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Ordinanza 25 marzo 2025
Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice dr.sa Emanuela Piazza nel procedimento iscritto al n. 138 dell'anno 2025 del Ruolo Generale letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12/03/2025, ha adottato la seguente
Parte_1 con ricorso depositato il 07.01.2025 ha chiesto, previo Parte_2 accertamento dell'illegittimità, la sospensione cautelare dell'ordinanza di sgombero adottata dal in data 10.10.2024. Parte_3
A sostegno del ricorso, in punto di fatto, ha dedotto di abitare l'immobile dal 2021 unitamente alla sua compagna e ai suoi tre figli per averne avuto concesso l'utilizzo gratuito dall'originario affidatario (
[...]
), ormai deceduto. Ha poi censurato l'ordinanza sotto Persona_1 più profili, eccependone innanzi tutto la nullità, in quanto sarebbe stata adottata in carenza assoluta di potere oltre che da un soggetto non legittimato, nella specie, il responsabile del servizio del III settore del
Comune ed in violazione dei principi di solidarietà sanciti dalla Parte_3
Carta Costituzionale. Ha poi evidenziato che l'ordinanza era stata adottata sulla base di una graduatoria assai risalente e senza considerare la presenza nel nucleo familiare di minori, oltre che l'indisponibilità allo stato di altro alloggio.
Il costituitosi ha contestato i motivi sottesi all'istanza Parte_3 cautelare per le ragioni meglio spiegate nella memoria di costituzione. In particolare, ha rimarcato la legittimità dell'operato dell'amministrazione, evidenziando che l'attività in questione, non avendo alcun contenuto politico, ben poteva essere esercitata dal dirigente preposto allo
specifico settore, ai sensi dell'art. 107, comma 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267 sull'ordinamento degli Enti locali. Quanto al periculum in mora ha rilevato che dal 2021 il ricorrente occupa abusivamente l'immobile senza mai manifestare la volontà di regolarizzare la propria situazione abitativa.
Così brevemente riassunti i fatti principali, preliminarmente, sulla base di quanto prospettato dal ricorrente, la presente controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
Ed invero, dalla stessa narrativa del ricorso e dalle domande formulate nelle conclusioni, si evince che il ricorrente ha interesse ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di sgombero, in vista dell'accertamento - nella futura causa di merito -, del suo diritto soggettivo all'occupazione dell'immobile, previo riconoscimento del suo subentro nell'assegnazione in favore di tale , da cui Persona_1
l'istante deriverebbe il suo diritto all'occupazione.
Trattasi quindi di controversia attinente alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, nella quale la P.A. non esercita alcun potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione atteso che si verte in tema di diritto al subentro nell'assegnazione di un terzo, in cui difetta potere discrezionale della PA
(Cassazione n. 34161 del 20 dicembre 2019; Cass. civ. s.u. 28/12/2017).
Ciò posto, all'esito di un esame meramente incidentale e sommario, non si ravvisa alcun vizio di illegittimità dell'ordinanza di sgombero.
Innanzi tutto, la tesi del ricorrente, secondo cui l'alloggio adibito a casa popolare apparterrebbe al patrimonio disponibile dell'Ente locale, non può essere condivisa.
Il patrimonio dell' invero, va considerato indisponibile, proprio CP_1 in quanto destinato a pubblico servizio, quale è quello dell'edilizia
- 2 -
residenziale pubblica (ex multis, Cass. n. 10084/2013, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30 settembre 2015, n. 4554). Consegue che la pubblica amministrazione è legittimata ad esercitare i poteri in via di autotutela e dunque anche ad adottare l'ordinanza di rilascio. Peraltro, la riconducibilità dell'edilizia residenziale pubblica al novero dei servizi pubblici è confermata dalla stessa l. n. 560 del 1993 che dispone particolari vincoli all'alienazione degli immobili, nel caso in cui gli stessi siano specificamente destinati al fine pubblico relativo alle esigenze abitative.
Non coglie nel segno neppure l'eccezione di nullità dell'ordinanza perché adottata in presunta carenza di potere. L'attività di sgombero di beni di proprietà comunale, infatti, non ha alcun contenuto politico, trattandosi di attività di mera gestione, sicché il relativo provvedimento può essere legittimamente adottato dal dirigente preposto allo specifico settore, rinvenendosi la fonte del relativo potere nella previsione di cui all'art. 107, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267
(Cons. di Stato n. 2914/2023).
Né appare conducente invocare il legittimo affidamento che sarebbe stato ingenerato nell'occupante dal notevole lasso di tempo trascorso dall'approvazione della graduatoria, a fronte della condotta connotata da evidente abusività, quale è l'occupazione sine titulo.
Non vale, inoltre, ad escludere il carattere abusivo dell'occupazione dell'immobile, la circostanza che essa sia avvenuta con il consenso del precedente legittimario, poi deceduto, con conseguente presunto subentro automatico.
A tale riguardo vale la pena richiamare i principi da tempo espressi dalla
Suprema Corte e via via sempre confermati, secondo cui l'assegnazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica attribuisce un diritto
- 3 -
personale di cui è titolare esclusivo l'assegnatario che può essere ceduto solo nell'ipotesi di morte e al ricorrere di determinate condizioni stabilite dalla legge (v. fra le tante Cass.18237/2018).
La giurisprudenza di legittimità ha poi ulteriormente chiarito che in caso di morte dell'assegnatario si determina la cessazione dell'assegnazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione, laddove va escluso possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico (Cass n.18738 del 17.9.2004).
Ora, nella specie, il ricorrente non appartiene a nessuna delle categorie dei soggetti indicati dalla citata norma che avrebbero quindi diritto all'eventuale assegnazione in caso di decesso dell'assegnatario (art.12 indica quali soggetti legittimati: il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado e precisa che gli stessi devono essere conviventi con l'aspirante assegnatario al momento della sua morte e devono essere inclusi nel nucleo familiare denunciato nella domanda).
Consegue che il ricorrente, in quanto soggetto terzo estraneo al nucleo familiare dell'originario assegnatario, non ha alcun diritto di subentrare nel godimento dell'alloggio popolare se non previa presentazione di apposita domanda che deve essere vagliata dall'amministrazione.
Alla luce dei principi sopra espositi, legittima appare l'ordinanza impugnata, in quanto difetta nei confronti del ricorrente il titolo
- 4 -
legittimante l'occupazione dell'immobile.
Non ricorrono quindi i presupposti per accogliere il ricorso che va pertanto rigettato.
Infine, al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese che tenuto conto della natura cautelare e sommaria della controversia e della modalità di svolgimento del procedimento che ha comportato sostanzialmente la partecipazione del ad una sola udienza in Pt_3 presenza, vanno liquidate in complessivi euro 750,00 oltre iva, cpa e spese generali, se dovute come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso depositato da in data 07.01.2025. Parte_2
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Parte_3 delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 750,00 oltre iva, cpa e spese generali, se dovute come per legge.
Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso a Palermo il 14/03/2025
Il Giudice
Emanuela Piazza
Il presente provvedimento è stato redatto con la partecipazione della MOT dott.sa
Serena Pezzano
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SEZIONE V CIVILE
Il Giudice dr.sa Emanuela Piazza nel procedimento iscritto al n. 138 dell'anno 2025 del Ruolo Generale letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12/03/2025, ha adottato la seguente
Parte_1 con ricorso depositato il 07.01.2025 ha chiesto, previo Parte_2 accertamento dell'illegittimità, la sospensione cautelare dell'ordinanza di sgombero adottata dal in data 10.10.2024. Parte_3
A sostegno del ricorso, in punto di fatto, ha dedotto di abitare l'immobile dal 2021 unitamente alla sua compagna e ai suoi tre figli per averne avuto concesso l'utilizzo gratuito dall'originario affidatario (
[...]
), ormai deceduto. Ha poi censurato l'ordinanza sotto Persona_1 più profili, eccependone innanzi tutto la nullità, in quanto sarebbe stata adottata in carenza assoluta di potere oltre che da un soggetto non legittimato, nella specie, il responsabile del servizio del III settore del
Comune ed in violazione dei principi di solidarietà sanciti dalla Parte_3
Carta Costituzionale. Ha poi evidenziato che l'ordinanza era stata adottata sulla base di una graduatoria assai risalente e senza considerare la presenza nel nucleo familiare di minori, oltre che l'indisponibilità allo stato di altro alloggio.
Il costituitosi ha contestato i motivi sottesi all'istanza Parte_3 cautelare per le ragioni meglio spiegate nella memoria di costituzione. In particolare, ha rimarcato la legittimità dell'operato dell'amministrazione, evidenziando che l'attività in questione, non avendo alcun contenuto politico, ben poteva essere esercitata dal dirigente preposto allo
specifico settore, ai sensi dell'art. 107, comma 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267 sull'ordinamento degli Enti locali. Quanto al periculum in mora ha rilevato che dal 2021 il ricorrente occupa abusivamente l'immobile senza mai manifestare la volontà di regolarizzare la propria situazione abitativa.
Così brevemente riassunti i fatti principali, preliminarmente, sulla base di quanto prospettato dal ricorrente, la presente controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
Ed invero, dalla stessa narrativa del ricorso e dalle domande formulate nelle conclusioni, si evince che il ricorrente ha interesse ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di sgombero, in vista dell'accertamento - nella futura causa di merito -, del suo diritto soggettivo all'occupazione dell'immobile, previo riconoscimento del suo subentro nell'assegnazione in favore di tale , da cui Persona_1
l'istante deriverebbe il suo diritto all'occupazione.
Trattasi quindi di controversia attinente alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, nella quale la P.A. non esercita alcun potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione atteso che si verte in tema di diritto al subentro nell'assegnazione di un terzo, in cui difetta potere discrezionale della PA
(Cassazione n. 34161 del 20 dicembre 2019; Cass. civ. s.u. 28/12/2017).
Ciò posto, all'esito di un esame meramente incidentale e sommario, non si ravvisa alcun vizio di illegittimità dell'ordinanza di sgombero.
Innanzi tutto, la tesi del ricorrente, secondo cui l'alloggio adibito a casa popolare apparterrebbe al patrimonio disponibile dell'Ente locale, non può essere condivisa.
Il patrimonio dell' invero, va considerato indisponibile, proprio CP_1 in quanto destinato a pubblico servizio, quale è quello dell'edilizia
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residenziale pubblica (ex multis, Cass. n. 10084/2013, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30 settembre 2015, n. 4554). Consegue che la pubblica amministrazione è legittimata ad esercitare i poteri in via di autotutela e dunque anche ad adottare l'ordinanza di rilascio. Peraltro, la riconducibilità dell'edilizia residenziale pubblica al novero dei servizi pubblici è confermata dalla stessa l. n. 560 del 1993 che dispone particolari vincoli all'alienazione degli immobili, nel caso in cui gli stessi siano specificamente destinati al fine pubblico relativo alle esigenze abitative.
Non coglie nel segno neppure l'eccezione di nullità dell'ordinanza perché adottata in presunta carenza di potere. L'attività di sgombero di beni di proprietà comunale, infatti, non ha alcun contenuto politico, trattandosi di attività di mera gestione, sicché il relativo provvedimento può essere legittimamente adottato dal dirigente preposto allo specifico settore, rinvenendosi la fonte del relativo potere nella previsione di cui all'art. 107, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267
(Cons. di Stato n. 2914/2023).
Né appare conducente invocare il legittimo affidamento che sarebbe stato ingenerato nell'occupante dal notevole lasso di tempo trascorso dall'approvazione della graduatoria, a fronte della condotta connotata da evidente abusività, quale è l'occupazione sine titulo.
Non vale, inoltre, ad escludere il carattere abusivo dell'occupazione dell'immobile, la circostanza che essa sia avvenuta con il consenso del precedente legittimario, poi deceduto, con conseguente presunto subentro automatico.
A tale riguardo vale la pena richiamare i principi da tempo espressi dalla
Suprema Corte e via via sempre confermati, secondo cui l'assegnazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica attribuisce un diritto
- 3 -
personale di cui è titolare esclusivo l'assegnatario che può essere ceduto solo nell'ipotesi di morte e al ricorrere di determinate condizioni stabilite dalla legge (v. fra le tante Cass.18237/2018).
La giurisprudenza di legittimità ha poi ulteriormente chiarito che in caso di morte dell'assegnatario si determina la cessazione dell'assegnazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione, laddove va escluso possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico (Cass n.18738 del 17.9.2004).
Ora, nella specie, il ricorrente non appartiene a nessuna delle categorie dei soggetti indicati dalla citata norma che avrebbero quindi diritto all'eventuale assegnazione in caso di decesso dell'assegnatario (art.12 indica quali soggetti legittimati: il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado e precisa che gli stessi devono essere conviventi con l'aspirante assegnatario al momento della sua morte e devono essere inclusi nel nucleo familiare denunciato nella domanda).
Consegue che il ricorrente, in quanto soggetto terzo estraneo al nucleo familiare dell'originario assegnatario, non ha alcun diritto di subentrare nel godimento dell'alloggio popolare se non previa presentazione di apposita domanda che deve essere vagliata dall'amministrazione.
Alla luce dei principi sopra espositi, legittima appare l'ordinanza impugnata, in quanto difetta nei confronti del ricorrente il titolo
- 4 -
legittimante l'occupazione dell'immobile.
Non ricorrono quindi i presupposti per accogliere il ricorso che va pertanto rigettato.
Infine, al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese che tenuto conto della natura cautelare e sommaria della controversia e della modalità di svolgimento del procedimento che ha comportato sostanzialmente la partecipazione del ad una sola udienza in Pt_3 presenza, vanno liquidate in complessivi euro 750,00 oltre iva, cpa e spese generali, se dovute come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso depositato da in data 07.01.2025. Parte_2
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Parte_3 delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 750,00 oltre iva, cpa e spese generali, se dovute come per legge.
Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso a Palermo il 14/03/2025
Il Giudice
Emanuela Piazza
Il presente provvedimento è stato redatto con la partecipazione della MOT dott.sa
Serena Pezzano
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