nella successione cronologica tra il fattore causale (lo sforzo intenso) e la conseguenziale lesione, dell'efficienza del fattore casuale a produrre da solo, ed anche in concorso con altri elementi, la lesione prodottasi immediatamente dopo, non assumendo rilievo la natura – routinaria o meno – dell'attività lavorativa svolta quando le lesioni si sono verificate, poiché niente osta a che una simile causa traumatica si verifichi nello svolgimento di attività abituale da parte del lavoratore. In altri termini, uno sforzo realizzato nello svolgimento di attività lavorativa routinaria può ben assurgere a causa violenta di un infortunio se è tale da cagionare una lesione immediatamente manifestatasi rompendo la resistenza dell'organismo.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte che – già con sentenza n. 13184/2003 – ha avuto modo di chiarire (con enfasi di chi scrive): “la causa violenta richiesta dall'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per
pag. 5 di 12 l'indennizzabilità dell'infortunio, che agisce dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, è ravvisabile anche in uno sforzo fisico che non esuli dalle condizioni tipiche del lavoro cui l'infortunato sia addetto, purché lo sforzo sia diretto a vincere dinamicamente una resistenza, ossia una forza antagonista, peculiare della prestazione di lavoro e del suo ambiente, e abbia determinato, con azione rapida e intensa, una lesione”; ed ancora, con la pronuncia n. 12476/2003, ha chiarito che: “nell'ambito dell'infortunio “l'attività lavorativa è ciò che determina la lesione, la quale a sua volta determina l'evento (morte od inabilità). E la violenza (brusca rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore): Cass. 14 maggio 1994 n. 4736), non è attributo dell'atto lavorativo, bensì della lesione, ed è costituita dal brevissimo arco temporale con cui la lesione si verifica” (Cass. 26 ottobre 2000 n. 14085, Cass. 23 ottobre 2000 n. 13954). Specificando questo principio, è da affermare questo ulteriore principio. Poiché la violenza non è attributo dell'atto lavorativo, questo può avere intensità e peso non maggiori di quello che è normalmente necessario per lo svolgimento del lavoro, ed in tal modo esaurirsi anche in un'azione che non esuli dalle condizioni abituali e tipiche delle mansioni alle quali il lavoratore è addetto;
e, in particolare, non è necessario che esso sia costituito da uno sforzo, essendo sufficiente che la lesione si verifichi in un brevissimo arco temporale a seguito dell'atto lavorativo. Nel contempo, si esige che fra attività lavorativa e lesione sussista non solo una connessione causale (per cui la prima, pur estesa ad attività preliminari o propedeutiche, determina la seconda), bensì una contiguità nel tempo e nello spazio, normativamente espressa con
l'occasione di lavoro: una connessione occasionale che non solo esclude
l'infortunio bensì è il necessario presupposto per la relativa configurabilità”.
Escludendo l'esistenza dell'infortunio sul lavoro per il fatto che l'evento era stato determinato non da uno sforzo bensì da un normale atto lavorativo, e per il fatto che questo atto aveva svolto solo il ruolo di fattore occasionale ed aveva agito su una preesistente patologia, il Tribunale non ha applicato questi principi”.
Tale insegnamento è stato ribadito anche di recente dalla stessa Cassazione con la sentenza n. 6451 del 2017, in cui si legge – per quanto di interesse: “…la causa violenta richiesta dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 per l'indennizzabilità
pag. 6 di 12 dell'infortunio, che agisce dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore,
è ravvisabile anche in uno sforzo fisico che non esuli dalle condizioni tipiche del lavoro cui l'infortunato sia addetto, purché lo sforzo stesso, ancorché non straordinario o eccezionale, sia diretto a vincere dinamicamente una resistenza, ossia una forza antagonista, peculiare della prestazione di lavoro o del suo ambiente, e abbia determinato, con azione rapida ed intensa, una lesione (v. ad es, Cass. n. 13928/2004; Cass. n. 19682/2003; Cass. n. 239/2003; Cass.
n. 13741/2000). […] …ai fini del riconoscimento dell'eziologia lavorativa dell'infortunio, non si richiede uno sforzo fisico particolare, ne' tanto meno eccezionale o abnorme, che esuli dalle condizioni tipiche del lavoro cui l'infortunato sia addetto, sempreché esso si riveli come diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente.” (v. Cass. Sez. Lav. 27831 del 2009) e che “in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta, richiesta dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, per l'indennizzabilità dell'infortunio, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purchè lo sforzo stesso, ancorchè non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio (Cass. n. 27831 del 30/12/2009; Cass. n. 13928 del 24/07/2004; Cass. n. 19682 del 23/12/2003)”.
Quanto alla fattispecie concreta si rammenta che il lavoratore Pt_1 riferiva come in data 30.05.2022, nello svolgimento delle sue mansioni di facchino in un negozio di ferramenta, avesse avvertito una forte fitta alla spalla, al gomito e alla schiena, tale da impedirgli di continuare a lavorare e da determinarlo a recarsi presso il vicino pronto soccorso.
Ebbene, la Corte in primo luogo ritiene accertato il fatto secondo la ricostruzione
– appena compendiata – riferita dal lavoratore sia durante la visita sia nel CP_2 ricorso introduttivo del giudizio di I grado e che, a ben vedere, non è stata contestata dall'istituto. Questo, infatti, nelle sue difese ha confutato la sola riconducibilità delle
pag. 7 di 12 lesioni all'evento occorso durante l'attività lavorativa, senza dubitare né della verificazione dell'evento né dell'esistenza delle lesioni.
Deve parimenti ritenersi accertata la sussistenza delle lesioni lamentate da nella zona lombare e del sovraspinato, come riportate nella documentazione Pt_1 medica presente agli atti del I grado e riscontrate dalla C.T.U. svolta nel presente grado di giudizio.
Dunque, posto che non si discute della verificazione dell'evento traumatico in occasione di lavoro, né dalle lesioni lamentate dal lavoratore, e considerato che nulla osta a ritenere che la causa violenta possa verificarsi anche nello svolgimento di un lavoro abituale, l'elemento su cui questa Corte è chiamata a pronunciarsi nel caso di specie è la riferibilità eziologica delle lesioni sofferte dal lavoratore al fatto come accertato, ciò al fine di decidere se accordare o negare tutela all'odierno appellante.
A tal fine occorre avere riguardo agli esiti delle attività peritali svolte dal CTU nominato nel corso del presente giudizio, come compendiate nella relazione presente in atti, alle considerazioni e conclusioni la Corte intende aderire in virtù della correttezza della sequenza procedimentale seguita, della coerenza con i dati fattuali di partenza e della rispondenza della considerazioni conclusive con i criteri medico- legali condivisi con i consulenti tecnici di parte, che non hanno svolto alcuna osservazione né con riguardo al procedimento né con riguardo alle valutazioni conclusive.
Ebbene, dalla consulenza emerge che la lesione parziale del tendine del muscolo sovraspinato destro ed i conseguenti esiti menomativi algo-disfunzionali non possono dirsi eziologicamente collegati all'infortunio in questione: dall'approfondita indagine svolta è, infatti, stato escluso che la lesione del muscolo sovraspinato sia riferibile alla dinamica dell'infortunio; segnatamente sul punto specifico di ritiene di aderire alle considerazioni del CTU come di seguito riportate (pag. 15 della relazione): “Criterio topografico, di idoneità e continuità fenomenica: sulla base della documentazione agli atti e di quanto riferito dal Periziando in sede di visita peritale, non emerge una dinamica dell'infortunio idonea a determinare una lesione del muscolo sovraspinato”) – lesione da piuttosto di origine atraumatica, come emerge dal prosieguo (ibidem) -: “si sottolinea come sia riportato in letteratura che
pag. 8 di 12 nella maggior parte dei casi le lesioni dei tendini della cuffia dei processo di invecchiamento dell'individuo, in special modo dopo i 40-50 anni.” – n.d.r: il lavoratore aveva 55 anni all'epoca del trauma – “… L'attività ripetitiva sopra la testa, sia nello sport che nel lavoro, è uno dei principali fattori di rischio per la tendinopatia della cuffia dei rotatori.[…] Nel caso di specie, il Periziando presentava fattori di rischio (età >40 anni e alterazioni metabolica, quale la ipertrigliceridemia e colesterolemia) che lo predisponevano alle lesioni atraumatiche dei tendini della cuffia;
in particolare, una condizione di conflitto subacromiale (alla RM “modesti aspetti di conflitto subacromiale”) lo predisponeva
a lesione del tendine del muscolo sovraspinato. Inoltre le risultanze radiologiche degli esami ecografici e RM eseguiti dopo l'infortunio (rispettivamente del
21.06.2022 e del 04.08.2022, pertanto a 21 e 35 giorni dall'evento traumatico) individuavano rilievi compatibili con preesistenti alterazioni su base cronica dei tendini della cuffia dei rotatori di destra… Risultano però completamente assenti segni radiografici tipici di lesione acuta del tendine della cuffia, quali edema intramuscolare e intratendineo…”.
Al contrario, con riguardo alla lesione della zona lombare deve ritenersi sussistente il nesso causale, come emerge dalla relazione in disamina (cfr. pagg. 12 e
13) laddove si trae che: “Sulla base della criteriologia medico-legale le lesioni descritte al Pronto Soccorso dell'Ospedale Infermi di Rimini (“dolore alla palpazione in regione paravertebrale sn” in “lombalgia da sforzo”) risultano in nesso di causa con l'azione lesiva conseguente al trauma riportato in atti;
analogamente, risultano in nesso causale con le lesioni sopradescritte anche le menomazioni riportate in atti e obiettivate in sede di visita peritale (esiti algo- disfunzionali di trauma distorsivo del rachide lombare)”. Il CTU proseguiva esplicitando che il lasso di tempo trascorso tra l'evento traumatico e l'instaurarsi delle lesioni lamentate risulta del tutto compatibile con la dinamica descritta (criterio cronologico); che l'evento traumatico descritto è idoneo a determinare lesioni del genere di quelle riportate (criterio di idoneità) nella zona dei muscoli lombari
(criterio topografico); che le menomazioni sussistenti al momento dell'esame peritale rappresentavano la fisiologica evoluzione delle lesioni subite dal lavoratore
pag. 9 di 12 durante il trauma in questione, rispetto al quale non risultano sussistenti fattori eziologici alternativi (criterio di esclusione).
Concludeva stimando la conseguente inabilità temporanea assoluta in giorni 15 ed il conseguente danno biologico permanente nella misura, rispettivamente, del 2%.
Tanto accertato, esclusa la liquidabilità della richiesta rendita a titolo di danno biologico permanente in quanto determinata in misura inferiore alla soglia del 6% prevista dall'art. 13 co. 2 del d.lgs. 38 del 2000, si ritiene riconoscibile in favore della parte appellante la sola indennità da inabilità temporanea assoluta, da determinarsi – a carico di – avendo riguardo all'art. 68 del DPR cit. io quale CP_2 prevede espressamente che : “A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio […] e fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116
a 120.”
Ne consegue la condanna dell' assicuratore convenuto ad erogare in CP_1 favore di parte appellante la detta indennità, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria da applicarsi - ex art. 16, c. 6, l. 412/1991 - sui singoli ratei, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa sino al soddisfo (quanto alla non cumulabilità degli interessi legali e rivalutazione monetaria, cfr. Tribunale Di Gela, Sentenza n. 91/2025 del 19-02-2025, laddove si legge – per quanto di interesse: “... Considerato che l'art. 16 l. 412/91 ha introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza, sulla prestazione economica de qua, in quanto sorta successivamente al 31 dicembre 1991, va computata la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (cfr. C. Cost. 196/1993. La previsione di legge in esame, da ultimo, è stata confermata dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994). [...]”; si ritiene che la decisione adottata circa l'applicazione - quanto agli accessori dovuti sull'indennità riconosciuta in favore dell'appellante - della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, trovi il proprio fondamento - in via generale - nel principio evincibile dalla pronuncia della Corte Costituzionale,
pag. 10 di 12 n.156/91, secondo cui: “È costituzionalmente illegittimo l'art. 442 c.p.c., nella parte in cui non è prevista la liquidabilità, in aggiunta agli interessi di natura legale, della somma per compensare il maggior danno conseguente al ritardo nell'adempimento di una prestazione previdenziale. La somma suindicata deve essere calcolata sulla base dell'indice dei prezzi elaborato dell'ISTAT per la scala mobile nel settore dell'industria. Gli interessi e la somma, consistente nella rivalutazione del credito previdenziale, decorrono dalla data dell'atto di ricezione o, in difetto di pronuncia da parte dell'ente di previdenza, dal compimento di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza”).1
Alla luce di quanto esposto, si perviene al parziale accoglimento dell'appello, come da dispositivo, dovendosi ritenere assorbita ogni altra deduzione od argomentazione in quanto ritenuta ultronea.
4. Stante l'esito del giudizio, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate nella misura di due terzi, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda svolta dall'appellante, già ricorrente, in misura ridotta rispetto a quanto originariamente richiesto;
il residuo terzo – calcolato sull'intero come determinato in parte dispositiva in base al D.M. 55/2014 e succ. mod. – viene posto a carico di , in ragione della condanna al pagamento dell'indennità da CP_2 inabilità temporanea assoluta. Parimenti le spese di CTU - come già liquidate in dispositivo – sono poste a carico di in via definitiva. CP_2
pag. 11 di 12
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 58/2024 del Tribunale di Rimini pubblicata il giorno
15/02/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello:
1. riforma per quanto di ragione la sentenza gravata e condanna parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, dell'indennità giornaliera da determinarsi ex lege in base ai giorni di inabilità temporanea assoluta come accertati in sede di CTU - da ritenersi qui riportata nella parte di interesse - oltre accessori da dì del dovuto al saldo effettivo;
2. conferma per il resto;
3. condanna l' al pagamento di un terzo delle spese di entrambi di CP_2 gradi di giudizio liquidate per l'intero:
- quanto al I grado di giudizio, in € 2700,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge,
- quanto al II grado di giudizio, in € 3000,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge, compensate per la restante parte – spese da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante dichiaratosi antistatario;
4. pone le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, in via definitiva a carico di come da separato decreto. CP_2
Bologna, 16/10/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Cfr. altresì - a conferma della ratio dell'applicabilità, al caso che ci occupa, dell'art. 16 n. 412/91 ancorché riferita ad altro ambito - Cassazione civile sez. lav., 30/05/2025, n.14603, laddove si legge: “In tema di provvidenze in favore delle vittime del dovere, in caso di ritardata corresponsione dell'elargizione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), n. 1, del d.P.R. n. 243 del 2006, trova applicazione l'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, stante la natura assistenziale della stessa e la necessità di assicurare, inalterato nel tempo, il valore reale dell'importo fissato dalla norma, dovendosi invece escludere l'applicazione del regime del cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, previsto dall'art. 442 c.p.c. (come integrato dalle sentenze Corte cost. nn. 156 del 1991 e 196 del 1993), il quale non rappresenta il fisiologico adeguamento di un importo determinato in misura fissa dal legislatore bensì la risposta dell'ordinamento a un inadempimento, o a un non esatto adempimento, del soggetto obbligato”.