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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/11/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1810 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
IO LA Presidente
Valeria Monti Giudice
IS AR Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa da:
, , assistita e difesa dall'avv. OTTAVIA VILLINI, Parte_1 C.F._1 giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, assistito e difeso dall'avv. GHIOTTI CP_1 C.F._2
PIERGIORGIO, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: EL ME
Per_
- Quanto all'affidamento ed alla collocazione della figlia minore A parziale modifica di quanto richiesto ed avanzato nell'atto genetico del pendente procedimento, si chiede:
Per_ a) l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
b) il diritto di visita paterno, quale genitore non collocatario, come disposto dall'ordinanza della Corte d'Appello di Brescia datata 3.06.2025 in parziale modifica dell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. emessa dal Tribunale di Mantova, vale a dire con pernotto della figlia presso il padre per non più di tre giorni consecutivi. Con onere del padre, nei periodi di propria spettanza, di prelevare e riportare la figlia alla madre, stante soprattutto la tenera età della figlia. Con preferenza, inoltre, almeno in questo primo anno, a rimanere nel territorio di Peschiera del Garda, invece che a Padova, ciò anche a mente di quanto disposto dalla Corte d'Appello di Brescia.
- Quanto, invece, agli aspetti economici.
c) Disporsi a carico del padre quale genitore non collocatario un contributo di mantenimento pari ad euro 300,00 mensili, somma rivalutabile secondo i dati ISTAT (ciò anche a mente dell'art. 337ter comma 5 c.c.). Attualmente il padre, in ossequio a quanto disposto in sede di divorzio e, al momento, confermato in sede di giudizio di revisione, sta versando con puntualità alla signora la somma di euro 220,00; somma, però, mai sottoposta Pt_1 all'aumento secondo i dati ISTAT. Posto che con specifico riferimento ai criteri di calcolo per quantificare il dovuto, considerato che la sentenza che dispone detto contributo di mantenimento è del 16.11.2021 e l'adeguamento inizia dall'anno successivo, secondo il programma in uso per la rivalutazione mensile, l'arretrato ammonta ad euro 817,56, mentre il mantenimento attualmente dovuto ammonta ad euro 249,04. Adeguamento ISTAT ad oggi mai versato.
d) Disporsi la corresponsione delle spese straordinarie come da ultimo protocollo vidimato dal Tribunale di Mantova nella misura di 50% ciascuno.
Spese straordinarie ad oggi mai versate. Con e-mail del 3.07 e del 4.07 u.s. lo scrivente difensore provvedeva ad inviare al difensore di controparte lungo elenco di fatture e documentazione attestante una pluralità di spese straordinarie anticipate dalla signora mail su cui ad oggi ancora non è stato fornito un riscontro nel merito, né il signor Pt_1 ha provveduto a saldare. CP_1
e) Disporre il versamento dell'assegno unico familiare per il 100% a carico della madre signora in qualità di genitore collocatario della figlia minore, stante una Parte_1 collocazione di gran lunga prevalente della minore presso la madre (nel caso di specie il padre nemmeno fa le visite infrasettimanali), di talché è di fatto ed in concreto la madre che sostiene maggiormente le spese della figlia e le responsabilità quotidiane. Ciò soprattutto alla stregua della circolare INPS n. 23/2022 che, dando una interpretazione complessiva degli artt. 2, 5, 6 d.lgs. 230/2021, ha ribadito il principio secondo cui “qualora il Giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il pagina 2 di 9 richiedente, l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario […] lo stesso Giudice, in caso di procedimento giudiziale, può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento”. Principio recepito dalla Suprema Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 4672/2025, ha ritenuto le statuizioni contenute nella predetta circolare certamente conformi alla ratio della norma oltreché alla finalità sociale cui risponde la previsione di detto beneficio, ed ha così espresso il seguente principio di diritto “Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo rilevare che l'assegno in questione -che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito “unico”, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'INPS”. A ciò si aggiunga, nel caso che qui involge, che il ad oggi NON sta CP_1 assolvendo ai suoi doveri economici sia per quanto attiene alla rivalutazione ISTAT relativa al contributo di mantenimento, la quale -si badi- spetta per legge ai sensi dell'art. 337ter comma 5 c.c.- sia con riferimento alle spese straordinarie, da sempre sostenute in via esclusiva dalla madre;
sicché va da sé che, proprio a causa di tale inadempimenti del signor la signora è gravemente sovraccaricata nel mantenimento della figlia minore CP_1 Pt_1 ben più del dovuto.
f) Autorizzazione al rilascio / rinnovo del documento di identità e passaporto.
g) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria
Si insiste in ogni caso per quanto richiesto in sede di ricorso introduttivo del giudizio, nonché in sede di memorie istruttorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
Ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze indicate in premessa, precedute dalla locuzione “vero che”, nonché sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che dall'omologa dell'accordo di separazione, avvenuta in data 20 giungo 2019 le parti hanno vissuto separatamente? 2) Vero che il Sig. da quando è stato disposto lo scioglimento del CP_1 matrimonio nel novembre 2021, non chiede alla Sig.ra di poter vedere e tenere la figlia Pt_1 ogni domenica, come stabilito nella sentenza di divorzio? 3) Vero che nell'anno Persona_2 2023 il Sig. ha fatto visita alla figlia solo nel mese di settembre 2023? 4) CP_1 Persona_2
Vero che il Sig. non contribuisce al pagamento delle spese straordinarie sostenute
CP_1 dalla Sig.ra 5) Vero che la Sig.ra si è sempre fatta esclusivamente carico del Pt_1 Pt_1 pagamento delle spese straordinarie necessarie al mantenimento della figlia Persona_2 6)Vero che il Sig. si limita a versare mensilmente l'assegno di mantenimento a favore
CP_1 della figlia minore e pari ad euro 220,00? 7) Vero che il Sig. si disinteressa della
CP_1 minore e di tutte le scelte educative che la riguardano? 8) Vero che il Sig. Persona_2 CP_1 non chiama nemmeno per telefono la figlia? 9) Vero che la sig.ra non ha mai impedito Pt_1 al sig. di vedere e tenere con sé la figlia? Si indicano sin d'ora a testi con riserva di
CP_1 altri i Sigg.ri: - , residente in [...]; - residente in [...]”
pagina 3 di 9 Per parte resistente: EL ME
1) rigettarsi ogni domanda ed istanza di modifica avanzata, da parte Ricorrente nel Ricorso notificato, del disposto della Sentenza n. 1062/2021 del Tribunale di Mantova, pubblicata il 16/11/2021 RG n. 1527/2021, nonché nella Successiva Memoria 473 bis 17 cpc;
2) disporsi a parziale modifica di quanto stabilito nella Sentenza n. 1062/2021 del Tribunale Per_ di Mantova l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza della stessa con la madre ad Asola (MN) in via Giuseppe Verdi 4, con facoltà per entrambi i genitori di assumere decisioni di ordinaria amministrazione anche in via disgiunta, e stabilirsi che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, a settimane alterne, dal sabato alle 15.00 fino alla domenica alle ore 21.00 con prelevamento e riaccompagnamento presso la casa materna, nonché ulteriormente disporsi sul diritto di visita come al punto 5) delle conclusioni di parte Resistente;
3) confermarsi come stabilito nella Sentenza n. 1062/2021 del Tribunale di Mantova a carico del padre quale contributo al mantenimento della prole, la somma di euro 220,00 da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre rivalutazione annuale Istat e l'obbligo per il padre al versamento del 50% delle spese straordinarie come meglio individuate nel protocollo del Tribunale di Mantova;
confermarsi il reciproco consenso dei genitori al rilascio e/o rinnovo della carta d'identità valide per l'estero e del passaporto, anche in relazione ai documenti individuali della figlia minorenne;
4) rigettarsi la richiesta di controparte di disporre il versamento del 100% dell'assegno unico per la minore in favore della madre e stabilirsi che l'assegno unico sia diviso in pari misura tra i due genitori che esercitano entrambi la responsabilità genitoriale;
5) in modifica di quanto disposto in ordine al diritto di visita del padre nella Sentenza n. 1062/2021 del Tribunale di Mantova, pubblicata il 16/11/2021 RG n. 1527/2021 stabilirsi che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, a settimane alterne, dal sabato alle 15.00 fino alla domenica alle ore 21.00 con prelevamento e riaccompagnamento presso la casa Per_ materna, durante le vacanze natalizie trascorrerà tre giorni con il padre, il giorno di Natale con l'uno, il capodanno con l'altro, ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali, due giorni con il padre, il giorno di Pasqua con l'uno, il giorno di Pasquetta con l'altro ad anni alterni;
ponti primaverili, 2 giugno, 8 dicembre, 2 novembre e altre festività con un genitore ad anni alterni;
durante le vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi con il padre, per il periodo che dovrà essere comunicato all'altro genitore entro il 15 maggio di ciascun anno;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà un'alternanza di presenza del figlio presso l'uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione di cui sopra, salvo miglior accordo tra i genitori. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché delle esigenze lavorative dei genitori e con criterio di equità.
6) Con vittoria di spese e onorari di causa.
In via istruttoria
Non ci si oppone all'interpello richiesto dalla controparte.
pagina 4 di 9 Invece nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova per testi, dal n. 1 al n. 9 indicati a pag. 16 e pag. 17 del Ricorso introduttivo e ripresentati nella Memoria ex art. 473 bis 17 cpc a pag. 8 si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui medesimi con i seguenti testi: - residente a [...]– Valeggio sul Mincio (VR) - Testimone_3
residente a [...] Testimone_4
Si chiede l'ammissione del seguente capitolo di prova con i testi sopra indicati: 1) “Vero che il sig. nel corso degli anni 2022, 2023 e 2024 e nei mesi di gennaio e febbraio CP_1 Per_ 2025 si è recato dalla figlia ad Asola (MN) ogni altra domenica.”
Si allega ulteriore documentazione di formazione successiva alla data di udienza del 25.03.2025. 17) Certificato di nascita 18) Contratto di lavoro Persona_3 CP_1 19) CUD 2025 20) Ordinanza 3.06.2025 Corte d'Appello di Brescia R.G. CP_1 300/2025”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni concordate tra le parti e contenute nella sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1062/2021, pubblicata dal Tribunale di Per_ Mantova il 16.11.2021, con cui era stato disposto l'affido condiviso della figlia minore nata il [...], a [...] i genitori;
il collocamento della minore presso la madre, con visite paterne ogni domenica dalle 10 alle 17; nonché un contributo al mantenimento ordinario della minore gravate sul padre di Euro 220,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In particolare, parte ricorrente ha chiesto, in sede di ricorso, l'affido esclusivo della figlia minore, allegando il disinteresse del padre nei confronti della figlia, come egli non abbia regolarmente ottemperato al diritto di visita regolato in sede di divorzio e non abbia mai partecipato attivamente all'assunzione delle decisioni relative alla vita della figlia.
Ha inoltre allegato come egli si sia sottratto all'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie, con particolare riferimento alle spese relative alla mensa scolastica e ai viaggi da e per il della minore. Per_4
Parte ricorrente, infine, ha allegato l'insufficienza del contributo al mantenimento ordinario previsto in sede di divorzio, considerata la precarietà delle proprie condizioni lavorative e reddituali, considerata la crescita della figlia dai tempi del divorzio e considerate le esigenze legate a problemi di salute della minore.
2. Parte resistente, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande di carattere economico, anche considerata l'incompletezza della documentazione economico-reddituale depositata dalla ricorrente e considerato l'ulteriore elemento sopravvenuto consistente nella nascita di un nuovo figlio dall'attuale moglie, da poco arrivata dal e non lavoratrice. Per_4
Egli ha inoltre eccepito di aver sempre corrisposto le spese straordinarie come da Protocollo, precisando come la mensa scolastica non potesse ritenersi tale, rientrando nel mantenimento ordinario.
pagina 5 di 9 Ha, infine, eccepito di vedere regolarmente la figlia e di interessarsi della sua vita, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, chiedendo dunque il rigetto delle domande attoree e, anzi, l'ampiamento dei tempi di visita.
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione, sono stati adottati dalla Giudice Istruttrice i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. - disponendo un ampiamento dei tempi di permanenza della minore presso il padre e invitando le parti a rivolgersi a un mediatore familiare – dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di rimessione della causa al Collegio, rigettando le istanze istruttorie formulate dalle parti, le quali hanno precisato le conclusioni indicate in epigrafe, previa concessione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
***
4. Sulle domande di modifica relative all'affidamento e al diritto di visita della minore
5. Nulla quaestio in merito alla conferma dell'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori.
Infatti, dopo che, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., la Giudice Istruttrice ha rilevato come non fossero emerse rilevanti criticità in ordine alla condotta dei genitori nei confronti della figlia, tali da giustificare la modifica delle condizioni di affidamento della minore - evidenziando come, anzi, il padre si fosse reso disponibile ad ampliare i tempi di permanenza della minore presso di sé - nel precisare le conclusioni, parte attrice ha modificato le proprie domande, chiedendo anch'ella la conferma dell'affido condiviso della minore.
Tale regime, in assenza di concreti indizi di pregiudizio per la minore, appare di certo il più confacente ai suoi interessi e deve dunque essere confermato.
6. Posto che nessuna domanda di modifica del collocamento prevalente della minore, attualmente individuato presso la madre, è stata svolta, quanto al diritto di visita, il Collegio ritiene di confermare integralmente la regolamentazione prevista con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., ciò anche con riferimento alle visite ivi previste nel periodo estivo.
Se è, infatti, vero che la Corte d'Appello di Brescia, con ordinanza n. 251/2025 del 5.06.2025, ha parzialmente modificato la citata ordinanza in sede di reclamo, disponendo che, nell'estate 2025, la minore potesse trascorrere col padre quindici giorni, suddivisi in periodi di non oltre tre notti consecutive, è evidente come, nelle intenzioni della Corte, tale statuizione fosse limitata alla sola estate 2025, al fine di garantire il graduale inserimento dei pernotti della minore del padre, senza che possa ritenersi esistente alcuna preclusione a prevedere tempi di permanenza più lunghi e continuativi a decorrere dall'estate 2026.
Ciò tanto più che, ad oggi, la stessa ricorrente non ha mai segnalato alcuna criticità dell'introduzione regolare dei pernotti, né, più in generale, nella frequentazione e nella permanenza della minore presso il padre.
7. Ancora, non è stata fornita dalla ricorrente alcuna concreta ragione che induca a statuire che il genitore, nelle visite con la figlia, debba essere gravato da una limitazione territoriale pagina 6 di 9 e debba essere chiamato “a rimanere nel territorio di Peschiera del Garda, invece che a Padova”, come pure richiesto dalla ricorrente.
8. Si dà, infine, atto di come le parti abbiano concordemente chiesto che sia il padre a occuparsi del prelevamento e del riaccompagnamento a casa della madre della minore in occasione delle visite.
9. Sulle domande di modifica delle statuizioni economiche
10. Quanto alle questioni economiche, le domande attoree non appaiono meritevoli di accoglimento.
11. Deve, in primo luogo, evidenziarsi come, sebbene, da un lato, possa ritenersi provato che la ricorrente si trovi oggi in una situazione lavorativa precaria, dall'altro, non è apparsa chiara la ricostruzione dei propri redditi fornita dalla stessa parte che, pur essendo onerata di provare gli elementi costitutivi a fondamento delle proprie domande, ha omesso di chiarire e documentare in modo idoneo e completo la propria reale condizione economico-reddituale, fornendo documentazione non completa e informazioni poco chiare ed esaustive in merito, dichiarando e documentando redditi molto contenuti, parzialmente in contraddizione con quanto emerge dagli estratti conto in atti relativi all'anno 2024 (cfr. doc. 17 fascicolo attoreo).
E' inoltre emerso come la ricorrente goda di una certa stabilità economica, vivendo in casa di proprietà non gravata da mutuo, acquistata dal padre e dallo stesso intestata a lei, e avendo Per_ finanche deciso di investire per la figlia e per l'altra figlia, nata da precedente relazione, la somma mensile di Euro 250,00 (cfr. verbale udienza 25.03.2025), dimostrando così di avere una certa capacità di risparmio, che lascia presumere come la stessa non si trovi, in realtà, nelle riferite condizioni di difficoltà economica.
12. In secondo luogo, le condizioni economiche del resistente sono risultate oggettivamente incompatibili con un aumento dell'assegno previsto in sede di divorzio, anche tenuto conto della rivalutazione ISTAT dell'assegno, da calcolarsi a decorrere dall'anno 2022.
E' infatti pacifico come il resistente lavori come operaio agricolo a tempo determinato, avendo prodotto redditi medi netti nel triennio 2022-2024 (cfr. CU 2023, CU 2024 e CU 2025 in atti) di circa 1.185,00 Euro mensili.
E' parimenti pacifico che, dopo il divorzio, il resistente abbia costituito una nuova famiglia, con la nascita di una nuova figlia dall'attuale moglie, disoccupata, e conseguente aggravamento delle proprie condizioni economiche, che rende, a maggior ragione, non contemplabile un aumento del contributo al mantenimento della prima figlia.
13. Non da ultimo, deve evidenziarsi come l'ampiamento delle visite paterne determini già un maggior contributo del padre al mantenimento diretto della minore nei periodi di permanenza presso di sé, sollevando, almeno in parte, la madre dal relativo onere.
14. Per tutte queste ragioni, appare dunque infondata la domanda di incremento dell'assegno di mantenimento previsto in sede di divorzio formulata dalla ricorrente, precisando che deve ritenersi ferma la decorrenza della rivalutazione ISTAT già prevista in sede di sentenza di pagina 7 di 9 scioglimento del matrimonio e che nel mantenimento ordinario deve comprendersi la spesa relativa alla mensa scolastica per la figlia.
15. Nulla quaestio, poi, sulla conferma del riparto al 50% delle ulteriori spese, come già previsto in sede di divorzio, precisando come l'eventuale inadempimento al pagamento delle spese straordinarie potrà dar corso a separato giudizio per l'accertamento del diritto alla ripetizione delle singole spese sostenute da un genitore e non rifuse dall'altro, trattandosi di questione estranea al presente giudizio.
16. Venendo, infine, all'assegno unico, può accogliersi la domanda attorea di integrale attribuzione dell'assegno.
Sul punto, il Collego osserva che l'art. 6 c.4 d.lgs. 230/2021 stabilisce: “L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”
Stante il tenore letterale della suddetta norma, occorre prendere le mosse dalla Circolare dell'Inps, n. 23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario … lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento".
Come da ultimo sostenuto da Cass. 4672/2025, detta interpretazione appare del tutto condivisibile, in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa, posto che: “Il dettato legislativo […] nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps. Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso […] per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo.”
17. EL caso di specie la precarietà lavorativa della ricorrente e la prevalente collocazione della minore presso la madre, induce a ritenere dunque fondata, alla luce dell'orientamento espresso, la domanda di attribuzione integrale alla stessa dell'assegno unico alla madre, che si prende cura in maggior misura della figlia e sostiene, dunque, in misura nettamente prevalente gli oneri del suo mantenimento diretto.
18. Sulle istanze istruttorie formulate dalle parti
19. Il Collegio, da ultimo, rileva l'assoluta irrilevanza e superfluità, ai fini del decidere, delle istanze di prova orale formulate dalle parti, già rigettate dalla Giudice istruttrice e reiterate finanche in sede di precisazione delle conclusioni. pagina 8 di 9
20. Sulle spese di lite
21. Considerata la natura del procedimento e la reciproca soccombenza delle parti in merito alle domande svolte in sede di precisazione delle conclusioni (essendo stata rigettate le domande attoree di parziale modifica delle condizioni di visita e di modifica delle condizioni economiche e accolte quelle relative al riparto dell'assegno unico), deve disporsi l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1062/2021, pubblicata dal Tribunale di Mantova il 16.11.2021, da ritenersi confermata ove non espressamente modificata:
Per_ 1) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a settimane alterne, dal sabato alle 15.00 fino alla domenica alle ore 21.00 con prelevamento e Per_ riaccompagnamento presso la casa materna;
durante le vacanze natalizie trascorrerà tre giorni con il padre, il giorno di Natale con l'uno, il capodanno con l'altro, ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali, trascorrerà due giorni con il padre, il giorno di Pasqua con l'uno, il giorno di Pasquetta con l'altro ad anni alterni;
trascorrerà inoltre ponti primaverili, 2 giugno, 8 dicembre, 2 novembre e altre festività con un genitore ad anni alterni;
durante le vacanze estive, trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con il padre, per il periodo che dovrà essere comunicato all'altro genitore entro il 15 maggio di ciascun anno;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà un'alternanza di presenza del figlio presso l'uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione di cui sopra, salvo miglior accordo tra i genitori. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché delle esigenze lavorative dei genitori e con criterio di equità;
2) disporre il versamento dell'assegno unico universale per il 100% a carico della madre;
Parte_1
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 27/11/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
IS AR IO LA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
IO LA Presidente
Valeria Monti Giudice
IS AR Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa da:
, , assistita e difesa dall'avv. OTTAVIA VILLINI, Parte_1 C.F._1 giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, assistito e difeso dall'avv. GHIOTTI CP_1 C.F._2
PIERGIORGIO, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: EL ME
Per_
- Quanto all'affidamento ed alla collocazione della figlia minore A parziale modifica di quanto richiesto ed avanzato nell'atto genetico del pendente procedimento, si chiede:
Per_ a) l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
b) il diritto di visita paterno, quale genitore non collocatario, come disposto dall'ordinanza della Corte d'Appello di Brescia datata 3.06.2025 in parziale modifica dell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. emessa dal Tribunale di Mantova, vale a dire con pernotto della figlia presso il padre per non più di tre giorni consecutivi. Con onere del padre, nei periodi di propria spettanza, di prelevare e riportare la figlia alla madre, stante soprattutto la tenera età della figlia. Con preferenza, inoltre, almeno in questo primo anno, a rimanere nel territorio di Peschiera del Garda, invece che a Padova, ciò anche a mente di quanto disposto dalla Corte d'Appello di Brescia.
- Quanto, invece, agli aspetti economici.
c) Disporsi a carico del padre quale genitore non collocatario un contributo di mantenimento pari ad euro 300,00 mensili, somma rivalutabile secondo i dati ISTAT (ciò anche a mente dell'art. 337ter comma 5 c.c.). Attualmente il padre, in ossequio a quanto disposto in sede di divorzio e, al momento, confermato in sede di giudizio di revisione, sta versando con puntualità alla signora la somma di euro 220,00; somma, però, mai sottoposta Pt_1 all'aumento secondo i dati ISTAT. Posto che con specifico riferimento ai criteri di calcolo per quantificare il dovuto, considerato che la sentenza che dispone detto contributo di mantenimento è del 16.11.2021 e l'adeguamento inizia dall'anno successivo, secondo il programma in uso per la rivalutazione mensile, l'arretrato ammonta ad euro 817,56, mentre il mantenimento attualmente dovuto ammonta ad euro 249,04. Adeguamento ISTAT ad oggi mai versato.
d) Disporsi la corresponsione delle spese straordinarie come da ultimo protocollo vidimato dal Tribunale di Mantova nella misura di 50% ciascuno.
Spese straordinarie ad oggi mai versate. Con e-mail del 3.07 e del 4.07 u.s. lo scrivente difensore provvedeva ad inviare al difensore di controparte lungo elenco di fatture e documentazione attestante una pluralità di spese straordinarie anticipate dalla signora mail su cui ad oggi ancora non è stato fornito un riscontro nel merito, né il signor Pt_1 ha provveduto a saldare. CP_1
e) Disporre il versamento dell'assegno unico familiare per il 100% a carico della madre signora in qualità di genitore collocatario della figlia minore, stante una Parte_1 collocazione di gran lunga prevalente della minore presso la madre (nel caso di specie il padre nemmeno fa le visite infrasettimanali), di talché è di fatto ed in concreto la madre che sostiene maggiormente le spese della figlia e le responsabilità quotidiane. Ciò soprattutto alla stregua della circolare INPS n. 23/2022 che, dando una interpretazione complessiva degli artt. 2, 5, 6 d.lgs. 230/2021, ha ribadito il principio secondo cui “qualora il Giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il pagina 2 di 9 richiedente, l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario […] lo stesso Giudice, in caso di procedimento giudiziale, può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento”. Principio recepito dalla Suprema Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 4672/2025, ha ritenuto le statuizioni contenute nella predetta circolare certamente conformi alla ratio della norma oltreché alla finalità sociale cui risponde la previsione di detto beneficio, ed ha così espresso il seguente principio di diritto “Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo rilevare che l'assegno in questione -che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito “unico”, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'INPS”. A ciò si aggiunga, nel caso che qui involge, che il ad oggi NON sta CP_1 assolvendo ai suoi doveri economici sia per quanto attiene alla rivalutazione ISTAT relativa al contributo di mantenimento, la quale -si badi- spetta per legge ai sensi dell'art. 337ter comma 5 c.c.- sia con riferimento alle spese straordinarie, da sempre sostenute in via esclusiva dalla madre;
sicché va da sé che, proprio a causa di tale inadempimenti del signor la signora è gravemente sovraccaricata nel mantenimento della figlia minore CP_1 Pt_1 ben più del dovuto.
f) Autorizzazione al rilascio / rinnovo del documento di identità e passaporto.
g) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria
Si insiste in ogni caso per quanto richiesto in sede di ricorso introduttivo del giudizio, nonché in sede di memorie istruttorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
Ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze indicate in premessa, precedute dalla locuzione “vero che”, nonché sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che dall'omologa dell'accordo di separazione, avvenuta in data 20 giungo 2019 le parti hanno vissuto separatamente? 2) Vero che il Sig. da quando è stato disposto lo scioglimento del CP_1 matrimonio nel novembre 2021, non chiede alla Sig.ra di poter vedere e tenere la figlia Pt_1 ogni domenica, come stabilito nella sentenza di divorzio? 3) Vero che nell'anno Persona_2 2023 il Sig. ha fatto visita alla figlia solo nel mese di settembre 2023? 4) CP_1 Persona_2
Vero che il Sig. non contribuisce al pagamento delle spese straordinarie sostenute
CP_1 dalla Sig.ra 5) Vero che la Sig.ra si è sempre fatta esclusivamente carico del Pt_1 Pt_1 pagamento delle spese straordinarie necessarie al mantenimento della figlia Persona_2 6)Vero che il Sig. si limita a versare mensilmente l'assegno di mantenimento a favore
CP_1 della figlia minore e pari ad euro 220,00? 7) Vero che il Sig. si disinteressa della
CP_1 minore e di tutte le scelte educative che la riguardano? 8) Vero che il Sig. Persona_2 CP_1 non chiama nemmeno per telefono la figlia? 9) Vero che la sig.ra non ha mai impedito Pt_1 al sig. di vedere e tenere con sé la figlia? Si indicano sin d'ora a testi con riserva di
CP_1 altri i Sigg.ri: - , residente in [...]; - residente in [...]”
pagina 3 di 9 Per parte resistente: EL ME
1) rigettarsi ogni domanda ed istanza di modifica avanzata, da parte Ricorrente nel Ricorso notificato, del disposto della Sentenza n. 1062/2021 del Tribunale di Mantova, pubblicata il 16/11/2021 RG n. 1527/2021, nonché nella Successiva Memoria 473 bis 17 cpc;
2) disporsi a parziale modifica di quanto stabilito nella Sentenza n. 1062/2021 del Tribunale Per_ di Mantova l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza della stessa con la madre ad Asola (MN) in via Giuseppe Verdi 4, con facoltà per entrambi i genitori di assumere decisioni di ordinaria amministrazione anche in via disgiunta, e stabilirsi che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, a settimane alterne, dal sabato alle 15.00 fino alla domenica alle ore 21.00 con prelevamento e riaccompagnamento presso la casa materna, nonché ulteriormente disporsi sul diritto di visita come al punto 5) delle conclusioni di parte Resistente;
3) confermarsi come stabilito nella Sentenza n. 1062/2021 del Tribunale di Mantova a carico del padre quale contributo al mantenimento della prole, la somma di euro 220,00 da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre rivalutazione annuale Istat e l'obbligo per il padre al versamento del 50% delle spese straordinarie come meglio individuate nel protocollo del Tribunale di Mantova;
confermarsi il reciproco consenso dei genitori al rilascio e/o rinnovo della carta d'identità valide per l'estero e del passaporto, anche in relazione ai documenti individuali della figlia minorenne;
4) rigettarsi la richiesta di controparte di disporre il versamento del 100% dell'assegno unico per la minore in favore della madre e stabilirsi che l'assegno unico sia diviso in pari misura tra i due genitori che esercitano entrambi la responsabilità genitoriale;
5) in modifica di quanto disposto in ordine al diritto di visita del padre nella Sentenza n. 1062/2021 del Tribunale di Mantova, pubblicata il 16/11/2021 RG n. 1527/2021 stabilirsi che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, a settimane alterne, dal sabato alle 15.00 fino alla domenica alle ore 21.00 con prelevamento e riaccompagnamento presso la casa Per_ materna, durante le vacanze natalizie trascorrerà tre giorni con il padre, il giorno di Natale con l'uno, il capodanno con l'altro, ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali, due giorni con il padre, il giorno di Pasqua con l'uno, il giorno di Pasquetta con l'altro ad anni alterni;
ponti primaverili, 2 giugno, 8 dicembre, 2 novembre e altre festività con un genitore ad anni alterni;
durante le vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi con il padre, per il periodo che dovrà essere comunicato all'altro genitore entro il 15 maggio di ciascun anno;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà un'alternanza di presenza del figlio presso l'uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione di cui sopra, salvo miglior accordo tra i genitori. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché delle esigenze lavorative dei genitori e con criterio di equità.
6) Con vittoria di spese e onorari di causa.
In via istruttoria
Non ci si oppone all'interpello richiesto dalla controparte.
pagina 4 di 9 Invece nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova per testi, dal n. 1 al n. 9 indicati a pag. 16 e pag. 17 del Ricorso introduttivo e ripresentati nella Memoria ex art. 473 bis 17 cpc a pag. 8 si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui medesimi con i seguenti testi: - residente a [...]– Valeggio sul Mincio (VR) - Testimone_3
residente a [...] Testimone_4
Si chiede l'ammissione del seguente capitolo di prova con i testi sopra indicati: 1) “Vero che il sig. nel corso degli anni 2022, 2023 e 2024 e nei mesi di gennaio e febbraio CP_1 Per_ 2025 si è recato dalla figlia ad Asola (MN) ogni altra domenica.”
Si allega ulteriore documentazione di formazione successiva alla data di udienza del 25.03.2025. 17) Certificato di nascita 18) Contratto di lavoro Persona_3 CP_1 19) CUD 2025 20) Ordinanza 3.06.2025 Corte d'Appello di Brescia R.G. CP_1 300/2025”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni concordate tra le parti e contenute nella sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1062/2021, pubblicata dal Tribunale di Per_ Mantova il 16.11.2021, con cui era stato disposto l'affido condiviso della figlia minore nata il [...], a [...] i genitori;
il collocamento della minore presso la madre, con visite paterne ogni domenica dalle 10 alle 17; nonché un contributo al mantenimento ordinario della minore gravate sul padre di Euro 220,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In particolare, parte ricorrente ha chiesto, in sede di ricorso, l'affido esclusivo della figlia minore, allegando il disinteresse del padre nei confronti della figlia, come egli non abbia regolarmente ottemperato al diritto di visita regolato in sede di divorzio e non abbia mai partecipato attivamente all'assunzione delle decisioni relative alla vita della figlia.
Ha inoltre allegato come egli si sia sottratto all'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie, con particolare riferimento alle spese relative alla mensa scolastica e ai viaggi da e per il della minore. Per_4
Parte ricorrente, infine, ha allegato l'insufficienza del contributo al mantenimento ordinario previsto in sede di divorzio, considerata la precarietà delle proprie condizioni lavorative e reddituali, considerata la crescita della figlia dai tempi del divorzio e considerate le esigenze legate a problemi di salute della minore.
2. Parte resistente, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande di carattere economico, anche considerata l'incompletezza della documentazione economico-reddituale depositata dalla ricorrente e considerato l'ulteriore elemento sopravvenuto consistente nella nascita di un nuovo figlio dall'attuale moglie, da poco arrivata dal e non lavoratrice. Per_4
Egli ha inoltre eccepito di aver sempre corrisposto le spese straordinarie come da Protocollo, precisando come la mensa scolastica non potesse ritenersi tale, rientrando nel mantenimento ordinario.
pagina 5 di 9 Ha, infine, eccepito di vedere regolarmente la figlia e di interessarsi della sua vita, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, chiedendo dunque il rigetto delle domande attoree e, anzi, l'ampiamento dei tempi di visita.
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione, sono stati adottati dalla Giudice Istruttrice i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. - disponendo un ampiamento dei tempi di permanenza della minore presso il padre e invitando le parti a rivolgersi a un mediatore familiare – dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di rimessione della causa al Collegio, rigettando le istanze istruttorie formulate dalle parti, le quali hanno precisato le conclusioni indicate in epigrafe, previa concessione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
***
4. Sulle domande di modifica relative all'affidamento e al diritto di visita della minore
5. Nulla quaestio in merito alla conferma dell'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori.
Infatti, dopo che, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., la Giudice Istruttrice ha rilevato come non fossero emerse rilevanti criticità in ordine alla condotta dei genitori nei confronti della figlia, tali da giustificare la modifica delle condizioni di affidamento della minore - evidenziando come, anzi, il padre si fosse reso disponibile ad ampliare i tempi di permanenza della minore presso di sé - nel precisare le conclusioni, parte attrice ha modificato le proprie domande, chiedendo anch'ella la conferma dell'affido condiviso della minore.
Tale regime, in assenza di concreti indizi di pregiudizio per la minore, appare di certo il più confacente ai suoi interessi e deve dunque essere confermato.
6. Posto che nessuna domanda di modifica del collocamento prevalente della minore, attualmente individuato presso la madre, è stata svolta, quanto al diritto di visita, il Collegio ritiene di confermare integralmente la regolamentazione prevista con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., ciò anche con riferimento alle visite ivi previste nel periodo estivo.
Se è, infatti, vero che la Corte d'Appello di Brescia, con ordinanza n. 251/2025 del 5.06.2025, ha parzialmente modificato la citata ordinanza in sede di reclamo, disponendo che, nell'estate 2025, la minore potesse trascorrere col padre quindici giorni, suddivisi in periodi di non oltre tre notti consecutive, è evidente come, nelle intenzioni della Corte, tale statuizione fosse limitata alla sola estate 2025, al fine di garantire il graduale inserimento dei pernotti della minore del padre, senza che possa ritenersi esistente alcuna preclusione a prevedere tempi di permanenza più lunghi e continuativi a decorrere dall'estate 2026.
Ciò tanto più che, ad oggi, la stessa ricorrente non ha mai segnalato alcuna criticità dell'introduzione regolare dei pernotti, né, più in generale, nella frequentazione e nella permanenza della minore presso il padre.
7. Ancora, non è stata fornita dalla ricorrente alcuna concreta ragione che induca a statuire che il genitore, nelle visite con la figlia, debba essere gravato da una limitazione territoriale pagina 6 di 9 e debba essere chiamato “a rimanere nel territorio di Peschiera del Garda, invece che a Padova”, come pure richiesto dalla ricorrente.
8. Si dà, infine, atto di come le parti abbiano concordemente chiesto che sia il padre a occuparsi del prelevamento e del riaccompagnamento a casa della madre della minore in occasione delle visite.
9. Sulle domande di modifica delle statuizioni economiche
10. Quanto alle questioni economiche, le domande attoree non appaiono meritevoli di accoglimento.
11. Deve, in primo luogo, evidenziarsi come, sebbene, da un lato, possa ritenersi provato che la ricorrente si trovi oggi in una situazione lavorativa precaria, dall'altro, non è apparsa chiara la ricostruzione dei propri redditi fornita dalla stessa parte che, pur essendo onerata di provare gli elementi costitutivi a fondamento delle proprie domande, ha omesso di chiarire e documentare in modo idoneo e completo la propria reale condizione economico-reddituale, fornendo documentazione non completa e informazioni poco chiare ed esaustive in merito, dichiarando e documentando redditi molto contenuti, parzialmente in contraddizione con quanto emerge dagli estratti conto in atti relativi all'anno 2024 (cfr. doc. 17 fascicolo attoreo).
E' inoltre emerso come la ricorrente goda di una certa stabilità economica, vivendo in casa di proprietà non gravata da mutuo, acquistata dal padre e dallo stesso intestata a lei, e avendo Per_ finanche deciso di investire per la figlia e per l'altra figlia, nata da precedente relazione, la somma mensile di Euro 250,00 (cfr. verbale udienza 25.03.2025), dimostrando così di avere una certa capacità di risparmio, che lascia presumere come la stessa non si trovi, in realtà, nelle riferite condizioni di difficoltà economica.
12. In secondo luogo, le condizioni economiche del resistente sono risultate oggettivamente incompatibili con un aumento dell'assegno previsto in sede di divorzio, anche tenuto conto della rivalutazione ISTAT dell'assegno, da calcolarsi a decorrere dall'anno 2022.
E' infatti pacifico come il resistente lavori come operaio agricolo a tempo determinato, avendo prodotto redditi medi netti nel triennio 2022-2024 (cfr. CU 2023, CU 2024 e CU 2025 in atti) di circa 1.185,00 Euro mensili.
E' parimenti pacifico che, dopo il divorzio, il resistente abbia costituito una nuova famiglia, con la nascita di una nuova figlia dall'attuale moglie, disoccupata, e conseguente aggravamento delle proprie condizioni economiche, che rende, a maggior ragione, non contemplabile un aumento del contributo al mantenimento della prima figlia.
13. Non da ultimo, deve evidenziarsi come l'ampiamento delle visite paterne determini già un maggior contributo del padre al mantenimento diretto della minore nei periodi di permanenza presso di sé, sollevando, almeno in parte, la madre dal relativo onere.
14. Per tutte queste ragioni, appare dunque infondata la domanda di incremento dell'assegno di mantenimento previsto in sede di divorzio formulata dalla ricorrente, precisando che deve ritenersi ferma la decorrenza della rivalutazione ISTAT già prevista in sede di sentenza di pagina 7 di 9 scioglimento del matrimonio e che nel mantenimento ordinario deve comprendersi la spesa relativa alla mensa scolastica per la figlia.
15. Nulla quaestio, poi, sulla conferma del riparto al 50% delle ulteriori spese, come già previsto in sede di divorzio, precisando come l'eventuale inadempimento al pagamento delle spese straordinarie potrà dar corso a separato giudizio per l'accertamento del diritto alla ripetizione delle singole spese sostenute da un genitore e non rifuse dall'altro, trattandosi di questione estranea al presente giudizio.
16. Venendo, infine, all'assegno unico, può accogliersi la domanda attorea di integrale attribuzione dell'assegno.
Sul punto, il Collego osserva che l'art. 6 c.4 d.lgs. 230/2021 stabilisce: “L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”
Stante il tenore letterale della suddetta norma, occorre prendere le mosse dalla Circolare dell'Inps, n. 23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario … lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento".
Come da ultimo sostenuto da Cass. 4672/2025, detta interpretazione appare del tutto condivisibile, in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa, posto che: “Il dettato legislativo […] nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps. Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso […] per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo.”
17. EL caso di specie la precarietà lavorativa della ricorrente e la prevalente collocazione della minore presso la madre, induce a ritenere dunque fondata, alla luce dell'orientamento espresso, la domanda di attribuzione integrale alla stessa dell'assegno unico alla madre, che si prende cura in maggior misura della figlia e sostiene, dunque, in misura nettamente prevalente gli oneri del suo mantenimento diretto.
18. Sulle istanze istruttorie formulate dalle parti
19. Il Collegio, da ultimo, rileva l'assoluta irrilevanza e superfluità, ai fini del decidere, delle istanze di prova orale formulate dalle parti, già rigettate dalla Giudice istruttrice e reiterate finanche in sede di precisazione delle conclusioni. pagina 8 di 9
20. Sulle spese di lite
21. Considerata la natura del procedimento e la reciproca soccombenza delle parti in merito alle domande svolte in sede di precisazione delle conclusioni (essendo stata rigettate le domande attoree di parziale modifica delle condizioni di visita e di modifica delle condizioni economiche e accolte quelle relative al riparto dell'assegno unico), deve disporsi l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1062/2021, pubblicata dal Tribunale di Mantova il 16.11.2021, da ritenersi confermata ove non espressamente modificata:
Per_ 1) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a settimane alterne, dal sabato alle 15.00 fino alla domenica alle ore 21.00 con prelevamento e Per_ riaccompagnamento presso la casa materna;
durante le vacanze natalizie trascorrerà tre giorni con il padre, il giorno di Natale con l'uno, il capodanno con l'altro, ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali, trascorrerà due giorni con il padre, il giorno di Pasqua con l'uno, il giorno di Pasquetta con l'altro ad anni alterni;
trascorrerà inoltre ponti primaverili, 2 giugno, 8 dicembre, 2 novembre e altre festività con un genitore ad anni alterni;
durante le vacanze estive, trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con il padre, per il periodo che dovrà essere comunicato all'altro genitore entro il 15 maggio di ciascun anno;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà un'alternanza di presenza del figlio presso l'uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione di cui sopra, salvo miglior accordo tra i genitori. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché delle esigenze lavorative dei genitori e con criterio di equità;
2) disporre il versamento dell'assegno unico universale per il 100% a carico della madre;
Parte_1
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 27/11/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
IS AR IO LA
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