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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 12/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4497/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4497/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.05.1996, residente a [...], con il patrocinio dell'avv. MARIA
ISABELLA STANCANELLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Ravenna, Piazza
Caduti per la Libertà n. 21
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Bagnacavallo (RA), Via Vincenzo Bellini n. 3, con il patrocinio dell'abogado , CP_1 che agisce d'intesa ai sensi dell'art. 8 d.lgs n. 96/2001 con l'avv. CECILIA SEMPRINI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Ravenna, Via Castel San Pietro n. 13
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÁ GENITORIALE FIGLI
NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano congiuntamente, come da note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 22.01.2024 e 17.01.2025.
In data 20.11.2024 il LI Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 337 bis ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25.10.2024, e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver instaurato una relazione dalla quale era Parte_2 nato in data [...] il figlio riconosciuto da entrambi i genitori, che il Persona_1 figlio minore aveva sempre vissuto con la madre e che il padre, che attualmente si trova in affidamento in prova quale misura alternativa alla detenzione da espiare in forza del cumulo di pene comminategli nei plurimi procedimenti penali a suo carico, l'aveva visto raramente e che, a partire dal 2023, aveva cessato ogni frequentazione con il figlio e con la sig.ra Parte_1
Alla luce delle suddette circostanze, le parti chiedevano al Tribunale di regolamentare le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore alle seguenti condizioni:
“1. Alla luce del fatto sia che il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha concesso al sig. Parte_2
l'affidamento in prova sia che non vede il bambino da un 1 anno e mezzo, il figlio minore della coppia viene affidato in via esclusiva alla madre e collocato presso di lei. Per_1
La signora eserciterà la responsabilità genitoriale sul figlio sia per quanto riguarda le Parte_1 questioni di ordinaria amministrazione, che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del bambino, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso ed impegnandosi a darne notizia al sig. Pt_2
2. Non avendo mai instaurato con il figlio alcun rapporto, il sig. potrà vedere il figlio solo Parte_2 previo accordo con la signora ed alla presenza della stessa. Parte_1
3. Poichè il sig. negli ultimi anni ha lavorato solo per qualche settimana ed attualmente ha Pt_2 iniziato a lavorare presso il fratello (doc. 5) mentre la signora dopo un periodo di Parte_1 disoccupazione, ad agosto è stata assunta in un bar con un contratto a tempo determinato che è stato trasformato a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.10.2024 (docc. 6-7), considerato altresì che il figlio vivrà sempre solo con la madre, il sig. contribuirà al mantenimento del figlio Parte_2 mediante il versamento, con decorrenza dal mese di dicembre 2024 ed entro e non oltre il 20 del mese, di un assegno mensile di € 100,00 (cento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
4. Il sig. rimborserà alla signora anche il 50% delle spese straordinarie Parte_2 Parte_1 riguardanti il figlio minore, con i termini e le modalità di cui al Protocollo concordato tra il Tribunale di Ravenna e l'Ordine degli Avvocati di Ravenna.
5. La signora continuerà a percepire integralmente l'assegno unico come avviene già Parte_1 dalla nascita di ed il sig. dà sin da ora la propria disponibilità a metterle a Per_1 Parte_2 disposizione tutta la documentazione che sarà necessaria ad eccezione delle questioni penali pendenti nel rispetto della privacy.
6. Le parti danno il preventivo reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto proprio e per il figlio minore, nonché al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio per il bambino.
7. Le spese del presente procedimento verranno compensate tra le parti”.
Con decreto emesso in data 14.11.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 23.01.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al LI Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51
c.p.c..
pagina 2 di 3 In data 20.11.2024 il LI Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 22.01.2025 e del 17.01.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dal sig. e della sig.ra le Pt_2 Parte_1 parti confermavano la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso.
Con ordinanza del 10.02.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso congiunto relative alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore in quanto le medesime appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine Per_1 pubblico e sono conformi all'interesse del minore, come disciplinato dalle norme positive. In particolare, l'affidamento c.d. super esclusivo a favore della madre appare giustificato in ragione della circostanza allegata nel ricorso per cui il padre si è totalmente disinteressato del figlio, interrompendo la frequentazione del medesimo già a partire dal 2023.
Stante la domanda sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del LI , visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso Parte_3 congiunto proposto da e , così decide: Parte_1 Parte_2
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 28.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4497/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.05.1996, residente a [...], con il patrocinio dell'avv. MARIA
ISABELLA STANCANELLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Ravenna, Piazza
Caduti per la Libertà n. 21
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Bagnacavallo (RA), Via Vincenzo Bellini n. 3, con il patrocinio dell'abogado , CP_1 che agisce d'intesa ai sensi dell'art. 8 d.lgs n. 96/2001 con l'avv. CECILIA SEMPRINI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Ravenna, Via Castel San Pietro n. 13
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÁ GENITORIALE FIGLI
NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano congiuntamente, come da note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 22.01.2024 e 17.01.2025.
In data 20.11.2024 il LI Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 337 bis ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25.10.2024, e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver instaurato una relazione dalla quale era Parte_2 nato in data [...] il figlio riconosciuto da entrambi i genitori, che il Persona_1 figlio minore aveva sempre vissuto con la madre e che il padre, che attualmente si trova in affidamento in prova quale misura alternativa alla detenzione da espiare in forza del cumulo di pene comminategli nei plurimi procedimenti penali a suo carico, l'aveva visto raramente e che, a partire dal 2023, aveva cessato ogni frequentazione con il figlio e con la sig.ra Parte_1
Alla luce delle suddette circostanze, le parti chiedevano al Tribunale di regolamentare le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore alle seguenti condizioni:
“1. Alla luce del fatto sia che il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha concesso al sig. Parte_2
l'affidamento in prova sia che non vede il bambino da un 1 anno e mezzo, il figlio minore della coppia viene affidato in via esclusiva alla madre e collocato presso di lei. Per_1
La signora eserciterà la responsabilità genitoriale sul figlio sia per quanto riguarda le Parte_1 questioni di ordinaria amministrazione, che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del bambino, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso ed impegnandosi a darne notizia al sig. Pt_2
2. Non avendo mai instaurato con il figlio alcun rapporto, il sig. potrà vedere il figlio solo Parte_2 previo accordo con la signora ed alla presenza della stessa. Parte_1
3. Poichè il sig. negli ultimi anni ha lavorato solo per qualche settimana ed attualmente ha Pt_2 iniziato a lavorare presso il fratello (doc. 5) mentre la signora dopo un periodo di Parte_1 disoccupazione, ad agosto è stata assunta in un bar con un contratto a tempo determinato che è stato trasformato a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.10.2024 (docc. 6-7), considerato altresì che il figlio vivrà sempre solo con la madre, il sig. contribuirà al mantenimento del figlio Parte_2 mediante il versamento, con decorrenza dal mese di dicembre 2024 ed entro e non oltre il 20 del mese, di un assegno mensile di € 100,00 (cento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
4. Il sig. rimborserà alla signora anche il 50% delle spese straordinarie Parte_2 Parte_1 riguardanti il figlio minore, con i termini e le modalità di cui al Protocollo concordato tra il Tribunale di Ravenna e l'Ordine degli Avvocati di Ravenna.
5. La signora continuerà a percepire integralmente l'assegno unico come avviene già Parte_1 dalla nascita di ed il sig. dà sin da ora la propria disponibilità a metterle a Per_1 Parte_2 disposizione tutta la documentazione che sarà necessaria ad eccezione delle questioni penali pendenti nel rispetto della privacy.
6. Le parti danno il preventivo reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto proprio e per il figlio minore, nonché al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio per il bambino.
7. Le spese del presente procedimento verranno compensate tra le parti”.
Con decreto emesso in data 14.11.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 23.01.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al LI Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51
c.p.c..
pagina 2 di 3 In data 20.11.2024 il LI Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 22.01.2025 e del 17.01.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dal sig. e della sig.ra le Pt_2 Parte_1 parti confermavano la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso.
Con ordinanza del 10.02.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso congiunto relative alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore in quanto le medesime appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine Per_1 pubblico e sono conformi all'interesse del minore, come disciplinato dalle norme positive. In particolare, l'affidamento c.d. super esclusivo a favore della madre appare giustificato in ragione della circostanza allegata nel ricorso per cui il padre si è totalmente disinteressato del figlio, interrompendo la frequentazione del medesimo già a partire dal 2023.
Stante la domanda sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del LI , visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso Parte_3 congiunto proposto da e , così decide: Parte_1 Parte_2
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 28.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
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