Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RGL 175/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 175/25 R.G.
P R O M O S S A D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Tizzani e dall'avv. Victor Parte_1
Felice Tizzani parte ricorrente C O N T R O
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Ponzo parte convenuta e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_2 difeso dall'avv. Roberto Calvelli parte convenuta
* * * * * *
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 26 marzo 2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
I
Con atto depositato in data 9 gennaio 2025 parte ricorrente si oppone all'intimazione di pagamento notificata in data 30 novembre 2024 esponendo di non essere erede dell'originaria debitrice, come già comunicato all'ente riscossore in data 2 agosto 20231.
1
Parte convenuta si costituisce tempestivamente asserendo che CP_3 medio tempore avrebbe provveduto all'annullamento dell'intimazione CP_2 opposta.
Parte convenuta si costituisce tardivamente formulando generiche CP_2 eccezioni preliminari, processuali e di merito, contestando la fondatezza dell'opposizione, chiedendo il rigetto del ricorso e non allegando neppure di aver provveduto all'annullamento dell'intimazione opposta.
All'udienza odierna parte ricorrente riferisce che con PEC in data 10 febbraio 2025 ha comunicato di aver annullato l'avviso di intimazione CP_2 numero 110202490436484062.
Ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, pronuncia che va adottata qualora siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass. Civ. Sez. I, 7 maggio 2009, n. 10553). II
Quindi, essendo cessata la materia del contendere sulla domanda principale l'onere delle spese processuali, deve essere ripartito secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Cass. civ., sez. lav., 11 gennaio 1990, n. 46; Cass. civ., sez. II, 27 marzo 1999, n. 2937).
Pertanto, agli esclusivi fini di determinare la parte virtualmente soccombente, si osserva che:
➢ il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti è stato determinato dall'adozione da parte di del CP_2 provvedimento di annullamento, in sede di autotutela, dell'atto opposto;
➢ il provvedimento dell'ente di riscossione è stato comunicato in data 10 febbraio 2025, vale a dire in momento successivo al deposito del ricorso, avvenuto il 9 gennaio 2025;
➢ non è stato provato, ma neppure allegato, che tale provvedimento sia stato adottato in forza di elementi precedentemente non conosciuti da anzi, è CP_2
2 RGL 175/25
documentalmente provato che fosse pienamente a CP_2 conoscenza dell'assenza di alcuna titolarità passiva del rapporto in capo all'odierna ricorrente3;
➢ inoltre, ai sensi dell'art. 116, comma 2, cpc deve essere anche valutato il contegno, anche processuale, di che, CP_2 si è costituita tardivamente, non ha partecipato all'odierna udienza, costituendosi in giudizio non ha neppure dato atto di aver provveduto all'annullamento del provvedimento opposto;
➢ alla luce delle circostanze ora illustrate si ritiene che parte convenuta sia virtualmente soccombente nel presente CP_2 giudizio che è stato proposto e coltivato proprio a causa della sua condotta;
➢ quindi, in applicazione del principio di causalità posto dall'art. 91 cpc, si deve ritenere che la convenuta con CP_2 la sua condotta, abbia provocato l'inutile svolgimento dell'attività processuale che, pertanto, deve esserle addebitato.
In conclusione, accertata la soccombenza virtuale di parte convenuta in applicazione dell'art. 91 cpc le spese processuali di parte ricorrente CP_2 sono poste a carico di sono compensate le spese tra parte ricorrente e CP_2
l'ente previdenziale convenuto.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dato atto dall'avvenuto annullamento dell'atto opposto, dichiara cessata la materia del contendere; dichiara tenuto e condanna all'immediato pagamento, a favore CP_2 di parte ricorrente, di €. 1.769,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, CPA, IVA, se dovuta, a titolo di rifusione delle spese processuali del presente giudizio, oltre alle successive occorrende.
Torino, 26 marzo 2025 Il giudice del lavoro
Marco Nigra
3 RGL 175/25
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pec in data 2 agosto 2023, doc. 7 ric. 2 Cfr. PEC in data 10 febbraio 2025, depositata da parte ricorrente il 25 marzo 2025 3 Cfr. pec in data 2 agosto 2023, doc. 7 ric.; e anche i doc.
4-5 ric. di annullamento del fermo.