Ordinanza cautelare 9 luglio 2015
Decreto decisorio 18 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, ordinanza cautelare 09/07/2015, n. 2924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2924 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02924/2015 REG.PROV.CAU.
N. 07349/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7349 del 2015, proposto da:
Royalbet Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Trucco, con domicilio eletto presso Emilio Trucco in Roma, Via dei Gracchi,128;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del 16.04.15 con il quale sono stati confermati gli avvisi di pagamento ricevuti il 10.06.14 e 30.09.14 i quali liquidavano sanzioni ed interessi relativi al ritardo nel pagamento dei flussi finanziari di cui alla convenzione di concessione di giochi stipulata ai sensi dell'art. 38 co. 2 d.l. n. 223/06 convertito con modificazioni dalla l.n. 248/06;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, trattandosi di una controversia meramente patrimoniale, non sembra ricorrere il requisito del periculum in mora;
Ritenuto, ad ogni buon conto, che, ad una prima delibazione, il ricorso non appare assistito da adeguato fumus boni iuris in quanto i fatti in relazione ai quali è stato adottato il provvedimento applicativo della penale sembrano risalire ad epoca anteriore all’adeguamento della convenzione di concessione;
Liquidate complessivamente in € 1.000,00 (mille/00) le spese della presente fase cautelare e poste le stesse a carico della ricorrente ed a favore dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, liquidate complessivamente in € 1.000,00 (mille/00), in favore dell’amministrazione resistente.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Carlo Polidori, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/07/2015
IL SEGRETARIO