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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/09/2025, n. 7119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7119 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 35441/2024 avente ad oggetto: subcontratto nell'ambito di appalto di opere pubbliche
TRA
( ), in persona del suo l.r.p.t., rappr.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Francesco Paolo Bello con studio in Milano ATTRICE OPPONENTE
E
( , in persona del suo l.r.p.t., rappr.ta e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'avv. Paolo Massimo Turri del Foro di Milano CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 24.9.2025:
La riportandosi alle conclusioni rese nella memoria ex art. 171 ter Parte_1
n. 1) c.p.c., così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto della richiesta di esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo, in accoglimento dei motivi suesposti,
A. in via principale: revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o invalido il decreto ingiuntivo n. 10075/2024 del 12 luglio 2024 emesso dal
Tribunale di Milano e, in ogni caso, rigettare ogni avversa pretesa e domanda azionata nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto e Parte_1 comunque non provata;
B. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere sussistente l'obbligo di di farsi carico del Parte_1 costo delle forniture eseguite da quantificare le somme in CP_1 ipotesi dovute alla controparte in un importo pari alla differenza tra il valore delle forniture effettivamente eseguite in favore di e quello delle Parte_1 predette forniture che risultino ancora utilizzabili da in relazione Parte_1 alle opere oggetto del Contratto di Appalto e, in ogni caso, ridurre l'importo
1 eventualmente dovuto a in ragione del grave concorso CP_1 colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227 c.c.”.
La riportandosi alle conclusioni rese in apposito foglio CP_1 depositato telematicamente, così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così pronunciare
IN VIA PRELIMINARE: A) Visto l'art. 648 c.p.c., dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 10075/24 pronunciato dal Tribunale di Milano in data 12/07/2024 nel procedimento recante R.G. 13179/24 in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
IN VIA PRINCIPALE: B) Per le ragioni di cui in narrativa, rigettare l'opposizione formulata dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. 10075/24 pronunciato Parte_1 dal Tribunale di Milano in data 12/07/2024 nel procedimento recante R.G. 13179/24 e, per l'effetto, confermarlo in ogni sua parte;
IN VIA SUBORDINATA:
C) Nella non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui in narrativa condannare la società al pagamento in Parte_1 favore della società della somma di euro 31.778,57 CP_1
(trentunmilasettecentosettantotto/57), oltre agli interessi legali e moratori calcolati dal giorno del dovuto sino al saldo;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE:
D) Nella non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui in narrativa condannare la società al pagamento in Parte_1 favore della società di quella diversa somma che verrà CP_1 accertata e quantificata in corso di causa, oltre agli interessi legali e moratori calcolati dal giorno del dovuto sino al saldo;
”…
“In ogni caso, con vittoria di onorari nella misura di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e spese di lite del presente giudizio e del procedimento monitorio, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, oltre a CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.”. La inoltre, in sede di definitiva precisazione delle conclusioni CP_1 reiterava le proprie istanze istruttorie già formulate e disattese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con apposito ricorso monitorio, la sul presupposto che CP_1 nell'ambito di un contratto d'appalto di opere pubbliche intercorso tra la
[...]
e la aveva effettuato, in Pt_1 Controparte_2 favore dell'appaltatrice, forniture di materiali per il complessivo importo di € 31.778,57, chiedeva ingiungersi il pagamento della medesima somma, oltre interessi di mora, direttamente alla ai sensi dell' “art. 119, comma Parte_1 11, lettera b), D.lgs. 36/2023”.
Il Tribunale, in accoglimento del predetto ricorso, ingiungeva alla il Parte_1 pagamento della predetta somma di € 31.778,57, oltre interessi e spese.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la si opponeva al Parte_1 decreto ingiuntivo notificatole, deducendo, in sintesi: a) l'assenza di prova del
2 credito nei confronti della nonché l'assenza di prova della CP_2 circostanza che i beni indicati nelle fatture poste a sostegno della domanda monitoria inerissero il contratto d'appalto d'opera pubblica intercorso con quest'ultima e fossero stati effettivamente impiegati nell'esecuzione dello stesso;
b) l'inesistenza in capo ad essa opponente dell'obbligo di pagamento diretto in favore della , in ragione sia dell'intervenuta risoluzione del CP_1 contratto d'appalto (così come del successivo accordo transattivo intervenuto con l'appaltatrice in data 19.5.2022), per fatto e colpa della per effetto CP_2 della propria determina del 19.6.2023 sia dell'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale della stessa CP_2
L'attrice opponente rendeva, pertanto, le conclusioni sopra riportate.
La costituitasi, a sua volta, sempre in sintesi, deduceva: a) la CP_1 piena sussistenza del proprio credito derivante dalle forniture effettuate – forniture tutte relative all'opera pubblica appaltata alla ed avvenute CP_2 direttamente presso il relativo cantiere;
b) che, del resto, la stessa Parte_1 con comunicazione dell'11.10.2022 indirizzata alla si era dichiarata CP_2 disposta a pagare direttamente i subcontraenti fornitori di quest'ultima ai sensi dell'art. 105, comma tredicesimo, del D.Lgs. 50/2016 ed a tanto aveva fatto seguito, in data 27.12.2022, la presentazione da parte dell'appaltatrice di apposito elenco dei propri fornitori comprensivo anche delle fatture emesse da essa opposta;
c) l'irrilevanza, rispetto al proprio diritto al pagamento diretto da parte della stazione appaltante, sia della risoluzione del contratto d'appalto pronunciata dalla sia dell'intervenuta liquidazione giudiziale della Parte_1
CP_2
La convenuta opposta rendeva, pertanto, le conclusioni sopra riportate.
Tutto ciò premesso, la domanda avanzata in monitorio non può ritenersi fondata, dovendosi conseguentemente accogliere l'opposizione proposta dalla
Parte_1
Con riferimento alla domanda di pagamento diretto avanzata dalla nei CP_1 confronti della ritiene, infatti, questo Giudicante che debba darsi Parte_1 continuità a quell'indirizzo ermeneutico di legittimità (sviluppatosi sulla scorta dei principi già espressi, su diverso ma contiguo tema, da Cass.,
SS.UU., n. 5685/2020 e di cui sono espressione, tra le altre, Cass., ord. n. 23447/2022 e Cass., ord., n. 23522/2022) secondo il quale, nell'ambito dell'appalto pubblico, l'istituto del cd. pagamento diretto da parte della stazione appaltante in favore di titolari di subcontratti intercorsi con l'appaltatore attiene al solo caso di appalto in corso con un imprenditore in bonis, non essendo, di contro, compatibile con l'ipotesi di dichiarazione di fallimento dell'appaltatore e di scioglimento del contratto d'appalto.
Deve, infatti, effettivamente ritenersi che in tale ultima ipotesi, per un verso, venga meno l'interesse della stazione appaltante alla regolare esecuzione dell'appalto ormai risolto costituente una delle rationes ispiratrici dell'istituto del pagamento diretto e, per altro verso, (e soprattutto) si determini la necessità che il subcontraente sia considerato un creditore concorsuale
3 dell'appaltatore come tutti gli altri, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prelazione legittime.
E ciò dovendosi, peraltro, ulteriormente osservare come, in proposito, alcun distinguo possa farsi né in relazione all'astratta applicabilità alla singola fattispecie, ratione temporis, del disposto dell'art. 118, comma terzo, del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 105, comma tredicesimo, del D.Lgs. 50/2016 ovvero dell'art. 105, comma tredicesimo, del D.Lgs. 36/2023 né in relazione alla natura del singolo subcontraente (sia esso un subappaltatore, un cottimista, un prestatore di servizi o un fornitore di materiali) in considerazione, per un verso, dell'unicità della natura dell'istituto del pagamento diretto da parte della stazione appaltante pur nelle diverse discipline dettate al riguardo dal Legislatore nel corso del tempo e, per altro verso, dell'operare degli effetti del fallimento dell'appaltatore nei confronti di tutti i creditori di quest'ultimo indipendentemente dalla fonte del singolo credito.
Ne deriva che, nella specie, pur a voler prescindere dalla risoluzione dell'appalto pubblico intimata dalla stazione appaltante con propria determina del 19.6.2023, stante l'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale dell'appaltatrice (il che, di per sé, determina la risoluzione ipso iure CP_2 dell'appalto) non residua, appunto, alcuno spazio di applicazione dell'invocato istituto del pagamento diretto.
Né, si badi, potrebbe rilevare in senso contrario la circostanza, evidenziata dalla convenuta opposta, per cui la stessa si è dichiarata disposta al Parte_1 pagamento diretto dei subcontraenti con apposita comunicazione indirizzata all'appaltatrice dell'11.10.2022 a fronte della quale quest'ultima, in data 27.12.2012, avrebbe rimesso alla stazione appaltante un elenco dei propri fornitori insoddisfatti comprendente la posizione creditoria dell'odierna opposta.
Deve, infatti, rilevarsi che, come pure condivisibilmente evidenziato dall'indirizzo ermeneutico di legittimità già sopra richiamato, ove anche il pagamento diretto dei subcontraenti abbia formato oggetto di un apposito accordo tra la stazione appaltante e l'appaltatore, tale negozio, da qualificarsi in termini di mandato o delegazione di pagamento, a seguito del fallimento
(oggi liquidazione giudiziale) dell'appaltatore, sarebbe esso stesso risolto e, dunque, privo di effetti.
Per tutto quanto innanzi, dunque, in definitiva, l'opposizione proposta dalla deve essere accolta. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta, contrariis reiectis, così provvede:
4 1. accoglie l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 10075/2024;
2. condanna la al rimborso, in favore della delle CP_1 Parte_1 spese di lite, liquidate in € 286,00 per esborsi ed € 5.000,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato. Così deciso in Milano addì 25.9.2025
Il Giudice
(dott. Mauro Pacifico)
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