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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1162/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1162/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
NEL FUTURO DELLA FABBRICA A FIRENZE S.P.A. CP_1 Controparte_2
RESISTENTE
Oggi 12 marzo 2025 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per presente personalmente, l'avv. SARA SIMONI in sostituzione degli avv.ti Parte_1
STRAMACCIA ANDREA e CALVANI LORENZO Per l'avv. Controparte_3
FILIPPO ANDREOLI in sostituzione degli avv.ti MANNUCCI LUIGI e ABATI MANLIO L'avv. Simoni discute la causa richiamandosi alle difese in atti e a verbale di udienza, insistendo per l'accoglimento del ricorso. L'avv. Andreoli discute la causa riportandosi agli atti e insiste per il rigetto delle domanda attoree;
insiste anche per ''ammissione delle proprie istanze istruttorie.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 18,33, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1162/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIA Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. CALVANI LORENZO, elettivamente domiciliato in VIALE LAVAGNINI 13
presso il difensore avv. STRAMACCIA ANDREA CP_3
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. MANNUCCI LUIGI e dell'avv. ABATI MANLIO, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA GERMANICO 203 ROMA presso il difensore avv. ABATI
MANLIO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3
, chiedendo la condanna della società resistente al pagamento della
[...] somma di € 6.947,67 a titolo di retribuzione base fissa (voci: minimo contrattuale, scatti, superminimo, rend.inc. terzo elemento, pr. Produzione) per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2024, “oltre le retribuzioni maturate e maturande nel corso del giudizio quali retribuzioni di aprile, maggio e ulteriori retribuzioni”; il tutto, con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria ex art. 429
c.p.c. dalle singole scadenze al saldo e con condanna alle spese di lite.
Il ricorrente, premesso di essere dipendente della società resistente, ha riferito di non aver ricevuto la retribuzione per il periodo successivo al termine della Cassa integrazione straordinaria (terminata a dicembre 2023), che è tuttora in corso il contratto subordinato a tempo indeterminato inter partes e che non sussiste alcuna situazione di impossibilità sopravvenuta della prestazione, avendo il datore di lavoro il pieno controllo della fabbrica ed essendo quindi nella condizione di poter svolgere attività produttiva. Costituitasi in giudizio, ha contestato Controparte_3
la fondatezza delle domande, rilevando che nel periodo oggetto di causa il ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa, in ragione dello stato di perdurante e permanente occupazione dello stabilimento produttivo da parte della e di due organizzazioni dei lavoratori (“Insorgiamo CP_4 con i lavoratori GKN” e “Collettivo di favvrica lavoratori GKN Firenze”), con conseguente indisponibilità della fabbrica da parte del datore di lavoro ed impossibilità di esercizio dei propri poteri organizzativi, direttivi e di utilizzo proficuo della prestazione del ricorrente (e degli altri lavoratori), nell'ambito di un rapporto a prestazioni corrispettive in cui il diritto alla retribuzione viene impedito proprio dall'alterazione del relativo sinallagma (insussistenza dell'obbligazione retributiva in assenza di prestazione lavorativa per causa non imputabile al datore di lavoro).
La causa istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
E' pacifico che tra le parti sia in essere rapporto di lavoro subordinato a tempo indetermianto con inquadramento del ricorrente al livello B1 del CCNL Metalmeccanici e qualifica di operaio (docc. 8, 9
e 10 fasc. ric.); è altresì incontestato che, nel periodo oggetto di causa, il ricorrente non abbia svolto alcuna attività lavorativa (neanche quella di “manutenzione e sorveglianza”, pacificamente cessata da gennaio 2024) e non abbia percepito alcuna retribuzione.
Anche a ritenere che sussista lo stato di occupazione dello stabilimento produttivo come dedotto dalla società resistente, quest'ultima non ha fornito elementi di prova, né ha chiesto di dimostrare, che il ricorrente avrebbe comunque potuto essere proficuamente utilizzato se tale occupazione non vi fosse stata;
in altri termini, mancano l'allegazione e la prova di quali concrete e specifiche attività lavorative, in assenza di occupazione, avrebbero potuto essere ricoperte dal ricorrente nell'ambito dell'attività produttiva aziendale;
in difetto di ciò, la circostanza rappresentata dalla resistente non può assurgere a ragione di insussistenza dell'obbligazione retributiva per causa non imputabile al datore di lavoro.
Ritiene invero il giudicante che, in forza dei principi generali, sarebbe stato onere del datore di lavoro fornire allegazione e prova di quanto sopra, soprattutto se si considera che l'assemblea dei soci della resistente, con voto unanime, ha deliberato in data 9.2.2023 lo scioglimento anticipato della società per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale (doc. 6 fasc. ric.) ed ha avviato, dalla medesima data, uno stato di liquidazione che si protrae tuttora e rispetto al quale difettano indicazioni circa le attività lavorative che in concreto avrebbero potuto essere affidate al ricorrente. Né può ritenersi provato che la decisione di mettere la società in liquidazione volontaria sia dipesa esclusivamente dal rappresentato stato di occupazione, sia perché ciò è escluso dal testo del verbale1, sia perché solo un mese prima, nell'istanza di CIGS del 5.1.2023, la stessa società aveva indicato nel dettaglio le attività svolte da gennaio 2022 a dicembre 2022 ed ancora in corso (attività di sorveglianza e di manutezione, oltre ad un servizio risorse umane da una lavoratice impiegata quotidianamente) e aveva rilevato che “le complesse dinamiche tra la direzione azienale e la controparte sindacale”, pur causando “significativi rallentamenti e difficoltà”, non impedivano (né avevano impedito) all'interno dello stabilimento lo svolgimento, con rotazione tra i dipendenti, delle suddette attività, che – sempre sulla scorta di quanto si legge nella predetta istanza – sono state organizzate dall'azienda (“Nel corso del 2022 la società QF ha garantito una piena rotazione di tutti i dipendenti per le attività da svolgere in stabilimento”) ed hanno visto anche la nomina di un responsabile aziendale dello stabilimento per il coordinamento e la supervisione di tutte le attività in corso (vd. doc. 14 fasc. ric.).
Ad ulteriore conferma, si può richiamate la richiesta aziendale datata 20.2.2023 di convocazione di esame congiunto per ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria con causale riorganizzazione (art. 21, comma 1, lett. a), D.Lgs. 148/2015, come modificato dalla L. 234/2021), in cui la società ha dichiarato di confermare “il suo interesse e la sua intenzione a realizzare il progetto dell' ” e ha rappresentato, durante il periodo di utilizzo della CIGS, di effettuare manutenzione CP_5
ordinaria e, se necessario, straordinaria dello stabilimento, di riorganizzare gli spazi industriali, di realizzare la progettazione esecutiva del piano di reindustralizzzazione, senza mai menzionare lo stato di occupazione della fabbrica (vd. doc. 13 fasc. ric.).
Sussiste quindi la fondatezza del diritto di credito azionato e tale accertamento, discendendo dall'applicazione dei principi generali in materia contrattuale, non viene a costituire violaziole del principio di libertà di iniziativa economica ed imprenditoriale di cui all'art. 41 Cost.
Deve quindi accogliersi la domanda secondo la quantificazione operata in ricorso e non specificamente contestata, pari ad € 6.947,67 a titolo di retribuzione base fissa (voci: minimo contrattuale, scatti, superminimo, rend.inc. terzo elemento, pr. Produzione) per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo
2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo.
Non spetta invece il diritto al pagamento delle “retribuzioni maturate e maturande nel corso del giudizio quali retribuzioni di aprile, maggio e ulteriori retribuzioni”, in quanto gli effetti della domanda si cristallizzano alla data del deposito del ricorso. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra contraria eccezione e richiesta disattesa,
1) condanna a pagare al ricorrente Controparte_3
la somma lorda di 6.947,67 a titolo di retribuzione base fissa (voci: minimo Parte_1
contrattuale, scatti, superminimo, rend.inc. terzo elemento, pr. Produzione) per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo.
2) condanna a rifondere al medesimo Controparte_3 ricorrente le spese di lite, liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali
15%, oltre IVA e CAP come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 12 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Prende la parola il Presidente il quale, esposte le ragioni che hanno progressivamente determinato
l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, non ultimo il perdurare dell'indisponibilità dello stabilimento produttivo a causa dell'occupazione da parte di alcuni dipendenti, propone di sciogliere anticipato la società mettendola in liquidazione a partire dalla data odierna”.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1162/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
NEL FUTURO DELLA FABBRICA A FIRENZE S.P.A. CP_1 Controparte_2
RESISTENTE
Oggi 12 marzo 2025 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per presente personalmente, l'avv. SARA SIMONI in sostituzione degli avv.ti Parte_1
STRAMACCIA ANDREA e CALVANI LORENZO Per l'avv. Controparte_3
FILIPPO ANDREOLI in sostituzione degli avv.ti MANNUCCI LUIGI e ABATI MANLIO L'avv. Simoni discute la causa richiamandosi alle difese in atti e a verbale di udienza, insistendo per l'accoglimento del ricorso. L'avv. Andreoli discute la causa riportandosi agli atti e insiste per il rigetto delle domanda attoree;
insiste anche per ''ammissione delle proprie istanze istruttorie.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 18,33, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1162/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIA Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. CALVANI LORENZO, elettivamente domiciliato in VIALE LAVAGNINI 13
presso il difensore avv. STRAMACCIA ANDREA CP_3
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. MANNUCCI LUIGI e dell'avv. ABATI MANLIO, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA GERMANICO 203 ROMA presso il difensore avv. ABATI
MANLIO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3
, chiedendo la condanna della società resistente al pagamento della
[...] somma di € 6.947,67 a titolo di retribuzione base fissa (voci: minimo contrattuale, scatti, superminimo, rend.inc. terzo elemento, pr. Produzione) per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2024, “oltre le retribuzioni maturate e maturande nel corso del giudizio quali retribuzioni di aprile, maggio e ulteriori retribuzioni”; il tutto, con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria ex art. 429
c.p.c. dalle singole scadenze al saldo e con condanna alle spese di lite.
Il ricorrente, premesso di essere dipendente della società resistente, ha riferito di non aver ricevuto la retribuzione per il periodo successivo al termine della Cassa integrazione straordinaria (terminata a dicembre 2023), che è tuttora in corso il contratto subordinato a tempo indeterminato inter partes e che non sussiste alcuna situazione di impossibilità sopravvenuta della prestazione, avendo il datore di lavoro il pieno controllo della fabbrica ed essendo quindi nella condizione di poter svolgere attività produttiva. Costituitasi in giudizio, ha contestato Controparte_3
la fondatezza delle domande, rilevando che nel periodo oggetto di causa il ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa, in ragione dello stato di perdurante e permanente occupazione dello stabilimento produttivo da parte della e di due organizzazioni dei lavoratori (“Insorgiamo CP_4 con i lavoratori GKN” e “Collettivo di favvrica lavoratori GKN Firenze”), con conseguente indisponibilità della fabbrica da parte del datore di lavoro ed impossibilità di esercizio dei propri poteri organizzativi, direttivi e di utilizzo proficuo della prestazione del ricorrente (e degli altri lavoratori), nell'ambito di un rapporto a prestazioni corrispettive in cui il diritto alla retribuzione viene impedito proprio dall'alterazione del relativo sinallagma (insussistenza dell'obbligazione retributiva in assenza di prestazione lavorativa per causa non imputabile al datore di lavoro).
La causa istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
E' pacifico che tra le parti sia in essere rapporto di lavoro subordinato a tempo indetermianto con inquadramento del ricorrente al livello B1 del CCNL Metalmeccanici e qualifica di operaio (docc. 8, 9
e 10 fasc. ric.); è altresì incontestato che, nel periodo oggetto di causa, il ricorrente non abbia svolto alcuna attività lavorativa (neanche quella di “manutenzione e sorveglianza”, pacificamente cessata da gennaio 2024) e non abbia percepito alcuna retribuzione.
Anche a ritenere che sussista lo stato di occupazione dello stabilimento produttivo come dedotto dalla società resistente, quest'ultima non ha fornito elementi di prova, né ha chiesto di dimostrare, che il ricorrente avrebbe comunque potuto essere proficuamente utilizzato se tale occupazione non vi fosse stata;
in altri termini, mancano l'allegazione e la prova di quali concrete e specifiche attività lavorative, in assenza di occupazione, avrebbero potuto essere ricoperte dal ricorrente nell'ambito dell'attività produttiva aziendale;
in difetto di ciò, la circostanza rappresentata dalla resistente non può assurgere a ragione di insussistenza dell'obbligazione retributiva per causa non imputabile al datore di lavoro.
Ritiene invero il giudicante che, in forza dei principi generali, sarebbe stato onere del datore di lavoro fornire allegazione e prova di quanto sopra, soprattutto se si considera che l'assemblea dei soci della resistente, con voto unanime, ha deliberato in data 9.2.2023 lo scioglimento anticipato della società per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale (doc. 6 fasc. ric.) ed ha avviato, dalla medesima data, uno stato di liquidazione che si protrae tuttora e rispetto al quale difettano indicazioni circa le attività lavorative che in concreto avrebbero potuto essere affidate al ricorrente. Né può ritenersi provato che la decisione di mettere la società in liquidazione volontaria sia dipesa esclusivamente dal rappresentato stato di occupazione, sia perché ciò è escluso dal testo del verbale1, sia perché solo un mese prima, nell'istanza di CIGS del 5.1.2023, la stessa società aveva indicato nel dettaglio le attività svolte da gennaio 2022 a dicembre 2022 ed ancora in corso (attività di sorveglianza e di manutezione, oltre ad un servizio risorse umane da una lavoratice impiegata quotidianamente) e aveva rilevato che “le complesse dinamiche tra la direzione azienale e la controparte sindacale”, pur causando “significativi rallentamenti e difficoltà”, non impedivano (né avevano impedito) all'interno dello stabilimento lo svolgimento, con rotazione tra i dipendenti, delle suddette attività, che – sempre sulla scorta di quanto si legge nella predetta istanza – sono state organizzate dall'azienda (“Nel corso del 2022 la società QF ha garantito una piena rotazione di tutti i dipendenti per le attività da svolgere in stabilimento”) ed hanno visto anche la nomina di un responsabile aziendale dello stabilimento per il coordinamento e la supervisione di tutte le attività in corso (vd. doc. 14 fasc. ric.).
Ad ulteriore conferma, si può richiamate la richiesta aziendale datata 20.2.2023 di convocazione di esame congiunto per ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria con causale riorganizzazione (art. 21, comma 1, lett. a), D.Lgs. 148/2015, come modificato dalla L. 234/2021), in cui la società ha dichiarato di confermare “il suo interesse e la sua intenzione a realizzare il progetto dell' ” e ha rappresentato, durante il periodo di utilizzo della CIGS, di effettuare manutenzione CP_5
ordinaria e, se necessario, straordinaria dello stabilimento, di riorganizzare gli spazi industriali, di realizzare la progettazione esecutiva del piano di reindustralizzzazione, senza mai menzionare lo stato di occupazione della fabbrica (vd. doc. 13 fasc. ric.).
Sussiste quindi la fondatezza del diritto di credito azionato e tale accertamento, discendendo dall'applicazione dei principi generali in materia contrattuale, non viene a costituire violaziole del principio di libertà di iniziativa economica ed imprenditoriale di cui all'art. 41 Cost.
Deve quindi accogliersi la domanda secondo la quantificazione operata in ricorso e non specificamente contestata, pari ad € 6.947,67 a titolo di retribuzione base fissa (voci: minimo contrattuale, scatti, superminimo, rend.inc. terzo elemento, pr. Produzione) per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo
2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo.
Non spetta invece il diritto al pagamento delle “retribuzioni maturate e maturande nel corso del giudizio quali retribuzioni di aprile, maggio e ulteriori retribuzioni”, in quanto gli effetti della domanda si cristallizzano alla data del deposito del ricorso. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra contraria eccezione e richiesta disattesa,
1) condanna a pagare al ricorrente Controparte_3
la somma lorda di 6.947,67 a titolo di retribuzione base fissa (voci: minimo Parte_1
contrattuale, scatti, superminimo, rend.inc. terzo elemento, pr. Produzione) per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo.
2) condanna a rifondere al medesimo Controparte_3 ricorrente le spese di lite, liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali
15%, oltre IVA e CAP come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 12 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Prende la parola il Presidente il quale, esposte le ragioni che hanno progressivamente determinato
l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, non ultimo il perdurare dell'indisponibilità dello stabilimento produttivo a causa dell'occupazione da parte di alcuni dipendenti, propone di sciogliere anticipato la società mettendola in liquidazione a partire dalla data odierna”.