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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/07/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2442/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter cpc, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 2442 2024
TRA
, (C.F. , con l'Avv. Vitrano Dario Orazio Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Cernigliaro Delia CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, richiamata la sentenza non definitiva n. del , così provvede:
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA l'inammissibilità del ricorso;
DICHIARA l'esenzione della ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis cpc impugnando il verbale di revisione del 8 settembre Parte_1
2021, ha chiesto al Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento. CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti dell' è stato conferito incarico di consulenza tecnica al Dott. , il quale, nella relazione depositata in data 18 aprile 2024, Persona_1 ha accertato che la ricorrente non versa nelle condizioni per accedere al beneficio richiesto.
Depositato l'atto di contestazione nel termine assegnato, ha tempestivamente proposto Parte_1 ricorso ex art. 445 bis comma VI cpc, lamentando che il consulente tecnico ha sottostimato le proprie gravi ed altamente invalidanti patologie.
Sulla scorta di tali motivi, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa rinnovazione della consulenza medica, di dichiarare la sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento. CP_ Costituendosi in giudizio a mezzo di memoria difensiva, l' ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa, respinta la richiesta di rinnovo della CTU, è stata discussa a mezzo note scritte in sostituzione dell'udienza del 17 luglio 2025 ed il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza.
Il ricorso proposto da va dichiarato inammissibile. Parte_1
A riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il requisito della specificazione dei motivi, analogamente a quanto previsto dall'art. 342 cpc in materia di appello, deve essere interpretato senza sterili formalismi ma pur sempre in coerenza con la finalità e la struttura del giudizio post-atp, che non è certamente quella di fornire alle parti l'accesso immediato e diretto ad un secondo parere medico a prescindere dai risultati ottenuti nell'ambito dell'atp.
Nel giudizio di opposizione, allora, il ricorrente è tenuto ad illustrare i punti della consulenza impugnati, i passaggi logici e scientifici che la sorreggono, le ragioni di dissenso espresse rispetto al ragionamento seguito dal CTU nonché la rilevanza del quadro patologico rispetto alla prestazione previdenziale od assistenziale perseguita. In mancanza, il processo neppure si apre e non si può far luogo ad un riesame della condizione morbosa del ricorrente.
Tenuto conto delle suddette coordinate ermeneutiche, si evidenzia che la ricorrente non ha segnalato alcun errore tecnico o individuato specifiche criticità, in termini di incompletezza, irragionevolezza, incoerenza, devianza dalle nozioni della scienza medica, nell'elaborato peritale ovvero nelle indagini compiute dal consulente, limitandosi ad esprimere un generico dissenso diagnostico senza, peraltro, argomentare in merito alla concreta incidenza delle infermità sulla capacità di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Non sussistendo il requisito di cui all'art. 445 bis comma VI cpc, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp att cpc in atti, la ricorrente va tenuto esente dal pagamento delle spese di lite.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter cpc, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 2442 2024
TRA
, (C.F. , con l'Avv. Vitrano Dario Orazio Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Cernigliaro Delia CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, richiamata la sentenza non definitiva n. del , così provvede:
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA l'inammissibilità del ricorso;
DICHIARA l'esenzione della ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis cpc impugnando il verbale di revisione del 8 settembre Parte_1
2021, ha chiesto al Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento. CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti dell' è stato conferito incarico di consulenza tecnica al Dott. , il quale, nella relazione depositata in data 18 aprile 2024, Persona_1 ha accertato che la ricorrente non versa nelle condizioni per accedere al beneficio richiesto.
Depositato l'atto di contestazione nel termine assegnato, ha tempestivamente proposto Parte_1 ricorso ex art. 445 bis comma VI cpc, lamentando che il consulente tecnico ha sottostimato le proprie gravi ed altamente invalidanti patologie.
Sulla scorta di tali motivi, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa rinnovazione della consulenza medica, di dichiarare la sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento. CP_ Costituendosi in giudizio a mezzo di memoria difensiva, l' ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa, respinta la richiesta di rinnovo della CTU, è stata discussa a mezzo note scritte in sostituzione dell'udienza del 17 luglio 2025 ed il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza.
Il ricorso proposto da va dichiarato inammissibile. Parte_1
A riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il requisito della specificazione dei motivi, analogamente a quanto previsto dall'art. 342 cpc in materia di appello, deve essere interpretato senza sterili formalismi ma pur sempre in coerenza con la finalità e la struttura del giudizio post-atp, che non è certamente quella di fornire alle parti l'accesso immediato e diretto ad un secondo parere medico a prescindere dai risultati ottenuti nell'ambito dell'atp.
Nel giudizio di opposizione, allora, il ricorrente è tenuto ad illustrare i punti della consulenza impugnati, i passaggi logici e scientifici che la sorreggono, le ragioni di dissenso espresse rispetto al ragionamento seguito dal CTU nonché la rilevanza del quadro patologico rispetto alla prestazione previdenziale od assistenziale perseguita. In mancanza, il processo neppure si apre e non si può far luogo ad un riesame della condizione morbosa del ricorrente.
Tenuto conto delle suddette coordinate ermeneutiche, si evidenzia che la ricorrente non ha segnalato alcun errore tecnico o individuato specifiche criticità, in termini di incompletezza, irragionevolezza, incoerenza, devianza dalle nozioni della scienza medica, nell'elaborato peritale ovvero nelle indagini compiute dal consulente, limitandosi ad esprimere un generico dissenso diagnostico senza, peraltro, argomentare in merito alla concreta incidenza delle infermità sulla capacità di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Non sussistendo il requisito di cui all'art. 445 bis comma VI cpc, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp att cpc in atti, la ricorrente va tenuto esente dal pagamento delle spese di lite.