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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 24/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1036/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile 1036 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto:
Separazione consensuale promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. TIZIANA CAMBONE, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Nuoro (NU), Trento n. 5;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti come rassegnate nel ricorso depositato in data
27/11/2024:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) I coniugi, danno atto di essere economicamente indipendenti e che provvederanno
autonomamente alle proprie esigenze di vita (DOC. 7 e 8);
3)Sulla casa coniugale e sui beni mobili: L'attuale casa coniugale, sita in Nuoro (NU) non è di Parte_3
proprietà dei coniugi, ma è stata rilasciata loro, dai nonni paterni in questi anni, in comodato
d'uso gratuito.
La sig.ra , sta già provvedendo a ricercare un nuovo appartamento in Parte_1 affitto in Nuoro, e una volta trovato, si trasferirà e vivrà stabilmente con la prole.
I beni mobili sono già stati divisi tra i rispettivi coniugi, salvo le autovetture, per la quale i
ricorrenti, si riservano di eseguire i rispettivi passaggi di proprietà entro e non oltre un anno
dalla presente sottoscrizione;
4) Sull'affidamento, diritto di visita e collocazione della prole:
Entrambi i genitori sono concordi ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale
sulla minore per tutte le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di
convivenza.
Per le decisioni di maggior interesse, invece, quali istruzione, educazione e salute, i genitori
stabiliscono che le stesse saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena e funzionale comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo
dei minori con ciascuno di essi, nonché di far conservare alla prole rapporti significativi con
gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
La minore sarà collocata presso la madre , mentre il Persona_1 Parte_1
padre potrà esercitare il proprio diritto di visita flessibile, due Parte_2 pomeriggi alla settimana e a week end alternati, compatibilmente con i propri orari di lavoro
e gli impegni della minore previ accordi con la madre, da comunicarsi Persona_1 in anticipo in base alla ricezione dei turni di lavoro e come dal seguente pieno genitoriale
[cfr. piano genitoriale contenuto nel ricorso congiunto].
5) Sul mantenimento della prole:
Entrambi i genitori contribuiranno alle spese di mantenimento delle figlie, in base alle
proprie sostanze e capacità reddituali.
Nello specifico, il padre corrisponderà alla sig.ra Parte_2 Pt_1 la somma di € 200 al mese a titolo di mantenimento della prole.
[...]
L'assegno unico sarà al 100% a favore di e sarà sempre la sig.ra Parte_1 Pt_1 che gestirà l'indennità di accompagnamento che percepisce la minore
[...] Per_1
Pag. 2 di 4 minore invalida civile con necessità di assistenza continua non essendo in grado Pt_2 di compiere gli atti della vita, affetta da SDR dall'infanzia.. Per_2
Le spese straordinarie, invece, preventivamente da concordare, saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno (a titolo esemplificativo spese scolastiche, mensa e viaggi di
istruzione, sport, spese sanitarie ecc..), così come indicato e suggerito dalle linee guida del
CN F del 2017.
I genitori, infine, si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché a comunicare l'indirizzo dei luoghi di villeggiatura.
I genitori si impegnano a non pubblicare e a non far pubblicare nei social foto, immagini e video che ritraggono la minore, dove le stesse siano visibili e riconoscibili”.
Conclusioni del PM:
“esprime parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27/11/2024, e Parte_1 Parte_2
hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in Nuoro il 30.06.2001; che
Per_ dall'unione sono nate due figlie: , nata il [...], maggiorenne, studentessa e non autosufficiente sul piano economico, e , nata il [...], portatrice di disabilità Per_1 grave, come da documentazione medica allegata;
che la sig.ra è attualmente occupata Pt_1
come insegnante tecnico pratico a tempo indeterminato e che con gli anni è venuta meno l'affectio coniugalis.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
All'esito dell'udienza del 13/2/2025, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi e chiesti chiarimenti sulle condizioni economiche delle parti, la causa, con ordinanza del
13/12/2024, visto il parere favorevole del PM, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
****
1. La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione della separazione, all'esame delle condizioni concernenti i figli minori nonché ad accertare che le condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico.
Pag. 3 di 4 Secondo quanto dichiarato nel ricorso, il rapporto si è deteriorato e i coniugi vivono di fatto già separati. All'udienza di comparizione delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Di conseguenza, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
2. Per quanto concerne le condizioni relative alla figlia minore , considerata l'età e la Per_1
sua condizione di disabilità, si ritiene che le condizioni indicate nell'accordo corrispondano all'interesse della minore e che la disciplina concordata per il suo mantenimento sia congrua, alla luce dei chiarimenti forniti dalle parti all'udienza del 13.2.2025.
3. Visto l'accordo fra i genitori, si ritiene non necessario procedere all'ascolto della figlia minore ultradodicenne ex art. 473bis.4 c.p.c.
4. Le altre condizioni di separazione non sono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico;
pertanto, deve essere omologato l'accordo intervenuto tra le parti.
5. Le spese di lite, stante la natura della causa, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
21/04/1975 e nato a [...] il [...] (matrimonio Parte_2
contratto il 30.06.2001 in Nuoro (NU) e trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune
di Nuoro, atto n. 61, parte II, serie A – anno 2001) alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 21.2.2025.
Il giudice relatore
dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile 1036 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto:
Separazione consensuale promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. TIZIANA CAMBONE, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Nuoro (NU), Trento n. 5;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti come rassegnate nel ricorso depositato in data
27/11/2024:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) I coniugi, danno atto di essere economicamente indipendenti e che provvederanno
autonomamente alle proprie esigenze di vita (DOC. 7 e 8);
3)Sulla casa coniugale e sui beni mobili: L'attuale casa coniugale, sita in Nuoro (NU) non è di Parte_3
proprietà dei coniugi, ma è stata rilasciata loro, dai nonni paterni in questi anni, in comodato
d'uso gratuito.
La sig.ra , sta già provvedendo a ricercare un nuovo appartamento in Parte_1 affitto in Nuoro, e una volta trovato, si trasferirà e vivrà stabilmente con la prole.
I beni mobili sono già stati divisi tra i rispettivi coniugi, salvo le autovetture, per la quale i
ricorrenti, si riservano di eseguire i rispettivi passaggi di proprietà entro e non oltre un anno
dalla presente sottoscrizione;
4) Sull'affidamento, diritto di visita e collocazione della prole:
Entrambi i genitori sono concordi ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale
sulla minore per tutte le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di
convivenza.
Per le decisioni di maggior interesse, invece, quali istruzione, educazione e salute, i genitori
stabiliscono che le stesse saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena e funzionale comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo
dei minori con ciascuno di essi, nonché di far conservare alla prole rapporti significativi con
gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
La minore sarà collocata presso la madre , mentre il Persona_1 Parte_1
padre potrà esercitare il proprio diritto di visita flessibile, due Parte_2 pomeriggi alla settimana e a week end alternati, compatibilmente con i propri orari di lavoro
e gli impegni della minore previ accordi con la madre, da comunicarsi Persona_1 in anticipo in base alla ricezione dei turni di lavoro e come dal seguente pieno genitoriale
[cfr. piano genitoriale contenuto nel ricorso congiunto].
5) Sul mantenimento della prole:
Entrambi i genitori contribuiranno alle spese di mantenimento delle figlie, in base alle
proprie sostanze e capacità reddituali.
Nello specifico, il padre corrisponderà alla sig.ra Parte_2 Pt_1 la somma di € 200 al mese a titolo di mantenimento della prole.
[...]
L'assegno unico sarà al 100% a favore di e sarà sempre la sig.ra Parte_1 Pt_1 che gestirà l'indennità di accompagnamento che percepisce la minore
[...] Per_1
Pag. 2 di 4 minore invalida civile con necessità di assistenza continua non essendo in grado Pt_2 di compiere gli atti della vita, affetta da SDR dall'infanzia.. Per_2
Le spese straordinarie, invece, preventivamente da concordare, saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno (a titolo esemplificativo spese scolastiche, mensa e viaggi di
istruzione, sport, spese sanitarie ecc..), così come indicato e suggerito dalle linee guida del
CN F del 2017.
I genitori, infine, si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché a comunicare l'indirizzo dei luoghi di villeggiatura.
I genitori si impegnano a non pubblicare e a non far pubblicare nei social foto, immagini e video che ritraggono la minore, dove le stesse siano visibili e riconoscibili”.
Conclusioni del PM:
“esprime parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27/11/2024, e Parte_1 Parte_2
hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in Nuoro il 30.06.2001; che
Per_ dall'unione sono nate due figlie: , nata il [...], maggiorenne, studentessa e non autosufficiente sul piano economico, e , nata il [...], portatrice di disabilità Per_1 grave, come da documentazione medica allegata;
che la sig.ra è attualmente occupata Pt_1
come insegnante tecnico pratico a tempo indeterminato e che con gli anni è venuta meno l'affectio coniugalis.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
All'esito dell'udienza del 13/2/2025, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi e chiesti chiarimenti sulle condizioni economiche delle parti, la causa, con ordinanza del
13/12/2024, visto il parere favorevole del PM, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
****
1. La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione della separazione, all'esame delle condizioni concernenti i figli minori nonché ad accertare che le condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico.
Pag. 3 di 4 Secondo quanto dichiarato nel ricorso, il rapporto si è deteriorato e i coniugi vivono di fatto già separati. All'udienza di comparizione delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Di conseguenza, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
2. Per quanto concerne le condizioni relative alla figlia minore , considerata l'età e la Per_1
sua condizione di disabilità, si ritiene che le condizioni indicate nell'accordo corrispondano all'interesse della minore e che la disciplina concordata per il suo mantenimento sia congrua, alla luce dei chiarimenti forniti dalle parti all'udienza del 13.2.2025.
3. Visto l'accordo fra i genitori, si ritiene non necessario procedere all'ascolto della figlia minore ultradodicenne ex art. 473bis.4 c.p.c.
4. Le altre condizioni di separazione non sono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico;
pertanto, deve essere omologato l'accordo intervenuto tra le parti.
5. Le spese di lite, stante la natura della causa, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
21/04/1975 e nato a [...] il [...] (matrimonio Parte_2
contratto il 30.06.2001 in Nuoro (NU) e trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune
di Nuoro, atto n. 61, parte II, serie A – anno 2001) alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 21.2.2025.
Il giudice relatore
dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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